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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 10/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AOSTA così composto: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel. est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 155/2022
promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], loc. Madonna della Guardia n. 9
e
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente in [...] C.F._2
rappresentati e difesi tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dagli Avv.ti Giulia Cecchin
(C.F. , tel. e fax 0125/43222, PEC e C.F._3 Email_1
Matteo Renzulli (C.F. , tel. e fax 0125/807814, PEC C.F._4
, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Email_2
Pont-Saint-Martin (AO), via E. Chanoux n. 104
ATTORI
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._5
residente in Montjovet (AO), fraz. Estaod n. 8, elettivamente domiciliata in Aosta, Via Losanna
n.10 presso lo studio dell'Avv. Stefania VINCENZETTI (C.F. , fax C.F._6
pagina 1 di 21 0165.210958, P.E.C. del Foro di Aosta che la rappresenta e Email_3
difende
CONVENUTA
OGGETTO: impugnativa testamentaria e divisione
CONCLUSIONI
Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disatteso tutto l'avverso dedotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto, previa ammissione delle prove dedotte e deducende, così provvedere: Nel merito: - respingere tutte le avverse domande ed eccezioni formulate in via principale e in via subordinata;
-in principalità: contrariis rejectis, accertare e dichiarare che la SI.ra
[...]
era incapace di intendere e di volere nel momento in cui fece testamento e, per Parte_3
l'effetto, annullare il testamento olografo della stessa datato 14 gennaio 2010, pubblicato con verbale del TA , rep. n. 59167 in data 13.05.20 e registrato a Chatillon in Persona_1 pari data al n. 570 S 1T e, per l'effetto: a) dichiarare aperta la successione legittima della SI.ra
ed accertare e dichiarare che l'eredità morendo dismessa dalla SI.ra Parte_3
, nata a [...] il [...] e deceduta in Aosta il giorno 5 aprile Parte_3
2020, va devoluta ex lege, per la quota di ½ alla SI.ra , per la quota di ¼ al Controparte_1
SI. e per la quota di ¼ al SI. per tutti i motivi esposti Parte_1 Parte_2
in atti;
b) determinare la massa ereditaria da dividere;
c) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e, tenuto conto della collazione delle donazioni ricevute in vita dalla SI.ra
, la conseguente divisione dei beni mobili e immobili facenti tuttora parte del Controparte_1
compendio ereditario con formazione di tre lotti separati sulla base delle quote sopra indicate, provvedendo alla loro assegnazione a ciascuna delle parti in causa, fatti salvi i conguagli in denaro necessari e tenuto conto di tutte le considerazioni esposte in atti;
-in via subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che il testamento olografo della SI.ra non sia stato redatto in stato di incapacità di Parte_3 intendere o di volere: a) accertare e dichiarare che l'eredità morendo dismessa dalla SI.ra
, nata a [...] il [...] e deceduta in Aosta il giorno 5 aprile Parte_3
2020, va devoluta per la quota di 2/3 alla SI.ra , per la quota di 1/6 al SI. Controparte_1
e per la quota di 1/6 al SI. per tutti i motivi esposti in Parte_1 Parte_2
atti; b) determinare la massa ereditaria da dividere;
c) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e, tenuto conto della collazione delle donazioni ricevute in vita dalla SI.ra CP_1
pagina 2 di 21 la conseguente divisione dei beni mobili e immobili facenti tuttora parte del compendio ereditario con formazione di tre lotti separati sulla base delle quote sopra indicate, provvedendo alla loro assegnazione a ciascuna delle parti in causa, fatti salvi i conguagli in denaro necessari
e tenuto conto di tutte le considerazioni esposte in atti;
In via istruttoria: senza voler in alcun modo invertire l'onere della prova, - respingersi tutte le avverse istanze istruttorie ed, in particolare, l'avversa istanza di verificazione formulata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c. datata 12.09.2022 della convenuta, richiesta in merito al doc. 8 a fronte della CP_1
dichiarazione degli esponenti, ivi ribadita, di non conoscere la scrittura e la sottoscrizione della madre ai sensi dell'art. 214 c.p.c., in quanto manifestamente impossibile per Parte_4 mancanza sia dell'originale cartaceo che delle scritture di comparazione, essendo, peraltro, la collegata richiesta di esibizione del tutto generica ed esplorativa e, come tale, inammissibile;
- ammettere tutte le residue istanze istruttorie già formulate in atto di citazione datato 07.02.2022, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 07.06.2022, datate 01.06.2022, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. datata 09.09.2022, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. datata 03.10.2022, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 10.10.2023, datate
09.10.2023, nonché nell'istanza di modifica ex art. 177 c.p.c, dell'ordinanza del 13.11.2023, datata 20.11.2023, ed in particolare, a) si chiede volersi ammettere idonea consulenza tecnica
d'ufficio volta a: -determinare – previa autorizzazione ad accedere agli uffici comunali competenti per esaminare la relativa documentazione tecnica e, se del caso, previo ordine di ispezione ex art. 118 c.p.c. degli immobili oggi di proprietà di soggetti terzi - il valore alla data di apertura della successione sia degli immobili costituenti il c.d. relictum (appartamento sito in
NO, C.so Vercelli n. 62 quarto piano e autorimessa sita sempre in NO, C.so Vercelli n.
60/A) sia degli immobili oggetto di donazione in vita da parte del de cuius (c.d. NO/Codara,
LB/ZO e Montjovet/Estaod); -tenere conto, in ogni caso, delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, tra cui le donazioni di immobili di cui ai doc. 5 e 6 prodotti dagli esponenti, effettuando una doppia valutazione di detto donatum, per l'ipotesi in cui le donazioni di cui alle scritture si considerino donazioni in denaro oppure di immobile e procedendo, in quest'ultimo caso, sia ad una valutazione del loro valore al momento di apertura della successione, se del caso basata anche solo su elementi di prova documentali anziché su sopralluoghi, stante l'attuale proprietà in capo a terzi di alcuni di essi, sia alla valutazione dell'eventuale godimento gratuito di detti immobili da parte della signora - procedere quindi alla predisposizione di CP_1
due progetti divisionali tra loro alternativi, formati entrambi da tre lotti, ma prendendo in considerazione, nel primo, la divisione del patrimonio alla luce della successione ex lege (½
pagina 3 di 21 , ¼ , ¼ ), e, nel secondo, la divisone Controparte_1 Parte_1 Parte_2
del patrimonio alla luce del testamento del 14.01.10 (2/3 , 1/6 Controparte_1 Parte_1
, 1/6 ), determinando, in entrambi i casi, i conguagli in denaro
[...] Parte_2
spettanti alle parti in causa. b) in relazione all'avversa dichiarazione di disconoscimento della sottoscrizione della signora in calce alle scritture private prodotte dagli Controparte_1
esponenti sub doc. 5 e 6, stante la rinuncia, con istanza datata 24.10.2023, della convenuta
all'espletamento della TU grafologica inizialmente disposta dal G.I. sul Controparte_1
doc. 5 attoreo e dunque il riconoscimento come propria della relativa sottoscrizione in merito al detto doc. 5 e la revoca della relativa consulenza tecnica d'ufficio disposta con provvedimento del
G.I. 27.11.2023, ove occorra e per quanto occorra, gli esponenti chiedono volersi disporre idonea attività di verificazione mediante perizia calligrafica volta ad accertare se le sottoscrizione della signora nella scritture privata prodotta dagli esponenti Controparte_1
sub doc. 6 per cui è causa sia o meno riconducibile alla stessa signora Controparte_1
indicando quali scritture di comparazione, da un lato, la suddetta scrittura privata prodotta sub doc. 6, che potrà essere esibita in udienza o al TU o prodotta in cartaceo con le modalità indicate dal G.I. Ill.mo e dall'altro lato: atto di compravendita del 19 dicembre 1981 a rogito
TA (doc. 42); scrittura privata autenticata del 16 dicembre 1976 rep. 4037 a Persona_2
rogito TA atto di compravendita del 14 luglio 1982 rep. 209476 rogito Persona_3
TA di NO;
atto di compravendita del 23 giugno 1980 rep. 165.534 e atto di Persona_4
compravendita del 13 maggio 1983 rep. 173.392, entrambi a rogito TA (doc. Persona_5
43); verbale di pubblicazione di testamento olografo, del 23.01.2014 rep. 3422 rac. 2013, a rogito TA di NO (doc. 23); procura alle liti 20.10.2016 rilasciata Persona_6
dalla signora all'Avv. Elena Nelva Stellio del foro di Aosta (doc. 47); c.d. Controparte_1
“cartellino di carta di identità” e “domanda di residenza” depositati agli atti del Comune di
Montjovet (doc. 40); “domanda di residenza” depositata agli atti del Comune di Pont Saint
Martin (doc. 41); domanda di inserimento all'O.P.M. Refuge Père Laurent di Aosta del
14.05.2014 e impegno al versamento della retta del medesimo istituto del 14.05.2014 e prestazione del consenso al trattamento dei dati personali, sottoscritti dalla signora
[...]
per la madre (doc. 44); lettera e modulo di richiesta di CP_1 Parte_3
inserimento nella struttura della Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo, Succursale di Saint Vincent, sottoscritta dalla signora il 06.11.2014, nell'interesse della Controparte_1
madre (doc. 45); dichiarazione relativa all'ammontare delle rette pagate nell'anno 2015 alla
Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo di Torino rilasciata il 31.03.2016 e firmata
pagina 4 di 21 per ricevuta dalla signora (doc. 46). Al fine di consentire l'attività di Controparte_1 verificazione, si insta affinché il G.I. Ill.mo voglia ordinare ex art. 210 c.p.c.: − al Comune di
Montjovet, di esibire il c.d. “cartellino di carta di identità” depositato agli atti e sottoscritto in originale dalla signora nonché la “domanda di residenza” nel medesimo Controparte_1
comune, depositata agli atti e sottoscritta in originale dalla signora da Controparte_1
valere come scrittura di comparazione;
− al Comune di Pont Saint Martin, di esibire la
“domanda di residenza” nel medesimo comune, depositata agli atti e sottoscritta in originale dalla signora da valere come scrittura di comparazione;
− all'Ufficio Controparte_1 dell'Archivio Notarile distrettuale di Aosta di esibire l'originale dell'atto di compravendita del 19 dicembre 1981 a rogito TA sottoscritto in originale dalla signora Persona_2 [...]
da valere come scrittura di comparazione;
− all'Ufficio dell'Archivio Notarile CP_1
distrettuale di NO, di esibire l'originale della scrittura privata autenticata del 16 dicembre
1976 rep. 4037 a rogito TA e dell'atto di compravendita del 14 luglio 1982 Persona_3
rep. 209476 rogito TA di NO, sottoscritti in originale dalla signora Persona_4 [...]
da valere come scrittura di comparazione;
− all'Ufficio dell'Archivio Notarile CP_1
distrettuale di Bergamo, di esibire l'originale dell'atto di compravendita del 23 giugno 1980 rep.
165.534 a rogito TA e dell'atto di compravendita del 13 maggio 1983 rep. Persona_5
173.392 a rogito TA , sottoscritti in originale dalla signora Persona_5 [...]
da valere come scrittura di comparazione;
− al TA di CP_1 Persona_6
NO, di esibire l'originale del verbale del 23.01.2014 rep. 3422 rac. 2013, di pubblicazione del testamento olografo del sig. sottoscritta in originale dalla signora Persona_7 [...]
da valere come scrittura di comparazione;
− all'Avv. Elena Nelva Stellio di Aosta e/o CP_1
alla Cancelleria Civile presso i Tribunale di Aosta, di esibire l'originale della procura alle liti
20.10.2016 rilasciata per la costituzione nella causa di interdizione della signora
, Rg. 1262/2016, promossa dai signori e − Parte_3 Pt_1 Parte_5
all'O.P.M. Refuge Père Laurent, sito In Aosta, Corso Padre Lorenzo n. 20 di esibire l'originale della domanda di inserimento del 14.05.2014, dell'impegno al versamento della retta del medesimo istituto avente medesima data e della prestazione del consenso al trattamento dei dati personali, sottoscritti dalla signora per la madre;
− Controparte_1 Parte_3
alla Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo, con sede in Via Cottolengo n. 14, Torino,
Succursale di Saint Vincent, Via Tromen n. 9, di esibire l'originale della richiesta, datata
06.11.2014, di inserimento in struttura della signora e della dichiarazione Parte_3
relativa all'ammontare delle rette pagate per l'anno 2015 datata 31.03.2016. chiedendo che il
pagina 5 di 21 nominando C.T.U. sia autorizzato ad accedere presso i predetti uffici dell'archivio notarile distrettuale di Aosta, NO e Bergamo, nonché presso i competenti uffici dei Comuni di
Montjovet e di Pont Saint Martin, presso lo studio del TA di NO e Persona_6
presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Aosta e/o lo studio legale dell'Avv. Elena Nelva
Stellio di Aosta, per visionare gli originali dei documenti sovra indicati quali scritture di comparizione. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, ivi compresi quelli relativi al procedimento di mediazione instaurato innanzi l'Organismo di Mediazione Forense di Aosta.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove. Con ogni più ampia riserva.
Parte convenuta:
Abbia l'Ecc.mo Tribunale di Aosta adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, così giudicare: nel merito -respingere tutte le domande e eccezioni di controparte;
In principalità 1- respingere in quanto infondata la domanda svolta dagli attori in relazione alla capacità di intendere e di volere della signora e, per l'effetto, respingere la domanda di Parte_3
annullamento del testamento olografo della stessa datato 14 gennaio 2010, pubblicato con verbale del TA , rep. n. 59167 in data 13.05.20 e registrato a Chatillon in Persona_1
pari data al n. 570 S 1T;
2-determinare secondo quanto esposto in atti la massa ereditaria da dividere individuando relictum, donatum ed eventuali debiti;
3-disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e la conseguente divisione dei beni mobili e immobili facenti tuttora parte del compendio ereditario nel rispetto delle quote in atti indicate di 2/3 per e Controparte_1
1/3 per i nipoti provvedendo alla loro assegnazione a ciascuna delle parti in causa, Parte_1
fatti salvi i conguagli in denaro necessari e tenuto conto di tutte le considerazioni esposte in atti. in via subordinata nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che il testamento olografo della SI.ra sia stato redatto in stato di incapacità di intendere o di volere: Parte_3
1-accertare e dichiarare che l'eredità morendo dismessa dalla SI.ra , nata Parte_3
a NO il 18 dicembre 1927 e deceduta in Aosta il giorno 5 aprile 2020, va devoluta secondo successione legittima e quindi per la quota di 1/2 alla SI.ra e per l'altra Controparte_1
quota di 1/2 ai signori 2--determinare comunque sempre secondo quanto sopra Parte_1
esposto la massa ereditaria da dividere individuando relictum, donatum ed eventuali debiti;
3- disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e la conseguente divisione dei beni mobili e immobili facenti tuttora parte del compendio ereditario nel rispetto delle quote sopra indicate di
1/2 per e 1/2 per i nipoti provvedendo alla loro assegnazione a Controparte_1 Parte_1
ciascuna delle parti in causa, fatti salvi i conguagli in denaro necessari e tenuto conto di tutte le
pagina 6 di 21 considerazioni esposte in atti. In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova: -si chiede respingersi tutte le avverse istanze istruttorie -si insiste per ammettere tutte le residue istanze istruttorie già formulate nei precedenti atti difensivi e, in particolare, nella comparsa di costituzione del 18.5.2022, nelle note tramite trattazione scritta dell'1.6.2022 per l'udienza del
7.6.2022, nella memoria ex art.183 co.6 n.1 dell'11.7.2022, nella memoria ex art.183 co.6 n.2 del
12.9.2022, nella memoria ex art.183 co.6 n.3 del 3.10.2022, nelle note tramite trattazione scritta del 9.10.2023 per l'udienza del 10.10.2023. Con riferimento al valore dei beni immobili e quindi con riferimento alla composizione e valore della massa da dividere, si insta affinché il Giudice voglia ammettere idonea consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare secondo quanto finora esposto la massa ereditaria - devoluta secondo le disposizioni contenute nel testamento della signora o, nella denegata ipotesi in cui si dovesse accertare che il testamento Parte_3
olografo della SI.ra sia stato redatto in stato di incapacità di intendere o Parte_3
di volere, secondo le disposizioni di legge in materia di successione legittima - individuando relictum, donatum ed eventuali debiti e prevedendo la formazione di due lotti separati del valore corrispondente alla quota di spettanza per ciascun condividente (2/3 1/3 fratelli CP_1 [...]
in quanto chiamati all'eredità congiuntamente, ovvero, in subordine, in caso di Pt_1
annullamento del testamento per incapacità, per ½ e per ½ fratelli in CP_1 Parte_1
quanto chiamati all'eredità congiuntamente); il tutto fatti salvi i conguagli in denaro necessari e tenuto conto di tutte le considerazioni esposte in atti e in particolare, con riferimento al donatum senza in alcun modo tenere conto delle scrittura prodotte da controparte come doc 5 e 6 per tutte le ragioni esposte negli atti difensivi, tenendo invece conto della portata del documento 8 di parte convenuta e con riferimento alla formazione dei lotti del disposto dell'art.720 c.c. In ogni caso: con il favore delle spese di lite e dei compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto di causa è la successione della signora nata a [...] il 18 Parte_3
dicembre 1927 e deceduta in Aosta il 05.04.2020.
Il testamento della signora datato 14.1.2010 e pubblicato con verbale del Parte_3
TA di Verrèe in data 13.5.2020, rep.n.59167/32212, è il seguente: Persona_1
E' ormai passato un anno dalla morte di mia figlia . Da quel giorno non ho più visto né Pt_4
sentito, anche solo telefonicamente, nessuno della famiglia il genero e i nipoti. Sino Parte_1
ad oggi ai miei bisogni ha provveduto solo mia figlia con la sua famiglia. Dai miei CP_1
genitori ho ereditato circa duecentocinquanta mila euro: ho utilizzato circa 130 (centotrentamila euro) per l'acquisto della casa di Saint Vincent: di cu novantamila per il garantito e Per_8
pagina 7 di 21 cointestato con;
per la ristrutturazione e l'arredo ho speso circa 70.000 euro. Quindi CP_1
non sono sicura che il denaro restante sia sufficiente per il mio sostentamento sino al termine dei mie giorni. Anche se l'appartamento di NO mi fornisce un affitto (1.200 Euro circa); la badante costa 1400 Euro al mese, il mutuo 1000 Euro, le spese di luce, gas, alimenti, ecc. per me
e per la badante (circa 600 Euro) temo che tra qualche anno, terminati i miei soldi, dovrò ricorrere a mia figlia per il mio mantenimento. Per questo motivo, con questa scrittura CP_1
intendo esprimere le mie volontà di come disporre dei beni rimasti alla mia morte. Voglio che la quota di legge disponibile vada tutta a mia figlia Inoltre, visto che tutto il tempo CP_1
dedicato alle cure, passate, presenti e future, sarà sicuramente superiore a quanto da lei speso per il mio mantenimento, voglio che l'intera parte economica, da me considerato prestito da restituire, sia a totale carico dei miei nipoti e e che da loro sia Pt_1 Parte_2
restituita a mia figlia . Saint Vincent 14 gennaio 2010 CP_1 Parte_3
Dalle allegazioni e dai documenti prodotti dagli attori risulta quanto segue.
Con scrittura privata del 16 dicembre 1976 rep. 4037 a rogito TA (doc. 1) la Persona_3
SI.ra acquistava, al prezzo di £. 18.500.000, la piena proprietà Controparte_1 dell'appartamento posto al quarto piano, scala F, dell'edificio sito in NO, via Codara n. 1, distinto al N.C.E.U. Foglio 435, mappale n. 236, sub. 70. Con atto di compravendita del 23 giugno 1980 rep. 165.534 a rogito TA (doc. 2) la SI.ra Persona_5 Controparte_1
ed il SI. acquistavano, per la quota di ½ ciascuno, al prezzo di £. 16.500.000, Parte_6 la piena proprietà dell'appartamento sito al secondo piano, con annessi ripostiglio e box al piano interrato, della palazzina sita in LB (BG), fraz. ZO, il tutto, all'epoca, non ancora censito nel N.C.E.U. Con atto di compravendita del 19 dicembre 1981 a rogito TA Per_2
(doc. 3) la SI.ra acquistava al prezzo di £. 30.000.000 la piena
[...] Controparte_1
proprietà dei terreni siti in Montjovet (AO), loc. Estaod, e distinti al Foglio 7 numeri 162 e 163; su tali terreni veniva poi edificata una casa di civile abitazione attualmente distinta al al CP_2
Foglio 7 mappale 162 subalterni nn. 1, 2 e 3 (doc. 4). Poco dopo la stipula dei detti rogiti, i coniugi stipulavano tre diverse scritture private con la figlia Persona_9
odierna convenuta. Con la prima scrittura privata la SI.ra “da Controparte_1 CP_1 atto…che l'immobile sito in Estaod (Montjovet – AO) composto di villa, terreno e strada privata
è stato acquistato e costruito con denaro dei genitori Avv. e per Persona_7 CP_3
un importo al 1982/83 di Lit. 210.000.000 = (duecentodiecimilioni) circa” e “riconosce e da atto fin d'ora, …, che in caso di successione ereditaria il valore che l'immobile avrà al momento dell'apertura della successione, dovrà essere considerato nella quota ereditaria a lei spettante, in pagina 8 di 21 quanto coerede dei genitori, e ciò nei confronti della sorella e suoi eredi. Tale valutazione Pt_4 dovrà tener conto anche dell'eventuale godimento gratuito dell'immobile stesso…” (doc. 5). Con la seconda scrittura privata la SI.ra “da atto …che l'appartamento sito al IV piano in CP_1
via Codara n. 1, a lei intestato con rogito Dr. di NO in data 16 Dicembre 1976, è stato Per_3 acquistato con denaro dei genitori avv. e ” e “riconosce e dà atto fin Per_7 Controparte_4
d'ora, …, che in caso di successione ereditaria il valore che l'immobile avrà al momento dell'apertura della successione, dovrà essere considerato nella quota ereditaria a lei spettante, in quanto coerede dei genitori, e ciò nei confronti della sorella e suoi eredi. Tale valutazione Pt_4 dovrà anche tener conto dell'eventuale godimento gratuito o semi gratuito dello immobile stesso…” (doc. 6). In calce a detta scrittura veniva poi aggiunto che “i patti di cui sopra, in quanto applicabili, valgono anche per l'appartamento monolocale, in Comune di ZO (BG),
Condominio Valletera, acquistato con rogito 23 Giugno 1980 Dr. di Bergamo … Persona_5
e intestato pro-indiviso a e a , precisando che “I coniugi Controparte_1 Parte_6
Part e provvederanno, col sig. al pagamento, in ragione del Persona_7 Persona_10
50%, del mutuo ipotecario di £. 11.000.000 acceso sull'immobile…” (doc. 6 in calce). In data 14 luglio 1982, con atto di compravendita rep. 209476 rogito TA di NO (doc. 7), Persona_4 la SI.ra vendeva alla Bivitron s.r.l. l'immobile di NO/Codara al prezzo di £. CP_1
62.000.000. In data 13.05.1983, la SI.ra vendeva l'immobile di LB/ZO CP_1
al prezzo di £. 30.000.000 (doc. 8). Nel 1989 la SI.ra divorziava dal marito, Parte_3
SI. Persona_7
Gli attori hanno altresì allegato, dedotto e documentato quanto segue.
Nel 2003 la SI.ra manifestava un'ischemia cerebrale e, negli anni Parte_3
immediatamente successivi, evidenziava un progressivo deficit cognitivo caratterizzato da amnesie, difficoltà di orientamento spazio-temporale, necessità di supervisione e aiuto nella vita quotidiana, episodi confusionali, instabilità posturale, incapacità di gestione del proprio patrimonio, ecc., come certificato nella valutazione neuropsicologica eseguita nel 2008 (doc. 9).
In tale periodo la signora non era in grado di uscire da sola di casa, era affetta da Parte_3
“ricorrenti episodi confusionali e da instabilità posturale” e necessitava di supervisione costante nello svolgimento delle semplici attività quotidiane, anche nell'ambiente domestico (doc. 9 bis, visita geriatrica del 2009). Ella aveva perso la cognizione delle proprie capacità economiche e non era in grado di amministrare i propri beni, al punto che, pur non percependo alcuna pensione ed avendo ormai ottant'anni ed una precaria condizione di salute, acconsentiva ad acquistare, nel
2007 (doc. 10 visura catastale immobile Saint Vincent), un appartamento in Saint Vincent (poi pagina 9 di 21 locato alla nipote , figlia di e a sostenere importanti spese Controparte_5 Controparte_1
di ristrutturazione dello stesso e di altro immobile già di proprietà, in NO, prima accendendo un mutuo ipotecario per un capitale di Euro 88.000,00 su sollecitazione della figlia, signora e poi concedendo ipoteca sullo stesso immobile a garanzia di altro Controparte_1
finanziamento richiesto sempre dalla signora Con il tempo, ciò determinava una CP_1
situazione di progressivo indebitamento della signora (nei confronti dell'INPS e Parte_3
del Condominio Corso Vercelli n. 62 in NO, come desumibile dall'inventario della tutela redatto 27.01.2017, doc. 11) sino all'intervento del genero e di un nipote che adivano il Tribunale di Aosta per far accertare l'incapacità della signora ed ottenere la nomina di un Parte_3
tutore esterno alla famiglia. Tale situazione è poi ulteriormente degenerata fino a rendere necessario, a partire dal 2013, ricoveri presso diverse micro comunità (“Refuge Pere Laurent” di
Aosta e successivamente nella di Saint Controparte_6
Vincent), degenze ospedaliere in geriatria nel 2014 con diagnosi di “demenza senile con deterioramento cognitivo medio alto” e visite geriatriche in cui alla gravità della demenza senile riscontrata veniva assegnato, nella c.d. “clinical dementia rating scale”, il punteggio di 2, moderata, comportante “perdita di memoria severa”, “usuale disorientamento temporale e spesso spaziale”, “difficoltà severa nell'esecuzione di problemi complessi, giudizio sociale compromesso e nessuna pretesa di attività indipendente fuori casa” (doc. 12 referto visite geriatriche 2011 e
2013 e copia della Clinical Dementia rating Scale - CDR). Il 16.01.2014 la Commissione
Sanitaria per l'invalidità civile della Regione Autonoma Valle d'Aosta confermava l'invalidità totale, con inabilità lavorativa al 100%, della signora accertata per la prima Parte_3 volta con esame del 08.08.2008 (nel quale si evidenziava un “iniziale decadimento cerebrale”), verificando altresì l'aggravamento dello stato di salute della signora e l'esistenza, tra le principali disabilità rilevate, di deficit “mentali”, prima moderati e poi gravi (doc. 13 verbale di accertamento 08.08.2008, doc. 14, verbali di accertamento 29.07.2014 e 17.07.2015). Nella scheda di valutazione dell'indice cognitivo funzionale (S.VA.MA) elaborata il 24.03.2014, risultava una situazione cognitiva gravemente compromessa (punteggio VCOG 7/10 , in scala da
1 a 10, ove 10 è il deterioramento di massima gravità) per demenza senile/Alzhaimer (doc. 15).
Nel frattempo, il 26 dicembre del 2008, decedeva la SI.ra Persona_11
madre degli attori (doc. 16, certificato di morte e certificato di stato di famiglia originario).
L'odierna convenuta continuava a vivere nell'immobile di Montjovet/Estaod “in godimento gratuito”, come dalla prima delle suddette scritture private. In data 17.12.2013 decedeva, in
NO, il SI. e, in data 23 gennaio 2014, per ministero TA Persona_7 Persona_6
pagina 10 di 21 rep. n. 3422, veniva pubblicato e registrato il testamento olografo del SI. Per_6 [...] avente il seguente tenore letterale: “NO, 25.11.2011 Testamento olografo Io Per_7
sottoscritto avvocato nel pieno delle mie facoltà fisiche e psichiche, dispongo Persona_7 quanto segue:
1. E' annullata qualsiasi mia precedente disposizione testamentaria.
2. Nomino i miei eredi legittimi: mia moglie;
mia figlia due nipoti, Parte_7 Controparte_1
e figli di mia figlia , deceduta nel dicembre 2008. ... 5. Pt_1 Parte_2 Pt_4
…Preciso che i quadri di mia proprietà posti nell'appartamento … li assegno in eredità ai miei nipoti e , in quanto mia figlia è già stata da me aiutata in occasione Pt_1 Pt_2 CP_1 dell'acquisto di un terreno e della costruzione di una villa in Valle d'Aosta…” (doc. 17). Con ricorso del 17.06.16 promosso innanzi al Tribunale di Aosta il SI. ed il SI. Parte_1
rispettivamente nipote e genero della SI.ra Parte_5 Parte_3 chiedevano, in principalità, l'interdizione della SI.ra (prima moglie del Parte_3
SI. , in subordine l'inabilitazione della stessa o comunque la nomina di un Persona_7
amministratore di sostengo (doc. 18). Seguiva una consulenza tecnica psichiatrica sulla SI.ra
(doc. 19). Il C.T.U. concludeva che “la patologia psichica da cui è affetta la Parte_3
perizianda ha le caratteristiche psichiatrico forensi di abituale infermità di mente, essendo cronica, continua ed invalidante e presenta al momento attuale caratteristiche di gravità tali da far luogo all'interdizione”. Conseguentemente, il Tribunale di Aosta, con sentenza del 9.03.17, dichiarava l'interdizione della SI.ra nominando quale tutore il Dott. Parte_3 [...]
(doc. 22). Il tutore, Dott. dopo aver integralmente risanato la situazione Persona_12 Per_12
debitoria della signora nel corso della tutela, utilizzando la liquidità già Parte_3
disponibile sui conti correnti della stessa e alienando l'immobile di Saint Vincent, depositava quindi il rendiconto finale della tutela che presentava un saldo del c/c di €. 22.823,11 (doc. 24), pari, considerati i compensi liquidati al tutore e ad ulteriori spese e crediti facenti capo alla defunta evidenziati nel rendiconto, ad un attivo € 14.483,91.
In sintesi, nell'atto introduttivo gli attori hanno dedotto che il relictum sarebbe pari ad euro
639.683,91 + donatum (di cui alle scritture private prodotte sub docc. 5 e 6) + valore del godimento gratuito degli immobili (euro 534.044,22), così per un totale di euro 1.173.728,13, importo costituente la massa ereditaria di cui gli stessi hanno chiesto la divisione, previo annullamento del testamento del 14.1.2010 ex art. 591 c.c. per incapacità del testatore
(dividendosi secondo la quota di 1/2 alla convenuta e la quota di 1/4 ciascuno agli attori); in subordine, per il caso di validità del testamento, gli attori hanno chiesto procedersi alla divisione secondo successione legittima, attribuendosi la quota di 2/3 alla convenuta e la quota di 1/6
pagina 11 di 21 ciascuno agli attori;
comunque, e in ogni caso, tenendosi conto delle donazioni di cui alle scritture citate e dei corrispettivi delle vendite dei due immobili donati.
La convenuta ha allegato, dedotto e documentato quanto segue.
La signora fino all'anno 2007, e quindi fino all'età di 80 anni, ha vissuto nel Parte_3
proprio alloggio di NO, da sola. Qualche anno prima, nell'anno 2003, la signora aveva avuto un'ischemia cerebrale, ma con effetti tali da non impedirle di Parte_3
continuare a vivere a casa propria, a NO, da sola, fino al 2007 e di recarsi in vacanza a
Gressoney, nell'estate del 2006 e del 2007, sempre da sola. Nel 2007, a 80 anni, dovendo sottoporsi a un intervento di cataratta, ella ha colto l'occasione per lasciare la propria città
(NO, ove aveva sempre vissuto) e trasferirsi a Saint Vincent così avvicinandosi alla propria famiglia. I signori e nipoti della signora in quanto Pt_1 Parte_2 Parte_3
figli della di lei predefunta figlia (deceduta il 26.12.2008), non conoscevano lo stato Pt_4
effettivo di salute della loro nonna perché non la frequentavano, non andavano a trovarla, non le telefonavano, non si interessavano e non se ne occupavano. La loro nozione dello stato di salute della signora è sempre stata solo documentale e la assenza dei nipoti è rimarcata Parte_3
dalla nonna nel suo testamento. Circa lo stato di salute psico-fisico con particolare riferimento alla data di redazione del proprio testamento (14.1.2010), il 18.4.2008, ovvero circa 20 mesi prima, la signora è stata valutata “soggetto anziano normale”; il test di esame Parte_3
mentale (mini mental state examination), ovvero il test neuropsicologico utilizzato per la valutazione dei disturbi dell'efficienza intellettiva e dell'eventuale presenza di deterioramento cognitivo, eseguito in data 18.4.2008 presso la ha indicato il raggiungimento del Parte_8
punteggio di 26/30 (doc. 2) tipico di “soggetto anziano normale”, al quale non era stato riscontrato un deficit cognitivo o altro da compromettere la capacità di intendere e di volere, nonostante il pregresso episodio di ischemia cerebrale occorso nell'anno 2003. La signora alla data del 18.4.2008, era quindi soggetto anziano normale. In ogni caso, il Parte_3
22.11.2011, ovvero 40 mesi dopo l'esecuzione del primo esame e comunque 20 mesi dopo la redazione del testamento in questione, è stato ripetuto il medesimo test (mini mental state examination); come si evince dal documento attestante l'esame (doc. 3), la valutazione riportata dalla signora è 23/30, solo un punto al di sotto della normalità (24/30), Parte_3
considerato che la demenza è sotto i 17/30. Nella relazione del dott. (doc. 4) si legge Per_13
che la signora presenta in quell'epoca un deficit cognitivo di grado comunque Parte_3
lieve (23/30). I test valutativi prodotti dagli attori (docc. 12, 14 e 15 attorei) per attestare la manifestazione di uno stato di deficit cognitivo sono di epoca successiva al gennaio 2010, data pagina 12 di 21 del testamento, e anche successivi al 2011, data della prima rilevazione di un lieve deficit cognitivo, e comunque non sono mai così univoci da far ritenere ormai definitivamente insorto uno stato di incapacità naturale tanto che il 12.8.2015 (doc. 9 attoreo) la commissione medica collegiale della Regione Valle d'Aosta, pur accertando il persistere delle condizioni che determinarono il riconoscimento dell'invalidità civile, attesta uno stato di handicap di tipo non grave. Con ricorso del 17.6.2016 i signori e , Parte_1 Parte_5
rispettivamente nipote e genero della signora hanno promosso ricorso avanti il Parte_3
Tribunale di Aosta per chiedere l'interdizione della signora o, in subordine, Parte_3
l'inabilitazione della stessa o comunque la nomina di un amministratore di sostegno. Nella consulenza tecnica psichiatrica resa dal dott. datata 21.2.2017 (quando la Persona_14
signora aveva ormai quasi 90 anni), si sono ravvisati i presupposti per la Parte_3
declaratoria di interdizione e la conseguente nomina di un tutore, ma ciò più di 7 anni dopo la redazione del testamento. Detta relazione (doc. 19 attoreo), pur portando (nel 2017) alla declaratoria dell'interdizione, ripercorre le tappe dell'invecchiamento, fisico e psichico, della signora Il TU conclude che “Dai ricoveri del 2014, in effetti, è documentata Parte_3
una demenza senile con riduzione delle funzioni cerebrali superiori, disorientamento spazio- temporale ed agitazione psichica. L'esordio dei deficit cognitivi è comunque antecedente e già documentato nel 2008”. Nel 2008, però, la signora è stata sottoposta all'esame di Parte_3
valutazione mentale (doc. 2) e il test che le è stato somministrato ha portato alla valutazione di
26/30 ovvero di soggetto anziano normale. E' quindi priva di fondamento la ricostruzione operata dagli attori volta a provare che lo stato di incapacità rilevato nel 2017 (anno dell'interdizione) fosse sicuramente già esistente nel 2010 (anno del testamento) sulla base del fatto che nel 2003 si era manifestato un episodio ischemico;
tale ricostruzione, meramente presuntiva, non tiene conto che nel 2008 la signora è stata valutata con un esame ad hoc ed è risultata Parte_3
soggetto normale. L'esistenza di tale esame datato 2008 (nel quale la signora è Parte_3
risultata normale) impedisce di presumere che la signora si trovasse in stato di Parte_3
incapacità naturale già a far data dal 2003.
La convenuta, nell'atto costitutivo, ha in sintesi dedotto la validità del testamento, in quanto redatto da persona capace di intendere e di volere, ha disconosciuto le sottoscrizioni in calce alle scritture private prodotte dagli attori sub docc. 5 e 6, ha comunque contestato, con riferimento a queste ultime, che trattasi di scritture ricognitive di donazioni indirette deducendo che non di donazioni si tratterebbe, ma solo di intestazioni fiduciarie dei beni immobili;
a tale ultimo riguardo, hanno dedotto, a riprova della natura fiduciaria delle operazioni, l'esistenza di altro pagina 13 di 21 testamento redatto dal padre degli attori (testamento non oggetto di causa) da cui evincersi (doc.
7 della convenuta) che l'unica donazione sarebbe quella avente ad oggetto il contributo in denaro di cui al doc. 5 attoreo (210 milioni di lire) per l'acquisto dell'immobile di Montjovet, posto che analogo contributo (circa 146 milioni di lire) era stato dato alla madre premorta degli attori (doc.
8 della convenuta), cosicché solo tali contributi in denaro dovrebbero essere oggetto di collazione;
diversamente, ha dedotto la convenuta, le scritture (docc. 5 attoreo e 8 della convenuta) violerebbero il divieto dei patti successori;
in ogni caso, la convenuta ha contestato i valori degli immobili così come indicati dagli attori ed ha chiesto che, in caso di collazione del donatum, si tenga conto delle migliorie apportate agli stessi.
Con ordinanza 10.6.2022, al fine di contenere tempi e costi di causa, dall'esito incerto, il GI ha invitato le parti a considerare il bonario componimento della lite mediante accordo divisionale sulla base delle disposizioni del testamento impugnato, prevedendosi la collazione delle sole dazioni in danaro (doc. 5 attoreo e doc. 8 della convenuta).
Solo parte convenuta (v. prima memoria ex art. 183 c.p.c.) ha dichiarato che sarebbe stata disposta ad accettare la proposta di conciliazione formulata con provvedimento del 10.6.2022, mentre gli attori si sono dichiarati “favorevoli a considerare altre proposte transattive” (v. seconda memoria ex art. 183 c.p.c.).
Con ordinanza del 14.10.2022 il GI ha ammesso le prove nei limiti indicati, fissato per l'assunzione udienza al 13.12.2022, invitato le parti a coltivare nelle more la bonaria risoluzione della lite, anche al fine di evitare lungaggini e costi di eventuali consulenze tecniche di ufficio.
Le prove orali sono state assunte alle udienze del 13.12.2022 e 28.2.2023.
Con ordinanza 11.5.2023 il GI ha disposto consulenza tecnica sulla capacità di intendere e di volere, e quindi di testare, della SI.ra al tempo in cui fu redatto il Parte_3
testamento olografo per cui è causa (14.01.2010), richiesta da tutte le parti, ritenendola rilevante ai fini della decisione, nonché al fine di consentire alle parti di giungere all'auspicato accordo sulla divisione del compendio ereditario.
Il consulente dr. con chiara, esaustiva e approfondita relazione, frutto di operazioni Per_15
egregiamente condotte, ha così concluso:
La signora vittima di un episodio di ischemia cerebrale nell'anno 2003, Parte_9 che provoca un'iniziale compromissione della memoria e dell'orientamento, presenta un aggravamento in corrispondenza temporale al trasferimento nella casa di St. Vincent, nell'anno
2007. Relativamente al periodo preso in esame, dall'anno 2008 all'2011, che interessa, in quanto include la data del 14. Gennaio. 2010, che è quella segnalata nella compilazione del testamento
pagina 14 di 21 olografo, è stato rilevato, dalla documentazione disponibile, che la signora ha manifestato già nell'anno 2007, un corredo sindromico in fase iniziale, a quel tempo, inquadrabile in Disturbo
Neurocognitivo Vascolare, che nel lasso di tempo incluso dal giugno dell'anno 2008 al novembre
2011 è progressivamente peggiorato, per aggravarsi ulteriormente fino al decesso. Particolare rilievo ai fini della formulazione delle risposte ai quesiti dell'Ill.mo Giudice, assume, nel quadro generale riscontrato ed esposto nelle pagine precedenti del presente elaborato peritale, quanto rilevato nella visita geriatrica dell'ottobre 2009: “presenta la necessità di supervisione e di aiuto nelle attività della vita quotidiana, non in grado di orientarsi all'esterno della propria abitazione
e occasionalmente anche all'interno di questa” ed inoltre sono confermati “ Ricorrenti episodi confusionali. Instabilità posturale”. Appare opportuno rimarcare la presenza di sintomi quali i ricorrenti episodi confusionali, il disorientamento episodico all'interno della propria casa e
l'instabilità posturale. La signora risulta vigile, ma la lucidità risulta Parte_9 compromessa da ricorrenti episodi confusionali nell'ottobre dell'anno 2009. Rispetto alla presenza di questi elementi, in un quadro generale che già comprometteva la capacità di intendere e di volere, non si può affermare che la capacità di intendere e di volere fosse esclusa solo parzialmente con continuità, ma che a tratti non si può escludere che fosse totalmente esclusa, forse più sul piano del volere rispetto a quello dell'intendere. Le stesse componenti patologiche appena segnalate, all'ottobre dell'anno 2009, anche confermerebbero che già da quel tempo, non si può affermare che la signora possedesse una capacità Parte_9
continuativa a testare.
Con ordinanza del 16.10.2023, alla luce delle risultanze della TU depositata dal dr. il Per_15
GI, prima di dare corso alle ulteriori consulenze (grafologica e divisionale), con conseguente dilatamento di tempi e costi di causa, ha ravvisato l'opportunità di verificare la soluzione conciliativa della lite, già in precedenza prospettata dalle parti, fissando, per la comparizione delle medesime, udienza al 7.11.2023. All'udienza così fissata, parte convenuta si è dichiarata disposta ad accettare l'ipotesi conciliativa formulata il 10.6.2022, mentre parte attrice si è dichiarata non disposta ad accettare la proposta in quanto non tenente conto delle donazioni degli immobili di cui alle scritture private cit.
Con ordinanza 13.11.2023 il GI ha disposto le ulteriori consulenze (divisionale e grafologica) ravvisando, da un lato, la necessità di determinare la massa ereditaria, devoluta secondo le disposizioni contenute nel testamento di individuando relictum, donatum Parte_3
ed eventuali debiti e prevedendo la formazione di due lotti separati del valore corrispondente alla quota di spettanza per ciascuno, fatti salvi i conguagli in denaro necessari e tenuto conto, quanto pagina 15 di 21 ai docc. 5 e 6 attorei, ai fini dell'individuazione del donatum, della sola dazione in danaro di cui al doc. 5 (ove se ne fosse accertata la autenticità) e senza tener conto, nella determinazione del donatum, né degli immobili indicati nei docc. attorei 5 e 6 né della dazione in denaro indicata nel doc. 8 di parte convenuta (di cui manca l'atto in originale); ravvisando, dall'altro, la necessità di accertare se la sottoscrizione apparentemente riconducibile a nella scrittura Controparte_1
privata prodotta dagli attori sub doc. 5 fosse o meno riconducibile alla stessa Controparte_1
utilizzandosi quali scritture di comparazione quelle prodotte e quelle acquisibili presso gli enti pubblici indicati dagli attori.
Con provvedimento 27.11.2023, dato atto della sopravvenuta “rinuncia” all'espletamento della
TU grafologica sul doc. 5 attoreo a seguito dell'avvenuta esibizione del documento in originale e rilevato come ciò implicasse il riconoscimento come propria della relativa sottoscrizione, il GI ha revocato l'incarico per consulenza grafologica conferito al TU . Persona_16
Il 12.7.2024 il TU geom. ha depositato la consulenza divisionale dopo diverse Persona_17 proroghe concesse per l'esperimento del tentativo di conciliazione che ha avuto esito negativo.
All'udienza dell'1.10.2024 le parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza cartolare fissata, la causa è stata spedita a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Circa la validità ed efficacia del testamento che qui deve essere pienamente affermata, alla luce delle valutazioni del TU dr. vanno richiamati in diritto i principi che rilevano ai Persona_18
fini che qui interessano.
L'art. 591 c. 2 n. 3 c.c. dispone che sono incapaci di testare “quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”.
Occorre prendere le mosse dal principio del favor testamenti e dalla presunzione della capacità di intendere e di volere in chi abbia la capacità di agire.
Va, inoltre, ricordato il principio, consolidato in giurisprudenza, per cui lo stato di incapacità di testare deve essere valutato con particolare rigore, non essendo sufficiente una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì occorrendo la prova che, a causa di una infermità transitoria o permanente ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.
pagina 16 di 21 Quanto alla prova dell'incapacità, che può essere data con ogni mezzo, in caso di infermità tipica, permanente e abituale, essa si presume e la prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo grava su chi affermi la validità dell'atto; al contrario, nel caso di infermità intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, la predetta presunzione non opera e la prova della sussistenza dell'incapacità al momento della redazione del testamento deve essere data da chi lo impugna.
Va, altresì, considerato il contenuto intrinseco dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle disposizioni in esso espresse, con riferimento ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate. Depone per la capacità naturale del de cuius all'epoca della redazione del testamento, lo stesso contenuto dell'atto ove espressivo di una volontà lucida e determinata.
E quindi, alla luce del principio del favor testamenti e della presunzione della capacità di intendere e di volere in chi abbia la capacità di agire, ove ricorrano patologie che incidono in modo intermittente sulla capacità di intendere e di volere, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, spettando quindi a chi invoca l'annullamento dimostrare l'incapacità al momento della redazione dell'atto, mentre non spetta a chi invoca l'efficacia dell'atto provare che il medesimo sia stato redatto in un momento di lucido intervallo. Non sposta, quindi, i termini della questione il rilievo per cui il TU dr. secondo gli attori, avrebbe escluso una Per_15
capacità continua a testare all'epoca della redazione del testamento.
Del tutto coerente con le conclusioni del consulente è la significativa deposizione di , Tes_1
teste indifferente che aveva un rapporto continuativo con la defunta nel periodo di interesse, la quale ha lavorato per la signora dall'agosto 2007 all'agosto 2009, in Controparte_7
qualità di addetta alle pulizie della casa, alla spesa alimentare, uscivamo insieme a fare la spesa, andavamo a piedi in St. Vincent, seguivo l'orario 8.30/15.00, non ho mai dormito, facevo il bucato, stiravo;
non curavo l'igiene personale, la signora assumeva autonomamente i farmaci;
quando si faceva la spesa, pagavo io con il portafoglio della signora ……non so se uscisse da sola, quando c'ero io in casa, usciva con me … era una signora anziana di 80 anni, mi riconosceva sempre, aveva talvolta delle dimenticanze, ma capiva le cose, all'epoca la ritenevo lucida, talvolta la vedevo interloquire con altre persone, a volte anche in modo scherzoso … circa gli aspetti finanziari, se ne occupava la signora La teste ha Persona_19 Tes_1
peraltro confermato che era ad occuparsi delle esigenze della signora Controparte_1
e ha precisato non ho mai visto a casa della signora i nipoti Parte_9 Parte_1
pagina 17 di 21 e , mentre vedevo la signora , la signora e il Per_20 Parte_4 Controparte_1
marito di , . Pt_4 Parte_5
Quanto alla divisione del compendio ereditario, deve tenersi conto, quanto ai docc. 5 e 6 attorei, ai fini dell'individuazione del donatum, della sola dazione in danaro di cui al doc. 5, mentre non deve tenersi conto, agli stessi fini, degli immobili indicati negli stessi docc. attorei 5 e 6
(immobili di Montjovet, NO e LB).
Ed invero, come condivisibilmente osservato da parte convenuta, lo stesso tenore letterale delle scritture sub docc. 5) e 6) attorei, analizzato unitamente alla volontà espressa dal relativo autore nel proprio successivo testamento, non oggetto di causa, porta senz'altro ad escludere la natura di atti ricognitivi di donazioni indirette che gli attori intendono attribuire loro, per la concorrenza di elementi incompatibili con lo spirito di liberalità tipico della donazione. Infatti, in capo alla figlia in allora intestataria degli immobili in questione, risultano imposti obblighi di natura CP_1
onerosa, quali quello di non compiere atti di disposizione dei beni senza il consenso dei genitori, di pagare un canone in capo ai genitori e nonni per il godimento del bene, di impegnarsi ad
“addivenire a qualunque atto le venisse richiesto incluse, vendita, affittanza, accensione di mutui ipotecari”. Il tutto è chiaramente frutto ed espressione delle conoscenze legali del suo autore, di professione avvocato, il quale ha inteso chiaramente tutelare i propri interessi e il proprio patrimonio immobiliare non solo verso terzi, ma anche nei confronti della intestataria fiduciaria.
D'altra parte, come allegato anche dagli attori, l'alloggio di NO e quello di LB sono stati venduti, negli anni 1982/1983, proprio per volontà dei coniugi Persona_9
Inoltre, lo stesso autore di tali scritture, nel proprio testamento olografo del 25.11.2011, pubblicato il 23.1.2014 (doc. 7 di parte convenuta), dopo aver nominato propri eredi la seconda moglie, la figlia e i nipoti e aver disposto di alcuni prelegati, assegna ai CP_1 Parte_1 nipoti i quadri della sua collezione “…in quanto mia figlia è già stata da me Parte_1 CP_1
aiutata in occasione dell'acquisto di un terreno e della costruzione di una villa in Valle d'Aosta”, intendendo in tal modo compensare, nei confronti dei nipoti, l'elargizione in denaro che il testatore riconosce essersi effettivamente verificata in favore della figlia in occasione CP_1
dell'acquisto del terreno e della costruzione della casa di Montjovet. D'altra parte, alcun riferimento viene fatto ai due alloggi di NO e di LB proprio in quanto venduti decenni prima secondo le indicazioni dei fiducianti. D'altra parte, il teste , Parte_6
convivente della convenuta, interrogato sul capo 17 della memoria istruttoria di quest'ultima
(“Vero che gli atti di acquisto dei beni immobili in LB-ZO e in NO-Codara costituivano intestazioni fiduciarie a e relative ad Controparte_1 Parte_6
pagina 18 di 21 operazioni speculative di compravendita gestite direttamente dall'avv. il quale Persona_7
versava i prezzi di acquisto ai venditori ed incassava i prezzi di rivendita”), sostanzialmente lo confermava riferendo che, quanto all'alloggio di ZO, l'acquisto è avvenuto per la metà con sue risorse e per l'altra metà con risorse dell'avv. mentre, per l'immobile di via Persona_7
Codara a NO, l'acquisto è stato fatto per intero con denaro dell'avv. ha riferito CP_1
che con la rivendita del bene di ZO il ricavato è andato per la metà a lui e per l'altra metà all'avv. e che con la rivendita del bene di via Codara a NO il ricavato è stato CP_1 incassato per intero dall'avv. CP_1
Ai fini della individuazione del donatum, neppure può tenersi conto della dazione in denaro di cui al doc. 8 di parte convenuta, disconosciuto dagli attori, sul quale non sarebbe possibile la verificazione. Questa non è ammissibile, come correttamente rilevato dagli attori in quanto, a tali fini, è necessaria la produzione e/o esibizione dell'originale cartaceo (mentre in udienza è stata esibita una mera copia senza alcuna garanzia di conformità ad un documento originale, ove effettivamente esistente) ed inoltre non vi sono scritture di comparazione, mentre la richiesta di esibizione formulata non può trovare accoglimento, in quanto generica ed esplorativa, non essendo specificamente indicati i documenti di cui si chiede l'esibizione.
Circa la formazione di due lotti separati del valore corrispondente alla quota di spettanza per ciascuno, fatti salvi i conguagli in denaro necessari, il TU geom. all'esito di una Per_17
consulenza condotta e motivata in maniera completa ed esaustiva, procedendo alla corretta individuazione della massa ereditaria, tenuto conto del donatum e del relictum, analiticamente descrivendo la consistenza e indicando il valore degli immobili, del donatum e del relictum, procedendo alle verifiche urbanistiche e catastali, ha così concluso:
Tenuto conto che i beni in oggetto non risultano comodamente divisibili sia sul piano naturale che a livello urbanistico, visti i valori dei beni e premettendo che si deve optare per il conguaglio più basso, si è valutato di assegnare al lotto già proprietaria della quota Controparte_1
di 2/3, il bene (alloggio) con il valore maggiore, oltre al lascito di cui hanno già beneficiato, mentre al lotto e , già proprietari Parte_2 Parte_1
di 2/12, il bene (box) con il valore minore, al fine di compensare con il conguaglio anche il lascito di cui sopra con la cifra minore di € 173.593,92 (euro centosettatatremilacinquecentonovantatre/92) che la SInora dovrà Controparte_1
versare ai SIg.ri e . Di seguito Parte_2 Parte_1
viene redatto il progetto divisionale con evidenziati i lotti e le quote da assegnare come da specifiche di cui sopra.
pagina 19 di 21 PROGETTO
DIVISIONALE
In definitiva, quindi, va rigettata la domanda di annullamento del testamento olografo di
[...]
datato 14 gennaio 2010, pubblicato con verbale del TA , Parte_3 Persona_1
rep. n. 59167 in data 13.05.20 e registrato a Chatillon in pari data al n. 570 S 1T e va disposto lo scioglimento della comunione ereditaria con conseguente divisione dei beni mobili e immobili facenti parte del compendio ereditario secondo le quote di 2/3 per e 1/3 per i Controparte_1
nipoti assegnandosi i lotti individuati dal TU, salvo il conguaglio in denaro a carico Parte_1
della convenuta.
Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate per le quattro fasi secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 1.000.000 ad euro 2.000.000), ex art. 6 DM 55/2014, come modificato ex DM 147/2022.
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.989,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.951,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 17.594,00
Fase decisionale, valore medio: € 10.417,00
Compenso tabellare (valori medi) : € 37.951,00
Le spese di entrambe le TU liquidate in causa vanno poste definitivamente a carico degli attori soccombenti.
PQM
Rigetta la domanda di annullamento del testamento olografo di datato 14 Parte_3
gennaio 2010, pubblicato con verbale del TA , rep. n. 59167 in data Persona_1
13.05.20 e registrato a Chatillon in pari data al n. 570 S 1T e dispone lo scioglimento della pagina 20 di 21 comunione ereditaria con la divisione dei beni mobili e immobili facenti parte del compendio ereditario secondo le quote di 2/3 per e 1/3 per i nipoti Controparte_1 Parte_1
assegnando i lotti individuati dal TU nella relativa relazione secondo il progetto sopra riportato
(lotto 1 agli attori e lotto 2 alla convenuta), ponendo a carico della convenuta il pagamento a favore degli attori del conguaglio in denaro di € 173.593,92.
Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta liquidate in €
37.951,00, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese generali come per legge.
Pone definitivamente a carico degli attori le spese di TU liquidate in causa.
Aosta, 28.02.2025
Il Giudice rel est
Dr. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
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