Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/2011, n. 15903
CASS
Sentenza 20 luglio 2011

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Nel processo esecutivo, avverso i provvedimenti endoprocessuali di sospensione del procedimento, aventi natura "lato sensu" cautelare e anticipatoria della declaratoria d'illegittimità del processo stesso, è previsto esclusivamente il rimedio del reclamo, attesa la natura sommaria e deformalizzata di tali provvedimenti nonché la loro inidoneità al giudicato. Ne consegue che, nelle opposizioni distributive, caratterizzate nella nuova formulazione dell'art. 512 cod. proc. civ. da una fase a cognizione sommaria che si chiude con ordinanza e da una successiva fase (eventuale) che si volge nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi, possono essere compresenti due diverse tipologie di rimedi, alternativamente applicabili a seconda dell'oggetto del provvedimento impugnato: il reclamo avverso il capo (eventuale) del provvedimento di sospensione della fase distributiva e l'opposizione agli atti esecutivi, avverso il capo dell'ordinanza relativo alla risoluzione della contestazione che costituisce il presupposto in diritto della determinazione delle somme in concreto assegnabili.

In tema di opposizione agli atti esecutivi, la richiesta rivolta dal debitore al giudice dell'esecuzione perchè ne sia dichiarata l'improcedibilità per non essere il difensore del creditore procedente munito di valida procura alle liti, non ha natura di opposizione esecutiva, perchè non è volta a far rilevare la nullità di un singolo atto del processo né è necessaria per impedire che tale tale nullità resti sanata; tale istanza, inoltre, non è soggetta ai termini di decadenza previsti per le opposizioni agli atti esecutivi, potendo la perdurante mancanza di un difensore munito di valida procura essere rilevata e dichiarata dal giudice dell'esecuzione in qualsiasi momento del procedimento anche senza l'impulso di parte.

Alla luce della nuova formulazione dell'art. 512 cod. proc. civ., (così come sostituito dall'art. 2, comma terzo, lettera e), n. 9 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 5,) la sentenza relativa al diritto del creditore intervenuto a prendere parte al riparto integra una pronuncia atta al giudicato che risolve un'opposizione agli atti esecutivi. Ne consegue l'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso tale decisione il quale, anzi, costituisce l'unico mezzo d'impugnazione consentito secondo la mutata disciplina delle controversie distributive in vigore dopo la riforma del 2006.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/2011, n. 15903
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15903
Data del deposito : 20 luglio 2011

Testo completo