Sentenza 12 giugno 2014
Massime • 1
Il provvedimento applicativo dell'indulto erroneamente emesso in fase di cognizione può essere sempre revocato in sede di esecuzione, qualora la causa ostativa al riconoscimento del beneficio, pur se preesistente, non sia stata nota al giudice che lo abbia concesso e non sia stata presa, nemmeno implicitamente, in esame.
Commentario • 1
- 1. Condanna successiva e revoca della sospensione condizionale (Cass. 37345/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022
Il giudice della esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice della esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE (ud. 23/04/2015) 15-09-2015, n. 37345 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. MANNINO Felice Saveri - Consigliere - Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2014, n. 40647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40647 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 12/06/2014
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 1893
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 43974/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA PE N. IL 02/12/1983;
avverso l'ordinanza n. 69/2013 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del 25/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata e per la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo.
RILEVA IN FATTO
1. - Con ordinanza, deliberata e depositata il 25 giugno 2013, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice della esecuzione, ritenuta la propria competenza, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, ha revocato il condono concesso a AC PE, giusta sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, 21 settembre 2011, in ragione di sei mesi di reclusione, motivando che il condannato il 6 febbraio 2007 - e pertanto nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della L. 31 luglio 2006, n. 241 - aveva commesso un delitto non colposo pel quale aveva riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni di reclusione.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Forina Vincenzo, mediante atto recante la data del 15 luglio 2013, depositato il 17 luglio 2013, col quale dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche sotto il profilo della formale violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3. Il difensore eccepisce che la revoca dell'indulto era preclusa dal passaggio in giudicato del provvedimento che lo aveva applicato a dispetto della preesistenza della causa di revoca del beneficio. 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 12 dicembre 2013, osserva: la sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale ordinario di Palermo 17 luglio 2007, (erroneamente) ritenuta dal giudice a quo radicatrice della propria competenza, è stata riformata dalla Corte di appello di quel distretto, con sentenza del 10 giugno 2008; il competente giudice della esecuzione (la Corte di appello di Palermo) dovrà verificare se la sentenza o-stativa per l'applicazione del condono fosse, ovvero no, nota al giudice che ha concesso il beneficio.
4. - Alla udienza camerale del 9 aprile 2014, fissata per la trattazione del ricorso, il Presidente ha riservato, ai sensi dell'art. 615 c.p.p., comma 1, la deliberazione, differendola alla odierna seduta.
5. - Il ricorso non merita accoglimento.
5.1 - Deve essere disatteso in limine il rilievo del Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione circa la ritenuta incompetenza funzionale del giudice a quo sotto il profilo che la sentenza della Corte di appello di Palermo 10 giugno 2008 (irrevocabile dal 21 novembre 2008) a-vrebbe radicato la competenza del giudice della esecuzione presso quella Corte territoriale.
Emerge dal provvedimento impugnato - al di là del non confacente riferimento, in punto di competenza, alla ridetta sentenza della Corte territoriale - che il Tribunale (e non la Corte di appello) di Palermo è da ritenersi competente proprio in virtù della successiva sentenza, di applicazione dell'indulto, del 21 settembre 2011. 5.2 - Il ricorrente sostiene che la revoca del benefico era, ormai, preclusa al giudice della esecuzione in virtù del passaggio in giudicato della sentenza che aveva applicato l'indulto, a dispetto della condizione ostativa (costituente causa di revoca), già all'epoca sussistente, costituita dalla pregressa condanna a pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto commesso nel quinquennio successivo alla entrata in vigore della L. 31 luglio 2006, n. 241. 5.3 - Giova premettere - in relazione alla connessa censura del ricorrente di mancanza della motivazione - che in materia di questioni di diritto, non è ammissibile la deduzione di (ritenuti) vizi di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione sono configurabili "soltanto con riguardo ad elementi di fatto che il giudice abbia trascurato o di cui abbia dato una valutazione illogica o contraddittoria, e non con riguardo" alle questioni di diritto ne' alle "argomentazioni giuridiche delle parti".
Se, infatti, le questioni e le argomentazioni in parola sono fondate, "il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) da luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge", mentre, se "sono infondate, ... il giudizio che le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale" (Sez. 1^, n. 4931 del 17/12/1991 - dep. 17/01/1992, Ministero Tesoro in proc. Parente, Rv. 188913; Sez. 5^, n. 4173 del 22/02/1994 - dep. 13/04/1994, Marzola ed altri, Rv. 197993; Sez. 2^, n. 3706 del 21/01/2009 - dep. 27/01/2009, P.C. in proc. Haggag, Rv. 242634; Sez. 2^, n. 19696 del 20/05/2010 - dep. 25/05/2010, Maugeri e altri, Rv. 247123).
5.4 - In ordine alla quaestio iuris della preclusione non assume, innanzi tutto, verun giuridico rilievo la circostanza che il provvedimento di applicazione del condono rivesta la forma della sentenza.
5.4.1 - Il codice di rito vigente non ha riprodotto disposizioni corrispondenti a quelle contenute nei primi due capo-versi dell'art. 591 dell'abrogato c.p.p. del 1930 - le norme anzidette contemplavano espressamente la possibilità della applicazione dell'indulto nella fase del giudizio - e attribuisce "in via generale" la cognizione delle cause di estinzione della pena (art. 676) e, segnatamente, l'applicazione del condono (art. 672) al giudice della esecuzione (v. in termini: Cass., Sez. 1^, n. 42286 del 24 ottobre 2007 - dep. 15/11/2007, Sirio, non massimata;
Sez. 3^, n. 179/2008 del 15/11/2007 - dep. 7/01/2008, Di Donato Rv. 238604; Sez. 1^, n. 30989 del 4/07/2013 - dep. 18/07/2013, Pennestrì, non massimata). Invero la applicazione del condono nella fase del giudizio - oltre a non essere prevista dalla legge - contraddice, oltretutto, i canoni della economia e della efficienza processuali, implicati - costituendone la coessenziale espressione - dal principio costituzionale della ragionevole durata dal processo, sancito dall'art. 111 Cost., comma 2, ultimo inciso. Ogni statuizione di applicazione dell'indulto, adottata in fase di giudizio, appare, per vero, affatto prematura e, comunque, suscettibile di essere travolta dalla situazione (sopravvenuta) nella fase propria della esecuzione, exempli gratia per la integrale fruizione del beneficio da parte del condannato medio tempore in relazione a pene inflitte con altre condanne.
Peraltro - è appena il caso di aggiungere - la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso della inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione del condono nella fase del giudizio colla sentenza di condanna;
e ciò in quanto la deliberazione sul beneficio è da intendersi riservata al giudice della esecuzione (Sez. U, n. 2333 del 03/02/1995 - dep. 07/03/1995, Aversa ed altri, Rv. 200262; e da ultime Sez. 4^, n. 1869 del 21/02/2013 - dep. 17/01/2014, Leo, Rv. 258174; Sez. 4^, n. 7944 del 27/06/2013 - dep. 19/02/2014, Broccio e altri, Rv. 259312). 5.4.2 - Orbene, una volta che l'indulto sia stato di fatto applicato colla pronuncia della sentenza, la sede impropria della deliberazione, non vale a estendere al relativo provvedimento la efficacia preclusiva tipica della res iudicata formale. La applicazione dell'indulto si caratterizza, infatti, per la intrinseca e connaturale revocabilità del beneficio, suscettibile di essere sottoposto "a condizioni o ad obblighi" (art. 174 c.p., comma 3, in relazione all'art. 151 c.p., comma 4). E, pertanto, è - alla evidenza - incompatibile colla irrevocabilità della cosa giudicata. Sicché la accidentalità della forma che riveste il provvedimento e della fase processuale in cui è adottato non dispiega alcun effetto sul regime di efficacia della relativa decisione.
5.5 - Al riguardo, esclusa la preclusione tipica del giudicato del processo di cognizione, opera esclusivamente il generale divieto del ne bis in idem, che inibisce la riproposizione delle medesime questioni esaminate e decise con provvedimento, suscettibile di impugnazione (non esperita ovvero esperita con esito infruttuoso), senza che sia, tuttavia, di ostacolo alla proposizione di fatti nuovi.
E tali sono tutti i fatti in precedenza, comunque, non dedotti, ne' considerati a prescindere dalla circostanza che fossero, ovvero no, oggettivamente preesistenti alla decisione.
Giova, in proposito, ricordare e ribadire che (a differenza di quella forte della res iudicata) la preclusione debole, correlata al divieto del ne bis in idem, copre elusivamente "il dedotto" e non anche "il deducibile" (v. da ultimo Sez. 1^, n. 30496 del 03/06/2010 - dep. 30/07/2010, Nicolini, Rv. 248319: "la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo non si estende a tutte le questioni deducibili ma esclusivamente a quelle che sono state dedotte ed effettivamente decise").
Non sono, pertanto, condivisibili gli arresti di questa Corte, che, peraltro differenziando il "provvedimento applicativo dell'indulto emesso in sede di cognizione" da quello disposto dal giudice della esecuzione, tendono a circoscrivere, in tale secondo caso, la possibilità della revoca del condono, escludendo la rilevanza delle cause ostative "preesistenti" (Sez. 1^, n. 749 del 01/02/2000 - dep. 16/05/2000, Cici, Rv. 216077; cui adde Sez. 1^, n. 10441 del 04/12/2001 - dep. 12/03/2002, Ciulla, Rv. 220963). Nè sono decisive le pronunce successive, analogamente massimate, nel senso che l'indulto applicato dal giudice della esecuzione "può essere revocato ... solo in presenza di fatti nuovi e non sulla scorta di elementi preesistenti" (v. exempli grafia Sez. 1^, n. 5137 del 13/01/2012 - dep. 09/02/2012, D'Aleo, Rv. 251858). Dalla analisi delle sentenze si evince che nei casi scrutinati, all'atto della applicazione del condono già constava al giudice della esecuzione la ricorrenza della causa di revoca del beneficio, colla conseguenza, che in carenza di impugnazione del provvedimento erroneamente adottato, il divieto del ne bis in idem precludeva la revoca del beneficio.
Assolutamente concorde è, peraltro, l'orientamento di questa Corte suprema di cassazione sul punto della preclusione della revoca del provvedimento di applicazione del condono, in qualsiasi sede adottato, in presenza - e a dispetto - di una causa di revoca nota e considerata, anche implicitamente, dal giudice che ha concesso il beneficio (Sez. 1^, n. 7261 del 31/01/2006 - dep. 27/02/2006, Profilo, Rv. 234071; Sez. 1^, n. 11647 del 30/01/2008 - dep. 14/03/2008, Calabrò, Rv. 239712; Sez. 1^, n. 45076 del 30/10/2008 - dep. 04/12/2008, Colavecchia, Rv. 242335; Sez. 1^, n. 33528 del 07/07/2010 - dep. 13/09/2010, Di Mauro, Rv. 247975; Sez. 1^, n. 40127 del 14/04/2011 - dep. 07/11/2011, Salzano, Rv. 251541). Invece la preclusione non opera, se la causa di revoca dell'indulto (ancorché preesistente alla applicazione) non risultava al giudice della esecuzione che aveva elargito il beneficio (Sez. 1^, n. 32857 del 12/06/2014 - dep. 23/07/2014, Fenotti, non massimata). 6. - Nella specie appare infondato, alla luce dei richiamati principi di diritto, l'assunto in diritto del ricorrente della irrevocabilità dell'indulto, in dipendenza del mero rilievo della omessa impugnazione, sul punto, della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, 21 settembre 2001, che aveva applicato il beneficio, sebbene ricorresse, già all'epoca, causa di revoca del condono. Ai fini della preclusione, in ordine alla revoca dell'indulto, la preesistenza della causa ostativa, di cui alla L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3, rispetto alla delibera - Azione del beneficio,
costituisce, infatti, condizione necessaria, ma non sufficiente. Occorre, infatti, anche che detta causa constasse al giudice concedente, risultando dal fascicolo, e avesse costituito oggetto di valutazione anche implicita.
Solo nel concorso di tale ulteriore condizione, il divieto del ne bis in idem impedisce la riconsiderazione della applicazione del condono (illegittimamente) concesso.
Orbene, sotto tale particolare profilo, il ricorrente ha omesso di rappresentare - come era suo specifico onere alla stregua del requisito della specificità dei motivi di impugnazione prescritto dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), -che nel fascicolo del processo, definito colla sentenza del 21 settembre 2011, già risultasse (sulla base del certificato penale o aliunde) che il AC aveva riportato la condanna ostativa alla applicazione del condono.
Sicché, in difetto, affatto generica e, pertanto, inammissibile è la postulazione difensiva della preclusione.
7. - Conseguono il rigetto del ricorso e, per effetto della soccombenza ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Sciogliendo la riserva del 9 aprile 2014, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2014