Sentenza 30 ottobre 2008
Massime • 1
L'indulto concesso dal giudice della cognizione può essere revocato dal giudice dell'esecuzione solo per la sopravvenienza di una causa prevista dalla legge, e non per un mero ripensamento sulla correttezza della sua applicazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2008, n. 45076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45076 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 30/10/2008
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2909
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 013877/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) HI EN EL, N. IL 16/10/1970;
avverso ORDINANZA del 15/02/2008 TRIB.SEZ.DIST. di AIROLA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che richiedeva declaratoria di inammissibilità quanto alla restituzione in termine, ed annullamento senza rinvio quanto alla revoca dell'indulto.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 15.02.2008 il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, Sezione distaccata di Airola, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza di CO EN AE di sospensione dell'esecuzione della sentenza 29.06.2007 (irrevocabile il 31.10.2007) e di restituzione in termine per impugnare. Rilevava detto giudice come i motivi addotti (gravità delle condizioni psicologiche e successiva revoca dell'indulto concesso con la sentenza in questione) non fossero idonei in relazione a quanto richiesto: la revoca dell'indulto (erroneamente concesso) era ben legittima, e le dedotte condizioni di malessere psichico non erano sufficienti a costituire forza maggiore impeditiva della proposizione della impugnazione.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per Cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione i legge e vizio di motivazione: a) era legittima la richiesta di sospensione dell'esecuzione, essendo stato illegittimamente emesso il provvedimento di revoca dell'indulto; b) il provato stato di depressione psichica costituiva forza maggiore.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva: a) declaratoria di inammissibilità per quanto attiene la richiesta di restituzione in termini;
b) annullamento dell'ordinanza in ordine al rigetto dell'istanza oppositiva alla revoca dell'indulto, revoca illegittimamente pronunciata de plano, d'iniziativa e contro il giudicato.
4. Il ricorso, fondato quanto alla denunciata revoca dell'indulto, risulta peraltro inammissibile in ordine all'altro motivo d'impugnazione.
4.1 Quanto, invero, alla chiesta restituzione in termine il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per due fondamentali ragioni. La relativa istanza al giudice dell'esecuzione era tardiva (e tale va qui dichiarata per il principio generale di cui all'art. 591 c.p.p., comma 4, anche se il giudice dell'esecuzione non ebbe a rilevarlo),
posto che essa doveva essere presentata "a pena di decadenza entro 10 giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore" (art. 175 c.p.p., comma 1). Orbene, la certificazione medica prodotta riferiva lo stato depressivo del CO al "Settembre-Ottobre 2007" (così nell'atto di ricorso a f. 3), mentre l'istanza è stata depositata il 27.12.2007, ben oltre, dunque, il termine suddetto. Nel merito, peraltro, lo stato depressivo non risulta essere stato tale da costituire vera e propria forza maggiore che, come tale, per essere rilevante a questi fini, deve presentare caratteri di (quasi) assolutezza. L'accertamento sul punto, reso dal primo giudice, risulta dunque corretto e comunque non più censurabile in questa sede di legittimità, trattandosi di tipica questione in fatto.
4.2 Quanto, invece, all'opposizione alla revoca dell'indulto il ricorso, fondato, deve essere accolto. Ed invero risulta che il giudice dell'esecuzione ebbe a revocare il condono applicato con sentenza 29.06.2007, passata in cosa giudicata, con provvedimento 07.12.2007, emesso de plano e d'iniziativa. Orbene, è del tutto pacifico - sul piano processuale - che l'indulto può essere applicato d'iniziativa e de plano, in quanto in favor, ma non può essere revocato d'iniziativa e de plano (ossia senza richiesta e senza contraddittorio effettivo), trattandosi di provvedimento in malam partem. Va poi rilevato, sul piano sostanziale, che l'indulto - che sia stato concesso, come nella fattispecie, dal giudice della cognizione - può essere rimosso dal giudice dell'esecuzione solo per la sopravvenienza di una causa prevista dalla norma, non per mero ripensamento sulla correttezza della sua applicazione (il che sarebbe stato possibile solo con l'impugnazione, qui non esperita). In quest'ultimo caso, invero, il giudice dell'esecuzione opererebbe un'inammissibile annullamento di una capo della sentenza di cognizione. Per tal motivo, in particolare, l'impugnata ordinanza e quella connessa 07.12.2007 vanno annullate sul punto, senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca dell'indulto e dichiara nel resto inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2008