Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai seguenti magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est.
riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 25.3.25 tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 122/24 RG sezione Lavoro
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa come in atti dagli AVV. ANTONIO MENNITO, SILVIA MASTRANGELO
E ANGELA CONCHIGLIA
APPELLANTE
E
, in proprio e quale procuratore del signor Controparte_1 Controparte_2
, giusta procura notarile n. 50.327 del 31/05/2023, allegata in atti, Controparte_3
, tutti in qualità di unici eredi legittimi della ricorrente Controparte_4 Per_1
(C.F. ), nata il [...] a [...] e deceduta
[...] CodiceFiscale_1 in data 27/03/2023; , , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, Controparte_8 Controparte_9 CP_10 tutti rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso introduttivo nel giudizio
[...] di primo grado e (per le parti costituite in qualità di eredi dell'originaria ricorrente Per_1
per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta per la prosecuzione del
[...] processo ex art. 302 c.p.c. nel giudizio di I grado iscritto al n. R.G. n. 1030/2022, dall'Avv. Pasquale Biondi
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di BENEVENTO n.
1197/23, in atti, con la quale era stata accolta la domanda degli odierni appellati, volta ad ottenere Parte la condanna della previo accertamento dell'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di
il tutto con vittoria delle spese, da attribuirsi al procuratore antistatario.
I ricorrenti in primo grado avevano dedotto, come da sentenza, di essere tutti dirigenti medici dipendenti dell' , con decorrenza dall'1.02.2007 la dott.ssa (deceduta Parte_3 CP_1 nelle more del giudizio), il dott. , il dott. , il dott. , la dott.ssa , CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 Parte il dott. , e dall'1.03.2008 il dott. presso vari presidi e PSAUT dell' con CP_9 CP_10 CP_11 assegnazione presso i distretti sanitari indicati per ciascuno in ricorso;
- che prestavano attività di assistenza sanitaria di emergenza/urgenza nei luoghi più svariati, sia in ambienti interni, sia in ambienti esterni, venendo esposti a vari agenti infettivi e/o nocivi per la salute, vale a dire ad agenti di tipo biologico (quali virus e/o batteri presenti nell'aria e nel materiale organico proveniente dal corpo delle persone assistite, quali sangue, saliva, urine, feci e vomito), agenti di tipo chimico (quali aerosol, liquidi, gas vapori, detergenti, disinfettanti, sterilizzanti, sostanze tossiche, infiammabili, e/o irritative come benzina, gas di scarico, veleni presenti sui luoghi dell'intervento), agenti atmosferici (quali caldo, freddo, vento, alluvioni etc.), nonché, in tutti i casi in cui operavano sulle strade, anche al rischio di investimento da parte dei veicoli transitanti, specialmente nel corso degli interventi notturni;
- che, a causa dell'esposizione ai predetti rischi, Parte erano obbligati dall' a indossare, nell'espletamento delle proprie mansioni, i seguenti dispositivi di protezione: a) giacconi impermeabili;
b) corpetti isotermici;
c) giubbini con interno rimovibile;
d) gilet;
e) K-WAY; f) pantaloni multitasca (estivi e invernali); g) sovra pantaloni;
h) maglie di pile;
i) maglie polo, estive e invernali, a maniche lunghe e a maniche corte;
j) maglie a collo alto invernali;
k) ulteriori DPI “monouso” quali mascherine protettive, guanti protettivi, calzari, tute total body e camici usa e getta;
- che tutti i DPI, ad eccezione di quelli “monouso”, sono dotati di caratteristiche di fluorescenza e/o catarifrangenza necessarie a tutelare gli operatori sanitari dal rischio di investimento stradale;
- che gli stessi vengono forniti dalla a ciascun medico in numero di due esemplari per Pt_4 ogni tipologia e vengono sostituiti a cura dell' soltanto allorché divengono inidonei a Pt_1 garantire la loro funzione protettiva per via dell'usura; - che, data la loro contaminazione durante il servizio, non possono essere utilizzati, per il turno successivo, prima che siano stati puliti, igienizzati e sanificati;
- che l' non aveva mai provveduto all'attività di lavaggio, Pt_4 igienizzazione e sanificazione dei DPI utilizzati dai medici addetti ai presidi SAUT e PSAUT;
- Parte che in anni recenti l' aveva affidato in appalto a ditte esterne il servizio di lavaggio, igienizzazione e sanificazione, ma nonostante ciò non aveva mai provveduto a ritirare, presso ciascun presidio, i DPI utilizzati, per sottoporli al lavaggio;
- che solo a partire dall'anno 2020, a Parte seguito dell'emergenza sanitaria scaturita dalla pandemia da COVID-19, l' aveva iniziato a fornire a ciascun medico DPI etichettati con il nominativo dell'assegnatario e relativo codice a barre identificativo, necessari per consentire l'effettivo avvio del servizio di lavaggio;
- che soltanto a partire dall'anno 2020 la aveva iniziato a comunicare ai responsabili di ciascun Pt_4 presidio SAUT e PSAUT un programma di ritiro settimanale dei DPI, rimasto, di fatto, inattuato;
- che in tali comunicazioni la aveva previsto il ritiro e la riconsegna dei DPI con cadenza Pt_4 settimanale, del tutto insufficiente a garantire la sanificazione necessaria per ciascun turno di servizio;
- che, in ogni caso, a dispetto delle suddette comunicazioni, anche negli anni 2020 e Parte 2021 l' aveva continuato a non provvedere al lavaggio;
- che, di conseguenza, gli istanti avevano dovuto provvedere quotidianamente, al termine di ogni turno, al lavaggio dei DPI indossati, facendosi carico per intero del relativo costo;
- che dall'1.01.2012 avevano osservato un orario lavorativo medio settimanale di 38 ore, articolato su sei giorni alla settimana e su turni giornalieri decorrenti dalle ore 8:00 alle ore 14:00, dalle ore 14:00 alle ore 20:00, dalle ore 20:00 alle ore 8:00 e dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Il primo giudice, disattesa l'eccezione di nullità del ricorso e quella di prescrizione, ha ritenuto provata la natura dei dispositivi in uso ed ha ritenuto in capo alla datrice di lavoro l'obbligo di procedere al lavaggio degli stessi, obbligo che la convenuta non aveva provato di aver assolto con specifico riguardo al personale del 118. Ha dunque liquidato il danno richiesto in via equitativa, riducendo le pretese avanzate dai lavoratori come segue: “…si ritiene equo quantificare il danno patito tenendo conto per ciascun lavaggio di un costo pari a un quarto dell'importo calcolato da parte ricorrente (€ 18,76 per e , € 18,50 per , , e CP_1 CP_7 CP_5 CP_6 CP_8
€ 15,35 per ), considerando il costo affrontato per i lavaggi come destinato per un CP_10 CP_9 quarto ad altra tipologia di indumenti, e moltiplicando detto importo (€ 4,69 per e CP_1
, € 4,62 per , , e € 3,84 per ) per due lavaggi CP_7 CP_5 CP_6 CP_8 CP_10 CP_9 settimanali anziché cinque (anche tenuto conto proprio dell'esiguo numero di capi forniti a ciascun lavoratore, che rende poco credibile che tutti gli indumenti/DPI indossati venissero lavati dopo la fine di ciascun turno di lavoro). Tali parametri appaiono sufficientemente certi e oggettivi
…Conclusivamente, il danno complessivo può essere quantificato, con riferimento al periodo dal 2012 al 2021, in complessivi € 4.502,40 per gli eredi e per , € 4.435,20 per CP_1 CP_7
, , e ed € 3.686,40 per , già all'attualità, con CP_5 CP_6 CP_8 CP_10 CP_9 Parte rivalutazione e interessi dalla presente sentenza al soddisfo.” Ha condannato la al pagamento delle spese processuali. Parte Ha proposto gravame la censurando la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto da escludersi la nullità del ricorso/i di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto legittimata passiva essa datrice di lavoro sebbene avesse assegnato l'appalto per il lavaggio a terzi, nella parte in cui aveva ritenuto la pretesa di natura risarcitoria e dunque non accolto l'eccezione di prescrizione. Sotto questo profilo a sostegno delle proprie ragioni ha evidenziato che lo stesso giudice aveva assunto a parametro del risarcimento la misura di un quarto della retribuzione giornaliera dal che, secondo la sua prospettazione, si sarebbe dovuta ricavare l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione valevole per le poste retributive, prescrizione mai tempestivamente interrotta. Ha ancora censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto provata la natura di DPI degli indumenti citati in sentenza alcuni dei quali qualificabili come meri abiti da lavoro e non protettivi e nella parte in cui aveva ritenuto non provata l'esternalizzazione dei servizi di lavaggio indumenti per il 118, anche sulla scorta di prova testimoniale di cui il primo giudice aveva fatto malgoverno, Parte anche tenuto conto del fatto che alcun disservizio era stato mai segnalato alla Si è infine doluta della quantificazione effettuata dal primo giudice. Gli appellati, costituitisi, hanno chiesto il rigetto del gravame. La Corte, all'esito dell'udienza, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle prescritte note delle parti, ha deciso la causa. L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto. In via del tutto preliminare va ritenuta la infondatezza dei motivi di gravame attinenti alla nullità dei ricorsi di primo grado ed al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione: il primo perché i ricorsi, come ben evidenziato dal primo giudice recano ampie deduzioni sia di fatto che di diritto che ne consolidano la piena ammissibilità; il secondo in quanto l'aver utilizzato quale paramento della quantificazione del risarcimento la retribuzione giornaliera non muta la natura del diritto fatto valere e quella della sottostante responsabilità di tipo contrattuale del datore di lavoro. Con riguardo agli ulteriori motivi di gravame vano richiamate le motivazioni già espresse da questa stessa Corte in identiche fattispecie (cfr le sentenze in atti), che qui si richiamano ex art. 118 disp. att.
c.p.c...
Tutti i motivi di censura di merito – che possono essere unitariamente affrontati - si palesano infondati. Occorre preliminarmente rimarcare che – non avendo l' contestato, neppure genericamente, Pt_4 di aver assegnato in dotazione agli appellati tutti i capi riportati nel ricorso di I grado (essendosi limitata a contestare la natura di D.P.I. di quelli non monouso) – tale circostanza può ritenersi pacifica. Al riguardo, la sentenza gravata non può affatto ritenersi contraddittoria, avendo il giudice accertato che a tutti gli indumenti indicati in ricorso spettasse la qualifica di D.P.I. Ed infatti, ad un'attenta lettura della motivazione appare chiaro che è stata riconosciuta la natura di D.P.I. a tutto il “materiale fornito” dall' così come elencato in ricorso. Pt_1
Tanto emerge dal fatto che nella sentenza vengono elencati pedissequamente tutti i D.P.I. indicati nel ricorso al punto 7, sia quelli di cui alle lettere da “a” a “j”, oggetto del lavaggio/sanificazione per cui è causa, sia quelli c.d. “monouso”, di cui alla lettera “k”. Come rimarcato anche dall'appellato, poi, l'elenco viene ulteriormente richiamato. Si legge, infatti nella sentenza che “tali dispositivi venivano effettivamente forniti dalla datrice che dotava il lavoratore di giacconi impermeabili, corpetti isotermici, giubbini con interno rimovibile, gilet, K-WAI, pantaloni multitasca (estivi ed invernali), sovra pantaloni, maglie estive ed invernali e ulteriori D.P.I. “monouso”, dotati di catarifrangenti.”. Che si tratti di D.P.I. è indubitabile posto che proprio dagli atti di causa emerge chiaramente che, nel Parte corso del rapporto, è stata la stessa a qualificarli come tali.
Si vedano in proposito i seguenti atti in produzione di primo grado dei ricorrenti: — nota n. prot.
187513 del 13/12/2007 emessa dalla Direzione Sanitaria Aziendale, nella quale sono qualificati come
“indumenti protettivi e di sicurezza” tutti i vari indumenti rientranti nell' “Abbigliamento ad altra visibilità” dei medici del Servizio di Emergenza Territoriale - indicati in ricorso al punto 7 – e cioè: giacconi impermeabili, corpetti isotermici, giubbini con interno rimovibile, gilet, pantaloni multitasca, maglie di pile e maglie polo, a maniche lunghe e corte; — nota n. prot. 155475 del 24/10/2008, in cui l' qualifica come “D.P.I.” ai sensi della “normativa sulla sicurezza e sulla Pt_1 salute dei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08) (“Dispositivi di protezione individuale”) gli “abbigliamenti ad alta visibilità” assegnati ai predetti medici (trattasi di nota emessa dalla Direzione Sanitaria Aziendale e indirizzata a tutti i Responsabili dei Presidi e per il loro tramite ai Medici del CP_11
Servizio di Emergenza Territoriale, nonché al Responsabile dell'Unità Operativa “Servizio Prevenzione e Protezione” -“SPP”); — nota n. prot. 156933 del 08/11/2016 - emessa dalla Direzione Sanitaria Aziendale ed indirizzata ai Responsabili di tutte le Unità operative Complesse di Assistenza Sanitaria dei propri Distretti Sanitari (“ ) e, per il loro tramite, ai Medici Parte_5 del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale (“EST”) 118 delle postazioni SAUT/PSAUT, nonché, per conoscenza, ai Direttori Responsabili di tutti i Distretti ed al Responsabile dell'Unità Operativa “Servizio Prevenzione e Protezione” (“SPP”) - in cui trova conferma la medesima qualificazione come D.P.I. degli indumenti “ad alta visibilità” assegnati all'istante ed ai medici suoi colleghi;
nota n. 154774/2016 con cui l' comunicava ai predetti destinatari la precedente nota Pt_1 n. prot. 15774 del 03/11/2016 emessa dal Responsabile dell'Unità Operativa “Servizio Prevenzione e Protezione” (“SPP”) nonché l'allegato “form di rilevazione dei fabbisogni delle dotazioni D.P.I. per ogni presidio SAUTI PSAUT”; disciplinari approvati in data 27/12/2011 e 18/10/2016 dalla Pt_4
relativi alle “procedure per la gestione dei Dispositivi di protezione individuale”;— DVR
[...] Pt_4
relativo ai rischi da COVID 19 approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 132 del
[...] Contr 05.06.2020 (cfr. all. Follo ricorso di I grado); Estratto relativo al personale “Medico Pt_4 addetto all'Emergenza” (doc.7 allegato alla memoria di costituzione dell' in I grado); Pt_4
Fascicolo Tecnico Aziendale di Gestione dei D.P.I. (doc.8 allegato alla memoria di costituzione dell' in I grado). Pt_4
Sul punto va anche sottolineato che in tali documenti viene anche espressamente individuato il tipo di rischio cui sono esposti i medici del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale (“EST”) 118 delle postazioni SAUT/PSAUT, rischi tenuti in considerazione dal Tribunale ed anche espressamente richiamati (“non è dubitabile che, nella specie, svolgendo il ricorrente l'attività di medico del servizio SAUT, venisse a contatto con sostanze potenzialmente nocive per la salute (in particolare materiale biologico e chimico, oltre che rischi da esposizione ad investimenti)”). D'altro canto, la stessa Suprema Corte – nel confermare una sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva dichiarato il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni per il mancato lavaggio dei seguenti indumenti: gilet e giubbotto frangente ad alta visibilità, giubbotto impermeabile contro le intemperie, pantalone invernale da lavoro e guanti di protezione, tutti da considerare dispositivi di protezione individuale – ha espresso il seguente principio di diritto (richiamando anche numerosi propri precedenti: Cass. n. 29720 del 2022, Cass. n. 16749 del 2019; n. 17132 del 2019; n. 17354 del 2019; Cass. n. 5748 del 2020; Cass. n. 17100 del 2021): “la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro” sottolineando anche che “il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l'idoneità a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie "per la sicurezza e la salute dei lavoratori" che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 626 del 1994 e degli artt. 15 e ss. del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.” (così in motivazione Cassazione civile sez. lav. n.18656/2023). Ritenuto, dunque, che l'abbigliamento fornito rientra tra i DPI, non può che ribadirsi l'obbligo del datore di lavoro di provvedere al loro lavaggio. Né tale obbligo può ritenersi adempiuto per il solo fatto di avere stipulato delle convenzioni con ditte specializzate nella pulizia e sanificazione degli indumenti. Parte Ed invero, in primo luogo, la stessa avrebbe dovuto vigilare sul corretto adempimento da parte della ditta esterna, verificando che questa provvedesse effettivamente e con regolarità al servizio di pulizia e sanificazione dei DPI. Ciò in assoluta autonomia non essendo affatto necessaria la segnalazione del personale.
A ciò si aggiunga che assolutamente condivisibile si palesa la decisione di primo grado nella parte in cui afferma “Né l'aver stipulato contratti per l'attività di lavanderia\sanificazione la esime da responsabilità laddove a detta stipula non abbia fatto seguito un'organizzazione del servizio mediante, innanzi tutto, l'introduzione di criteri identificativi dei DPI e soprattutto, l'organizzazione periodica del prelievo dei capi”. Al riguardo la carenza di prova risulta del tutto lampante e certamente non poteva essere colmata con l'espletamento della prova testimoniale, i cui capitoli si palesano inammissibili in quanto implicanti delle valutazioni (vero è che “il servizio di lavaggio e noleggio dei Dispositivi di Protezione Individuale è stato regolarmente gestito dal 2012 al 2018 dalla ed è gestito regolarmente Parte_6 dall'ATI Servizi Sanitari Integrati s.r.l./ Lavanderia D'Alessio s.r.l. dal 2018”). Ben altro, infatti, avrebbe dovuto essere l'oggetto della prova, come correttamente evidenziato da parte appellata: “In particolare, l' avrebbe DOVUTO asserire e avrebbe DOVUTO E POTUTO provare Pt_4 documentalmente quanto segue: 1) eventuali comunicazioni all'istante ed agli altri colleghi medici dirigenti del Servizio di Emergenza Territoriale 118 dei calendari indicanti il giorno della settimana, l'orario, il luogo in cui avrebbero dovuto consegnare i propri D.P.I. per consentirne il lavaggio/sanificazione ed in cui avrebbero dovuto provvedere al relativo ritiro, dopo che gli stessi fossero stati riconsegnati dalla ditta lavati/sanificati; 2) un elenco dei codici identificativi associati ai D.P.I. dei medici/dirigenti del Servizio di Emergenza Territoriale 118, dal quale fosse possibile evincere quale fosse lo specifico codice associato ai D.P.I. assegnati proprio all'istante medico/chirurgo (omissis); 3) copia dei registri aziendali da quali dovrebbe risultare, ove avvenuta, l'apposizione da parte dell'istante e dei suoi colleghi delle firme attestanti l'avvenuto rilascio o ritiro dei rispettivi D.P.I.; 4) copia della documentazione rilasciata dalla ditta affidataria del servizio di lavaggio/sanificazione attestante i supposti atti periodici di ritiro dei D.P.I. sporchi e di riconsegna dei D.P.I. puliti;
5) copia delle fatture pagate alle ditte per l'espletamento del servizio negli anni per cui è causa”. Da ultimo, va ribadito quanto affermato dal Tribunale e cioè che per l'adempimento dell'obbligo legale non è rilevante la sollecitazione del lavoratore a provvedere al lavaggio degli indumenti di talché non sortisce effetti a lui pregiudizievoli l'inerzia nel compulsare il datore di lavoro. Sul punto anche la Cassazione (Cass. civ, sez. lav. n.32865/2021) ha rimarcato che alla obbligatorietà della predisposizione, da parte del datore di lavoro, di una procedura periodica di manutenzione dei D.P.I. non corrisponde un onere del lavoratore nella segnalazione dell'insudiciamento del proprio D.P.I. Ed invero, “l'obbligo di una igienizzazione centralizzata o della predisposizione di una procedura periodica di lavaggio va ravvisato nell'art. 2087 c.c., che impone l'adozione di tutte le misure e cautele idonee a preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore”. Per altro, nella medesima decisione la Corte ha evidenziato quanto segue: “19. Il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 20, che prevede l'obbligo di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le "deficienze" dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale, correttamente è stato interpretato dalla Corte di merito come riferito alla funzionalità e alla idoneità dei dispositivi di protezione e non anche alla loro pulizia. 20. Il termine "deficienze" adoperato dal legislatore attiene, infatti, ad una scarsezza o insufficienza, sotto il profilo materiale, del dispositivo che si riverbera in un problema di funzionalità
e idoneità degli stessi. 21. Tipici casi di deficienza sono da ravvisare nella rottura totale o parziale
o nella usura rilevante del dispositivo, tali da non consentire al dispositivo stesso di assolvere la funzione cui è destinato. 22. Il problema del lavaggio, invece, riguarda l'igiene e la manutenzione ordinaria del dispositivo senza che venga in rilievo un difetto nella operatività sostanziale nel compito ad esso devoluto e, pertanto, un dispositivo di protezione insudiciato correttamente è stato ritenuto non rientrante nel concetto di "deficienza"”. Anche la quantificazione operata dal primo giudice, di natura equitativa, e fondata su parametri del tutto morigerati ed ancorati alle concrete, verosimili modalità di lavaggio ricadenti nel notorio, può essere condivisa In conclusione, l'appello va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della controversia ed al contempo della serialità della stessa e del numero delle parti, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede contrariis reiectis: Rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 4.475,24 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione;
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 25.3.25
Il Consigliere Est.
Il Presidente