Sentenza 30 gennaio 2008
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione può revocare il provvedimento applicativo dell'indulto, erroneamente concesso dal giudice della cognizione nonostante l'esistenza di condanne ostative alla concessione del beneficio, se di queste il giudice della cognizione non ha avuto conoscenza e quindi non ha potuto prenderle, nemmeno implicitamente, in esame. (La Corte ha escluso che la conoscenza da parte del giudice della cognizione delle condanne ostative sia desumibile dal fatto che di esse v'era menzione nell'ordine di esecuzione del pubblico ministero e nel certificato penale, dovendosi tener distinta la possibilità di conoscenza dalla effettiva conoscenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2008, n. 11647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11647 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 30/01/2008
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 241
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 024322/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RÒ GI N. IL 21/01/1951;
avverso ORDINANZA del 30/05/2007 CORTE APPELLO di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
La Corte:
OSSERVA
Avverso l'ordinanza con la quale la Corte d Appello di Genova, in data 30.05.2007, su richiesta del P.G. presso la stessa Corte, ha revocato gli indulti applicati ai sensi del D.P.R. n. 865 del 1986 e del D.P.R. n. 394 del 1990, con la sentenza resa dal Tribunale di San Remo il 13.07.1996, confermata dalla Corte distrettuale il 27.01.2006 (in giudicato il 18.06.2006) per complessivi anni quattro sulla pena complessiva, propone ricorso al giudice di legittimità AL EP illustrando due motivi di doglianza.
Col primo di essi denuncia il ricorrente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), violazione di legge dell'art. 674 c.p.p.
in relazione all'art. 648 c.p.p., giacché non revocabile, secondo insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, l'applicazione del condono erroneamente emesso in sede di cognizione, allorché risulti che tale giudice (quello della cognizione, appunto) come nella fattispecie, conoscesse le cause della revoca e le abbia ritenuto inoperanti.
Col successivo motivo di gravame denuncia il ricorrente violazione di legge giacché insussistenti, a suo avviso, le condizioni ostative al beneficio, con riferimento all'art. 11 D.P.R. 865/1986 ed al termine quinquennale esente dalla commissione di reati di cui alla norma richiamata. E questo perché la "sentenza di condanna di Milano in data 9.01.2003 nulla di concreto indicava" in ordine alla data di inizio della commissione dei reati (dal 1991 al 1993). Il ricorso non è fondato.
Quanto al primo motivo il ricorrente richiama Cass. sez. 1, 1.02.2000 n. 749, la quale ha affermato i principi che, pur essendo l'indulto inapplicabile allorché dovrebbe procedersi alla sua revoca per una delle cause previste nello stesso decreto di clemenza, il provvedimento applicativo emesso in sede di cognizione, in quanto condizionato ex lege, non ha carattere definitivo, potendo sempre essere revocato "in executivis" e ciò anche se erroneamente emesso in presenza di una causa di revoca, sempre che non risulti che questa fosse nota al giudice e quindi sia stata, almeno implicitamente, valutata e ritenuta inoperante.
La regola di diritto illustrata dal citato precedente è pienamente condivisa dal Collegio (Cass., Sez. 1^, 31.01.2006, n. 7261 Rv. 234071) che intende delibare la fattispecie al suo esame applicandola fedelmente.
Orbene, rispetto allo schema portato dalla pronuncia di legittimità la difesa ricorrente accredita la conoscenza da parte del giudice di merito della causa di revoca "ritenuta inoperante", in quanto le condanne riportate dal AL risultano contemplate "nell'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore di Milano in data 15 ottobre 2004", oltre che "attestate nel certificato penale aggiornato alla data della decisione di merito" (così negli atti di ricorso). Nè l'una ne' l'altra indicazione documentale appaiono idonee a provare l'accreditata conoscenza della causa di revoca, dappoiché altro è la possibilità di conoscenza altra è la effettiva conoscenza, che dai citati documenti non può essere correttamente dedotta. Ma v'è di più: la Corte di appello genovese non valutò neppure implicitamente che al momento della sua decisione risultavano emesse sentenze a carico dell'imputato costituenti causa di revoca dell'indulto già concesso, posto che il processo venne definito in applicazione concordata della pena dell'art. 599 c.p.p. eppertanto in forme processuali le quali escludono, di per sè, la cognizione del merito delle questioni.
Neppure fondato si appalesa il secondo motivo di doglianza giacché la seconda pronuncia di condanna è intervenuta nel quinquennio proprio in virtù dell'ampio tempus commissi delicti portato dalla sentenza della Corte di Appello milanese del 9.01.2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2008