TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3394/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3394/2023 R.G./F avente per oggetto scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente da:
, Parte_1 nata a [...]ù) il 13.01.1959, C.F. , residente a [...] Novembre, 22, rappresentata e difesa dall'av F. , ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio ad RE (To) in Via Baratono, 3 per delega in atti e
, Parte_2 nato a [...] il [...], C.F. , res.te a OR C.se (To) (To) in Via III C.F._3 Novembre, 22, rappresentato e difeso dall'avv.to Simone Giuseppe Ciochetto, C.F. , ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso il suo studio ad RE (To) in C.so Re Umberto I n. 1 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di RE- Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi: “ Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole In data: 29/07/2024” Collegio delli 21.3.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note depositate in PCT richiamanti il ricorso introduttivo del seguente letterale tenore: “(…) Atteso il decorso del termine di sei mesi di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 989/70 e successive modifiche dalla fissata udienza di comparizione dei coniugi, sostituita come sopra richiesto e quindi alla scadenza dei termini assegnati ai sensi dell'art. 127ter 5° comma c.p.c., previa rimessione del procedimento sul ruolo del Giudice Relatore,
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i sig.ri e , celebrato in OR Parte_1 Parte_2 C.se il 9.11.2026 tra-scritto nei registri alla parte I, Serie n. 4 dell'anno 2016 alle seguenti condizioni
- i coniugi, economicamente indipendenti, vivranno separati, liberi di stabilire la propria residenza e con mutuo e reciproco rispetto;
- la sig.ra si impegna ed obbliga a corrispondere al sig. l'importo di € 8.000,00 (ottomilaeuro) a definizione di Pt_1 Parte_2 ogni rapporto tra lui inter-corso con lei ed anche con il del di lei figlio sig. Controparte_1
- il predetto importo viene corrisposto mediante assegno circolare intestato al sig. , quale beneficiario, consegnato in Parte_2 deposito fiduciario al di lui legale avv.to Simone Ciochetto all''atto della sottoscrizione del presente ricorso affinchè lo consegni, per l'incasso, al sig. a seguito della pronuncia di scioglimento del matrimonio. Pt_2 Il tutto a spese compensate”
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. Invero, le Parti hanno contratto matrimonio civile in data 9.11.2016 a OR C.se (To), con atto iscritto al n. 4 Parte I nel registro atti matrimonio di OR Canavese anno 2016. Dal matrimonio non son nati figli e le Parti son separate con sentenza 874/2024 pubblicata il 29/7/2024 passata in giudicato il 29.10.2024. Ciò posto, evidenzia il Collegio come sia provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. Inoltre, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione in tale senso. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, come affermato dalle parti. Stante la natura e l'esito della causa, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da , e Parte_1 Pt_2
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa.
[...] Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di OR Canavese (TO) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di RE in data 21.3.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3394/2023 R.G./F avente per oggetto scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente da:
, Parte_1 nata a [...]ù) il 13.01.1959, C.F. , residente a [...] Novembre, 22, rappresentata e difesa dall'av F. , ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio ad RE (To) in Via Baratono, 3 per delega in atti e
, Parte_2 nato a [...] il [...], C.F. , res.te a OR C.se (To) (To) in Via III C.F._3 Novembre, 22, rappresentato e difeso dall'avv.to Simone Giuseppe Ciochetto, C.F. , ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso il suo studio ad RE (To) in C.so Re Umberto I n. 1 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di RE- Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi: “ Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole In data: 29/07/2024” Collegio delli 21.3.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note depositate in PCT richiamanti il ricorso introduttivo del seguente letterale tenore: “(…) Atteso il decorso del termine di sei mesi di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 989/70 e successive modifiche dalla fissata udienza di comparizione dei coniugi, sostituita come sopra richiesto e quindi alla scadenza dei termini assegnati ai sensi dell'art. 127ter 5° comma c.p.c., previa rimessione del procedimento sul ruolo del Giudice Relatore,
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i sig.ri e , celebrato in OR Parte_1 Parte_2 C.se il 9.11.2026 tra-scritto nei registri alla parte I, Serie n. 4 dell'anno 2016 alle seguenti condizioni
- i coniugi, economicamente indipendenti, vivranno separati, liberi di stabilire la propria residenza e con mutuo e reciproco rispetto;
- la sig.ra si impegna ed obbliga a corrispondere al sig. l'importo di € 8.000,00 (ottomilaeuro) a definizione di Pt_1 Parte_2 ogni rapporto tra lui inter-corso con lei ed anche con il del di lei figlio sig. Controparte_1
- il predetto importo viene corrisposto mediante assegno circolare intestato al sig. , quale beneficiario, consegnato in Parte_2 deposito fiduciario al di lui legale avv.to Simone Ciochetto all''atto della sottoscrizione del presente ricorso affinchè lo consegni, per l'incasso, al sig. a seguito della pronuncia di scioglimento del matrimonio. Pt_2 Il tutto a spese compensate”
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. Invero, le Parti hanno contratto matrimonio civile in data 9.11.2016 a OR C.se (To), con atto iscritto al n. 4 Parte I nel registro atti matrimonio di OR Canavese anno 2016. Dal matrimonio non son nati figli e le Parti son separate con sentenza 874/2024 pubblicata il 29/7/2024 passata in giudicato il 29.10.2024. Ciò posto, evidenzia il Collegio come sia provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. Inoltre, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione in tale senso. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, come affermato dalle parti. Stante la natura e l'esito della causa, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da , e Parte_1 Pt_2
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa.
[...] Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di OR Canavese (TO) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di RE in data 21.3.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2