2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le coop- erative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalita' degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresi' norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilita' delle regioni medesime.