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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/06/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 864/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 864 /2025 V.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, all'esito dell'udienza del 9.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., su ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Formia (LT) via Costanzo Ciano n.1, presso lo studio dell'Avv. Porceddu Giuseppina che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Gaeta (LT) CP_1
Corso Cavour n.42, presso lo studio dell'Avv. Magliuzzi Pasqualino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 9.06.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.04.2025, i ricorrenti – premesso che in data 12.04.1986 hanno contratto matrimonio concordatario in Coventry ( Gran Bretagna); che dalla loro unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che con Per_1 Per_2 sentenza n. 458/2013 del Tribunale di Latina veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
che i coniugi non si sono riconciliati – hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito sintetizzate: ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento e pertanto la sig.ra rinuncia all'assegno di divorzio in quanto economicamente Pt_1
indipendente.
2. Il Tribunale, letto il ricorso, visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione sottoscritta dalle parti ed allegata alle note scritte depositate per l'udienza del 9.06.2025, ritiene che il ricorso meriti accoglimento, in quanto i coniugi sono legalmente separati (come da sentenza del
Tribunale di Latina n. 458/2013) e la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 12.04.1986 in Coventry
(Gran Bretagna) tra e , come in epigrafe generalizzati, Parte_1 CP_1
e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Gaeta (LT) al n. 49, parte II, Serie
C, dell'anno 1986 alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 28.04.2025 da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gaeta (LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio dell'11.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Francesca Di Giorno) (Dott. Virgilio Notari)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 864 /2025 V.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, all'esito dell'udienza del 9.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., su ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Formia (LT) via Costanzo Ciano n.1, presso lo studio dell'Avv. Porceddu Giuseppina che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Gaeta (LT) CP_1
Corso Cavour n.42, presso lo studio dell'Avv. Magliuzzi Pasqualino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 9.06.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.04.2025, i ricorrenti – premesso che in data 12.04.1986 hanno contratto matrimonio concordatario in Coventry ( Gran Bretagna); che dalla loro unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che con Per_1 Per_2 sentenza n. 458/2013 del Tribunale di Latina veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
che i coniugi non si sono riconciliati – hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito sintetizzate: ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento e pertanto la sig.ra rinuncia all'assegno di divorzio in quanto economicamente Pt_1
indipendente.
2. Il Tribunale, letto il ricorso, visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione sottoscritta dalle parti ed allegata alle note scritte depositate per l'udienza del 9.06.2025, ritiene che il ricorso meriti accoglimento, in quanto i coniugi sono legalmente separati (come da sentenza del
Tribunale di Latina n. 458/2013) e la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 12.04.1986 in Coventry
(Gran Bretagna) tra e , come in epigrafe generalizzati, Parte_1 CP_1
e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Gaeta (LT) al n. 49, parte II, Serie
C, dell'anno 1986 alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 28.04.2025 da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gaeta (LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio dell'11.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Francesca Di Giorno) (Dott. Virgilio Notari)