Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/06/2025, n. 11195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11195 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11195/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04962/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4962 del 2023, proposto da Happy Baby S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Alessia Alesii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna:
a) di parte resistente al risarcimento del danno da ritardo, ex art. 2 bis , comma 1, L. 241/90 e 30, comma 4, c.p.a. e meglio quantificato nel libello introduttivo del giudizio, per non aver la stessa provveduto sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 20 dicembre 2018, prot. n. 133491, avente a oggetto la “ valutazione di interesse pubblico relativa all’attività ricreativa costituita da un parco giochi per bimbi, denominato “happy baby”, accessibile e godibile anche da bambini con diversi tipi di disabilità sito in Roma alla Via Piedicavallo s.n.c. ”;
b) di parte resistente alla corresponsione dell’indennizzo di cui all’art. 2 bis , comma 1 bis , L. 241/90.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 24.2.2023 e depositato in data 20.2.2023, Happy Baby S.r.l. ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di Roma Capitale al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno da ritardo, ex art. 2 bis , comma 1, L. 241/90 e 30, comma 4, c.p.a. e meglio quantificato nel libello introduttivo del giudizio, per non aver la stessa provveduto sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 20 dicembre 2018, prot. n. 133491, avente a oggetto la “ valutazione di interesse pubblico relativa all’attività ricreativa costituita da un parco giochi per bimbi, denominato “happy baby”, accessibile e godibile anche da bambini con diversi tipi di disabilità sito in Roma alla Via Piedicavallo s.n.c. ”.
2. In data 24.3.2023, Roma Capitale si costituiva in giudizio con una comparsa di stile e, con memoria del 30 aprile 2025, contestava la ricostruzione di parte ricorrente, eccepiva l’irricevibilità del ricorso, in quanto promosso oltre il termine di cui all’art. 30, comma 4, c.p.a., nonché l’infondatezza dello stesso nel merito, non sussistendo, nel caso di specie, l’obbligo di provvedere dell’Amministrazione.
3. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025, il Collegio, dato avviso alle parti circa la sussistenza di un eventuale profilo di inammissibilità parziale del ricorso, tratteneva la causa in decisione.
4. Prima di procedere all’esame della vicenda che in questa sede ci occupa, giova rilevare come la ricorrente abbia, in questa sede, proposto due domande: a) la prima ai sensi degli artt. 2 bis , comma 1, L. 241/90 e 30, comma 4, c.p.a.; b) la seconda ai sensi dell’art. 2 bis , comma 1 bis , L. 241/90.
5. Prendendo le mosse dalla domanda spiegata ai sensi degli artt. 2 bis , comma 1, L. 241/90 e 30, comma 4, c.p.a., il Collegio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., è tenuto a scrutinare, in via pregiudiziale di rito, l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio per violazione dell’art. 30, comma 4, c.p.a.
Secondo Roma Capitale, l’istanza rimasta inevasa dall’Amministrazione sarebbe stata depositata in data 20.12.2018 e il ricorso che in questa sede ci occupa, invece, notificato in data 24.2.2023, ossia oltre il termine di un anno dalla scadenza del termine per provvedere (e quindi oltre il 19.1.2019).
Sul punto, la ricorrente ha replicato che, nonostante i numerosi solleciti da essa inviata, Happy Baby S.r.l. si sarebbe, altresì, rivolta al OD che, con nota inviata a mezzo P.E.C. in data 29 novembre 2021, avrebbe diffidato il Comune, seppure invano, a concludere il procedimento. Pertanto, il termine di cui all’art. 30, comma 4, c.p.a. avrebbe iniziato a decorrere a far data dal 29.11.2021 e non sarebbe quindi scaduto alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
L’eccezione di Roma Capitale è fondata.
Le note del 23.7.2019 (doc. 2 al ricorso) e del 24.6.2020 (doc. 4 al ricorso), nonchè la nota inviata dalla ricorrente tramite OD (doc. 1 alla memoria del 12.5.2025), sono tutte dirette a sollecitare la conclusione del procedimento amministrativo incardinato dalla ricorrente in data 20 dicembre 2018, giusta istanza prot. n. 133491. Consegue che, in disparte qualsivoglia valutazione (in questa sede assorbita) in ordine alla sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo a Roma Capitale, il termine decadenziale per promuovere l’azione di risarcimento di tal fatta deve essere riferito alla richiamata istanza del 20.12.2018, a nulla rilevando né i solleciti della ricorrente, né le note interlocutorie dell’Amministrazione.
Il procedimento amministrativo non concluso dell’Amministrazione è infatti uno e uno solo, quello instaurato tramite la nota prot. n. 133491 del 20 dicembre 2018.
Con la conseguenza per la quale la ricorrente avrebbe dovuto proporre l’azione ex art. 30, comma, 4 c.p.a. entro il 19.1.2019. Di qui la decadenza della ricorrente, che invece ha notificato il ricorso introduttivo del giudizio in data 24.2.2023, e l’irricevibilità di quest’ultimo.
6. Passando ora all’esame della domanda spiegata dalla ricorrente ai sensi degli artt. 2 bis , comma 1 bis , L. 241/90, la stessa è inammissibile.
L’art. 28, comma 2, D.L. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013, prevede che l’interessato, per ottenere l’indennizzo di cui all’art. 2 bis , comma 1 bis , L. 241/90, sia tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9 bis , L. 241/90, nel termine perentorio di giorni 20 dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito la prova di aver, entro siffatto termine (con scadenza in data 9.2.2019), sollecitato il potere sostitutivo di cui si è detto, cosicchè il ricorso è inammissibile.
7. Le spese di lite del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma, Sezione II bis , definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte resistente, che liquida in € 2.500,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Licheri, Presidente FF
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Giuseppe Licheri |
IL SEGRETARIO