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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/10/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1157/2023 R.G.A.C.C., dell'anno
2023 trattenuta in decisione all'udienza del 19 Settembre 2025, avente ad oggetto
“TR NT atipici” ed iscritta a ruolo il 04/04/2023
PROMOSSA DA
1. nato Pescara il 02/12/1952 elettivamente domiciliato Parte_1
in Agrigento presso lo studio dell'Avv. Silvia Battaglia, rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Silvia
Battaglia.
attore
1 CONTRO
1) con Sede in Camastra Contrada Principe rappresentata e CP_1
difesa dall'Avv. Salvatrice Fallica con Studio in Palermo Via Ricasoli
n.38.
Convenuto
OGGETTO: “ TR NT AT “
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 22/03/2023 ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale ed esponeva: CP_1
L'attore, ha ricevuto in data 13/2/2023 la notifica del decreto ingiuntivo n. 106/2023
emesso dal Tribunale di Agrigento Giudice Pipitone Vitalba per €. 25.128,56,
dispiegava opposizione ed osservava e sosteneva che il decreto ingiuntivo in parola è
stato emesso in violazione di quanto disposto dall'Art. 11 comma 6 del D.L.
13/7/2017, laddove viene indicato che i Giudici Onorari (/Giudici di pace onorari)
non possono trattare materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria. In
2 ogni caso nel merito veniva contestata la pretesa creditoria avanzata da CP_1
attraverso il giudizio monitorio.
Quindi l'opponente attore chiedeva al Tribunale di dichiarare l'infondatezza della domanda della e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, anche CP_1
perché in violazione dell'Art. 158cpc.
Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Si costituiva che attraverso la propria comparsa di costituzione e risposta CP_1
contrapponeva e ribadiva quanto appresso:
- A) in via preliminare veniva sostenuto che ha agito nel rispetto della CP_1
normativa ed il Giudice Onorario di Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo ne era legittimato in quanto non ha trattato nessuna materia di lavoro ma di Civile – Monitorio, in ogni caso la distribuzione degli affari delle Sezioni
all'interno dello stesso tribunale non possono comportare alcuna negativa refluenza.
- Quindi veniva sostenuta la piena legittimazione ad agire e la esistenza della prova scritta in ordine alla ragione di credito per l'ottenimento del decreto ingiuntivo.
Quindi l'opposta chiedeva al Tribunale di rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto opposto.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Vale la pena di puntualizzare che all'udienza del 04/04/2025 veniva fissata l'udienza del 19/9/2025 con assegnazione dei termini 189 cpc.
- Attraverso il deposito di note scritte del 23/5/2025 la Controparte_2
rappresentava che le parti hanno conciliato le rispettive pretese e quindi la stessa
3 dichiarava di rinunciare al decreto ingiuntivo opposto e chiedeva, stante l'intervenuta conciliazione la revoca del decreto ingiuntivo n. 106/2023.
Dichiarare cessata la materia del contendere e compensare integralmente le spese processuali.
-
CONCLUSIONI
- per l'attore opponente : come in atto di opposizione con Parte_2
citazione , memoria e comparsa conclusionale 189 cpc.
- per il convenuto opposto A & G : come in comparsa di risposta, memoria e comparsa conclusionale 189 cpc .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In accoglimento alla richiesta per intervenuta conciliazione fra le parti il decreto ingiuntivo va revocato, dichiarata cessata la materia del contendere
2) Spese compensate.
P.Q.M.
- Il Dott.Giuseppe Scimè - G.O.T. del Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 1157/2023 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da (attore) contro (convenuto), uditi i Parte_1 CP_1
4 procuratori delle parti disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa così
provvede:
1) Stante l'intervenuta conciliazione fra le parti, revoca il decreto ingiuntivo n.
106/2023 del 24/1/2023. Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Agrigento il 08/Ottobre/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1157/2023 R.G.A.C.C., dell'anno
2023 trattenuta in decisione all'udienza del 19 Settembre 2025, avente ad oggetto
“TR NT atipici” ed iscritta a ruolo il 04/04/2023
PROMOSSA DA
1. nato Pescara il 02/12/1952 elettivamente domiciliato Parte_1
in Agrigento presso lo studio dell'Avv. Silvia Battaglia, rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Silvia
Battaglia.
attore
1 CONTRO
1) con Sede in Camastra Contrada Principe rappresentata e CP_1
difesa dall'Avv. Salvatrice Fallica con Studio in Palermo Via Ricasoli
n.38.
Convenuto
OGGETTO: “ TR NT AT “
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 22/03/2023 ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale ed esponeva: CP_1
L'attore, ha ricevuto in data 13/2/2023 la notifica del decreto ingiuntivo n. 106/2023
emesso dal Tribunale di Agrigento Giudice Pipitone Vitalba per €. 25.128,56,
dispiegava opposizione ed osservava e sosteneva che il decreto ingiuntivo in parola è
stato emesso in violazione di quanto disposto dall'Art. 11 comma 6 del D.L.
13/7/2017, laddove viene indicato che i Giudici Onorari (/Giudici di pace onorari)
non possono trattare materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria. In
2 ogni caso nel merito veniva contestata la pretesa creditoria avanzata da CP_1
attraverso il giudizio monitorio.
Quindi l'opponente attore chiedeva al Tribunale di dichiarare l'infondatezza della domanda della e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, anche CP_1
perché in violazione dell'Art. 158cpc.
Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Si costituiva che attraverso la propria comparsa di costituzione e risposta CP_1
contrapponeva e ribadiva quanto appresso:
- A) in via preliminare veniva sostenuto che ha agito nel rispetto della CP_1
normativa ed il Giudice Onorario di Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo ne era legittimato in quanto non ha trattato nessuna materia di lavoro ma di Civile – Monitorio, in ogni caso la distribuzione degli affari delle Sezioni
all'interno dello stesso tribunale non possono comportare alcuna negativa refluenza.
- Quindi veniva sostenuta la piena legittimazione ad agire e la esistenza della prova scritta in ordine alla ragione di credito per l'ottenimento del decreto ingiuntivo.
Quindi l'opposta chiedeva al Tribunale di rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto opposto.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Vale la pena di puntualizzare che all'udienza del 04/04/2025 veniva fissata l'udienza del 19/9/2025 con assegnazione dei termini 189 cpc.
- Attraverso il deposito di note scritte del 23/5/2025 la Controparte_2
rappresentava che le parti hanno conciliato le rispettive pretese e quindi la stessa
3 dichiarava di rinunciare al decreto ingiuntivo opposto e chiedeva, stante l'intervenuta conciliazione la revoca del decreto ingiuntivo n. 106/2023.
Dichiarare cessata la materia del contendere e compensare integralmente le spese processuali.
-
CONCLUSIONI
- per l'attore opponente : come in atto di opposizione con Parte_2
citazione , memoria e comparsa conclusionale 189 cpc.
- per il convenuto opposto A & G : come in comparsa di risposta, memoria e comparsa conclusionale 189 cpc .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In accoglimento alla richiesta per intervenuta conciliazione fra le parti il decreto ingiuntivo va revocato, dichiarata cessata la materia del contendere
2) Spese compensate.
P.Q.M.
- Il Dott.Giuseppe Scimè - G.O.T. del Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 1157/2023 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da (attore) contro (convenuto), uditi i Parte_1 CP_1
4 procuratori delle parti disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa così
provvede:
1) Stante l'intervenuta conciliazione fra le parti, revoca il decreto ingiuntivo n.
106/2023 del 24/1/2023. Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Agrigento il 08/Ottobre/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
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