Sentenza 12 giugno 2014
Massime • 1
In materia di indulto, è legittima la revoca del beneficio concesso in presenza di una causa ostativa non risultante dal fascicolo del giudice che ha provveduto alla sua applicazione, perché la preclusione derivante dal divieto di "ne bis in idem" non impedisce, nel procedimento di esecuzione, la proposizione di fatti in precedenza non dedotti nè valutati, pur se preesistenti alla pregressa decisione "in executivis".
Commentario • 1
- 1. Condanna successiva e revoca della sospensione condizionale (Cass. 37345/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022
Il giudice della esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice della esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE (ud. 23/04/2015) 15-09-2015, n. 37345 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. MANNINO Felice Saveri - Consigliere - Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2014, n. 32857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32857 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 12/06/2014
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 1892
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 41081/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN UR N. IL 31/08/1966;
avverso l'ordinanza n. 82/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 19/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. Canevelli Paolo, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza deliberata e depositata il 19 luglio 2013 la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice della esecuzione, in esito alla udienza in camera di consiglio e in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, ha revocato l'indulto concesso al condannato TI RO (peraltro su richiesta dello stesso Pubblico Ministero), giusta ordinanza 15 novembre 2012 della medesima Corte territoriale, sulla intera pena della reclusione in due anni e otto mesi e della multa in Euro 8.000, inflitta con sentenza della ridetta Corte di appello, 27 settembre 2011 (irrevocabile dal 15 giugno 2012).
Il giudice della esecuzione ha motivato: nel quinquennio successivo alla entrata in vigore della L. 31 luglio 2006, n. 241, e, precisamente, fino al 23 settembre 2010, il condannato ha commesso altro delitto non colposo, pel quale ha riportato condanna alla pena della reclusione in anni quattro e mesi otto (oltre la multa), giusta sentenza della stessa Corte di appello 9 maggio 2012 (irrevocabile dall'11 ottobre 2012); ricorre, pertanto, la condizione risolutiva prevista dalla L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3; mentre priva di fondamento è l'obiezione difensiva che la causa di revoca fosse già nota al giudice della esecuzione al momento della applicazione del condono;
dal fascicolo della esecuzione, infatti, risulta la mancanza di qualsiasi indicazione della condanna del 9 maggio 2012; e peraltro il Pubblico Ministero aveva chiesto la applicazione dell'indulto, il 3 agosto 2012, prima che la ridetta condanna passasse in giudicato.
2. - Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero dei difensori di fiducia, avvocati Alberto Scapaticci e Alessandro Bertoli, mediante atto recante la data del 1 agosto 2013, col quale dichiarano promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), inosservanza di "norme giuridiche sostanziali e processuali", in relazione all'art. 649 c.p.p., nonché illogicità della motivazione.
I difensori deducono: l'indulto è stato applicato quando già ricorreva la causa ostativa (della più recente condanna); in difetto della impugnazione del Pubblico Ministero, il divieto del ne bis in idem preclude la revoca del condono;
è irrilevante che la richiesta di condono fosse stata avanzata quando non ancora era passata in giudicato "la sentenza ostativa alla concessione"; conta, invece, che la causa di revoca preesistesse al momento della applicazione del beneficio;
è illogico il rilievo della Corte territoriale, circa la mancanza di documentazione della condanna, nel fascicolo del giudice della esecuzione, in quanto si fonda sulla "mera circostanza di fatto" della "inefficienza del primo giudice" il quale ha trascurato di verificare altrimenti "la sussistenza della condanna definitiva", e in quanto non da conto della acquiescenza del Pubblico Ministero che ha omesso di impugnare l'ordinanza di applicazione del condono. 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, mediante atto recante la data del 10 dicembre 2013, ha obiettato: nel fascicolo della esecuzione mancava, all'epoca della applicazione del condono, ogni indicazione della condanna che comportava la revoca dell'indulto; inoltre, l'intervallo temporale esiguo tra la data del passaggio in giudicato della condanna de qua e il provvedimento di applicazione del condono esclude - considerati i tempi occorrenti per la compilazione della scheda e per l'inserimento nel sistema informativo del casellario - che il giudice della esecuzione, pur usando ogni diligenza, potesse accertare la causa di revoca;
non ricorre, nella specie, il divieto di cui all'art. 649 c.p.p., difettando il presupposto del medesimo fatto in relazione agli elementi su cui l'ordinanza di concessione del condono si basava;
il giudice a quo ha assicurato parità di trattamento ai condannati in identica situazione, senza dare rilievo a inammissibili "differenziazioni fondate su circostanze del tutto casuali". 4. - Alla udienza camerale del 9 aprile 2014, fissata per la trattazione del ricorso il Presidente ha riservato, ai sensi dell'art. 615 c.p.p., comma 1, la deliberazione, differendola alla odierna seduta.
5. - Il ricorso è infondato.
Nella specie è pacifico che la causa di revoca - ostativa - del condono non risultava dal fascicolo del giudice della esecuzione all'atto dalla applicazione del condono, sicché non ha costituito oggetto (neppure implicito) di valutazione.
Non è, pertanto, pertinente il richiamo operato dal ricorrente. alla preclusione, in relazione al divieto del ne bis in idem nella fase della esecuzione, che inibisce elusivamente la riproposizione delle medesime questioni esaminate e decise con provvedimento, suscettibile di impugnazione (non esperita ovvero esperita con esito infruttuoso), senza che sia, tuttavia, di ostacolo alla proposizione di fatti nuovi, cioè in precedenza comunque non dedotti, ne' considerati (nella specie la ricorrenza della causa di revoca del condono), a prescindere dalla circostanza che fossero oggettivamente preesistenti alla decisione.
Giova ricordare e ribadire che la preclusione debole (a differenza di quella forte della res iudicata) e correlata al divieto del ne bis in idem copre elusivamente "il dedotto" e non anche "il deducibile" (v. da ultimo Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010 - dep. 30/07/2010, Nicolini, Rv. 248319: "la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo non si estende a tutte le questioni deducibili ma esclusivamente a quelle che sono state dedotte ed effettivamente decise").
Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva del 9 aprile 2014, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014