Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 22/08/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01418/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02028/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2028 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campagna, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del diniego di accesso opposto in relazione all’istanza dell’11 ottobre 2024, prot. n. 25897.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, -OMISSIS-(in appresso, N.) agiva avverso il verbale del 9 novembre 2024, nonché avverso il silenzio rifiuto con cui la Polizia Municipale del Comune di Campagna aveva parzialmente denegato l’accesso difensivo richiesto con-OMISSIS-, in relazione al procedimento sanzionatorio definito con verbale di infrazione n. 10 dell’8 ottobre 2024;
- detto procedimento sanzionatorio, posto in essere dalla Polizia Municipale del Comune di Campagna a carico della N., aveva riguardato l’illecito amministrativo consistito nella somministrazione di alimenti e bevande sine titulo;
- dopo aver accolto, con nota del 7 novembre 2024, prot. n. 25897-1, la rassegnata-OMISSIS-, l’amministrazione interpellata, in sede di accesso eseguito il 9 novembre 2024, aveva denegato la-OMISSIS-
- a sostegno dell’azione proposta avverso siffatta determinazione, la ricorrente denunciava vizi di carenza di motivazione, di contraddittorietà ed erroneità, nonché di violazione degli artt. 22 e 24 della l. n. 241/1990 e 329 cod. proc. pen., deducendo che la mera denuncia di reato effettuata dalla Polizia Municipale del Comune di Campagna nell’esercizio delle proprie funzioni (non già di polizia giudiziaria, bensì) amministrative non avrebbe integrato gli estremi propri del segreto investigativo, giustificativi del diniego di accesso;
- l’intimato Comune di Campagna non si costituiva in giudizio;
- alla camera di consiglio del 22 luglio 2025, in esito alla quale la causa era trattenuta in decisione, il difensore della N. rappresentava la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo alla propria assistita per essere stato conseguito il bene della vita ambito;
Ritenuto che:
- poiché, alla stregua della dichiarazione attorea richiamata retro, in premessa, nessuna utilità pratica potrebbe derivare alla N. da una pronuncia di accoglimento, il ricorso in epigrafe va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.;
- ed invero, a fronte dell’espressa enunciazione attorea di sopravvenuta carenza di interesse ad agire, l’adito giudice amministrativo non potrebbe, comunque, che dichiarare il gravame improcedibile, dovendo recedere da ogni altra valutazione in rito o di merito (cfr., Cons. Stato, sez. IV, n. 3848/2016; sez. VI, n. 1278/2019; sez. V, n. 38/2020; n. 5486/2020; sez. III, n. 3981/2021; TAR Campania, SA, sez. II, n. 649/2024; n. 1620/2024; n. 1943/2024; n. 2157/2024; n. 2323/2024);
- in questo senso, si è affermato, in giurisprudenza, che: -- nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (Cons. Stato, sez. II, n. 6379/2024); -- al cospetto dell'univoca dichiarazione del difensore della parte ricorrente volta a confermare il venir meno dell'interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non si può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 10053/2023);
- quanto alle spese di lite, appare equo dichiararle irripetibili, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico dell’amministrazione comunale intimata, in considerazione dell’esito sostanzialmente satisfattivo della vicenda controversa, nonché tenuto conto dell’ostensibilità del richiesto atto di accertamento del 29 settembre 2024, prot. n. 24716, siccome formato dalla Polizia Municipale non già nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, bensì nell’esercizio delle istituzionali funzioni amministrative di vigilanza sull’attività di somministrazione di alimenti e bevande (sul punto, cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 2859/2022; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 630/2022; Catanzaro, sez. I, n. 733/2023; TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 353/2022);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di SA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.
Spese irripetibili, salvo rimborso del contributo unificato versato, a carico del Comune di Campagna e in favore di -OMISSIS-
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il nominativo indicato in epigrafe, in motivazione e in dispositivo.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.