Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/06/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2827/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
, nata Merate, il 14.9.1993 Parte_1 cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Caterina Alfano
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Caterina Alfano
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
LETTO il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul FIGLIO MINORE: nato il Persona_1
29.11.2020 a San Fermo della Battaglia;
PREMESSO che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
VISTE le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
RILEVATO che i ricorrenti, sentiti all'udienza del 18.6.2025, hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte, come modificate e di seguito trascritte:
1. Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la residenza della madre, attualmente fissata in Cantù (Co),
22064, via Pontida n.2 (casa ex familiare).
2. Il padre si è già accollato interamente il pagamento del mutuo della casa ex familiare, pari ad €
990 mensili, divenuta di sua proprietà esclusiva (a seguito della cessione da parte della signora al sig. della propria quota di proprietà indivisa pari al 50%, nel Parte_1 Parte_2 settembre 2024);
3. Porre a carico del sig. , con decorrenza dalla mensilità di agosto 2025, l'obbligo di Parte_2 corresponsione di un assegno mensile, quale contributo al mantenimento del minore , Per_1 della somma di Euro 300,00 in favore della sig.ra , da versarsi entro il giorno dieci Parte_1 di ogni mese, rivalutabile annualmente ex Indici ISTAT (prima rivalutazione agosto 2026). Resta
d'inteso sin da ora che, fino alla mensilità di luglio 2025 compresa, il padre continuerà a versare la somma di € 200 quale contributo al mantenimento del figlio e che, nel momento in cui la madre dovesse trasferirsi altrove con il minore o il sig. estinguere il mutuo, il padre sarà Parte_2 tenuto a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del figlio la maggior somma di euro
550,00.
4. Statuire la suddivisione, al 60 % a carico del padre e al 40% a carico della madre, delle spese di natura straordinaria secondo il Protocollo vigente presso Codesto Tribunale da intendersi richiamato, ivi comprese le spese di mensa scolastica e/o di trasporto scolastico, precisando che il computo delle spese straordinarie (provato con ricevute, scontrini etc.) avverrà a scadenza mensile e che il genitore che le anticiperà per intero, avrà diritto di conseguire dall'altro il rimborso pro quota entro la fine del mese in cui la spesa è stata sostenuta. Le parti concordano altresì che la retta dell'asilo frequentato dal minore sarà sostenuta tramite l'assegno svizzero percepito dal sig. . Parte_2
5. Stabilire che il sig. avrà diritto di frequentare e tenere con sé il figlio minore Parte_2 Per_1 secondo le seguenti modalità:
-durante la settimana e fino a che il minore frequenterà l'asilo, il padre potrà vedere e stare con almeno un pomeriggio infrasettimanale (individuato solitamente nel mercoledì), Per_1 andando a prenderlo nel pomeriggio, verso le ore 16:30, per poi riaccompagnarlo presso l'abitazione materna cenato verso le ore 21:30; -weekend alternati al mese il padre starà con dal venerdì, al termine della propria Per_1 giornata lavorativa, sino alla domenica sera alle ore 21:30, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna già cenato;
-durante il periodo estivo, precisamente nel mese di agosto, nel quale coincidono le ferie di entrambi i genitori, il minore starà una settimana con ciascuno dei genitori secondo accordi da assumersi tra le parti entro il 31/05 di ciascun anno;
-durante le festività natalizie un anno il minore trascorrerà il giorno di Natale con il padre ed il giorno di Santo Stefano con la madre, alternandosi ogni anno salvo differenti accordi da assumersi tra i genitori con congruo anticipo. I genitori si accorderanno annualmente e con anticipo anche per quanto concerne i giorni di Pasqua e Pasquetta.
Resta inteso che il diritto di visita del padre dovrà essere esercitato sempre nel rispetto degli impegni scolastici, sociali, culturali e sportivi del figlio minore . Per_1
I genitori, durante il periodo di permanenza del minore presso ciascuno di loro dovranno sempre mantenere con l'altro genitore un rapporto comunicativo ed informativo che permetta di essere sempre avvisati di ciò che concerne la vita del figlio minore ed in particolare, dovrà ciascuno di essi verso l'altro, immediatamente informarlo di qualunque problema, di qualsiasi natura, dovesse manifestarsi con riferimento alla sua integrità fisica, psichica e morale.
I genitori si impegnano, sempre e comunque, ad avere frequentazioni che non possano in alcun modo mettere a disagio il minore e ad agire nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, così da garantirgli una crescita sana in un ambiente familiare sereno e tranquillo.
6. Stabilire che tutte le decisioni relative alla crescita ed all'educazione del minore dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, i quali si impegnano al rispetto delle reciproche opinioni, prestandosi mutua collaborazione l'un l'altro affinché non vengano mai a mancare i punti di riferimento a ciascuna delle figure genitoriali.
7. Statuire che entrambi i genitori si impegnano a rinnovare annualmente i documenti validi per l'espatrio, che potrà essere effettuato con la presenza anche di uno solo dei genitori, previa autorizzazione dell'altro.
RITENUTO che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario delle frequentazioni con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013;
OSSERVATO, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
RITENUTO che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
CONSIDERATO che
anche le previsioni di ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima, ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
CONSIDERATO che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
RITENUTO che le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 23.6.2025.
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao