Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2014, n. 32857
CASS
Sentenza 12 giugno 2014

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Massime1

In materia di indulto, è legittima la revoca del beneficio concesso in presenza di una causa ostativa non risultante dal fascicolo del giudice che ha provveduto alla sua applicazione, perché la preclusione derivante dal divieto di "ne bis in idem" non impedisce, nel procedimento di esecuzione, la proposizione di fatti in precedenza non dedotti nè valutati, pur se preesistenti alla pregressa decisione "in executivis".

Commentario1

  • 1Condanna successiva e revoca della sospensione condizionale (Cass. 37345/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022

    Il giudice della esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice della esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE (ud. 23/04/2015) 15-09-2015, n. 37345 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. MANNINO Felice Saveri - Consigliere - Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2014, n. 32857
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32857
Data del deposito : 12 giugno 2014

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