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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/04/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Maria Antonella Sechi CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 12 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 49 R.G. dell'anno 2021, proposta da
con sede in Roma, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Mariantonietta Piras e Alessandro Doa, in virtù di procura generale alle liti del 23.01.2023, a firma del notaio rep. n. 37590, racc. 7131, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Ente, in Per_1
Cagliari, via Delitala 2
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 in Cagliari presso gli avvocati Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri, che la rappresentano per delega a margine del ricorso introduttivo del primo giudizio del 23/09/2014
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni: CP_ Per l' appellante-appellato incidentale: voglia la Corte “in integrale riforma della sentenza appellata, rigettare il ricorso in quanto infondato. Spese dei due gradi del giudizio regolati secondo giustizia”.
Per l'appellata-appellante incidentale: “chiediamo che la Corte: 1) Respinga l'interposto appello. 2) Ponga le spese del giudizio integralmente a carico dell'appellante, distraendole in favore dei difensori anticipatari. 3) In accoglimento dell'appello incidentale, ad integrazione di quanto statuito nella sentenza impugnata, confermata per il resto: condanni CP_ l' anche al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, maturata sulle somme illegittimamente trattenute a titolo di recupero di indebito, dalla data delle singole trattenute sino al saldo. 4) Condanni CP_ l' alla rifusione delle maggiori spese del presente giudizio, da distrarsi a favore dei difensori anticipatari. 5) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara che il reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non è superiore a 23.493,36 €, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti e, pertanto, in caso di reiezione della domanda, si chiede che le spese del giudizio non vengano comunque poste a carico del ricorrente.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, ha esposto di Controparte_1
CP_ avere goduto di assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 01.01.1999 e di rendita con decorrenza
CP_ dal 27.11.2002, entrambi erogati congiuntamente dall che provvedeva ad un unico pagamento mensile e che, a seguito di visita di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari per il godimento dell'assegno di
CP_ invalidità civile, disposta dall in data 18.11.2010, le era stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa del 61%, cui era seguita la sospensione della prestazione assistenziale.
CP_ Con nota in data 12.06.2013, ha proseguito la ricorrente, l le aveva comunicato che “nel periodo che va dal
1.11.2002 al 31.12.2010 sono stati pagati 25.705,91 euro in più sulla sua pensione cat. inv. civ. n. 7013158. Sono state CP_ riscosse rate di invalidità parziale non spettanti, in quanto incompatibili con la rendita .
Dopo aver precisato che il ricorso amministrativo presentato avverso il predetto provvedimento era stato respinto dall , ha quindi sostenuto l'illegittimità del provvedimento, in ragione sia della Pt_1 CP_1 CP_ maturata prescrizione dei diritti vantati dall , sia del fatto che la revoca disposta dall per Pt_1 CP_ incompatibilità con la rendita poteva operare solo con decorrenza dal provvedimento con il quale l'incompatibilità era stata comunicata, sia del principio di irripetibilità che governa il settore, attesa la sua evidente buona fede, valorizzata anche dall'art. 10, comma 2, della legge 122 del 2010, ed ha concluso CP_ domandando che l'indebito vantato dall fosse dichiarato non sussistente ovvero non ripetibile.
* CP_ L si è costituito in giudizio per domandare il rigetto del ricorso, del quale ha dedotto l'infondatezza, rilevando che avrebbe dovuto optare per il mantenimento del trattamento assistenziale e che ciò CP_1 non aveva fatto e che il recupero dell'indebito era iniziato con un piano rateale di rientro per la restituzione delle somme erogate in eccesso.
Ha, quindi, sostenuto la legittimità del provvedimento impugnato, sia in quanto le annualità dal 2003 al 2013 non erano prescritte, dato che l'istituto aveva inviato nel corso del 2013 una raccomandata di messa in mora, CP_ sia in quanto nella fattispecie non esisteva alcun provvedimento di revoca adottato dall sulla base di CP_ propri accertamenti, essendosi l' limitato a far constare il debito, istantaneo ex art. 2033 c.c. ed a domandarne la rifusione.
*
Il Tribunale, con sentenza n. 202 del 19.02.2021, ha accolto la domanda così statuendo: “dichiara irripetibile
l'indebito di 25.705,91 € contestato alla ricorrente, con conseguente obbligo dell'istituto convenuto di restituire alla CP_ medesima le somme eventualmente già trattenute per il predetto titolo”, condannando anche l' al rimborso in suo favore delle spese del giudizio.
A fondamento della decisione il primo giudice ha richiamato preliminarmente i principi da tempo enunciati dalla Corte di legittimità in materia di indebito assistenziale, da ultimo in particolare con l'ordinanza n.
13223/2020, ritenendo quindi di poter affermare, sulla base della ricostruzione operata dai giudici di legittimità, che nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, in generale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 del codice civile, dovesse trovare applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che escludeva la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta, .
Ed in proposito, anche la Corte Costituzionale, che pure aveva premesso che non sussisteva un'esigenza costituzionale che imponesse per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, in particolare con l'ordinanza n. 264/2004, aveva in ogni caso ritenuto che operasse “anche in questa materia un principio di settore onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito era tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”.
Ha poi aggiunto il primo giudice che la Corte di Cassazione, seppure con riferimento all'ipotesi della sopravvenuta carenza del requisito reddituale, aveva altresì precisato che l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che disponessero diversamente, era ripetibile solo a partire dal momento in cui fosse intervenuto il provvedimento che accertava il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorressero ipotesi idonee ad escludere qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso dell'erogazione di prestazioni a chi non avesse avanzato domanda o non fosse parte di un rapporto assistenziale o ancora in ipotesi di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
Ed ha proseguito precisando altresì che ai medesimi principi si dovesse fare riferimento in ipotesi di prestazioni indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, alle quali, in difetto di specifica disciplina, si applicavano le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 del codice civile, limitavano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme in precedenza corrisposte e senza che rilevasse l'assenza di buona fede dell'accipiens, richiamando in proposito diversi pronunciamenti della
Suprema Corte, tra i quali in particolare quelli n. 31372 del 2019, n. 26036 del 2019 e n. 28771 del 2018.
Di conseguenza, per quanto concerneva l'esistenza dello specifico coefficiente soggettivo, necessario perché potesse dirsi venuta meno la tutela dell'affidamento del percipiente e invocarsi la ripetibilità della prestazione indebita, si era affermato che non sussisteva, per esempio, quando il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato fosse compatibile con una mera dimenticanza ovvero, in senso contrario, si era ritenuto che potesse sussistere una situazione di dolo comprovato in presenza di un incremento reddituale talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio.
Nè si poteva affermare secondo la Suprema Corte, ha rilevato il Tribunale, seppure con riferimento al caso del superamento del requisito reddituale, l'esistenza dei presupposti per la restituzione dell'indebito quando questo fosse scaturito dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di natura - previdenziale CP_
o assistenziale - erogata dall e quindi ben nota all'istituto posto che, in tal caso, l'affidamento riposto dal pensionato sulla legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso istituto, informato della situazione reddituale, era certamente tutelabile, con principi validi allorché le situazioni ostative all'erogazione fossero note all o fossero da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiesta dalla sua Controparte_4 qualità di soggetto erogatore della prestazione e con la conseguenza che mai il comportamento del percipiente poteva ritenersi determinante dell'indebita erogazione o costituire ragione di addebito della stessa. E facendo applicazione di tali principi nel caso di , considerato che doveva ritenersi Controparte_1
CP_ accertato, perché affermato dalla ricorrente e non contestato dall che le due prestazioni incompatibili
CP_ fossero state alla medesima erogate, fin dall'inizio, dall' che era stato quindi fin dal principio in grado di avvedersi della loro contemporanea sussistenza, il primo giudice ha concluso escludendo che “l'erogazione delle prestazioni indebite fosse in alcun modo determinata da un comportamento ascrivibile al dolo dell'accipiens, cosicchè, per le indicate esigenze di tutela dell'affidamento dell'accipiens medesimo, deve escludersi la possibilità di applicazione dell'art. 2033 c. c. e, con essa, la ripetibilità dei pagamenti indebiti effettuati in data antecedente al provvedimento
CP_ dell' di accertamento dell'indebito stesso”, ritenendo quindi che, alla stregua degli elementi di valutazione
CP_ offerti dalle parti, pur nella pacifica sussistenza dell'indebito vantato dall nel caso della ricorrente, posto che la stessa non aveva mai contestato la incompatibilità delle due prestazioni erogatele, fosse integrata una integrale irripetibilità dell'indebito medesimo, già interamente perfezionatosi, da più di due anni, alla data del provvedimento di accertamento dell'istituto convenuto, con conseguente irripetibilità, nella misura di
CP_ 25.705,91 €, dell'indebito contestato dall' perciò obbligato a restituire le somme eventualmente già trattenute per il predetto titolo.
CP_ Avverso la sentenza ha proposto appello l'
ha resistito e, a sua volta, ha proposto appello incidentale, cui ha resistito l' Controparte_1 CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ Con un primo motivo di appello l' ha criticato la sentenza per avere travisato i fatti, a causa di una erronea percezione degli elementi emersi nel processo su un punto decisivo della controversia.
Il Tribunale, che pure era partito da una corretta ricostruzione dei fatti alla base della controversia, e cioè la contemporanea fruizione di rendita e prestazione assistenziale e conseguente incompatibilità tra l'una CP_3
e l'altra, aveva poi motivato la propria decisione argomentando, tra l'altro, che nessuna responsabilità in CP_ merito all'emergere dell'indebito poteva addebitarsi alla ricorrente e che, al contrario, l' siccome soggetto erogante le due prestazioni, ben poteva accorgersi della erroneità della erogazione indebita, senza considerare che era pacifico in atti, e mai contestato, e peraltro circostanza rilevante in quanto aveva determinato e determinava l'indebito, che le due prestazioni fossero l'una erogata dall' , a seguito di infortunio e l'altra CP_3 CP_ dall' quale gestore delle forme di assistenza pubblica.
Era, inoltre, altrettanto incontestato che la ricorrente non avesse mai optato tra l'una prestazione o l'altra, secondo la previsione di cui all'art. 1, co. 1 della L. 407/1990, “determinando, per conseguenza, una condizione di necessità in capo all'ente erogatore di cancellazione della prestazione assistenziale per il venire meno del diritto” e, infine, che le due prestazioni, “a prescindere dalla natura delle patologie riscontrate e indennizzate (Cass., SL, 6054/2018)”, fossero incompatibili tra loro (art. 3, co. 1 L. 407/1990). CP_ Con un secondo motivo di appello l' – in merito all'indebito assistenziale e alla possibilità, per l'ente erogatore, di recuperare le somme indebite – ha poi dedotto che la materia aveva subito più di una evoluzione,
“passando dalla affermazione per cui le prestazioni assistenziali non potevano essere assimilate alle prestazioni previdenziali e che, pertanto, l'indebita fruizione delle stesse era soggetta al criterio civilistico dell'art. 2033 cod. civ”, secondo un criterio interpretativo che, sia pure indirettamente, aveva superato il vaglio della Corte
Costituzionale, per la quale la distinzione di disciplina tra indebito previdenziale e assistenziale era ragionevole e improntata alla diversa natura delle due prestazioni, ma che era stato abbandonato “in favore della regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto (variamente rappresentate) ma comunque caratterizzate dalla non addebitabilità al percipiente della erogazione indebita e da una situazione idonea a ingenerare, nello stesso, un ragionevole affidamento circa la permanenza del proprio diritto”, permanendo comunque, a corollario e conferma della eccezionalità della regola richiamata (derogatoria, siccome lex specialis, del generale principio dell'onere di rifusione delle somme indebitamente percette), la configurazione di indebito oggettivo nelle ipotesi di dolo del percipiente ovvero di assoluta mancanza di un valido rapporto di assistenza per mancanza, in radice, del diritto.
E poiché, "le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme” e “di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti” (Cass. n. 6610/2005), poteva dirsi che il diritto era perfetto “con la insorgenza dei requisiti di legge (art. 38 Cost.), a nulla valendo, se non per la limitata portata di mero accertamento, dei c.d. atti di concessione che non sono affatto tali ma meramente ricognitivi di una condizione di fatto e inidonei, pertanto, a costituire il diritto”.
Ciò con la conseguenza che “la assoluta mancanza di un valido rapporto assistenziale” impediva “la nascita in radice del diritto stesso e a nulla valgono gli atti (erronei per la ignoranza del fatto impeditivo) di eventuale concessione posti in essere dalla amministrazione” e che era invero agevole “concludere che la assenza, in radice, del diritto, vuoi in quanto inesistente ab origine, vuoi in quanto frutto di attività maliziosa da parte dell'istante (non è questo il caso, sia chiaro), fanno escludere la valenza di un affidamento da parte dell'istante”, come d'altronde più volte affermato dal Supremo
Collegio “(in ultimo Cass., Sez. Lav., n. 10642/2019 ma si veda anche 28771/2018)” secondo cui “l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
E da detto arresto giurisprudenziale, dal quale poteva trarsi il convincimento che “la incompatibilità tra la prestazione assistenziale e altra prestazione previdenziale (con le eccezioni di legge, qui non rilevanti) determina una assenza in radice del rapporto assicurativo e inibisce la nascita del diritto, al di là, si ripete, da qualsivoglia, erroneo provvedimento “concessorio” o della condotta più o meno corretta dell'istante o, infine, dall'affidamento che questi possa avere tratto di avere diritto alla prestazione”, si era invece erroneamente discostata la sentenza del Tribunale, oggetto di gravame e meritevole di riforma, “senza tuttavia palesare alcuna motivazione ed anzi dimostrando di non avere appieno apprezzato la natura dell'indebito e la genesi dello stesso, fondata, appunto, sulla inesistenza di un valido rapporto assicurativo”, con la conseguenza che in merito alle partite creditorie in contestazione, non assistite dalle cautele delle quali si era fatto cenno, doveva trovare necessaria applicazione “il principio generale (siccome non più derogato dalla lex specialis, come sopra rammentato) dell'onere pubblico di recupero dell'indebito, nei limiti della CP_ CP_ prescrizione ordinaria”, correttamente azionato dall' con nota del 12.06.2013 (in doc. al n. 1 fascicolo di primo grado), per il periodo 1.11.2002 – 31.12.2010.
*
, che si è difesa sui motivi dell'avverso gravame, a sua volta ha formulato un motivo di Controparte_1 CP_ appello incidentale, deducendo che il primo giudice aveva correttamente condannato l alla restituzione, in suo favore, delle somme già trattenute per il recupero rateale dell'indebito, ma aveva erroneamente CP_ dimenticato di condannare l al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, maturata sulle somme illegittimamente trattenute, come previsto dall'art. 429 comma 3, c.p.c., applicabile anche ai crediti previdenziali, come statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 156/1991. CP_ Era stato, infatti, l a dichiarare di aver iniziato il recupero dell'indebito con un piano rateale dal mese di giugno 2015 e di avere trattenuto, al momento della costituzione in giudizio, a titolo di recupero di indebito, la somma di 3.072,23 €, e l'ente stava anche continuando a trattenere, illegittimamente, ratealmente la somma di 57,96 € mensili sulla pensione di inabilità civile di cui era titolare. CP_1
Da ciò la necessaria riforma della sentenza, ad integrazione di quanto già statuito nella sentenza impugnata, CP_ da confermarsi per il resto, con la condanna dell anche al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, maturata sulle somme trattenute a titolo di recupero di indebito, dalla data delle singole trattenute fino al saldo definitivo.
**
SULL'APPELLO PRINCIPALE
L'appello principale è fondato, seppure debba farsi riferimento ad una ricostruzione in diritto differente da quella che l'istituto ha posto a fondamento dei motivi di appello principale, consentita al giudice, libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma pure di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge, senza perciò incorrere in un vizio di “ultra” o “extra petizione”, che ricorre invece nell'ipotesi in cui il giudice pronunzi oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. n. 25840/2021).
Va, peraltro, premesso che risulta dalla documentazione presente in atti, ma può dirsi anche sostanzialmente pacifico tra le parti, che fosse titolare di assegno di invalidità civile dal 01.01.1999 in Controparte_1 quanto riconosciuta invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 76%, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 01.12.1998 e che, con decorrenza dal 27.11.2002, le fosse CP_ anche stata riconosciuta una rendita al 18%, nonché che tali due prestazioni, assegno mensile di assistenza CP_ CP_ e rendita venissero erogate congiuntamente dall che procedeva ad un unico pagamento in suo favore. CP_ E' anche pacifico e documentato che, a seguito di visita di revisione disposta dall in data 18.11.2010 le fosse stata invece sospesa la prestazione assistenziale, in quanto era stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa, quantificata in misura del 61% e che successivamente, con nota del 12.06.2013, fosse stato CP_ anche rilevato per il periodo da novembre 2002, quando era stata riconosciuta la rendita a dicembre 2010
CP_ un indebito, derivante da “rate di invalidità parziale non spettanti perché incompatibili con la rendita .
CP_ Oggetto del giudizio è dunque la ripetibilità dei ratei dell'assegno mensile di assistenza, erogati dall
CP_ unitamente alla rendita con un unico pagamento, dal momento in cui era stata riconosciuta la rendita
CP_
ovvero dal 1.11.2002, e fino alla definitiva negazione nel mese di novembre 2010, con decorrenza di legge, del diritto all'assegno mensile di assistenza, in quanto prestazioni incompatibili. CP_ CP_ L infatti, aveva continuato a corrisponderle sia l'assegno mensile di assistenza che la rendita per oltre otto anni a far data dal novembre 2002, quando era stata riconosciuta la predetta rendita, benché fin da quel momento vi fosse incompatibilità tra le due prestazioni e, ai sensi della legge n. 407 del 1990, si rendesse necessaria la scelta da parte di tra una erogazione e l'altra, non essendo possibile il pagamento di CP_1 entrambe, pur operata dall' , che aveva erroneamente continuato a corrisponderle con una liquidazione Pt_1 unica ed un unico pagamento. CP_ Secondo l infatti, il primo giudice, che pure era partito dalla corretta premessa della constatata CP_ contemporanea fruizione da parte dell'assistita di una rendita e di una prestazione assistenziale tra loro incompatibili, aveva erroneamente escluso la responsabilità della parte, che non aveva mai esercitato l'opzione CP_ tra una prestazione e l'altra come imposto dalla legge n. 407 del 1990, ritenendo invece che l fosse in grado di accorgersi della erroneità dell'erogazione indebita in quanto soggetto che erogava le due prestazioni. CP_ E ciò in quanto, da un lato, non aveva considerato che una prestazione era erogata dall a seguito di CP_ infortunio e l'altra dall quale gestore delle forme di assistenza pubblica e dall'altro non aveva tratto le dovute conseguenze dalla pacifica regola che in materia di indebito è propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto, variamente rappresentate, ma comunque caratterizzate dalla non addebitabilità al percipiente dell'erogazione indebita e da una situazione idonea a ingenerare nello stesso un ragionevole affidamento circa la permanenza del proprio diritto, permanendo al contrario la configurazione di indebito oggettivo in ipotesi di dolo o “di attività maliziosa” del percipiente (“non CP_ è questo il caso, sia chiaro” ha precisato l' riferendosi a ) o di assoluta mancanza di un valido CP_1 rapporto di assistenza per assenza, in radice, del diritto come avvenuto nel caso di specie. CP_ Nella sostanza ciò che l lamenta, pur riconoscendo una corretta ricostruzione in diritto da parte del primo giudice dei principi che governano il sottosistema dell'indebito assistenziale, è che il primo giudice non avrebbe adeguatamente valutato l'incompatibilità tra le due prestazioni prevista dall'art. 3, comma 1, della legge 407 del 1990, traendo la dovuta conseguenza che la stessa avrebbe determinato l'assenza in radice del rapporto assicurativo, finendo per inibire la nascita del diritto al di là di qualsivoglia erroneo provvedimento concessorio o della condotta più o meno corretta dell'istante o dell'affidamento che questi possa avere tratto di avere diritto alla prestazione.
***
Così ricostruita la vicenda in fatto e in diritto, ritiene il collegio che, nel caso in oggetto, debba effettivamente trovare applicazione la regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 del codice civile, e non quella derogatoria richiamata dal primo giudice con riferimento al sottosistema assistenziale, ma CP_ per ragioni giuridiche differenti da quelle invocate dall' con i motivi di appello formulati. CP_ Da un lato, infatti, non coglie nel segno la deduzione dell' in merito al fatto che l'incompatibilità tra le due prestazioni riconosciute a , peraltro pacifica tra le parti (ma sul punto, in merito al fatto CP_1 CP_1 che ricada nella previsione di incompatibilità in questione l'assegno mensile di assistenza previsto per i soggetti solo parzialmente invalidi, si veda Cass. n. 3240/2011, n. 4868/2016 e n. 6054/2018), avrebbe determinato l'assenza in radice del diritto. CP_ Deve, infatti, escludersi che l'incompatibilità tra le due prestazioni invocata dall' prevista ai sensi della legge 407 del 1990 (art. 3, comma 1), integri un'ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti previsti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, contrariamente a quanto sostenuto dall'istituto, non costituendo un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole e non tra i due diritti.
In tal senso si è posta la Suprema Corte con la sentenza n. 15304 del 2016 nella quale, dopo avere evidenziato l'incompatibilità dell'assegno mensile di assistenza concesso agli invalidi civili, tra le altre prestazioni, anche CP_ con la rendita ai sensi dell'art. 3 della legge 407 del 1990 (così a pag. 3), ha rilevato che “le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 1990 come modificato dall'art. 12, secondo comma, della legge n.
412 del 1991 non comportano la irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili..” e che “tali situazioni di incompatibilità non costituiscono, pertanto, un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare (non tra
l'una o l'altra prestazione bensì) per il trattamento economico più favorevole” (così a pag. 4).
Perché l'incompatibilità possa essere accertata, quindi, il presupposto è che il diritto alle due prestazioni sia sorto, come avvenuto nel caso di specie, in cui è stato effettivamente riconosciuto a Controparte_1 CP_ prima, nel 1999, il diritto all'assegno mensile di assistenza e poi, nel 2002, alla rendita dato che erano presenti tutti gli elementi costitutivi previsti dal legislatore per poterne beneficiare e solo dopo che il diritto è sorto l'interessato può optare per il trattamento economico più favorevole (in tal senso anche Cass. n.
15759/2019 a pag. 5 e n. 30516/2022 a pag. 4). CP_ E' evidente, quindi, che la tesi sostenuta dall della assenza in radice del diritto non possa essere condivisa dal momento che l'opzione tra due prestazioni incompatibili presuppone necessariamente il riconoscimento del diritto ad entrambe le prestazioni e la scelta tra il trattamento economico più favorevole che da ciascuna prestazione e da ciascuno dei diritti riconosciuti possa derivare, come ben evidenziato dalla Suprema Corte nelle sentenze poco sopra citate, in cui ha fatto riferimento alla circostanza che l'incompatibilità in contestazione non impedisca il sorgere del diritto, ma l'erogazione della prestazione, distinguendo quindi tra il momento in cui insorge il diritto e il momento in cui la prestazione deve essere erogata.
Tuttavia, nonostante tali premesse, ritiene il collegio che il primo giudice non abbia adeguatamente considerato la peculiarità della fattispecie, rappresentata da un cumulo di due prestazioni, non consentito dalla legge, ai sensi dell'art. 3 della legge 407 del 1990, come modificato dalla legge n. 412 del 1991, con l'art. 12, da cui discende la conseguenza che l'indebito in questo caso sia ripetibile. CP_ E, e a dire il vero, tale peculiarità non è stata adeguatamente considerata neppure dall' che, anche nell'atto di appello, dove pure ha invocato l'applicazione della regola generale di cui all'art. 2033 del codice civile, ha comunque fondato la propria pretesa sul presupposto, ben differente, che dall'incompatibilità derivasse la mancanza in radice del diritto.
Sul punto, invero, nel 2019 è intervenuta la Suprema Corte, con la sentenza n. 15759/2019 che, con orientamento andato consolidandosi definitivamente nel 2022, poi ribadito anche nel 2024, ha fatto applicazione del diverso principio di diritto secondo cui, in caso di prestazioni incompatibili, come quella di specie, la ripetizione delle somme indebitamente erogate deve essere assoggettata alla regola generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., difettando regole specifiche applicabili alla fattispecie, e ciò in quanto non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto, dal momento che le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano più semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando dunque solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto.
La condizione della mancata percezione di altro trattamento si pone, pertanto, hanno precisato i giudici di legittimità, come elemento esterno alla prestazione goduta, che integra un ostacolo non al suo riconoscimento, bensì alla sua erogazione, in presenza della percezione di altro analogo trattamento e, di conseguenza, nella fattispecie difetta una specifica disciplina derogatoria, dovendo applicarsi quindi il principio generale in materia di indebito oggettivo, previsto dall'art. 2033 del codice civile, applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata l'insussistenza di una condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo e non invece la disciplina derogatoria prevista per gli indebiti previdenziali ed assistenziali, in difetto di regole specifiche.
La ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti assistenziali illegittimamente percepiti non opera, infatti, in fattispecie come quella in oggetto in cui il percipiente ha continuato a godere di uno dei due trattamenti incompatibili, con la conseguenza che una volta accertata la contemporanea erogazione delle due prestazioni incompatibili nell'arco dello stesso periodo di tempo, va escluso che possa perciò ingenerarsi nell'assistito l'affidamento sulla liceità dell'erogazione dei ratei della relativa prestazione assistenziale e che l'indebito è, quindi, assoggettato alla generale disciplina prevista dall'art. 2033 c.c. per l'indebito civile e diviene quindi ripetibile, in assenza di una specifica disciplina derogatoria, non potendo neppure trovare applicazione in via analogica quella specifica del sottosistema previdenziale e assistenziale.
E ciò in quanto si è in presenza di un divieto di cumulo che deriva, nell'ipotesi qui esaminata, dall'art. 3 della legge n. 407 del 1990, che sancisce una incompatibilità ex lege, in merito alla quale non è invocabile il principio di affidamento del pensionato, ma deve invece trovare applicazione la disciplina generale dell'art. 2033 codice civile in difetto di regole specifiche, dovendosi escludere che la fattispecie in cui si verifichi un impedimento all'erogazione di una prestazione incompatibile con un'altra, che non attiene all'insorgenza del diritto, integri un'ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni cui si applica invece la speciale disciplina derogatoria (proprio sull'art. 3, l. 407/1990 si veda Cass.
n. 30516/2022, ma si veda anche Cass. n. 11026/2022).
E analoghi principi la Suprema Corte ha ribadito anche con l'ordinanza della sezione lavoro n. 2693 del 2024, CP_ attinente proprio al contemporaneo godimento di una rendita e della pensione di invalidità civile, rilevando che la pronuncia si inseriva in quel recente orientamento, a superamento del precedente reso da
Cass. n. 28163/2018, secondo il quale non potevano applicarsi analogicamente le previsioni, specificamente indicate, proprie del sottosistema previdenziale-assistenziale, riferite ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti previsti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, laddove l'incompatibilità non costituiva un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comportava la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, valorizzando il fatto che si era di fronte ad un'incompatibilità prevista ex lege delle prestazioni, in merito alla quale non era perciò invocabile il principio di affidamento del percipiente, evidenziando che la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità di trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non poteva operare in fattispecie in cui il pensionato continuava a godere di uno dei due trattamenti
(in tal senso anche copiosa giurisprudenza di merito, tra cui le corti di appello di Milano con la sentenza n.
437/2023 e, da ultimo, di Messina in data19 marzo 2025, in RG n. 281/2023, ma anche di Bari in RG 524/2023
e di Roma in RG 693/2022).
E dall'applicazione nel caso di specie di tali principi, che il collegio condivide e dai quali non intende discostarsi, in quanto frutto di una articolata motivazione e ricostruzione del quadro normativo di riferimento, peraltro dettati dalla Suprema Corte, in funzione nomofilattica, a consolidamento di un orientamento andato affermandosi fin dal 2019, e poi ribadito nel 2022 e nel 2024, come già sopra evidenziato, discende quindi CP_ l'accoglimento dell'appello principale proposto dall ed in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda formulata nel giudizio di primo grado da , con conseguente declaratoria Controparte_1 CP_ di sussistenza e ripetibilità dell'indebito rivendicato dall per tutto il periodo di riferimento con nota del
12.06.2013.
In proposito va infatti detto che il collegio, salvo incorrere nel vizio di ultra-petizione, non può esaminare l'eccezione di prescrizione formulata da con il ricorso introduttivo del giudizio di primo Controparte_1 grado, perché non riproposta espressamente nella memoria di costituzione in appello, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c., dal momento che in materia di impugnazioni la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, come in questo caso, seppure non Controparte_1 abbia l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni (e tra queste l'eccezione di prescrizione) o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, è però tenuta a riproporle espressamente nella memoria di costituzione
(Cass. n. 25840/2021 citata e n. 33649/2023) e così non è stato nel caso di specie, in cui nella memoria di costituzione depositata in appello da non è ravvisabile richiamo alcuno, neppure per relationem, alla CP_1 eccezione di prescrizione formulata nel giudizio di primo grado, neppure rilevabile d'ufficio.
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SULL'APPELLO INCIDENTALE
In ragione dell'accoglimento dell'appello principale e dell'integrale riforma della sentenza impugnata resta assorbito il motivo di appello incidentale formulato da , che ha ad oggetto il mancato Controparte_1 riconoscimento in sentenza della maggior misura tra interessi o rivalutazione, quale conseguenza della CP_ statuizione di condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute in ragione di un indebito ritenuto dal primo giudice esistente, ma non ripetibile, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., qui invece ritenuto dal collegio ripetibile nella sua interezza.
In ogni caso, sempre per completezza, è opportuno precisare che il collegio, anche qualora avesse confermato la decisione del Tribunale, non avrebbe potuto accogliere tale censura che si fonda su una solo asserita, ma a CP_ parere del collegio inesistente, statuizione di condanna nei confronti dell' da parte del primo giudice alla restituzione in favore di delle somme già trattenute per il recupero rateale dell'indebito, che avrebbe CP_1 invece dimenticato di condannare l'istituto, ex art. 429 c.p.c., al pagamento degli accessori previsti per legge.
In realtà, come si evince dal tenore della statuizione contenuta nella sentenza, il primo giudice si è limitato a dichiarare irripetibile l'indebito e a rilevare che dall'irripetibilità discendeva un conseguente obbligo dell'istituto di restituire a le somme eventualmente già trattenute per il predetto titolo, Controparte_1 CP_ senza condannare affatto l ad alcuna restituzione.
E diversamente il Tribunale non avrebbe potuto fare se si considera che nessuna domanda in tal senso risulta essere stata mai formulata, neppure in corso di causa, nel giudizio di primo grado da parte dell'appellata, qui appellante incidentale (nessuna richiesta in tal senso risulta dai verbale cartacei o dalle note di trattazione scritta depositate, in cui si è limitata a confermare le conclusioni). CP_1
E di ciò è tanto più significativo proprio il fatto che il primo giudice nulla abbia ritenuto di statuire in merito agli accessori di legge, con omissione che deve escludersi sia frutto di dimenticanza, come sostenuto dall'appellante incidentale, ma che al contrario costituisce un segno evidente del fatto che il primo giudice, CP_ preso atto dell'assenza di una specifica domanda di condanna dell' alla restituzione degli importi trattenuti, perché mai formulata, si sia limitato a dare atto dell'esistenza di un siffatto obbligo restitutorio, quale ovvia conseguenza della ritenuta irripetibilità dell'indebito, correttamente non statuendo oltre e limitandosi ad una pronunzia meramente dichiarativa, che rende privo di rilievo il mancato riferimento a interessi e rivalutazione.
Quanto alle spese dei due gradi del giudizio, benchè abbia allegato e comprovato, Controparte_1 mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (doc. 7 nel giudizio di primo grado e doc. 2 nel giudizio di appello), di essere stata titolare, negli anni di riferimento, di un reddito familiare non superiore al limite previsto dall'art. 42, co.11, D.L. 269/03 con la conseguenza che le stesse, non avendo effettuato alcuna comunicazione in ordine ad intervenute variazioni rilevanti, dovrebbero ritenersi CP_1 irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., in considerazione della natura controversa della questione della ripetibilità dell'indebito in ipotesi come quella di specie ancora all'epoca della proposizione del giudizio di appello (si consideri che il ricorso di primo grado è stato iscritto 16.10.2014 e il ricorso in appello in data
19.03.2021), che ha trovato poi soluzione successivamente nel senso sopra riportato, quando la questione si è consolidata nella giurisprudenza di legittimità, con gli arresti sopra citati, del 2019, del 2022 e del 2024, peraltro CP_ neppure menzionati dall' che ha fondato i motivi di appello su una ricostruzione giuridica della fattispecie ben diversa da quella della Suprema Corte condivisa dal collegio, deve ritenersi che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando CP_ accoglie l'appello principale proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, in data 19 febbraio 2021, n. 202, ed in totale riforma della predetta sentenza, rigetta la domanda formulata nel giudizio di primo grado da e dichiara sussistente e ripetibile l'indebito rivendicato Controparte_1 CP_ dall con nota del 12.06.2013.
Dichiara compensate per intero tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Cagliari, 28 aprile 2025
La Presidente del Collegio
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa