Sentenza 31 gennaio 2006
Massime • 1
In sede di esecuzione, il provvedimento applicativo dell'indulto, erroneamente emesso in fase di cognizione, può essere revocato, salvo che risulti che il giudice della cognizione abbia, almeno implicitamente, preso in esame la causa di revoca e l'abbia ritenuta inoperante, pur in presenza di una causa di revoca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2006, n. 7261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7261 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 31/01/2006
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 323
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 001095/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROFILO GIACOMO, N. IL 25/09/1949;
avverso ORDINANZA del 04/10/2004 CORTE APPELLO di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 04/10/2004 la Corte di Appello di Lecce, decidendo in funzione di giudice dell'esecuzione su richiesta del P.M. e su istanza di PROFILO GIACOMO, revocava l'indulto di cui al D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, già concesso al predetto con la sentenza emessa il 19/03/1997 dal Tribunale di Napoli, ricompresa nell'ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso il 26/02/2001 dalla Procura Generale della stessa città, per effetto della condanna inflitta al medesimo con la sentenza 25/01/1999 della Corte di assise di Appello di Lecce per reati commessi nel 1992, e quindi nel quinquennio successivo alla concessione del beneficio.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Profilo, deducendo:
a) violazione dell'art 666 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 649 c.p.p., sotto il profilo che la revoca dell'indulto, già concesso dal giudice di merito, sarebbe preclusa dalla esistenza del giudicato, in quanto la Corte di Appello di Napoli, giudice di secondo grado rispetto alla sentenza 19/03/1997 del Tribunale della stessa città, pur riconoscendo, con propria sentenza del 26/04/2000, l'esistenza di precedente giudicato in relazione ad un reato oggetto della sentenza del 04/02/1992 del Tribunale di Velletri che gli aveva concesso il medesimo beneficio, e pur ravvisando la continuazione rispetto a reati in precedenza commessi, non revocò l'indulto che era stato erroneamente già concesso in primo grado. Ciò, tanto più che soltanto il condono concesso dal Tribunale di Velletri era stato revocato con procedura de plano, mentre era rimasto intatto quello concesso, altrettanto erroneamente, dal Tribunale di Napoli;
b) mancanza di motivazione in ordine alle argomentazioni da lui prospettate circa la non revocabililà, per la presenza di giudicato, del condono di cui sopra.
Il ricorso è privo di fondamento.
La tesi del ricorrente, secondo cui il beneficio avrebbe dovuto comunque rimanere intatto, anche se concesso in presenza di una causa di revoca, per la esistenza del giudicato, non può essere accolta, in quanto il condannato, nell'invocare il principio suddetto, ha dato per scontato, senza adduce alcuna prova, che i giudici che hanno applicato l'indulto alla condanna inflitta con la sentenza 19/03/1997 del Tribunale di Napoli fossero (o potessero essere) effettivamente a conoscenza della esistenza di condanne ostative, e che, quindi, potesse operare la preclusione del giudicato, che rendeva intangibile il beneficio erroneamente applicato con le suindicate sentenze. Il ricorrente si è infetti limitato a fare un generico richiamo ai principi affermati in proposito da questa Corte, non potendosi dedurre la conoscenza da parte dei giudici di Napoli della esistenza di una pronuncia che comportava la revoca del beneficio, rappresentata dalla sentenza 25/01/1999 della Corte di Assise di Appello di Lecce, sol perché la sentenza di secondo grado, emessa il 26/04/2000 dalla Corte di Appello di Napoli, era successiva alla suindicata sentenza della Corte territoriale di Lecce;
mentre è escluso che i giudici di primo grado ne potessero avere notizia per il semplice motivo che si erano pronunziati in epoca anteriore. Quanto al fatto che il medesimo indulto, concesso dal Tribunale di Velletri con la sentenza 04/02/1992 sia stato revocato, come si è espresso il ricorrente, "de plano" (rectius la pena complessiva è stata ricalcolata dal P.G. senza tenere conto di tale beneficio), tale constatazione non comporta affatto, nel silenzio, sul punto, delle relative sentenze, che il Tribunale, prima, e la Corte di Appello di Napoli, dopo, fossero a conoscenza di tale situazione, mancando comunque la certezza che il certificato allegato al fascicolo fosse stato tempestivamente aggiornato. Va in proposito precisato che è principio ormai pacifico che il provvedimento applicativo dell'indulto, emesso in sede di cognizione, in quanto condizionato "ex lege", non ha carattere definitivo e può sempre essere normalmente revocato in sede esecutiva, pur se erroneamente emesso in presenza di una causa di revoca. Affinché esso divenga intangibile perché coperto dal giudicato, è necessario che risulti che il giudice della cognizione abbia in qualche modo preso in esame tale causa di revoca e l'abbia ritenuta inoperante, ipotesi da escludere nella fattispecie in esame (v. Cass., Sez. 1^, sent n. 10441 del 4/12/2001, Giulia;
Sez. 1^, sent n. 749 del 1/02/2000, Cici;
Sez. 1^, sent. n. 6357 del 7/12/1995, Foti ecc.). Per altro, come esattamente osservato dal P.G. presso questa Corte nella sua requisitoria, non si può affermare con certezza che il condono revocato in relazione alla sentenza 04/02/1992 del Tribunale di Velletri sia proprio quello riferibile alla condanna inflitta al Profilo con la sentenza 19/03/1997 del Tribunale di Napoli, se è vero che esso, essendo stato applicato in eccesso da giudici diversi in sede cognitiva, venne ridimensionato e ricondotto al suo limite legale dal P.M di Napoli con il decreto di cumulo del 26/02/2001. Del resto, questa Corte ha statuito che "quando bisogna ricondurre nei limiti di legge l'indulto applicato, con separati provvedimenti, in misura complessivamente superiore a quella prevista, non va disposta la revoca del beneficio, ma lo stesso va ridimensionato mediante la sua applicazione unitaria in sede di cumulo, ai sensi dell'art. 174 c.p., comma 2, il cui provvedimento si sovrappone e si sostituisce all'insieme delle applicazioni separate, le quali restano assorbite" (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 5277 del 04/02/1997, Girardi).
Non appare poi superfluo notare che gli arresti giurisprudenziali cui ha fatto riferimento il ricorrente per sostenere la propria tesi (sent. Sez. 3^ n. 3317 del 16/11/1995 e sent. Sez. 1^ n. 749 del 16/05/2000) sono impropriamente richiamati, in quanto riguardano la diversa ipotesi in cui l'applicabilità del condono sia stata verificata e valutata in fase esecutiva dal giudice dell'esecuzione. Infine va osservato che nessun rilievo può avere la carenza di motivazione, lamentata dal ricorrente, in ordine alla asserita intangibilità del provvedimento, contenuto nella sentenza 19/03/1997 del Tribunale di Napoli, con cui è stato applicato l'indulto, attesa la evidente infondatezza della tesi sostenuta dal Profilo. Da quanto sopra esposto consegue che il ricorso va respinto, con inevitabile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2006