Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/05/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 29 luglio 2024, iscritta al n. 1977 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via I. Garbini n. C.F._1
48, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Maracci che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Vignanello (VT), alla Via del C.F._2
Teatro n. 10, presso lo studio dell'Avv. Gianni Ceccarelli che lo rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente in data 8 e 13 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 1° settembre 1991 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vasanello (VT), parte II, serie A, n. 10).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli
[...]
a Terni il 27 gennaio 1999, economicamente autosufficiente, e Per_1 [...]
a Terni il 15 marzo 1994, maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2
autosufficiente; che sono separati per effetto della sentenza n. 242/2024 emessa dal
Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 16 ottobre 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale ubicata nel Comune di Vignanello, Loc.tà Le Valli 9 resterà definitivamente assegnata al sig unitamente a tutti i mobili e gli arredi in CP_1
essa presenti;
3. il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente Per_2
starà in modo alternato con entrambi i genitori, i quali continueranno a mantenerlo nel periodo in cui lo avranno con loro;
4. entrambi i ricorrenti continueranno a gestire il negozio di calzature sito in
Vignanello Via Don Aniceto Bracci n.38/40 e a non vendere le loro quote per un periodo di almeno cinque anni dalla sottoscrizione del ricorso, salvo ovviamente il caso di impossibilità di far fronte alle spese e/o pagamenti per mancanza di utili;
5. durante questo periodo la sig.r continuerà ad occuparsi delle vendite Parte_1
mentre il sig continuerà a provvedere agli acquisti della merce;
CP_1
6. il sig continuerà a coltivare i terreni della sig.r per un CP_1 Parte_1
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periodo di almeno tre anni decorrente dalla data di sottoscrizione del ricorso;
7. tutte le spese relative alla concimazione, alla potatura, ai vari trattamenti o alla elettricità continueranno ad essere sostenute dalla sig.r Parte_1
8. i coniugi continueranno a provvedere congiuntamente alla raccolta nonché alla vendita delle nocciole della sig.r il ricavato della vendita delle stesse sarà Parte_1
assegnato interamente alla medesima;
9. tutti i mezzi agricoli (trattore, essiccatore, macchina agricola semovente…) quando non saranno più utilizzati dal sig saranno venduti ed il ricavato CP_1
sarà diviso al 50% tra le parti;
10. il sig verserà alla sig.r a titolo di versamento una tantum, CP_1 Parte_1
in luogo dell'assegno di mantenimento divorzile, la somma totale di € 20.000 (€
10.000 al momento della sottoscrizione del ricorso ed € 10.000 entro la fine dell'anno 2024 o comunque entro il mese di febbraio 2025);
11. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
Vasanello (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
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il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Controparte_1
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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