Sentenza 7 luglio 2010
Massime • 1
L'indulto concesso dal giudice della cognizione può essere revocato dal giudice dell'esecuzione per la sopravvenienza di una causa di revoca ovvero per la considerazione di una causa preesistente, a condizione però che la stessa non sia stata nota al giudice della cognizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2010, n. 33528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33528 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 07/07/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - N. 1979
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 10007/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI UR IO, N. IL 02/09/1971;
avverso l'ordinanza n. 906/2008 TRIBUNALE di ROMA, del 08/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto annullamento senza rinvio.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 08.10.2009 il Tribunale monocratico di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciando nei confronti di Di RO MA: a) revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza 12.10.2004; b) revocava l'indulto ex L. n. 241 del 2006 applicato con sentenza 15.12.2006 sulla pena di cui alla sentenza 16.08.2002, sul rilievo avere il Di RO commesso in data 22.11.2006 altro delitto non colposo per il quale riportava condanna definitiva a pena superiore ad anni 2 di reclusione.
2. Avverso tale ordinanza, limitatamente alla revoca del condono, proponeva ricorso per Cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame deducendo: errata revoca del beneficio, posto che la causa di essa era già nota al giudice della cognizione (e quindi non sopravvenuta) trattandosi dello stesso fatto per cui veniva emessa la sentenza 15.12.2006; in siffatta situazione unico rimedio sarebbe stata, dunque, l'impugnazione, peraltro non esperita.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.
4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.
Ed invero, sul tema evocato dal ricorso, occorre rilevare come al giudice dell'esecuzione sia consentito procedere alla revoca del condono applicato dal giudice della cognizione solo per la sopravvenienza di una causa prevista di revoca, od anche per la considerazione di una causa preesistente, a condizione però che la stessa non sia stata nota al giudice della cognizione. In tal ultimo caso, infatti, l'errore consapevole del giudice della cognizione avrebbe potuto essere emendato solo con il rimedio dell'impugnazione (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 7261 in data 31.01.2006, Rv. 234071, Profilo;
ecc). Orbene, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, nella presente fattispecie ha proceduto alla revoca del concesso condono sulla mera considerazione della successiva commissione di reato per cui veniva inflitta condanna, senza verificare se la causa di revoca (la commissione del reato in data 22.11.2006 per cui veniva emessa la stessa sentenza 15.12.2006) fosse nota al giudice della cognizione.. Si impone pertanto annullamento con rinvio per tale valutazione.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010