Sentenza 1 febbraio 2000
Massime • 1
Il provvedimento applicativo dell'indulto, emesso in sede di cognizione, in quanto condizionato "ex lege", non ha carattere definitivo, potendo essere sempre revocato "in executivis", pur se erroneamente emesso in presenza di una causa di revoca, a meno che non risulti che quest'ultima, nota al giudice, sia stata almeno implicitamente valutata e ritenuta inoperante. Qualora, invece, sia lo stesso giudice dell'esecuzione a dichiarare condonata la pena con provvedimento impugnabile a norma degli artt. 672, comma primo, e 667 cod. proc. pen., la decisione assume - in forza del generale principio del "ne bis in idem" operante, in quanto compatibile, anche nel procedimento esecutivo - carattere di definitività e deve, quindi, ritenersi irrevocabile, essendo suscettibile di modifica solo in sede di gravame, ma non per successivo e autonomo intervento del giudice dell'esecuzione, cui la stessa questione potrebbe essere riproposta, data la natura di pronuncia "allo stato degli atti" dei provvedimenti da lui emessi, soltanto in una mutata situazione di fatto, e non sulla base di elementi preesistenti. Ne consegue che nel procedimento di esecuzione l'erronea applicazione dell'indulto in presenza di una causa di revoca, una volta definitiva, preclude l'accoglimento di una successiva istanza del pubblico ministero intesa a far valere la medesima ragione di revoca.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2000, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giovanni MACRÌ Presidente del 1.2.2000
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI Consigliere relatore N. 749
3. " Giuseppe DE NARDO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Pietro DUBOLINO " N. 27167/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CICI IO, n. 29.3.1965 a Venezia,
avverso l'ordinanza in data 12.5.1999 del G.I.P. presso il Tribunale di Venezia
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Lette le richieste del Pubblico Ministero, Dott. Aurelio GALASSO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata OSSERVA:
Con l'ordinanza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava su richiesta del P.M. l'indulto di cui al D.P.R. 22.12.1990 n. 394, applicato nei confronti di CICI IO con provvedimento del Pretore della sede in data 20.10.1998 in riferimento alla condanna irrevocabile a mesi quattro di reclusione, lire 200.000 di multa, per furto aggravato, inflittagli dallo stesso Pretore il 19.1.1990. Era infatti intervenuta una causa di revoca (condanna 25.10.1994 del G.I.P., irrevocabile il 21.12.1994, ad un anno di reclusione per fatto connesso nel quinquennio successivo al provvedimento di clemenza). Nè, secondo il giudice dell'esecuzione, rilevava la circostanza che la causa di revoca fosse anteriore al provvedimento con cui era stato concesso il condono, operando essa di diritto e ben potendo essere rilevata da un giudice diverso, tanto più che non risultava fosse nota a quello che aveva applicato il beneficio.
L'interessato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge poiché il provvedimento applicativo dell'indulto "in executivis", in quanto impugnabile, doveva considerarsi irrevocabile e suscettibile di correzione soltanto attraverso i previsti mezzi di gravame, non Potendo invece essere riformato una volta divenuto definitivo.
Il ricorso è fondato. Va rammentato che, in linea di principio, l'indulto non può essere applicato allorché dovrebbe subito procedersi alla revoca per una delle cause previste nello stesso decreto di clemenza (Cass., Sez. I, 21.12.1993/22.2.1994, Fidanzati) e che il provvedimento applicativo emesso in sede di cognizione, in quanto condizionato "ex lege", non ha carattere definitivo, potendo sempre essere revocato "in executivis"; ciò anche se erroneamente emesso in presenza di una causa di revoca, sempreché non risulti che questa fosse nota al giudice e quindi sia stata almeno implicitamente valutata e ritenuta inoperante (cfr. Cass., Sez. I, 7.12.1995/1.2.1996, Foti). Quando invece sia lo stesso giudice dell'esecuzione a dichiarare condonata la pena con provvedimento impugnabile ex artt. 672, co. 1, e 667 C.P.P., la decisione assume - in forza del generale principio "ne bis in idem" operante, in quanto compatibile, anche nel procedimento esecutivo - carattere di definitività e deve quindi ritenersi irrevocabile, essendo suscettibile di modifica solo in sede di gravame, ma non per successivo ed autonomo intervento del giudice dell'esecuzione, cui la stessa questione potrebbe essere riproposta, stante la natura di pronuncia "allo stato" dei provvedimenti da lui emessi (arg. ex art.666, co. 2, C.P.P.) soltanto in una mutata situazione di fatto, e non sulla base di elementi preesistenti (cfr. Cass., Sez. I, 21.12.1993/22.2.1994, Lo Casto, nonché la già citata decisione in proc. Fidanzati e Sez. VI 26.11.1993/7. 2 .1994, Busterna). Ne segue che nel procedimento di esecuzione l'erronea applicazione dell'indulto in presenza una causa di revoca - fra l'altro nel caso di specie assai anteriore - una volta definitiva preclude l'accoglimento di una successiva istanza del P.M. intesa a far valere la medesima ragione di revoca.
L'ordinanza impugnata va perciò annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2000