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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/07/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 69/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 69/2025 promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. CAMPANATI PAOLO e dall'avv. Parte_1
ALESSIA CARNEVALI elett. dom.to in Ancona, Via Maratta 14
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. CHIESARA MARCO Controparte_1
FRANCESCO ALFIO e dall'avv. MESSANA VALENTINA elett.te dom.to in Milano, via Borghetto 3 rappresentato e difeso dall'avv. CHIESARA MARCO Controparte_2
FRANCESCO ALFIO e dall'avv. MESSANA VALENTINA elett.te dom.to in Milano, via Borghetto 3
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE propone appello avverso la sentenza dal Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, n. Parte_1
94/2025 pubblicata in data 10.02.2025 e notificata il 20.02.2025, con la quale veniva respinta la sua domanda volta ad ottenere la dichiarazione di nullità/illegittimità del licenziamento a lei irrogato con lettera datata 31.07.2023 in quanto posto in essere in violazione dell'obbligo di repechage, previo pagina 1 di 7 accertamento dell'unicità d'impresa e della conseguente co-datorialità tra le società Controparte_1
[... ed , con conseguente richiesta di condanna in solido delle medesime alla Controparte_2 reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza per non avere il primo giudice correttamente valutato le circostanze acquisite nel giudizio, con particolare riferimento ai rapporti tra la CP_2
Farmacia Talamo srl e e le altre farmacie acquisite al gruppo,
[...] Controparte_1 omettendo di rilevare l'unicità della realtà societaria, confermata dal fatto che le società suddette avrebbero utilizzato promiscuamente l'attività lavorativa della ricorrente in un contesto in cui vi era sostanziale identità degli amministratori. Ritiene, inoltre, l'appellante l'erroneità della sentenza per non avere rilevato la mancanza di prova dell'impossibilità del repêchage.
Si sono costituiti in questo grado entrambe le società appellate resistendo al gravame, ritenuto infondato in ogni suo aspetto.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi fondato e va accolto.
Si premette che la sentenza impugnata, pur avendo concluso per il rigetto della domanda della lavoratrice, ha accertato l'esistenza di “un netto collegamento funzionale tra le due società convenute”, reso evidente dal riscontro di un frazionamento di attività. Evidenzia, infatti, il primo giudice che “la teste ha riferito che, come direttore tecnico della farmacia, organizza il lavoro degli addetti CP_1 ma per le decisioni in ordine alla concessione delle ferie si confronta con l'area manager nella persona di dipendente della che, peraltro, ha curato anche la Controparte_3 CP_2 consegna del provvedimento di recesso alla lavoratrice, che si era rifiutata di sottoscrivere la stessa per ricevuta. La teste afferma, altresì, che nella gestione della farmacia il suo riferimento è CP_1
l'area manager appartenente al gruppo sempre nella persona della Brigante e che anche CP_2 alcuni prodotti possono arrivare dal gruppo per una scelta di marketing nel settore CP_2 parafarmaco. Peraltro, sull'attività della farmacia, la doveva, poi, rendicontare alla CP_1
che curava anche l'elaborazione delle buste paga e i corsi di formazione del personale CP_2 dipendente. Si aggiunga che dalle visure camerali in atti risultano non solo l'integrazione tra le attività della società madre e della società controllata e il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario con ingerenza della società madre nella gestione della società controllata, ma altresì
l'unicità della struttura in quanto il legale rappresentante della Controparte_1 Per_1
pagina 2 di 7 AN è anche legale rappresentante della Si ritiene, pertanto, che sia Controparte_2 provato un forte collegamento funzionale tra le due società convenute, con ingerenza della società madre proprietaria del pacchetto azionario nella gestione della farmacia e svolgimento di alcuni incombenti amministrativi nella gestione del rapporto dei lavoratori dipendenti, come corsi di formazione, pianificazione delle ferie e redazione delle buste paga. Tali elementi non sono, peraltro, sufficienti, in quanto l'elemento che permette di imputare il rapporto di lavoro a più società giuridicamente distinte è la prestazione lavorativa resa in modo indifferente e contemporaneo per più società del gruppo di imprese. La prova dello svolgimento della prestazione lavorativa in modo promiscuo per una pluralità di società del gruppo non risulta affatto fornita dalla ricorrente..”.
La giurisprudenza richiamata dalla sentenza di primo grado afferma, infatti, come noto, che la fattispecie dell'unico centro di imputazione del rapporto di lavoro ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti, il cui accertamento, rimesso al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (v. da ultimo
Cass. Sez. L - Ordinanza n. 2014 del 24/01/2022).
Ebbene, nel caso in esame, appare evidente l'illegittimo o, quanto meno, solo apparente frazionamento dell'attività di gestione di farmacie tra più società, aventi solo apparente autonoma soggettività giuridica. Come già osservato in sentenza, la Holding ha acquistato il Controparte_2
100% delle quote della società (così come della società Farmacia Talamo s.r.l., Controparte_1 precedente datrice di lavoro della appellante, e di altre centinaia di farmacie in Italia) e conserva anche il potere di direzione delle stesse, stante la coincidenza tra i legali rappresentanti delle farmacie acquistate con i legali rappresentanti della Holding.
In questo contesto, come affermano le stesse appellate (con identiche difese ed a mezzo di identici difensori) le società apparenti titolari delle farmacie hanno stipulato un contratto di fornitura di servizi in base al quale a fronte di un corrispettivo, eroga alle stesse (ed in particolare, alla CP_2
“tutta una serie di servizi strategici - che la farmacia dovrebbe altrimenti appaltare Controparte_1 all'esterno quali servizi legali, gestione marketing, gestione punti vendita etc., e tra quelli relativi pagina 3 di 7 all'area HR, tra gli altri, servizi relativi alla gestione delle offerte di lavoro e al reclutamento, alla gestione della definizione dei target e degli incentivi alle vendite, alla gestione della formazione, alla gestione delle presenze e delle buste paga, degli adempimenti con enti previdenziali e assicurativi”, tra cui anche la formazione dei lavoratori.
Tale situazione ha trovato conferma istruttoria in questo giudizio, atteso che, come riferito dalla teste quale direttore tecnico della farmacia, la medesima si limitava ad organizzare il lavoro CP_1 degli addetti, confrontandosi, tuttavia, per le decisioni in ordine alla concessione delle ferie e per la gestione della farmacia con l'area manager nella persona di dipendente della CP_3 Controparte_3
che, peraltro, aveva anche curato la consegna del provvedimento di recesso alla CP_2 lavoratrice.
Considerando, dunque, che il legale rappresentante della è lo stesso della Controparte_1
considerando che non appaiono residuare margini di autonoma organizzazione gestionale CP_2 in capo alla prima società, appare evidente come la società formalmente titolare della farmacia sia un mero simulacro, utilizzato quale schermo per mascherare la reale titolarità dell'azienda e dei relativi rapporti di lavoro.
In questo contesto di sostanziale identità tra i due soggetti, solo apparentemente distinti,
[...]
e ha poco senso escludere l'esistenza dell'unico centro di imputazione CP_1 Controparte_2
a causa della mancanza del requisito della prestazione di lavoro promiscua a favore di più imprenditori, essendo evidente come l'attività lavorativa fosse, nella specie, prestata necessariamente a favore di entrambe le società, unitariamente considerate.
In questo senso, deve ritenersi come il requisito dell'effettiva utilizzazione della prestazione lavorativa da parte della società capogruppo possa ravvisarsi anche nella circostanza della sua concreta ingerenza nella gestione del rapporto lavorativo.
Nella fattispecie in esame, appare indubitabile che il rapporto di lavoro della sia stato Pt_1 gestito anche dalla che, infatti, (seppure tramite sottoscrizione di formale contratto di CP_2 fornitura di servizi), svolgeva nei confronti della controllata attività di reclutamento del personale, formazione, gestione delle ferie, tenuta del registro presenze e delle buste paga, fino ad occuparsi della concreta consegna della lettera di licenziamento. In questo contesto, non a caso, si colloca anche il passaggio del contratto di lavoro tra la precedente datrice Farmacia Talamo alla Controparte_1 entrambe appartenenti alla CP_2
In proposito, la più avveduta giurisprudenza (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 25270 del 29/11/2011) non ha mancato di rilevare come “In presenza di un gruppo di società, la concreta ingerenza della società capogruppo nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società del gruppo, che pagina 4 di 7 ecceda il ruolo di direzione e coordinamento generale spettante alla stessa sul complesso delle attività delle società controllate, determina l'assunzione in capo alla società capogruppo della qualità di datore di lavoro, in quanto soggetto effettivamente utilizzatore della prestazione e titolare dell'organizzazione produttiva nel quale l'attività lavorativa è inserita con carattere di subordinazione”.
Questo Collegio non condivide, dunque, quanto affermato nella sentenza di primo grado secondo cui non si potrebbe ravvisare una “prestazione lavorativa resa direttamente in favore della società madre, la quale non svolge attività di prestazione di servizi di estetista alla clientela o vendita di prodotti farmaceutici, incombenze di cui si è occupata la ricorrente, tanto che i profili di assunzione dei dipendenti attengono tutti ad attività commerciali, amministrative, finanziarie legate al core business di acquisizione e gestione delle società e dei pacchetti azionari acquisiti”, emergendo, al contrario, seppure in modo simulato, che la gestisca di fatto anche le farmacie di cui è CP_2 proprietaria, tramite i suoi medesimi legali rappresentanti.
Di conseguenza, dovendosi il rapporto di lavoro della appellante imputare unitariamente alla e alla l'obbligo di repêchage andava valutato in Controparte_1 Controparte_2 relazione a tutte le società del gruppo e, quindi, non solo le due predette ma anche in relazione a tutte le farmacie di proprietà della . CP_2
Non vale, dunque, osservare come l'originaria ricorrente non potesse essere impiegata in qualità di commessa presso la dovendo le possibilità di suo reimpiego essere valutate anche Controparte_1 in relazione alle restanti farmacie del gruppo (tra cui, ad esempio, la Farmacia Talamo).
La prova in proposito non è stata fornita dalle appellate, sicché il licenziamento va ritenuto illegittimo per mancanza di prova dell'impossibilità di diverso impiego della lavoratrice in esubero.
Anche il requisito dimensionale andrà, naturalmente, valutato avendo a riferimento la consistenza numerica della società madre che consente di ritenere superato il limite di 15 dipendenti.
Trattandosi di rapporto di lavoro instaurato dopo il marzo 2015, deve trovare applicazione l'art. 3 del D.lgs. 23/2015 secondo cui “nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”.
Tenuto conto degli interventi della Corte Costituzionale su tale norma, va, in ogni caso, esclusa la possibilità di applicare la tutela reintegratoria, atteso che la soppressione del posto presso la CP_1
pagina 5 di 7 (intesa quale unità produttiva della più ampia realtà aziendale) è risultata essere effettiva (non CP_1 essendo state effettuate nuove assunzioni).
La Consulta, infatti, con sentenza n. 128/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23 cit. nella parte in cui non prevede che la tutela ivi disposta si applichi non soltanto al licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ma anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia parimenti dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, “rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore”.
Si ritiene, dunque, di riconoscere unicamente la tutela indennitaria.
In proposito, come noto, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza 26 settembre - 8 novembre 2018 n. 194 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) - sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n.
96 - limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,»".
La Corte, in particolare, ha precisato che «non è dunque il quantum delle soglie minima e massima entro cui può essere stabilita l'indennità al cuore delle doglianze, ma il meccanismo di determinazione dell'indennità», nella misura in cui tale meccanismo, secondo il rimettente, «introduce un criterio rigido e automatico, basato sull'anzianità di servizio, tale da precludere qualsiasi
“discrezionalità valutativa del giudice”».
La Corte ha, poi, precisato che «nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio – criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 18 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n. 23 del 2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)».
Dovendosi, dunque, quantificare l'indennità risarcitoria considerata, da un lato, la media anzianità della ricorrente all'interno dell'azienda (pari a poco meno di 8 anni), dall'altro, le notevoli dimensioni occupazionali ed economiche della holding (avente oltre 90 dipendenti, anche senza pagina 6 di 7 considerare i dipendenti delle farmacie acquisite ed un capitale sociale di oltre 10 milioni di euro), si ritiene congruo determinare l'indennità in misura pari a 18 mensilità, di poco superiore all'originario parametro normativo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato alla ricorrente;
2) Dichiara risolto il Parte_1 rapporto di lavoro dalla data del licenziamento;
3) Condanna le società appellate in solido tra loro a corrispondere alla ricorrente appellante un'indennità pari a n. 18 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
4) Condanna le società appellate in solido tra loro a rifondere parte appellante delle spese di lite del doppio grado che si liquidano, per il primo grado, in complessivi euro 9.300,00 e per il presente grado in complessivi euro 7.388,00, oltre IVA e
CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 69/2025 promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. CAMPANATI PAOLO e dall'avv. Parte_1
ALESSIA CARNEVALI elett. dom.to in Ancona, Via Maratta 14
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. CHIESARA MARCO Controparte_1
FRANCESCO ALFIO e dall'avv. MESSANA VALENTINA elett.te dom.to in Milano, via Borghetto 3 rappresentato e difeso dall'avv. CHIESARA MARCO Controparte_2
FRANCESCO ALFIO e dall'avv. MESSANA VALENTINA elett.te dom.to in Milano, via Borghetto 3
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE propone appello avverso la sentenza dal Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, n. Parte_1
94/2025 pubblicata in data 10.02.2025 e notificata il 20.02.2025, con la quale veniva respinta la sua domanda volta ad ottenere la dichiarazione di nullità/illegittimità del licenziamento a lei irrogato con lettera datata 31.07.2023 in quanto posto in essere in violazione dell'obbligo di repechage, previo pagina 1 di 7 accertamento dell'unicità d'impresa e della conseguente co-datorialità tra le società Controparte_1
[... ed , con conseguente richiesta di condanna in solido delle medesime alla Controparte_2 reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza per non avere il primo giudice correttamente valutato le circostanze acquisite nel giudizio, con particolare riferimento ai rapporti tra la CP_2
Farmacia Talamo srl e e le altre farmacie acquisite al gruppo,
[...] Controparte_1 omettendo di rilevare l'unicità della realtà societaria, confermata dal fatto che le società suddette avrebbero utilizzato promiscuamente l'attività lavorativa della ricorrente in un contesto in cui vi era sostanziale identità degli amministratori. Ritiene, inoltre, l'appellante l'erroneità della sentenza per non avere rilevato la mancanza di prova dell'impossibilità del repêchage.
Si sono costituiti in questo grado entrambe le società appellate resistendo al gravame, ritenuto infondato in ogni suo aspetto.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi fondato e va accolto.
Si premette che la sentenza impugnata, pur avendo concluso per il rigetto della domanda della lavoratrice, ha accertato l'esistenza di “un netto collegamento funzionale tra le due società convenute”, reso evidente dal riscontro di un frazionamento di attività. Evidenzia, infatti, il primo giudice che “la teste ha riferito che, come direttore tecnico della farmacia, organizza il lavoro degli addetti CP_1 ma per le decisioni in ordine alla concessione delle ferie si confronta con l'area manager nella persona di dipendente della che, peraltro, ha curato anche la Controparte_3 CP_2 consegna del provvedimento di recesso alla lavoratrice, che si era rifiutata di sottoscrivere la stessa per ricevuta. La teste afferma, altresì, che nella gestione della farmacia il suo riferimento è CP_1
l'area manager appartenente al gruppo sempre nella persona della Brigante e che anche CP_2 alcuni prodotti possono arrivare dal gruppo per una scelta di marketing nel settore CP_2 parafarmaco. Peraltro, sull'attività della farmacia, la doveva, poi, rendicontare alla CP_1
che curava anche l'elaborazione delle buste paga e i corsi di formazione del personale CP_2 dipendente. Si aggiunga che dalle visure camerali in atti risultano non solo l'integrazione tra le attività della società madre e della società controllata e il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario con ingerenza della società madre nella gestione della società controllata, ma altresì
l'unicità della struttura in quanto il legale rappresentante della Controparte_1 Per_1
pagina 2 di 7 AN è anche legale rappresentante della Si ritiene, pertanto, che sia Controparte_2 provato un forte collegamento funzionale tra le due società convenute, con ingerenza della società madre proprietaria del pacchetto azionario nella gestione della farmacia e svolgimento di alcuni incombenti amministrativi nella gestione del rapporto dei lavoratori dipendenti, come corsi di formazione, pianificazione delle ferie e redazione delle buste paga. Tali elementi non sono, peraltro, sufficienti, in quanto l'elemento che permette di imputare il rapporto di lavoro a più società giuridicamente distinte è la prestazione lavorativa resa in modo indifferente e contemporaneo per più società del gruppo di imprese. La prova dello svolgimento della prestazione lavorativa in modo promiscuo per una pluralità di società del gruppo non risulta affatto fornita dalla ricorrente..”.
La giurisprudenza richiamata dalla sentenza di primo grado afferma, infatti, come noto, che la fattispecie dell'unico centro di imputazione del rapporto di lavoro ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti, il cui accertamento, rimesso al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (v. da ultimo
Cass. Sez. L - Ordinanza n. 2014 del 24/01/2022).
Ebbene, nel caso in esame, appare evidente l'illegittimo o, quanto meno, solo apparente frazionamento dell'attività di gestione di farmacie tra più società, aventi solo apparente autonoma soggettività giuridica. Come già osservato in sentenza, la Holding ha acquistato il Controparte_2
100% delle quote della società (così come della società Farmacia Talamo s.r.l., Controparte_1 precedente datrice di lavoro della appellante, e di altre centinaia di farmacie in Italia) e conserva anche il potere di direzione delle stesse, stante la coincidenza tra i legali rappresentanti delle farmacie acquistate con i legali rappresentanti della Holding.
In questo contesto, come affermano le stesse appellate (con identiche difese ed a mezzo di identici difensori) le società apparenti titolari delle farmacie hanno stipulato un contratto di fornitura di servizi in base al quale a fronte di un corrispettivo, eroga alle stesse (ed in particolare, alla CP_2
“tutta una serie di servizi strategici - che la farmacia dovrebbe altrimenti appaltare Controparte_1 all'esterno quali servizi legali, gestione marketing, gestione punti vendita etc., e tra quelli relativi pagina 3 di 7 all'area HR, tra gli altri, servizi relativi alla gestione delle offerte di lavoro e al reclutamento, alla gestione della definizione dei target e degli incentivi alle vendite, alla gestione della formazione, alla gestione delle presenze e delle buste paga, degli adempimenti con enti previdenziali e assicurativi”, tra cui anche la formazione dei lavoratori.
Tale situazione ha trovato conferma istruttoria in questo giudizio, atteso che, come riferito dalla teste quale direttore tecnico della farmacia, la medesima si limitava ad organizzare il lavoro CP_1 degli addetti, confrontandosi, tuttavia, per le decisioni in ordine alla concessione delle ferie e per la gestione della farmacia con l'area manager nella persona di dipendente della CP_3 Controparte_3
che, peraltro, aveva anche curato la consegna del provvedimento di recesso alla CP_2 lavoratrice.
Considerando, dunque, che il legale rappresentante della è lo stesso della Controparte_1
considerando che non appaiono residuare margini di autonoma organizzazione gestionale CP_2 in capo alla prima società, appare evidente come la società formalmente titolare della farmacia sia un mero simulacro, utilizzato quale schermo per mascherare la reale titolarità dell'azienda e dei relativi rapporti di lavoro.
In questo contesto di sostanziale identità tra i due soggetti, solo apparentemente distinti,
[...]
e ha poco senso escludere l'esistenza dell'unico centro di imputazione CP_1 Controparte_2
a causa della mancanza del requisito della prestazione di lavoro promiscua a favore di più imprenditori, essendo evidente come l'attività lavorativa fosse, nella specie, prestata necessariamente a favore di entrambe le società, unitariamente considerate.
In questo senso, deve ritenersi come il requisito dell'effettiva utilizzazione della prestazione lavorativa da parte della società capogruppo possa ravvisarsi anche nella circostanza della sua concreta ingerenza nella gestione del rapporto lavorativo.
Nella fattispecie in esame, appare indubitabile che il rapporto di lavoro della sia stato Pt_1 gestito anche dalla che, infatti, (seppure tramite sottoscrizione di formale contratto di CP_2 fornitura di servizi), svolgeva nei confronti della controllata attività di reclutamento del personale, formazione, gestione delle ferie, tenuta del registro presenze e delle buste paga, fino ad occuparsi della concreta consegna della lettera di licenziamento. In questo contesto, non a caso, si colloca anche il passaggio del contratto di lavoro tra la precedente datrice Farmacia Talamo alla Controparte_1 entrambe appartenenti alla CP_2
In proposito, la più avveduta giurisprudenza (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 25270 del 29/11/2011) non ha mancato di rilevare come “In presenza di un gruppo di società, la concreta ingerenza della società capogruppo nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società del gruppo, che pagina 4 di 7 ecceda il ruolo di direzione e coordinamento generale spettante alla stessa sul complesso delle attività delle società controllate, determina l'assunzione in capo alla società capogruppo della qualità di datore di lavoro, in quanto soggetto effettivamente utilizzatore della prestazione e titolare dell'organizzazione produttiva nel quale l'attività lavorativa è inserita con carattere di subordinazione”.
Questo Collegio non condivide, dunque, quanto affermato nella sentenza di primo grado secondo cui non si potrebbe ravvisare una “prestazione lavorativa resa direttamente in favore della società madre, la quale non svolge attività di prestazione di servizi di estetista alla clientela o vendita di prodotti farmaceutici, incombenze di cui si è occupata la ricorrente, tanto che i profili di assunzione dei dipendenti attengono tutti ad attività commerciali, amministrative, finanziarie legate al core business di acquisizione e gestione delle società e dei pacchetti azionari acquisiti”, emergendo, al contrario, seppure in modo simulato, che la gestisca di fatto anche le farmacie di cui è CP_2 proprietaria, tramite i suoi medesimi legali rappresentanti.
Di conseguenza, dovendosi il rapporto di lavoro della appellante imputare unitariamente alla e alla l'obbligo di repêchage andava valutato in Controparte_1 Controparte_2 relazione a tutte le società del gruppo e, quindi, non solo le due predette ma anche in relazione a tutte le farmacie di proprietà della . CP_2
Non vale, dunque, osservare come l'originaria ricorrente non potesse essere impiegata in qualità di commessa presso la dovendo le possibilità di suo reimpiego essere valutate anche Controparte_1 in relazione alle restanti farmacie del gruppo (tra cui, ad esempio, la Farmacia Talamo).
La prova in proposito non è stata fornita dalle appellate, sicché il licenziamento va ritenuto illegittimo per mancanza di prova dell'impossibilità di diverso impiego della lavoratrice in esubero.
Anche il requisito dimensionale andrà, naturalmente, valutato avendo a riferimento la consistenza numerica della società madre che consente di ritenere superato il limite di 15 dipendenti.
Trattandosi di rapporto di lavoro instaurato dopo il marzo 2015, deve trovare applicazione l'art. 3 del D.lgs. 23/2015 secondo cui “nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”.
Tenuto conto degli interventi della Corte Costituzionale su tale norma, va, in ogni caso, esclusa la possibilità di applicare la tutela reintegratoria, atteso che la soppressione del posto presso la CP_1
pagina 5 di 7 (intesa quale unità produttiva della più ampia realtà aziendale) è risultata essere effettiva (non CP_1 essendo state effettuate nuove assunzioni).
La Consulta, infatti, con sentenza n. 128/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23 cit. nella parte in cui non prevede che la tutela ivi disposta si applichi non soltanto al licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ma anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia parimenti dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, “rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore”.
Si ritiene, dunque, di riconoscere unicamente la tutela indennitaria.
In proposito, come noto, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza 26 settembre - 8 novembre 2018 n. 194 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) - sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n.
96 - limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,»".
La Corte, in particolare, ha precisato che «non è dunque il quantum delle soglie minima e massima entro cui può essere stabilita l'indennità al cuore delle doglianze, ma il meccanismo di determinazione dell'indennità», nella misura in cui tale meccanismo, secondo il rimettente, «introduce un criterio rigido e automatico, basato sull'anzianità di servizio, tale da precludere qualsiasi
“discrezionalità valutativa del giudice”».
La Corte ha, poi, precisato che «nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio – criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 18 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n. 23 del 2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)».
Dovendosi, dunque, quantificare l'indennità risarcitoria considerata, da un lato, la media anzianità della ricorrente all'interno dell'azienda (pari a poco meno di 8 anni), dall'altro, le notevoli dimensioni occupazionali ed economiche della holding (avente oltre 90 dipendenti, anche senza pagina 6 di 7 considerare i dipendenti delle farmacie acquisite ed un capitale sociale di oltre 10 milioni di euro), si ritiene congruo determinare l'indennità in misura pari a 18 mensilità, di poco superiore all'originario parametro normativo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato alla ricorrente;
2) Dichiara risolto il Parte_1 rapporto di lavoro dalla data del licenziamento;
3) Condanna le società appellate in solido tra loro a corrispondere alla ricorrente appellante un'indennità pari a n. 18 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
4) Condanna le società appellate in solido tra loro a rifondere parte appellante delle spese di lite del doppio grado che si liquidano, per il primo grado, in complessivi euro 9.300,00 e per il presente grado in complessivi euro 7.388,00, oltre IVA e
CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
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