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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 1509/2024 R.G..L., promossa
D A
e , n.q. genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
potestà sulla minore , rappresentati e difesi dall' avv. Persona_1
MARINO GIANLUCA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Via Cavalieri di Vittorio Veneto Partinico
- ricorrenti -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'vvv. Parte_3
elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in
[...]
VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 07/05/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trovava nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell' indennità di accompagnamento dal 31.05.2022, data di presentazione della domanda amministrativa, sino al 31.01.2023, e in quelle previste per la concessione dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, con decorrenza dal 31.05.2022, data di presentazione della domanda amministrativa,
e senza accertamento di un termine finale.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e I.V.A., se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. MARINO GIANLUCA , antistatario.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/02/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione da parte della minore rappresentata della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite. In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore delle parti ricorrenti insisteva nei propri atti e argomentava le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in atto in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, mentre lo sia per la concessione dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
In particolare, il C.T.U. ha cosrì argomentato: “nel caso della Ricorrente è necessario individuare il livello di dipendenza dagli altri valutando la documentazione clinica agli atti.
Per tale valutazione possiamo fare riferimento alle relazioni di dimissione dall' UOC di
Neuropsichiatria Infantile dell'Istituto G. Gaslini di Genova che sono abbastanza complete ed approfondite.
Il 29 marzo 2022, nel corso del primo ricovero, la b è stata sottoposta ad una visita psicomotoria con la somministrazione delle scale Griffiths E.R. che sono uno strumento per la valutazione dello sviluppo. In quella occasione era accertato un'età di sviluppo globale di 3 anni 5 mesi a fronte di un'età cronologica di 5 anni e 2 mesi
(quoziente di sviluppo 66) con profilo prestazionale sostanzialmente armonico (vedi referto). Alla dimissione erano consigliati trattamenti abilitativi logopedico, neuropsicomotorio e un parent training mirato alla gestione del comportamento della bambina ed alla promozione delle autonomie personali proprie dell'età.
Il 21 marzo 2023 secondo ricovero, viene rilevata una “favorevole evoluzione” e il “livello operativo della bambina è sostanzialmente riferibile ai 5 anni di età (età cronologica 6.2)”. Riferito miglioramento in relazione allo sviluppo fono-verbale sia in termini di numero di fonemi pronunciati, sia in termini di diminuzione delle dislalie…miglioramento anche per l'organizzazione posturo-motoria; permangono le note di insicurezza con oppositività.
Lo stato attuale sembra in evoluzione moderatamente positiva Per_1
continua con le attività riabilitative sopra descritte con discreti miglioramenti.
Quindi, a distanza di circa un anno le competenze scolastiche sono migliorate;
non si sono presentate crisi epilettiche da circa tre anni, non assume farmaci antiepilettici;
il quadro globale psicomotorio appare migliorato tanto che il carico assistenziale non può essere considerato
“eccezionale” rispetto allo standard di un coetaneo in buona salute.
Conclusioni
è affetta da “Disturbo del neurosviluppo (ritardo psicomotorio globale) e note Persona_1
di insicurezza con oppositività di verosimile origine genetica;
convulsività con episodi facilitati dalla febbre e anomalie eegrafiche epilettiformi specifiche generalizzate in sonno. Riscontro incidentale di lieve Anomalia di Chiari”.
L'attuale fabbisogno assistenziale non ha le caratteristiche di eccezionalità che in concreto determinano quelle alterazioni rispetto al parametro medio dei bambini sani che giustificano il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
L'attuale valutazione ha permesso di confermare i requisiti sanitari necessari al riconoscimento della condizione di minore invalida civile con diritto a percepire l'indennità di frequenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Il complesso delle infermità attualmente integra gli estremi per il riconoscimento di una situazione di gravità ai sensi del comma 3 della legge 104/92, essendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione.”.
Osserva questa giudice che, pur essendo le valutazioni del C.T.U. in gran parte condivisibili, esse non prendono in considerazione – quanto alle condizioni sanitarie relative all'indennità di accompagnamento - il periodo di tempo che intercorre fra la domanda amministrativa ed il suo accertamento peritale, oltre che gli stessi successivi accertamenti del Gaslini di Genova e il verbale di visita della Commissione.
Da quanto il CTU afferma, citando le predette relazioni mediche del Gaslini, le condizioni cliniche della minore hanno subito un sostanziale miglioramento fra il 29 marzo 2022 e il 21 marzo 2023, date delle due visite presso il Gaslini, a seguito delle terapie raccomandate in sede di prima visita, miglioramento tale da non fare più ritenere eccezionale il carico assistenziale della minore rispetto a quello di un bambino sano.
Ciò, tuttavia, comporta come conseguenza che – invece – tale carico fosse da considerare eccezionale alla data del primo ricovero del 29 marzo 2022 (anche perché esso va considerato in relazione ai pari età, ove il carico assistenziale da prestare a una bimba di tre anni non è il medesimo di quello relativo a una bimba di cinque anni) e, quindi, anche alla di poco successiva data di presentazione della domanda amministrativa. del 31.05.2022, mentre non lo fosse più all'atto del secondo accertamento del citato nosocomio, del 21.03.2023, e così, verosimilmente da circa due mesi prima di detto accertamento e così dal
31.01.2023., non risultando – invece - detto sostanziale miglioramento del verbale della visita della Commissione medica del 9.12.2022, che richiama integralmente il primo referto dell'Ospedale Gaslini, senza evidenziare in sede di esame obiettivo delle sostanziali modifiche delle condizioni ivi certificate della minore.
Le conclusioni del C.T.U. possono poi integralmente condividersi in relazione ai benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, con la precisazione che esse sussistevano sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e che non erano venute meno alla data della visita peritale, sulla scorta di tutte le considerazioni del C.T.U., fra cui quelle sopra richiamate.
Va quindi riconosciuto il requisito sanitario per le prestazioni richieste come in parte dispositiva: dalla data della domanda al 31.01.2023 per l'indennità di accompagnamento e dalla data della domanda senza accertamento di un termine finale per i benefici ecx art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano e distraggono in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta dellr prestazioni sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 16/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 07/05/2025.
LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 1509/2024 R.G..L., promossa
D A
e , n.q. genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
potestà sulla minore , rappresentati e difesi dall' avv. Persona_1
MARINO GIANLUCA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Via Cavalieri di Vittorio Veneto Partinico
- ricorrenti -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'vvv. Parte_3
elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in
[...]
VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 07/05/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trovava nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell' indennità di accompagnamento dal 31.05.2022, data di presentazione della domanda amministrativa, sino al 31.01.2023, e in quelle previste per la concessione dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, con decorrenza dal 31.05.2022, data di presentazione della domanda amministrativa,
e senza accertamento di un termine finale.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e I.V.A., se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. MARINO GIANLUCA , antistatario.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/02/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione da parte della minore rappresentata della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite. In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore delle parti ricorrenti insisteva nei propri atti e argomentava le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in atto in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, mentre lo sia per la concessione dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
In particolare, il C.T.U. ha cosrì argomentato: “nel caso della Ricorrente è necessario individuare il livello di dipendenza dagli altri valutando la documentazione clinica agli atti.
Per tale valutazione possiamo fare riferimento alle relazioni di dimissione dall' UOC di
Neuropsichiatria Infantile dell'Istituto G. Gaslini di Genova che sono abbastanza complete ed approfondite.
Il 29 marzo 2022, nel corso del primo ricovero, la b è stata sottoposta ad una visita psicomotoria con la somministrazione delle scale Griffiths E.R. che sono uno strumento per la valutazione dello sviluppo. In quella occasione era accertato un'età di sviluppo globale di 3 anni 5 mesi a fronte di un'età cronologica di 5 anni e 2 mesi
(quoziente di sviluppo 66) con profilo prestazionale sostanzialmente armonico (vedi referto). Alla dimissione erano consigliati trattamenti abilitativi logopedico, neuropsicomotorio e un parent training mirato alla gestione del comportamento della bambina ed alla promozione delle autonomie personali proprie dell'età.
Il 21 marzo 2023 secondo ricovero, viene rilevata una “favorevole evoluzione” e il “livello operativo della bambina è sostanzialmente riferibile ai 5 anni di età (età cronologica 6.2)”. Riferito miglioramento in relazione allo sviluppo fono-verbale sia in termini di numero di fonemi pronunciati, sia in termini di diminuzione delle dislalie…miglioramento anche per l'organizzazione posturo-motoria; permangono le note di insicurezza con oppositività.
Lo stato attuale sembra in evoluzione moderatamente positiva Per_1
continua con le attività riabilitative sopra descritte con discreti miglioramenti.
Quindi, a distanza di circa un anno le competenze scolastiche sono migliorate;
non si sono presentate crisi epilettiche da circa tre anni, non assume farmaci antiepilettici;
il quadro globale psicomotorio appare migliorato tanto che il carico assistenziale non può essere considerato
“eccezionale” rispetto allo standard di un coetaneo in buona salute.
Conclusioni
è affetta da “Disturbo del neurosviluppo (ritardo psicomotorio globale) e note Persona_1
di insicurezza con oppositività di verosimile origine genetica;
convulsività con episodi facilitati dalla febbre e anomalie eegrafiche epilettiformi specifiche generalizzate in sonno. Riscontro incidentale di lieve Anomalia di Chiari”.
L'attuale fabbisogno assistenziale non ha le caratteristiche di eccezionalità che in concreto determinano quelle alterazioni rispetto al parametro medio dei bambini sani che giustificano il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
L'attuale valutazione ha permesso di confermare i requisiti sanitari necessari al riconoscimento della condizione di minore invalida civile con diritto a percepire l'indennità di frequenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Il complesso delle infermità attualmente integra gli estremi per il riconoscimento di una situazione di gravità ai sensi del comma 3 della legge 104/92, essendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione.”.
Osserva questa giudice che, pur essendo le valutazioni del C.T.U. in gran parte condivisibili, esse non prendono in considerazione – quanto alle condizioni sanitarie relative all'indennità di accompagnamento - il periodo di tempo che intercorre fra la domanda amministrativa ed il suo accertamento peritale, oltre che gli stessi successivi accertamenti del Gaslini di Genova e il verbale di visita della Commissione.
Da quanto il CTU afferma, citando le predette relazioni mediche del Gaslini, le condizioni cliniche della minore hanno subito un sostanziale miglioramento fra il 29 marzo 2022 e il 21 marzo 2023, date delle due visite presso il Gaslini, a seguito delle terapie raccomandate in sede di prima visita, miglioramento tale da non fare più ritenere eccezionale il carico assistenziale della minore rispetto a quello di un bambino sano.
Ciò, tuttavia, comporta come conseguenza che – invece – tale carico fosse da considerare eccezionale alla data del primo ricovero del 29 marzo 2022 (anche perché esso va considerato in relazione ai pari età, ove il carico assistenziale da prestare a una bimba di tre anni non è il medesimo di quello relativo a una bimba di cinque anni) e, quindi, anche alla di poco successiva data di presentazione della domanda amministrativa. del 31.05.2022, mentre non lo fosse più all'atto del secondo accertamento del citato nosocomio, del 21.03.2023, e così, verosimilmente da circa due mesi prima di detto accertamento e così dal
31.01.2023., non risultando – invece - detto sostanziale miglioramento del verbale della visita della Commissione medica del 9.12.2022, che richiama integralmente il primo referto dell'Ospedale Gaslini, senza evidenziare in sede di esame obiettivo delle sostanziali modifiche delle condizioni ivi certificate della minore.
Le conclusioni del C.T.U. possono poi integralmente condividersi in relazione ai benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, con la precisazione che esse sussistevano sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e che non erano venute meno alla data della visita peritale, sulla scorta di tutte le considerazioni del C.T.U., fra cui quelle sopra richiamate.
Va quindi riconosciuto il requisito sanitario per le prestazioni richieste come in parte dispositiva: dalla data della domanda al 31.01.2023 per l'indennità di accompagnamento e dalla data della domanda senza accertamento di un termine finale per i benefici ecx art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano e distraggono in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta dellr prestazioni sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 16/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 07/05/2025.
LA GIUDICE
Paola Marino