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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5454 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TT HE de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3748 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 22.9.2025 tra
(cod. fisc.: ), elettivamente do- Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliato in Roma, Via Ugo De Carolis n. 125, presso lo studio dell'avv. Gian
Luigi Longo, rappresento e difeso dagli avv. Paolo Pinti (cod. fisc.:
[...]
) e (cod. fisc.: ) per C.F._2 Parte_2 CodiceFiscale_3 procura su foglio separato allegato all'atto di appello in appello;
-appellante- e cod. fisc.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , elettiva- CP_2 mente domiciliata in Roma, Via N. Porpora n. 16, presso lo studio dell'avv. Tommaso Spinelli Giordano, che la rappresentata e difende per procura ge- nerale alle liti autenticata per atto del notaio di Roma in data Persona_1
10.10.2011 (rep. n. 169837; racc. n. 38088), in atti;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria Parte_1 istanza disattesa, in accoglimento del presente gravame: riformare totalmente, per tutte le ragioni esposte, la sentenza del Tribunale di Roma n. 608, emessa tra le indicate parti in data 08.1.2020 e pubblicata il 13.1.2020, non notificata, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo del 23.6.2011 per tutti i motivi dedotti e capitolati in premessa, con specifico riferimento all'eccepita indeterminatezza ed indeterminabilità dei tassi indicati, oltre che per l'usurarietà ab origine dell'indicato mutuo, accer- tare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, in applicazione dell'art. 1815 II° c.c., la restituzione della somma di E. 28.605,81, alla data di estinzione del finanziamento avvenuto il 20.11.2015 (All. n. 5), come accertata ed in- dividuata nell'allegata CTP del 6.7.17 (All. n. 3), con gli interessi dalla do- manda al saldo, ovvero da accertarsi mediante l'ammissione di una CTU tec- nico-contabile, somma che in questa sede si chiede nel limite di E. 26.000,00, ovvero nella minor somma indicata di E. 18.259,01 in applica- zione del tasso legale di cui alla seguente via subordinata, accertare e di- chiarare l'illegittimità del fenomeno anatocistico presente nel piano di am- mortamento alla francese, per i motivi esposti, sostituendo la clausola rela- tiva agli interessi, con altra recante gli interessi a tasso legale, previa nomina di un C.T.U. ovvero confermando le somme non contestate e determinate nell'allegata CTP (All. n. 3).
Con vittoria delle competenze e delle spese dei due gradi di giudizio”; per “chiede (…) che l'Ecc.ma Corte d'Ap- Controparte_1 pello adita, in accoglimento di tutte le domande, istanze, eccezioni e dedu- zioni di cui al presente atto, nonché, per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., di tutte le domande, eccezioni e deduzioni precedentemente formulate, da in- tendersi in ogni caso espressamente riproposte e qui richiamate, voglia ri- gettare l'appello e comunque ogni domanda proposta dal Sig. Parte_1
in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondata sia in fatto che in
[...] diritto, oltreché temeraria”.
FATTI E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Parte_1
- con la quale aveva stipulato in data Controparte_1
23.6.2011 un contratto di mutuo per la complessiva somma di € 150.000,00 da restituirsi in 15 anni, a partire dal 1°.8.2011, mediante 180 rate mensili - per sentir dichiarare la nullità di tale contratto e, nello specifico, chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni: «voglia il Tribunale di Roma, ogni contraria istanza disattesa, accertare e dichiarare la nullità, rilevabile anche d'ufficio, del contratto di mutuo stipulato dall'attore in data
2 23.6.2011, rogito notaio Dr rep. n. 17009 e racc. n. 9720 (All. Persona_2
n. 1), con l per tutte le ragioni specifica- Controparte_1 tamente esposte nelle premesse del presente atto, con calcolo, al dì dell'av- venuta risoluzione del contratto in data 30.11.2015, di tutte le somme in- giustamente versate in quanto non dovute dall'attore, maggiorate di rivalu- tazione ed interessi, previa nomina di un C.T.U., in via subordinata, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate, come anche accertato ed evidenziato nell'allegata C.T.P., il carattere usurario ab origine del contratto di mutuo stipulato tra le predette parti il 23.6.2011, calcolare, ex art. 1815 II° c.c., le somme corrisposte ingiustamente, dall'at- tore alla Banca convenuta, per una somma pari ad E. 28.771,21 o ad altra somma, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla data della stipula fino al dì dell'effettivo pagamento, previa nomina e calcolo da parte di un C.T.U. tecnico contabile, al fine della loro restituzione.
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, comprese quelle delle C.T. e di mediazione, degli onorari del presente giudizio, oltre accessori sulle somme dovute come per Legge».
A fondamento delle proprie domande l'attore ha dedotto la nullità del con- tratto di mutuo, l'usurarietà ab origine del tasso di mora pattuito, l'illegitti- mità del piano di ammortamento c.d. alla francese, in ragione del quale il tasso di interesse applicato sarebbe indeterminato, e l'erronea indicazione dell' , con conseguente calcolo delle somme versate a titolo di interessi, oltre il dovuto, per una somma che ha indicato essere pari ad € 28.771,21.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'attore siccome in-
[...] fondate in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 608/2020 pubblicata in data 13.1.2020 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha così statuito: «1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in relazione al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data
[...]
23.06.2011 (rep. n. 17009 e racc. n. 9720);
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore della che liquida in complessivi euro 2.750,00 Controparte_1
3 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese gene- rali, IVA e CPA.».
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello
[...]
, che ha svolto le censure riportate di seguito e ha concluso come Parte_4 in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dell'appellante e
[...] ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che i tassi di interesse pattuiti con il contratto di mutuo per cui è causa, «compreso quello di mora pari al tasso soglia all'at- tualità del 9,85% (come si può desumere dal contenuto del D.M. del 15.5.2011 e non più dal precedente D.M. del 29.3.2011 pubblicato nell'al- legata G.U. n. 70 del 30.6.2011)», siano usurari sin dal momento della pat- tuizione.
Il motivo è privo di pregio.
L'appellante deduce che «dalla pattuizione desumibile dal mutuo, contenuta nel[l'] (…) art. 4, si evince che gli interessi dovranno essere applicati su “Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto, ri- masta non pagata, [che] produrrà (…) interessi di mora (…) in misura pari al tasso soglia antiusura (…) rilevato trimestralmente ai sensi dell'art. 2, comma
1 della L.
7.3.96 n. 108”. In virtù di tale accordo, nonostante l'apposizione della salvaguardia (stabilita solo ed unicamente per l'ipotesi di ritardato pa- gamento al n. 2 del medesimo art. 4), ne consegue che, tenendo conto delle ulteriori pattuizioni relative ai costi fissi, quali le spese di istruttoria, le spese di perizia e di assicurazione, come quantificate e applicate (Cfr. a pag. 13 e ss della relazione del CTP del 06.7.17), il tasso soglia viene ad essere supe- rato automaticamente».
Secondo parte appellante, «Quindi, la sovrapposizione anche di una sola di dette spese, come quella solo potenziale per l'anticipata estinzione del fi- nanziamento».
È vero che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di le- gittimità, ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia di usura nel TEG devono essere inclusi tutti i costi e le spese del mutuo erogato. Al 4 contempo, però, le spese del contratto di mutuo vanno computate al fine di considerare il TEG (Tasso Effettivo Globale) con riguardo al tasso di interesse corrispettivo, non di quello di mora.
Questo esclude che vada nuovamente compreso nella valutazione di usura- rietà del tasso di interesse di mora pattuito, che pure si deve ritenere ravvi- sabile in astratto (cfr. Cass. civ., S.U., 18.9.2020, n. 19597; Cass. civ., Sez. III, 13.6.2024, n. 16526), poiché diversamente si opererebbe una somma- toria dei due tassi, esclusa dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., S.U., 18.9.2020, n. 19597 e, quindi, Cass. civ., Sez. I, ord. 5.5.2022, n.
14214; Cass. civ., Sez. III, ord. 11.10.2024, n. 26525).
Né deve essere conteggiata la penale di estinzione anticipata al fine di valu- tare se il tasso di mora previsto da un contratto di mutuo superi il tasso soglia di usura. Come ha chiarito la Suprema Corte, in tema di usura banca- ria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiu- sura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla du- rata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un cor- rispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella con- nessi (cfr. Cass. civ., Sez. III, 7.3.2022, n. 7352; Cass. civ., Sez. I, ord. 1°.8.2022, n. 23866).
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per la «negata ammissione di una C.T.U. per l'affermato principio secondo il quale la C.T.P. costituirebbe una allegazione di natura esplorativa, priva di autonomo valore probatorio, fondandosi su criteri non conformi alle indica- zioni della Banca d'Italia».
Il motivo non merita accoglimento.
3.1. Parte appellante censura la decisione assunta dal Tribunale di Roma laddove ha statuito che «la perizia di parte prodotta in giudizio dall'attrice costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico priva di auto- nomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio la quale avrebbe natura meramente esplorativa, né può essere posta a base della presente decisione,
5 fondandosi su criteri non condivisi, in quanto non conformi a quelli indicati nelle istruzioni della Banca d'Italia».
Le ragioni per cui ritiene tale statuizione errata non riguardano, tuttavia, il valore probatorio di tale documento in sé quanto piuttosto il metodo di cal- colo utilizzato dal perito di parte e – in buona sostanza – si risolvono nell'af- fermazione per cui, «poiché la mora è stata pattuita al limite del TSU, occu- pandolo interamente, ogni somma aggiuntiva ad esso, fa ricadere il contratto nella vietata ipotesi di usurarietà».
In ogni caso, la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno ri- spetto ai fatti che il consulente asserisce di avere accertato, ma solo di indi- zio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 4.3.2025, n. 5667; Cass. civ., Sez. V, ord. 27.12.2018, n. 3503; Cass. civ., Sez. III, 22.4.2009, n. 9551).
3.2. L'appellante deduce, inoltre, come tale statuizione del giudice di primo grado meriti censura anche alla luce della recente giurisprudenza di legitti- mità: infatti, «con Cass. Civ. Ordin. 08.2.19 n. 3717, è stato avanzato il prin- cipio del l'obbligo di disporre consulenza tecnica d'Ufficio, in sede di
contro
- versie bancarie, in tutti i casi in cui la complessità tecnica della questione, su cui si deve decidere, lo richieda, tanto più per il fatto che l'attore ha deposi- tato in atti un più che fondato principio di prova, come è facilmente riscon- trabile nel caso de quo, con la predetta allegata documentazione proveniente dalla stessa convenuta».
Al riguardo, questo giudicante deve osservare come il mancato assolvimento da parte dell'attore all'onere di allegazione gravante in capo allo stesso non può essere colmato con una c.t.u., per la quale pure ista nuovamente parte appellante con le conclusioni rassegante nell'introdurre il presente grado di giudizio, e che diversamente avrebbe funzione meramente esplorativa (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. I, 11.1.2017, n. 512).
Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di ele- menti acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che detto mezzo di indagine non può essere uti-
6 lizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circo- stanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, 31.3.2025, n. 8498; Cass. civ., Sez.
VI-1, ord. 15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Sez. VI-L, 8.2.2011, n. 3130).
4. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere ritenuto sussistenti le «eccepite cause di nullità contrattuale, ab origine, per indeterminatezza ed indeterminabilità dei tassi pattuiti ex artt. 1284, 1325, 1346 e 1418 c.c., oltre che per la mancata precisazione del regime semplice o composto riguardante la clausola contrattuale relativa all'ammortamento c.d. alla francese».
Il motivo non merita accoglimento.
Parte appellante deduce, in primo luogo, la nullità del contratto di mutuo stipulato dallo stesso con la in data Controparte_1
23.6.2011, in primo luogo, «per l'erronea e/o incerta e/o indeterminabile indicazione dell'ISC o TEG». In particolare, si deduce che «L'indicato parame- tro percentuale dei tassi di interesse (TAN, TEG o ISC), come individuati ab origine nel contratto, poiché risultano, ex art. 1284 c.c., indeterminati ed indeterminabili, sin dal momento della stipula» per tre ragioni.
4.1. In primo luogo, si deduce che «il parametro del TAN iniziale, in contratto, viene indicato “sulla base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e un mese di 30 (trenta) giorni, in via mensile posticipata al tasso del 4,75%
(quattro virgola settantacinque per cento) nominale annuo” (art. 3.1, lett. a): quindi, essendo stato calcolato su una base di 360 gg., in luogo di una annualità di 365 gg., non corrisponde a quello realmente applicato, come accertato dal CTP, Dr , nell'allegata perizia (Cfr. l'All. n. 3 sud- Persona_3 detto) e che, invece, risulta facilmente accertabile per essere pari al 4,82%, se si divide il parametro 4,75 per 360 e lo si moltiplica per 365».
Il perito di parte ha però effettuato un calcolo della misura degli interessi dichiaratamente diversa da quella indicata dalla previsione contrattuale indi- cata, secondo cui «gli interessi saranno calcolati “sulla base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e un mese di 30 (trenta) giorni”». Nel mutuo in esame, a tasso fisso, gli interessi dovuti dal mutuatario, e ricompresi in
7 ciascuna rata di mutuo, sono stati già precalcolati, e questo non viene con- testato sia avvenuto procedendo a un computo degli interessi per anno, e quindi per mesi di ciascun anno, considerando il primo di 360 giorni e tutti i secondi di trenta giorni.
Se così è, non vi è alcuno scostamento del TAN previsto in contratto da quello in concreto applicato, e quindi non vi alcuna nullità della clausola. Peraltro, l'applicazione di un tasso di interesse diverso, e maggiore, rispetto a quello pattuito non implica la nullità della previsione del tasso di interesse corrispettivo, e quindi l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, co. 7, T.U.B.
4.2. deduce, in secondo luogo, che: (i) «l'ammontare di cia- Parte_1 scuna rata mensile, pari ad E. 1.166,75 (art. 3.1, lett. b), a causa del paga- mento di E. 300,00 (art. 3.1, lett. b) trattenute per spese di istruttoria al dì della stipula (Cfr. ivi), non essendo stata ricompresa e calcolata nel parametro del tasso indicato, rende il suo ammontare del tutto impreciso ed impreci- sato»; (ii) «anche la somma di E. 21,01 (art. 7.3, lett. i), pari a otto rate da E. 2,70, ciascuna derivante dalle pattuite rate allo 0,0019% del valore dell'im- porto del mutuo (art. 7.2), per il premio di assicurazione contro i danni dell'incendio e relativo alla polizza-convenzione stipulata da quest'ultima in nome e per conto del “Mutuatario", costituiscono ulteriore causa di nullità per indeterminatezza del tasso pattuito, rispetto a quello concretamente ap- plicato: infatti, è indubbia la natura obbligatoria della polizza prevista, es- sendo stata necessaria per l'erogazione del credito e/o per ottenere il me- desimo alle condizioni contrattuali offerte e, successivamente, accettate dall'appellante, con la conseguente evidente sussistenza del collegamento risultante tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del finanziamento, in conformità al chiaro principio di “onnicomprensività” espresso dalla Giuri- sprudenza di Legittimità (Cass. Sent. n. 8806 del 05/04/2017)»
Anche tale deduzione è frutto di un evidente equivoco. La spesa di istruttoria e il costo per l'assicurazione obbligatoria sopra indicata non devono essere inclusi nel TAN, come sembra ritenere parte appellante, ma piuttosto nel TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) o ISC (Indice Sintetico di Costo), che è il costo totale del finanziamento, espresso in percentuale annua, il quale
8 include il TAN più tutte le spese accessorie e obbligatorie legate al prestito (come commissioni, spese di istruttoria e assicurazioni).
Infine, l'appellante deduce che «anche gli interessi di preammortamento, pat- tuiti all'art. 5.2, lett. a, sono stati corrisposti per E. 546,87, come risulta anche dall'allegato “conteggio di erogazione” del 23.6.2011 (All. n. 2) e come confermato nell'elaborato peritale di parte, unitamente alle predette indicate somme specificatamente indicate nell'allegato capitolato “A” e nel documento di sintesi “B”, come eccepito anche ai capitoli precedenti, contri- buiscono e non consentono di determinare con esattezza, ex art. 1284 c.c., il parametro del tasso da applicare, né quello materialmente applicato, ren- dendo il contratto in oggetto maggiormente sottoposto ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte (…)», richiamando Cass. civ., Sez. VI-I, 30.10.2015 n. 22179.
Gli interessi di preammortamento sono un costo specifico, calcolato solo sul capitale non ancora ammortizzato, per un periodo iniziale limitato. Non de- vono essere ricompresi, dunque, nel TAEG del mutuo erogato.
In ogni caso, la mancata indicazione degli stessi in tale tasso, e quindi la difformità del TAEG o ISC indicato rispetto a quello effettivo non implica al- cuna nullità del contratto di mutuo stipulato. Infatti, «In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'ope- razione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condi- zioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nul- lità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto» (così Cass. civ., Sez. I, 9.12.2021, n. 39169).
4.3. Da ultimo, parte appellante deduce come altro motivo di indetermina- tezza del tasso di interesse pattuito con il contratto di mutuo stipulato dallo stesso con la in data 23.6.2011 in quanto Controparte_1
«è costituito anche dalla “distorsione” del credito, attuata consapevolmente dalla a causa della pattuizione di rate costanti (art. 3), pari ad E. CP_1
9 1.166,75, “c.d. ammortamento alla francese”». In particolare, Parte_1 deduce che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente statuito che «la caratteristica di tale piano di ammortamento non è quella di operare un'ille- cita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della di- versa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale»; e che, «l'ammortamento “c.d. alla francese”, infatti, non vale ad esplicitare le modalità di funzionamento del piano ai fini del controllo di legalità, non essendo mai stato specificato, nel contratto in esame, quale sia stato il regime finanziario scelto (se semplice o composto) e quale sia stato il criterio di calcolo degli interessi che sono stati voluta- mente taciuti dalla Banca».
In particolare, l'appellante deduce che «La (…), omettendo di specifi- CP_1 care la scelta del regime, se semplice o composto, rende plausibile la coesi- stenza in uno stesso contratto di due differenti tassi, con conseguente inde- terminatezza e assoluta incertezza di quale, dei due tassi convenuti, sia quello effettivamente pattuito ed applicato, anche al fine di una eventuale verifica contabile».
Di contro, il piano di ammortamento c.d. alla francese, che contempla la re- stituzione del prestito attraverso il pagamento di una rata, costante nel tempo, caratterizzata da una quota interessi comunque decrescente e una quota capitale crescente, esclude per definizione il verificarsi di fenomeni anatocistici. In detta metodologia di ammortamento, infatti, la formula mate- matica utilizza il criterio del c.d. sconto composto, ma unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicu- rato e agevolmente verificabile che la somma di tali quote sia pari all'importo mutuato), mentre non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento c.d. alla francese, risponde alle regole dell'in- teresse semplice.
Come hanno statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte, in tema di mutuo bancario, a tasso fisso (qual è quello oggetto del presente giudizio), con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammorta- mento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata
10 indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrat- tuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (cfr. Cass. civ., S.U.,
29.5.2024, n. 15130; e, quindi, Cass. civ., Sez. I, ord. 17.1.2025, n. 1167).
5. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere ritenuto la nullità «nullità del contratto di mutuo, ex artt. 1284, 1325, 1346 e 1418 c.c., per indeterminatezza e indeterminabilità dell'am- montare della rata derivante dall'incerto parametro dei tassi pattuiti, che, per la parte mutuataria, costituisce l'oggetto della sua obbligazione, requisito ed elemento essenziale del contratto». In particolare, l'appellante deduce nuo- vamente che: (i) «L'ammontare della rata, calcolabile attraverso il TAN, di cui all'allegato contratto di mutuo, al pattuito tasso del 4,75%, invece del 4,82% (come sopra esposto al par.
3.b.1), rappresenta e costituisce per il mutuatario, nell'indicato rapporto sinallagmatico tra le parti, la sua obbliga- zione oggetto del contratto che è un elemento essenziale, ex art. 1325 c.c.»; (ii) «una errata informazione sull'ammontare di detto parametro (ex art. 1284 c.c.) e correlativamente anche di tutti i tassi contrattuali, crea una corrispon- dente errata rappresentazione del costo di tutte le rate del mutuo la cui divergenza, totalmente inammissibile, incide negativamente anche sull'ac- cordo sottoscritto, quale manifestazione della volontà contrattuale, determi- nandone la nullità».
È sufficiente rinviare a quanto si è detto sopra in ordine alla dedotta – e insussistente – differenza tra il TAN pattuito e quello effettivamente applicato in ragione della stessa pattuizione del contratto di mutuo, secondo il calcolo effettuato dal perito di parte, e rilevare che un'eventuale diversa indicazione di tale tasso non ridonda quale vizio di nullità del contratto di mutuo, così come nel caso di indicazione di un TAEG diverso da quello in concreto ap- plicato, censura peraltro – a ben considerare – neanche svolta da parte ap- pellante.
Non è allora possibile sostenere – come fa parte appellante – che «La defi- cienza contrattuale riscontrata, che si concretizza attraverso la violazione di norme imperative, si riflette sulla validità dell'intero contratto, non sulla
11 singola clausola, la quale non può essere sanata e neppure integrata con un successivo provvedimento d'imperio, comportando, il menzionato oggetto, una sostanziale difformità tra l'importo contrattuale e quello effettivo, per la sua inesatta individuazione e rappresentazione, modificabile solo con il con- senso espresso della parte mutuataria mediante una sua successiva nuova manifestazione di volontà».
6. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 608/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 13.1.2020 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, quindi si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza, anche istruttoria, di- sattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
608/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il
13.1.2020; condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per
[...] compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n.
55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 22.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro TT Thellung de Courtelary
12
(cod. fisc.: ), elettivamente do- Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliato in Roma, Via Ugo De Carolis n. 125, presso lo studio dell'avv. Gian
Luigi Longo, rappresento e difeso dagli avv. Paolo Pinti (cod. fisc.:
[...]
) e (cod. fisc.: ) per C.F._2 Parte_2 CodiceFiscale_3 procura su foglio separato allegato all'atto di appello in appello;
-appellante- e cod. fisc.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , elettiva- CP_2 mente domiciliata in Roma, Via N. Porpora n. 16, presso lo studio dell'avv. Tommaso Spinelli Giordano, che la rappresentata e difende per procura ge- nerale alle liti autenticata per atto del notaio di Roma in data Persona_1
10.10.2011 (rep. n. 169837; racc. n. 38088), in atti;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria Parte_1 istanza disattesa, in accoglimento del presente gravame: riformare totalmente, per tutte le ragioni esposte, la sentenza del Tribunale di Roma n. 608, emessa tra le indicate parti in data 08.1.2020 e pubblicata il 13.1.2020, non notificata, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo del 23.6.2011 per tutti i motivi dedotti e capitolati in premessa, con specifico riferimento all'eccepita indeterminatezza ed indeterminabilità dei tassi indicati, oltre che per l'usurarietà ab origine dell'indicato mutuo, accer- tare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, in applicazione dell'art. 1815 II° c.c., la restituzione della somma di E. 28.605,81, alla data di estinzione del finanziamento avvenuto il 20.11.2015 (All. n. 5), come accertata ed in- dividuata nell'allegata CTP del 6.7.17 (All. n. 3), con gli interessi dalla do- manda al saldo, ovvero da accertarsi mediante l'ammissione di una CTU tec- nico-contabile, somma che in questa sede si chiede nel limite di E. 26.000,00, ovvero nella minor somma indicata di E. 18.259,01 in applica- zione del tasso legale di cui alla seguente via subordinata, accertare e di- chiarare l'illegittimità del fenomeno anatocistico presente nel piano di am- mortamento alla francese, per i motivi esposti, sostituendo la clausola rela- tiva agli interessi, con altra recante gli interessi a tasso legale, previa nomina di un C.T.U. ovvero confermando le somme non contestate e determinate nell'allegata CTP (All. n. 3).
Con vittoria delle competenze e delle spese dei due gradi di giudizio”; per “chiede (…) che l'Ecc.ma Corte d'Ap- Controparte_1 pello adita, in accoglimento di tutte le domande, istanze, eccezioni e dedu- zioni di cui al presente atto, nonché, per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., di tutte le domande, eccezioni e deduzioni precedentemente formulate, da in- tendersi in ogni caso espressamente riproposte e qui richiamate, voglia ri- gettare l'appello e comunque ogni domanda proposta dal Sig. Parte_1
in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondata sia in fatto che in
[...] diritto, oltreché temeraria”.
FATTI E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Parte_1
- con la quale aveva stipulato in data Controparte_1
23.6.2011 un contratto di mutuo per la complessiva somma di € 150.000,00 da restituirsi in 15 anni, a partire dal 1°.8.2011, mediante 180 rate mensili - per sentir dichiarare la nullità di tale contratto e, nello specifico, chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni: «voglia il Tribunale di Roma, ogni contraria istanza disattesa, accertare e dichiarare la nullità, rilevabile anche d'ufficio, del contratto di mutuo stipulato dall'attore in data
2 23.6.2011, rogito notaio Dr rep. n. 17009 e racc. n. 9720 (All. Persona_2
n. 1), con l per tutte le ragioni specifica- Controparte_1 tamente esposte nelle premesse del presente atto, con calcolo, al dì dell'av- venuta risoluzione del contratto in data 30.11.2015, di tutte le somme in- giustamente versate in quanto non dovute dall'attore, maggiorate di rivalu- tazione ed interessi, previa nomina di un C.T.U., in via subordinata, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate, come anche accertato ed evidenziato nell'allegata C.T.P., il carattere usurario ab origine del contratto di mutuo stipulato tra le predette parti il 23.6.2011, calcolare, ex art. 1815 II° c.c., le somme corrisposte ingiustamente, dall'at- tore alla Banca convenuta, per una somma pari ad E. 28.771,21 o ad altra somma, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla data della stipula fino al dì dell'effettivo pagamento, previa nomina e calcolo da parte di un C.T.U. tecnico contabile, al fine della loro restituzione.
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, comprese quelle delle C.T. e di mediazione, degli onorari del presente giudizio, oltre accessori sulle somme dovute come per Legge».
A fondamento delle proprie domande l'attore ha dedotto la nullità del con- tratto di mutuo, l'usurarietà ab origine del tasso di mora pattuito, l'illegitti- mità del piano di ammortamento c.d. alla francese, in ragione del quale il tasso di interesse applicato sarebbe indeterminato, e l'erronea indicazione dell' , con conseguente calcolo delle somme versate a titolo di interessi, oltre il dovuto, per una somma che ha indicato essere pari ad € 28.771,21.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'attore siccome in-
[...] fondate in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 608/2020 pubblicata in data 13.1.2020 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha così statuito: «1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in relazione al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data
[...]
23.06.2011 (rep. n. 17009 e racc. n. 9720);
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore della che liquida in complessivi euro 2.750,00 Controparte_1
3 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese gene- rali, IVA e CPA.».
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello
[...]
, che ha svolto le censure riportate di seguito e ha concluso come Parte_4 in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dell'appellante e
[...] ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che i tassi di interesse pattuiti con il contratto di mutuo per cui è causa, «compreso quello di mora pari al tasso soglia all'at- tualità del 9,85% (come si può desumere dal contenuto del D.M. del 15.5.2011 e non più dal precedente D.M. del 29.3.2011 pubblicato nell'al- legata G.U. n. 70 del 30.6.2011)», siano usurari sin dal momento della pat- tuizione.
Il motivo è privo di pregio.
L'appellante deduce che «dalla pattuizione desumibile dal mutuo, contenuta nel[l'] (…) art. 4, si evince che gli interessi dovranno essere applicati su “Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto, ri- masta non pagata, [che] produrrà (…) interessi di mora (…) in misura pari al tasso soglia antiusura (…) rilevato trimestralmente ai sensi dell'art. 2, comma
1 della L.
7.3.96 n. 108”. In virtù di tale accordo, nonostante l'apposizione della salvaguardia (stabilita solo ed unicamente per l'ipotesi di ritardato pa- gamento al n. 2 del medesimo art. 4), ne consegue che, tenendo conto delle ulteriori pattuizioni relative ai costi fissi, quali le spese di istruttoria, le spese di perizia e di assicurazione, come quantificate e applicate (Cfr. a pag. 13 e ss della relazione del CTP del 06.7.17), il tasso soglia viene ad essere supe- rato automaticamente».
Secondo parte appellante, «Quindi, la sovrapposizione anche di una sola di dette spese, come quella solo potenziale per l'anticipata estinzione del fi- nanziamento».
È vero che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di le- gittimità, ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia di usura nel TEG devono essere inclusi tutti i costi e le spese del mutuo erogato. Al 4 contempo, però, le spese del contratto di mutuo vanno computate al fine di considerare il TEG (Tasso Effettivo Globale) con riguardo al tasso di interesse corrispettivo, non di quello di mora.
Questo esclude che vada nuovamente compreso nella valutazione di usura- rietà del tasso di interesse di mora pattuito, che pure si deve ritenere ravvi- sabile in astratto (cfr. Cass. civ., S.U., 18.9.2020, n. 19597; Cass. civ., Sez. III, 13.6.2024, n. 16526), poiché diversamente si opererebbe una somma- toria dei due tassi, esclusa dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., S.U., 18.9.2020, n. 19597 e, quindi, Cass. civ., Sez. I, ord. 5.5.2022, n.
14214; Cass. civ., Sez. III, ord. 11.10.2024, n. 26525).
Né deve essere conteggiata la penale di estinzione anticipata al fine di valu- tare se il tasso di mora previsto da un contratto di mutuo superi il tasso soglia di usura. Come ha chiarito la Suprema Corte, in tema di usura banca- ria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiu- sura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla du- rata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un cor- rispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella con- nessi (cfr. Cass. civ., Sez. III, 7.3.2022, n. 7352; Cass. civ., Sez. I, ord. 1°.8.2022, n. 23866).
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per la «negata ammissione di una C.T.U. per l'affermato principio secondo il quale la C.T.P. costituirebbe una allegazione di natura esplorativa, priva di autonomo valore probatorio, fondandosi su criteri non conformi alle indica- zioni della Banca d'Italia».
Il motivo non merita accoglimento.
3.1. Parte appellante censura la decisione assunta dal Tribunale di Roma laddove ha statuito che «la perizia di parte prodotta in giudizio dall'attrice costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico priva di auto- nomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio la quale avrebbe natura meramente esplorativa, né può essere posta a base della presente decisione,
5 fondandosi su criteri non condivisi, in quanto non conformi a quelli indicati nelle istruzioni della Banca d'Italia».
Le ragioni per cui ritiene tale statuizione errata non riguardano, tuttavia, il valore probatorio di tale documento in sé quanto piuttosto il metodo di cal- colo utilizzato dal perito di parte e – in buona sostanza – si risolvono nell'af- fermazione per cui, «poiché la mora è stata pattuita al limite del TSU, occu- pandolo interamente, ogni somma aggiuntiva ad esso, fa ricadere il contratto nella vietata ipotesi di usurarietà».
In ogni caso, la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno ri- spetto ai fatti che il consulente asserisce di avere accertato, ma solo di indi- zio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 4.3.2025, n. 5667; Cass. civ., Sez. V, ord. 27.12.2018, n. 3503; Cass. civ., Sez. III, 22.4.2009, n. 9551).
3.2. L'appellante deduce, inoltre, come tale statuizione del giudice di primo grado meriti censura anche alla luce della recente giurisprudenza di legitti- mità: infatti, «con Cass. Civ. Ordin. 08.2.19 n. 3717, è stato avanzato il prin- cipio del l'obbligo di disporre consulenza tecnica d'Ufficio, in sede di
contro
- versie bancarie, in tutti i casi in cui la complessità tecnica della questione, su cui si deve decidere, lo richieda, tanto più per il fatto che l'attore ha deposi- tato in atti un più che fondato principio di prova, come è facilmente riscon- trabile nel caso de quo, con la predetta allegata documentazione proveniente dalla stessa convenuta».
Al riguardo, questo giudicante deve osservare come il mancato assolvimento da parte dell'attore all'onere di allegazione gravante in capo allo stesso non può essere colmato con una c.t.u., per la quale pure ista nuovamente parte appellante con le conclusioni rassegante nell'introdurre il presente grado di giudizio, e che diversamente avrebbe funzione meramente esplorativa (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. I, 11.1.2017, n. 512).
Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di ele- menti acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che detto mezzo di indagine non può essere uti-
6 lizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circo- stanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, 31.3.2025, n. 8498; Cass. civ., Sez.
VI-1, ord. 15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Sez. VI-L, 8.2.2011, n. 3130).
4. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere ritenuto sussistenti le «eccepite cause di nullità contrattuale, ab origine, per indeterminatezza ed indeterminabilità dei tassi pattuiti ex artt. 1284, 1325, 1346 e 1418 c.c., oltre che per la mancata precisazione del regime semplice o composto riguardante la clausola contrattuale relativa all'ammortamento c.d. alla francese».
Il motivo non merita accoglimento.
Parte appellante deduce, in primo luogo, la nullità del contratto di mutuo stipulato dallo stesso con la in data Controparte_1
23.6.2011, in primo luogo, «per l'erronea e/o incerta e/o indeterminabile indicazione dell'ISC o TEG». In particolare, si deduce che «L'indicato parame- tro percentuale dei tassi di interesse (TAN, TEG o ISC), come individuati ab origine nel contratto, poiché risultano, ex art. 1284 c.c., indeterminati ed indeterminabili, sin dal momento della stipula» per tre ragioni.
4.1. In primo luogo, si deduce che «il parametro del TAN iniziale, in contratto, viene indicato “sulla base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e un mese di 30 (trenta) giorni, in via mensile posticipata al tasso del 4,75%
(quattro virgola settantacinque per cento) nominale annuo” (art. 3.1, lett. a): quindi, essendo stato calcolato su una base di 360 gg., in luogo di una annualità di 365 gg., non corrisponde a quello realmente applicato, come accertato dal CTP, Dr , nell'allegata perizia (Cfr. l'All. n. 3 sud- Persona_3 detto) e che, invece, risulta facilmente accertabile per essere pari al 4,82%, se si divide il parametro 4,75 per 360 e lo si moltiplica per 365».
Il perito di parte ha però effettuato un calcolo della misura degli interessi dichiaratamente diversa da quella indicata dalla previsione contrattuale indi- cata, secondo cui «gli interessi saranno calcolati “sulla base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e un mese di 30 (trenta) giorni”». Nel mutuo in esame, a tasso fisso, gli interessi dovuti dal mutuatario, e ricompresi in
7 ciascuna rata di mutuo, sono stati già precalcolati, e questo non viene con- testato sia avvenuto procedendo a un computo degli interessi per anno, e quindi per mesi di ciascun anno, considerando il primo di 360 giorni e tutti i secondi di trenta giorni.
Se così è, non vi è alcuno scostamento del TAN previsto in contratto da quello in concreto applicato, e quindi non vi alcuna nullità della clausola. Peraltro, l'applicazione di un tasso di interesse diverso, e maggiore, rispetto a quello pattuito non implica la nullità della previsione del tasso di interesse corrispettivo, e quindi l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, co. 7, T.U.B.
4.2. deduce, in secondo luogo, che: (i) «l'ammontare di cia- Parte_1 scuna rata mensile, pari ad E. 1.166,75 (art. 3.1, lett. b), a causa del paga- mento di E. 300,00 (art. 3.1, lett. b) trattenute per spese di istruttoria al dì della stipula (Cfr. ivi), non essendo stata ricompresa e calcolata nel parametro del tasso indicato, rende il suo ammontare del tutto impreciso ed impreci- sato»; (ii) «anche la somma di E. 21,01 (art. 7.3, lett. i), pari a otto rate da E. 2,70, ciascuna derivante dalle pattuite rate allo 0,0019% del valore dell'im- porto del mutuo (art. 7.2), per il premio di assicurazione contro i danni dell'incendio e relativo alla polizza-convenzione stipulata da quest'ultima in nome e per conto del “Mutuatario", costituiscono ulteriore causa di nullità per indeterminatezza del tasso pattuito, rispetto a quello concretamente ap- plicato: infatti, è indubbia la natura obbligatoria della polizza prevista, es- sendo stata necessaria per l'erogazione del credito e/o per ottenere il me- desimo alle condizioni contrattuali offerte e, successivamente, accettate dall'appellante, con la conseguente evidente sussistenza del collegamento risultante tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del finanziamento, in conformità al chiaro principio di “onnicomprensività” espresso dalla Giuri- sprudenza di Legittimità (Cass. Sent. n. 8806 del 05/04/2017)»
Anche tale deduzione è frutto di un evidente equivoco. La spesa di istruttoria e il costo per l'assicurazione obbligatoria sopra indicata non devono essere inclusi nel TAN, come sembra ritenere parte appellante, ma piuttosto nel TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) o ISC (Indice Sintetico di Costo), che è il costo totale del finanziamento, espresso in percentuale annua, il quale
8 include il TAN più tutte le spese accessorie e obbligatorie legate al prestito (come commissioni, spese di istruttoria e assicurazioni).
Infine, l'appellante deduce che «anche gli interessi di preammortamento, pat- tuiti all'art. 5.2, lett. a, sono stati corrisposti per E. 546,87, come risulta anche dall'allegato “conteggio di erogazione” del 23.6.2011 (All. n. 2) e come confermato nell'elaborato peritale di parte, unitamente alle predette indicate somme specificatamente indicate nell'allegato capitolato “A” e nel documento di sintesi “B”, come eccepito anche ai capitoli precedenti, contri- buiscono e non consentono di determinare con esattezza, ex art. 1284 c.c., il parametro del tasso da applicare, né quello materialmente applicato, ren- dendo il contratto in oggetto maggiormente sottoposto ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte (…)», richiamando Cass. civ., Sez. VI-I, 30.10.2015 n. 22179.
Gli interessi di preammortamento sono un costo specifico, calcolato solo sul capitale non ancora ammortizzato, per un periodo iniziale limitato. Non de- vono essere ricompresi, dunque, nel TAEG del mutuo erogato.
In ogni caso, la mancata indicazione degli stessi in tale tasso, e quindi la difformità del TAEG o ISC indicato rispetto a quello effettivo non implica al- cuna nullità del contratto di mutuo stipulato. Infatti, «In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'ope- razione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condi- zioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nul- lità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto» (così Cass. civ., Sez. I, 9.12.2021, n. 39169).
4.3. Da ultimo, parte appellante deduce come altro motivo di indetermina- tezza del tasso di interesse pattuito con il contratto di mutuo stipulato dallo stesso con la in data 23.6.2011 in quanto Controparte_1
«è costituito anche dalla “distorsione” del credito, attuata consapevolmente dalla a causa della pattuizione di rate costanti (art. 3), pari ad E. CP_1
9 1.166,75, “c.d. ammortamento alla francese”». In particolare, Parte_1 deduce che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente statuito che «la caratteristica di tale piano di ammortamento non è quella di operare un'ille- cita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della di- versa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale»; e che, «l'ammortamento “c.d. alla francese”, infatti, non vale ad esplicitare le modalità di funzionamento del piano ai fini del controllo di legalità, non essendo mai stato specificato, nel contratto in esame, quale sia stato il regime finanziario scelto (se semplice o composto) e quale sia stato il criterio di calcolo degli interessi che sono stati voluta- mente taciuti dalla Banca».
In particolare, l'appellante deduce che «La (…), omettendo di specifi- CP_1 care la scelta del regime, se semplice o composto, rende plausibile la coesi- stenza in uno stesso contratto di due differenti tassi, con conseguente inde- terminatezza e assoluta incertezza di quale, dei due tassi convenuti, sia quello effettivamente pattuito ed applicato, anche al fine di una eventuale verifica contabile».
Di contro, il piano di ammortamento c.d. alla francese, che contempla la re- stituzione del prestito attraverso il pagamento di una rata, costante nel tempo, caratterizzata da una quota interessi comunque decrescente e una quota capitale crescente, esclude per definizione il verificarsi di fenomeni anatocistici. In detta metodologia di ammortamento, infatti, la formula mate- matica utilizza il criterio del c.d. sconto composto, ma unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicu- rato e agevolmente verificabile che la somma di tali quote sia pari all'importo mutuato), mentre non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento c.d. alla francese, risponde alle regole dell'in- teresse semplice.
Come hanno statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte, in tema di mutuo bancario, a tasso fisso (qual è quello oggetto del presente giudizio), con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammorta- mento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata
10 indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrat- tuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (cfr. Cass. civ., S.U.,
29.5.2024, n. 15130; e, quindi, Cass. civ., Sez. I, ord. 17.1.2025, n. 1167).
5. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere ritenuto la nullità «nullità del contratto di mutuo, ex artt. 1284, 1325, 1346 e 1418 c.c., per indeterminatezza e indeterminabilità dell'am- montare della rata derivante dall'incerto parametro dei tassi pattuiti, che, per la parte mutuataria, costituisce l'oggetto della sua obbligazione, requisito ed elemento essenziale del contratto». In particolare, l'appellante deduce nuo- vamente che: (i) «L'ammontare della rata, calcolabile attraverso il TAN, di cui all'allegato contratto di mutuo, al pattuito tasso del 4,75%, invece del 4,82% (come sopra esposto al par.
3.b.1), rappresenta e costituisce per il mutuatario, nell'indicato rapporto sinallagmatico tra le parti, la sua obbliga- zione oggetto del contratto che è un elemento essenziale, ex art. 1325 c.c.»; (ii) «una errata informazione sull'ammontare di detto parametro (ex art. 1284 c.c.) e correlativamente anche di tutti i tassi contrattuali, crea una corrispon- dente errata rappresentazione del costo di tutte le rate del mutuo la cui divergenza, totalmente inammissibile, incide negativamente anche sull'ac- cordo sottoscritto, quale manifestazione della volontà contrattuale, determi- nandone la nullità».
È sufficiente rinviare a quanto si è detto sopra in ordine alla dedotta – e insussistente – differenza tra il TAN pattuito e quello effettivamente applicato in ragione della stessa pattuizione del contratto di mutuo, secondo il calcolo effettuato dal perito di parte, e rilevare che un'eventuale diversa indicazione di tale tasso non ridonda quale vizio di nullità del contratto di mutuo, così come nel caso di indicazione di un TAEG diverso da quello in concreto ap- plicato, censura peraltro – a ben considerare – neanche svolta da parte ap- pellante.
Non è allora possibile sostenere – come fa parte appellante – che «La defi- cienza contrattuale riscontrata, che si concretizza attraverso la violazione di norme imperative, si riflette sulla validità dell'intero contratto, non sulla
11 singola clausola, la quale non può essere sanata e neppure integrata con un successivo provvedimento d'imperio, comportando, il menzionato oggetto, una sostanziale difformità tra l'importo contrattuale e quello effettivo, per la sua inesatta individuazione e rappresentazione, modificabile solo con il con- senso espresso della parte mutuataria mediante una sua successiva nuova manifestazione di volontà».
6. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 608/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 13.1.2020 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, quindi si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza, anche istruttoria, di- sattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
608/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il
13.1.2020; condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per
[...] compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n.
55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 22.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro TT Thellung de Courtelary
12