Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/02/1995, n. 2333
CASS
Sentenza 3 febbraio 1995

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L'utilizzazione di documenti contraffatti o alterati (nella specie bolle di accompagnamento), posta in essere mediante il loro inserimento nella contabilità dell'impresa, corrisponde a una tipica ipotesi di reato permanente qualificata dal perdurare della condotta antigiuridica, che si protrae sino a quando gli uffici finanziari possano esercitare, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge, i controlli volti all'accertamento dell'illecito attraverso l'esatta ricostruzione dei risultati economici della gestione aziendale al fine di determinare la reale capacità contributiva e di procedere a una corretta imposizione tributaria. (In motivazione, la S.C. ha rilevato che l'opzione a favore della qualificazione del reato "de quo" come reato permanente trova solida base giustificativa nell'analisi ricostruttiva dei suoi elementi strutturali, in quanto il suo perfezionamento postula non solo l'inserimento delle bolle alterate nella contabilità dell'impresa, ma, necessariamente, anche la conservazione di esse tra le scritture contabili, di guisa che l'utilizzazione del documento a fini di frode fiscale dura per tutto il tempo in cui esso resta acquisito nella contabilità con l'intento di far apparire una situazione economica diversa da quella reale e di eludere, per tale via, i possibili controlli degli uffici finanziari).

L'art. 4, comma primo, n. 1 della legge n. 516 del 1982 contiene la tipizzazione di quattro diverse condotte penalmente sanzionate, costituite dalla "allegazione" di documenti contraffatti o alterati alla dichiarazione dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto d'imposta, dalla loro "esibizione" agli uffici finanziari o agli ufficiali e agenti di polizia tributaria, dal "rilascio" di tali documenti o dalla "utilizzazione" degli stessi. Tra le modalità di utilizzazione - che ha carattere residuale rispetto alle altre specifiche forme di uso di documenti contraffatti o alterati, nel senso che ha portata generalizzante, tanto da coprire ogni possibile impiego di documenti materialmente falsi e da eliminare spazi di impunità rispetto a qualsiasi attività finalizzata all'evasione fiscale - rientra l'inserimento di bolle di accompagnamento alterate nella contabilità dell'impresa e la loro conservazione tra le scritture contabili, in modo da fornire una falsa rappresentazione dei risultati economici della gestione aziendale e da eludere gli eventuali controlli tributari. Ed invero, la contabilità dell'impresa, così come rappresenta per il fisco lo strumento con il quale si può accertare l'infedeltà della dichiarazione, allo stesso modo può avere un ruolo determinante nella realizzazione dell'evasione, perché ogni falsa registrazione dei risultati della gestione economica può essere utilizzata per fornire un riscontro di apparente verosimiglianza all'infedele dichiarazione. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'argomentazione secondo la quale la mera conservazione delle bolle alterate non potrebbe integrare utilizzazione ai sensi dell'art. 4, comma primo, n. 1, della legge n. 516 del 1982 sul rilievo che si tratterebbe di una condotta imposta dall'art. 12 D.M. 29 novembre 1978, osservando che la normativa fiscale impone l'obbligo della regolare tenuta e conservazione della contabilità, in sintonia con i principi di trasparenza e di fedeltà e in funzione dello svolgimento di verifiche tendenti a prevenire e reprimere evasioni, con riferimento unicamente ai documenti genuini, che riproducono esattamente il volume di affari dell'impresa, e che non può certo qualificarsi come adempimento di un obbligo tributario, di tipo formale o strumentale, il volontario mantenimento in contabilità di documenti falsificati, posto in essere con un "comportamento attuoso" caratterizzato proprio dall'intento di fuorviare i controlli fiscali).

Nella fattispecie criminosa di cui all'art. 4, comma primo, n. 7 della legge 7 agosto 1982 n. 516, come descritta nel testo anteriore alle modificazioni introdotte con il D.L. 16 marzo 1991 n. 83, convertito nella legge 15 maggio 1991 n. 154, il nucleo costitutivo è concretato dalla dissimulazione di componenti positivi o dalla simulazione di componenti negativi del reddito, attuate in forme artificiose, in guisa da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione: ond'è che la cosiddetta frode fiscale, compiuta con le modalità previste dal citato art. 4, comma primo, n. 7, si perfeziona nel momento nel quale la dichiarazione dei redditi è presentata agli uffici finanziari e si traduce in un atto che esce dalla sfera soggettiva del contribuente, per porsi quale elemento strutturale della fattispecie, la cui realizzazione segna la consumazione del reato. Ne consegue che la condotta è compiutamente attuata ed esaurita con la presentazione della fraudolenta dichiarazione dei redditi, senza che i successivi sviluppi del rapporto tributario abbiano incidenza sul reato ormai perfezionato, sicché neppure l'accertamento della frode dispiega alcuna influenza sulla data di consumazione dell'illecito. (Fattispecie relativa a pretesa prescrizione del reato, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto che il "dies a quo" non potesse computarsi sulla base del criterio generale enunciato in massima, in quanto, con la sentenza di appello, non impugnata sul punto, e pertanto divenuta irrevocabile, i giudici del merito avevano ritenuto la continuazione tra il reato di frode fiscale e quello di utilizzazione di bolle di accompagnamento contraffatte, commesso al fine di far risultare una quantità di merce inferiore a quella effettivamente fornita, con la conseguenza che, dovendo il reato continuato essere valutato unitariamente ai fini della prescrizione, con decorrenza del termine relativo dalla data di cessazione della continuazione, non poteva farsi distinzione tra le diverse condotte confluenti nell'unico disegno criminoso, ma era necessario accertare la data di consumazione del reato di utilizzazione delle bolle di accompagnamento alterate che era l'ultimo in ordine di tempo).

Il problema dell'applicazione dell'indulto può essere sollevato nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente, escludendo che l'imputato abbia diritto al beneficio, e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione. Ne consegue che, allorché non risulta richiesta, nelle fasi di merito, l'applicazione dell'indulto, la questione non è deducibile in cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/02/1995, n. 2333
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2333
    Data del deposito : 3 febbraio 1995

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