Sentenza 3 febbraio 1995
Massime • 4
L'utilizzazione di documenti contraffatti o alterati (nella specie bolle di accompagnamento), posta in essere mediante il loro inserimento nella contabilità dell'impresa, corrisponde a una tipica ipotesi di reato permanente qualificata dal perdurare della condotta antigiuridica, che si protrae sino a quando gli uffici finanziari possano esercitare, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge, i controlli volti all'accertamento dell'illecito attraverso l'esatta ricostruzione dei risultati economici della gestione aziendale al fine di determinare la reale capacità contributiva e di procedere a una corretta imposizione tributaria. (In motivazione, la S.C. ha rilevato che l'opzione a favore della qualificazione del reato "de quo" come reato permanente trova solida base giustificativa nell'analisi ricostruttiva dei suoi elementi strutturali, in quanto il suo perfezionamento postula non solo l'inserimento delle bolle alterate nella contabilità dell'impresa, ma, necessariamente, anche la conservazione di esse tra le scritture contabili, di guisa che l'utilizzazione del documento a fini di frode fiscale dura per tutto il tempo in cui esso resta acquisito nella contabilità con l'intento di far apparire una situazione economica diversa da quella reale e di eludere, per tale via, i possibili controlli degli uffici finanziari).
L'art. 4, comma primo, n. 1 della legge n. 516 del 1982 contiene la tipizzazione di quattro diverse condotte penalmente sanzionate, costituite dalla "allegazione" di documenti contraffatti o alterati alla dichiarazione dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto d'imposta, dalla loro "esibizione" agli uffici finanziari o agli ufficiali e agenti di polizia tributaria, dal "rilascio" di tali documenti o dalla "utilizzazione" degli stessi. Tra le modalità di utilizzazione - che ha carattere residuale rispetto alle altre specifiche forme di uso di documenti contraffatti o alterati, nel senso che ha portata generalizzante, tanto da coprire ogni possibile impiego di documenti materialmente falsi e da eliminare spazi di impunità rispetto a qualsiasi attività finalizzata all'evasione fiscale - rientra l'inserimento di bolle di accompagnamento alterate nella contabilità dell'impresa e la loro conservazione tra le scritture contabili, in modo da fornire una falsa rappresentazione dei risultati economici della gestione aziendale e da eludere gli eventuali controlli tributari. Ed invero, la contabilità dell'impresa, così come rappresenta per il fisco lo strumento con il quale si può accertare l'infedeltà della dichiarazione, allo stesso modo può avere un ruolo determinante nella realizzazione dell'evasione, perché ogni falsa registrazione dei risultati della gestione economica può essere utilizzata per fornire un riscontro di apparente verosimiglianza all'infedele dichiarazione. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'argomentazione secondo la quale la mera conservazione delle bolle alterate non potrebbe integrare utilizzazione ai sensi dell'art. 4, comma primo, n. 1, della legge n. 516 del 1982 sul rilievo che si tratterebbe di una condotta imposta dall'art. 12 D.M. 29 novembre 1978, osservando che la normativa fiscale impone l'obbligo della regolare tenuta e conservazione della contabilità, in sintonia con i principi di trasparenza e di fedeltà e in funzione dello svolgimento di verifiche tendenti a prevenire e reprimere evasioni, con riferimento unicamente ai documenti genuini, che riproducono esattamente il volume di affari dell'impresa, e che non può certo qualificarsi come adempimento di un obbligo tributario, di tipo formale o strumentale, il volontario mantenimento in contabilità di documenti falsificati, posto in essere con un "comportamento attuoso" caratterizzato proprio dall'intento di fuorviare i controlli fiscali).
Nella fattispecie criminosa di cui all'art. 4, comma primo, n. 7 della legge 7 agosto 1982 n. 516, come descritta nel testo anteriore alle modificazioni introdotte con il D.L. 16 marzo 1991 n. 83, convertito nella legge 15 maggio 1991 n. 154, il nucleo costitutivo è concretato dalla dissimulazione di componenti positivi o dalla simulazione di componenti negativi del reddito, attuate in forme artificiose, in guisa da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione: ond'è che la cosiddetta frode fiscale, compiuta con le modalità previste dal citato art. 4, comma primo, n. 7, si perfeziona nel momento nel quale la dichiarazione dei redditi è presentata agli uffici finanziari e si traduce in un atto che esce dalla sfera soggettiva del contribuente, per porsi quale elemento strutturale della fattispecie, la cui realizzazione segna la consumazione del reato. Ne consegue che la condotta è compiutamente attuata ed esaurita con la presentazione della fraudolenta dichiarazione dei redditi, senza che i successivi sviluppi del rapporto tributario abbiano incidenza sul reato ormai perfezionato, sicché neppure l'accertamento della frode dispiega alcuna influenza sulla data di consumazione dell'illecito. (Fattispecie relativa a pretesa prescrizione del reato, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto che il "dies a quo" non potesse computarsi sulla base del criterio generale enunciato in massima, in quanto, con la sentenza di appello, non impugnata sul punto, e pertanto divenuta irrevocabile, i giudici del merito avevano ritenuto la continuazione tra il reato di frode fiscale e quello di utilizzazione di bolle di accompagnamento contraffatte, commesso al fine di far risultare una quantità di merce inferiore a quella effettivamente fornita, con la conseguenza che, dovendo il reato continuato essere valutato unitariamente ai fini della prescrizione, con decorrenza del termine relativo dalla data di cessazione della continuazione, non poteva farsi distinzione tra le diverse condotte confluenti nell'unico disegno criminoso, ma era necessario accertare la data di consumazione del reato di utilizzazione delle bolle di accompagnamento alterate che era l'ultimo in ordine di tempo).
Il problema dell'applicazione dell'indulto può essere sollevato nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente, escludendo che l'imputato abbia diritto al beneficio, e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione. Ne consegue che, allorché non risulta richiesta, nelle fasi di merito, l'applicazione dell'indulto, la questione non è deducibile in cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/02/1995, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 2
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente
1. Dott. Gaetano LO COCO Componente REGISTRO GENERALE
2. " AL VE " N. 20720/94
3. " GU AS "
4. " IE LÀ "
5. " VA RI "
6. " UN TA ES "
7. " VA PI "
8. " VA SILVESTRI (Rel.) "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SA UI, n. il 3.8.1944 a Napoli;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 11/3/1994;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. VA SILVESTRI;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Sebastiano SURACI che ha concluso per il rigetto.
Udito il difensore Avv. Eugenio BAFFI del foro di Napoli. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10.5.1986 la Guardia di Finanza di Napoli presentava denuncia a carico di UI VE, amministratore unico della S.r.l. Don Miguel con sede in Napoli, esponendo che, nel rapporti di fornitura con altre imprese di calzature, negli anni 1982 e 1983 erano state alterate, a trasporto avvenuto, varie bolle di accompagnamento al fine di far risultare una quantità di merce inferiore a quella effettivamente fornita.
A seguito di istruzione sommaria, l'VE veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt.8 della L.
7.1.1929 n.4 e 7, ultimo comma del D.P.R.
6.10.1978 n. 627 (capo A),
del reato di cui all'art.8 della I. n. 4 del 1929 e 4, primo comma n. 7 della I.
7.8.1982 n. 516 (capo B) - e del reato di cui - agli artt.8 della I. n. 4 del 1929 e 4, comma primo n. 1 della legge n.516/82 (capo C). Con sentenza del 27.10.1989, il Tribunale di Napoli assolveva l'VE dal delitto contestato al capo A) della rubrica con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato". L'VE veniva, invece, dichiarato colpevole dei reati contestati ai capi B) e C), unificati ai sensi dell'art.81 capv. c.p., e, con la concessione delle attenuanti generiche, veniva condannato alla pena di otto mesi di reclusione e di £.
6.000.000 di multa, di cui veniva disposta la sospensione condizionale a norma dell'art.163 c.p.. Con sentenza del 14.3.1994, la Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado impugnata dall'imputato, dichiarava non doversi procedere in ordine al capo C) limitatamente all'utilizzazione delle bolle di accompagnamento relative all'anno 1982 perché il fatto non è previsto dalla le e come reato: la sentenza impugnata veniva confermata quanto all'affermazione di responsabilità dell'VE per i reati di cui agli artt.4, primo comma n. 7 e n. 1 della L. n. 516/82 ( in riferimento, per ciò che concerne il secondo reato, all'utilizzazione delle bolle relative all'anno 1983), con rideterminazione della pena in cinque mesi di reclusione e in £.
5.000.000 di multa. A sostegno della pronuncia assolutoria, la Corte territoriale osservava che la L.
7.8.1982 n.516 era entrata in vigore il 1 gennaio 1983, di talché la norma incriminatrice indicata al capo C) non era applicabile all'utilizzazione delle bolle di accompagnamento emesse nel corso del 1982: riteneva. invece, provata la responsabilità dell'imputato in ordine al restanti capi di imputazione in quanto le bolle falsificate erano state utilizzate con l'inserimento nelle dichiarazioni dei redditi, il cui risultato era stato alterato in misura rilevante mediante dissimulazione di componenti positivi del reddito per £. 83.766.500 e per £. 70.688.000, e l'utilizzazione di detti documenti era avvenuta allorché era già entrata in vigore la L. n. 516/82. Infine, la Corte di merito disattendeva la richiesta di dichiarazione di prescrizione dei reati, rilevando che questi erano stati accertati in data 29.4.1986 e che non era decorso il termine di nove anni, cui doveva aggiungersi quello di sospensione legale.
L'imputato proponeva ricorso per cessazione denunciando la nullità della sentenza sotto i seguenti profili:
a) violazione dell'art.9 l. 516/82 per non avere la Corte di merito dichiarato la prescrizione del reato di infedele dichiarazione (art. 4, comma primo n. 7 della stessa legge del 1982), la cui consumazione si era verificata il 1 giugno 1983, giorno successivo al termine ultimo per la dichiarazione dei redditi, onde doveva considerarsi erroneo il riferimento all'epoca dell'accertamento compiuto dalla polizia tributaria;
b) mancanza o contraddittorietà della motivazione (art. 475 n. 3 in relazione all'art.524 n. 3 c.p.p. abrogato) per il fatto che, al fine di escludere la prescrizione del reato di cui all'art.4 n. 7 della L. n. 516/82 era stato fatto riferimento alla data di accertamento dell'utilizzazione delle bolle alterate e non alla data di presentazione della infedele dichiarazione dei redditi, con una evidente confusione tra le due diverse condotte dedotte in imputazione nel capo 2;
c) mancanza o contraddittorietà della motivazione in quanto la Corte di Appello aveva omesso di motivare in ordine alla necessità di tener conto, per la determinazione del reddito di impresa, delle disposizioni di cui all'art.75, comma 41 D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e 36 D.P.R.
4.2.1988 n. 42, la prima delle quali ammette la deduzione dei c.d. 'costi in nero', ossia delle spese e degli oneri specificamente afferenti i ricavi e i proventi non risultanti dal conto dei profitti e delle perdite, nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi, come dovevano reputarsi quelli emersi dall'accertamento operato dalla Guardia di Finanza: con la conseguenza che, poiché il profitto doveva valutarsi nel 10% del fatturato, non poteva considerarsi avverata la condizione della rilevante alterazione del risultato della dichiarazione dei redditi;
con lo stesso motivo, veniva dedotto che la Corte di merito aveva omesso di seguire i criteri indicati nella sentenza n. 247/89 della Corte Costituzionale al fine di accertare la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ex art. 4, comma primo n. 7 della L. 516/82;
d) mancanza o contraddittorietà della motivazione in quanto nella sentenza impugnata era stata esclusa la punibilità per le bolle relative al 1982, essendo stato assunto come termine di riferimento quello della emissione delle stesse, per poi, contraddittoriamente affermare, con riguardo alle bolle di accompagnamento emesse nel 1983, che la data di perfezionamento del reato coincideva con quello della loro esibizione che, peraltro, nel caso di specie non era riferibile ad un comportamento volontario e spontaneo del contribuente, qualificato dal dolo specifico di evasione, ma all'ottemperanza ad un provvedimento di sequestro emesso dall'Autorità Giudiziaria;
il ricorrente aggiungeva che la condotta di conservazione delle bolle, imposta dall'art.12 del d.m.29.11.1978, non poteva integrare l'illecito penale contestato;
e) violazione del D.P.R. 22.12.1990 n. 394 per la mancata applicazione dell'indulto, la cui concessione, ricorrendone tutti i presupposti oggettivi e soggettivi, non era incompatibile con la sospensione condizionale della pena.
Il ricorso, assegnato alla terza sezione penale di questa Corte, veniva rimesso alle Sezioni Unite a norma dell'art.618 c.p.p. per la risoluzione dei contrasto di giurisprudenza vestente sulle questioni relative alla natura permanente o istantanea del reato previsto dall'art.4, primo comma n. 1 della L. n. 516/82 e alla riconducibilità nella nozione di esibizione, che figura nella stessa disposizione, della consegna delle bolle alterate eseguita per ottemperare ad un provvedimento di sequestro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo, col secondo e coi quarto motivo di ricorso è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione dell'art.9 del d.l. 10.7.1982 n. 429, convertito nella L.
7.8.1982 n. 516, e degli artt.475 e 524 n. 1 e 3 c.p.p. del 1930 sul rilievo che la Corte di merito ha escluso la prescrizione dei reati di cui agli artt.4, comma 1 n. 7 (capo B: fraudolenta dichiarazione dei redditi per gli anni 1982 e 1983) e 4, comma 1 n. 1 della citata legge n. 516/82 (capo C: utilizzazione di bolle di accompagnamento alterate emesse nel 1983), confondendo gli elementi costitutivi delle due fattispecie ed erroneamente ritenendo che il momento perfezionativo di entrambi gli illeciti penali, coincidente col dies a quo del termine di prescrizione, debba identificarsi con la data di accertamento dell'utilizzazione delle bolle alterate ad opera della polizia tributaria il 29.4.1986.
Le censure non hanno pregio e devono essere, quindi, disattese, in quanto la soluzione accolta nella sentenza impugnata è rispondente all'esatta applicazione delle disposizioni di legge sopra indicate, di talché le incongruenze interpretativi prospettate dal ricorrente, ancorché realmente presenti nella motivazione, non hanno avuto influenza sul dispositivo e si sono risolte in errori di diritto non determinanti l'annullamento, emendabili mediante rettificazione al sensi dell'art.538, comma II c.p.p. del 1930. Per quanto concerne l'imputazione al capo B) della rubrica, va posto in risalto che risultati del dibattito sviluppatosi in dottrina e in giurisprudenza in merito alla tipizzazione della fattispecie delineata dall'art.4, comma 10 n. 7 della L. n. 516/82, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con il d.l.16.3.1991 n. 83, convertito nella L. 15.5.1991 n. 154, rivelano che, nell'analisi ricostruttiva della figura di reato, il nucleo costitutivo è concretato dalla dissimulazione di componenti positivi o dalla simulazione di componenti negativi del reddito, attuate in forme artificiose (cfr. Corte Cost. 28 gennaio 1991, n. 35), in guisa da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione: ond'è che la c.d. frode fiscale, compiuta con le modalità previste dal citato art. 4, comma II n. 7, si perfeziona nel momento nel quale la dichiarazione dei redditi è presentata agli uffici finanziari e si traduce in un atto che esce dalla sfera soggettiva del contribuente per porsi quale elemento strutturale della fattispecie la cui realizzazione segna la consumazione del reato (Cass., Sez. Un., 23 novembre 1990, ricorso Zohoungbogbo - Cass., Sez. Un., 6 luglio 1990, ric. De Candia). In tale prospettiva interpretativa deve, dunque, ritenersi che la norma incriminatrice prefiguri una condotta compiutamente attuata ed esaurita con la presentazione della fraudolenta dichiarazione dei redditi, senza che i successivi sviluppi del rapporto tributario abbiano incidenza sul reato ormai perfezionato, sicché contrariamente a quanto enunciato nella sentenza impugnata neppure l'accertamento della frode dispiega alcuna influenza sulla data di consumazione dell'illecito. Deve sottolinearsi, tuttavia, che le argomentazioni svolte col primo e coi secondo motivo di ricorso, pur risultando in linea con le precedenti riflessioni, non sono idonee a far assumere come termine iniziale della prescrizione del reato ex art. 4, comma 1 n. 7 il momento della presentazione delle dichiarazioni dei redditi, atteso che, con pronuncia divenuta irrevocabile sul punto, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la continuazione tra detto reato e quello contestato al capo C) della rubrica, onde, secondo l'esplicita previsione dell'art.158, comma 1 c.p., al fini della prescrizione il reato continuato deve valutarsi unitariamente e il relativo termine decorre dalla cessazione della continuazione, senza possibilità di distinguere tra le diverse condotte confluenti nell'identico disegno criminoso. Ne consegue che, per stabilire se sia o meno prescritto il reato ex art. 4, comma 1 n. 7, non basta fare riferimento alla data di presentazione delle denunce dei redditi, ma occorre accertare quando sia stato commesso l'altro reato, legato al primo dal nesso della continuazione e questa possa considerarsi cessata.
2. L'art.4, comma I n. 1 L. 516/82 contiene la tipizzazione di quattro diverse condotte penalmente sanzionate, costituite dalla "allegazione" alla dichiarazione dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta di documenti contraffatti o alterati, dalla loro 'esibizione' agli uffici finanziari o agli ufficiali e agenti di polizia tributaria, dal 'rilascio' di tali documenti o dalla 'utilizzazione' degli stessi.
Esiste concordanza di opinioni in dottrina e in giurisprudenza sul carattere residuale del termine "utilizzazione" rispetto a forme specifiche di uso di documenti contraffatti o alterati indicate nella medesima previsione normativa, quali l'allegazione alla dichiarazione dei redditi e l'esibizione, nel senso che esso ha portata generalizzante tanto da coprire ogni possibile impiego di documenti materialmente falsi e da eliminare spazi di impunità rispetto a qualsiasi attività finalizzata all'evasione fiscale (Cass., Sez. III, 16 aprile 19947 Mattioli, rv.197594; Cass., Sez. III, 19 ottobre 1994, Musto;
Cass., Sez. III 29 ottobre 1993, Rondi, rv.195874).
Le posizioni espresse nella giurisprudenza di legittimità sono assolutamente unanimi nel riconoscere che una tipica modalità di utilizzazione è costituita dall'inserimento di bolle di accomp4gnarnento alterati nella contabilità dell'impresa e dalla loro conservazione tra le scritture contabili in modo da fornire una falsa rappresentazione dei risultati economici della gestione aziendale e da eludere gli eventuali controlli tributari (Cass. Sez. III, 19 ottobre 1994, Musto, Cass., Sez. III, 14 ottobre 1992, Fatticcione rv.195874 - Cass. 7 Sez. III 23 luglio 1992, Macchini rv.191514; Cass., Sez. III, 15 febbraio 1991, Romani, rv.186656). Tale indirizzo, condiviso da una parte della dottrina, merita di essere confermato in quanto ha il pregio di avere individuato, all'interno della peculiare oggettività giuridica del reato, lo stretto collegamento della frode fiscale con la contabilità dell'impresa e di avere posto in luce che una delle più efficaci condotte strumentali all'evasione si realizza proprio quando il documento alterato venga acquisito nelle scritture contabili, compromettendone la veridicità: di talché appare pienamente conforme ad una corretta interpretazione logica e sistematica dell'art.4, comma lo n. 1 della L. n. 516/82 l'opinione affermatasi nella consolidata giurisprudenza secondo cui costituiscono modalità di utilizzazione di documento alterato, a fini di evasione, anche l'inserimento e la conservazione dello stesso tra le scritture contabili. Il riscontro logico e sistematico della reale portata della predetta disposizione, nel termini dinanzi specificati, può essere ricavato da quelle norme che assegnano alle scritture contabili un'importanza fondamentale nel rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti titolari di redditi d'impresa nonché nell'accertamento della effettiva capacità contributiva (v. artt.14-21 D.P.R., 29.9.1972 n. 600 e 23-25 D.P.R. 26.10.1972 n. 6331,onde è del tutto giustificato riconoscere che nella legislazione tributaria 'la contabilità così come rappresenta per il fisco lo strumento con il quale si può accertare la infedeltà della dichiarazione, allo stesso modo può avere un ruolo determinante nella realizzazione della evasione, perché ogni falsa registrazione dei risultati della gestione economica potrà essere utilizzata per fornire un riscontro di apparente verosimiglianza alla infedele dichiarazione" (Cass., Sez. Un., 6 luglio 1990, De Candia cit.).
3. Precisato che, in relazione al capo C) della rubrica, l'imputato è stato ritenuto responsabile della utilizzazione delle bolle alterate emesse nell'anno 1983, occorre individuare la data di consumazione del reato per stabilire il termine di decorrenza della prescrizione sia in riferimento a tale illecito che a quello di cui all'art. 4, comma 1 n. 7 della L. n. 516/82, collegato con il primo in virtù del vincolo della continuazione. La giurisprudenza di questa Corte si è più volte pronunciata nel senso che l'utilizzazione di documenti contraffatti o alterati, posta in essere mediante l'inserimento nella contabilità dell'impresa, corrisponde ad una tipica ipotesi di reato permanente qualificata dal perdurare della condotta antigiuridica, che si protrae sino a quando gli uffici finanziari possano esercitare, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge, i controlli volti all'accertamento dell'illecito attraverso l'esatta ricostruzione dei risultati economici della gestione aziendale al fine di determinare la reale capacità contributiva e di procedere ad una corretta imposizione tributaria (Cass., Sez. III, 19 ottobre 1994, P.C. in proc. Crisci;
Cass., Sez. III, 14 ottobre 1992, Fatticcione, cit.). L'unica pronuncia in contrasto con tale linea interpretativa ravvisa, invece, nell'illecito di cui all'art.4, comma lo n. 1 della L. n.516/82 un reato istantaneo ad effetti permanenti la cui consumazione coincide col momento in cui la bolla alterata è inserita nella contabilità (Cass., Sez. III, 26 novembre 1991, in Riv. dir. trib., 1992, Il, 884).
Le Sezioni Unite ritengono che il primo indirizzo debba essere condiviso fin quanto la trama argomentativa da cui scaturisce l'opzione a favore della figura del reato permanente trova solida base giustificativa 9 nell'analisi ricostruttiva degli elementi strutturali della fattispecie, il cui perfezionamento postula non solo l'inserimento delle bolle alterate nella contabilità dell'impresa ma, necessariamente anche la conservazione di esse tra le scritture contabili, di guisa che l'utilizzazione del documento a fini di frode fiscale dura per tutto il tempo in cui esso resta acquisito nella contabilità con l'intento di fare apparire una situazione economica diversa da quella reale e di eludere, per tale via, i possibili controlli degli uffici finanziari. Sul piano materiale e psicologico, il reato di utilizzazione è, cioè, connotato dal perdurare della lesione o dell'esposizione a pericolo dell'interesse protetto in dipendenza del protrarsi della condotta volontaria del soggetto attivo, il quale può far cessare la situazione antigiuridica eliminando dalla contabilità il documento falsificato e rimuovendo, così, lo schermo formale preordinato al compimento di future evasioni fiscali o alla copertura di attività di elusione degli obblighi tributari già realizzate. Le precedenti notazioni rendono manifesta la correttezza dell'orientamento prevalente che inquadra l'illecito, attuato con la conservazione nella contabilità delle bolle alterate, nella categoria del reato permanente, il cui carattere essenziale va identificato nel fatto che "il processo consumativo non si esaurisce uno actu, ma è invece suscettibile di protrarsi nel tempo, per la persistenza dell'offesa al bene giuridico tutelato, quale effetto di una condotta volontaria del soggetto attivo, perdurante anche dopo l'avverarsi degli elementi costitutivi del reato" (Cass., Sez. Un., 11 novembre 1994 P.G. in Proc. Polizzi). Alla tematica del reato permanente va riferita l'argomentazione sviluppata nel quarto motivo di ricorso secondo cui la mera conservazione delle bolle alterate non può integrare utilizzazione ai sensi dell'art.4, comma II n. 1 trattandosi di una condotta imposta dall'art.12 del d.m. 29.11.1978, che fa obbligo al mittente e al destinatario di conservare i documenti accompagnatori delle merci viaggianti per il periodo prescritto dall'art.22 del D.P.R. n.600/73. Al riguardo è agevole obiettare che la normativa fiscale impone l'obbligo della regolare tenuta e della conservazione della contabilità, in sintonia con i principi di trasparenza e di fedeltà e in funzione dello svolgimento di verifiche tendenti a prevenire e reprimere evasioni, con riferimento unicamente ai documenti genuini, che riproducono esattamente il volume di affari dell'impresa, e che, per contro, non può certamente qualificarsi come adempimento di un obbligo tributario, di tipo formale o strumentale, il volontario mantenimento in contabilità di documenti falsificati posto in essere con un "comportamento attuoso" caratterizzato proprio dall'intento di fuorviare i controlli fiscali (Cass., Sez. III, 14 ottobre 1992, Fatticcione, cit.; Cass., Sez. III, 8 marzo 1991, Biondi, rv.186798;
Cass., Sez. III, 15 febbraio 1991, Romani, cit.). Resta, pertanto, confermato che la consumazione del reato non si risolve nell'inserimento delle bolle alterate tra le scritture contabili, ma dura per tutto il tempo in cui le prime rimangono a far parte di queste ultime, dato che per lo stesso periodo permane l'utilizzazione vietata dalla norma incriminatrice. Da tali considerazioni si evince che nel caso di specie la permanenza della condotta criminosa è cessata soltanto il 29.4.1986, allorché la polizia giudiziaria ha dato esecuzione al provvedimento di sequestro, atteso che fino a quel momento le bolle hanno continuato a far parte delle scritture contabili ed è, quindi, durata l'illecita utilizzazione.
Anche per il reato al capo B) la stessa data del 29.4.1986 segna il termine della prescrizione, coincidente, a norma dell'art.158, comma 1 c.p., con la cessazione della continuazione esistente tra i due reati. Ne consegue che, rettificata la motivazione ai sensi dell'art.538 c.p.p. del 1930, deve riconoscersi esatta la decisione di esclusione della prescrizione, non essendo ancora decorso il termine massimo di nove anni determinato a norma dell'art.9 del d.l.10.7.1982 n. 429, convertito nella L.
7.8.1982 n. 516, e dell'art.160 c.p.. La soluzione rende non influente la definizione del contrasto di giurisprudenza sulla configurabilità o meno del reato di cui all'art.4, comma 10 n. 1 della L. n. 516/82 2 nella forma della "esibizione" delle bolle alterate, in caso di consegna in ottemperanza ad un decreto di sequestro (in senso affermativo:
Cass., Sez. ili, 19 ottobre 1994, Musto, cit.; Cass., Sez. III, 15 dicembre 1993 2 Antolini, rv.196339; Cass., Sez. III, 29 ottobre 1993, Rondi;
in senso contrario: Cass., Sez. III, 5 maggio 1994, Ferraretto). La questione, infatti, oltre a essere priva di rilevanza sulla prescrizione, esula dal tema di indagine delimitato dall'imputazione al capo C) della rubrica, in correlazione al quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato soltanto per il fatto della utilizzazione e non per quello, autonomo rispetto al primo, della esibizione alla polizia giudiziaria delle bolle alterate.
4. Non hanno pregio le argomentazioni sviluppate col terzo motivo di ricorso al fine di contestare la configurabilità del reato di cui all'art.4, comma lo n. 7 della L. n. 516/82 sotto il duplice profilo della mancanza di motivazione sulla misura rilevante dell'alterazione della dichiarazione dei redditi e sull'omesso accertamento degli elementi che, secondo le indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 247 in data 16.5.1989, contribuiscono alla determinatezza della fattispecie penale. In ordine al primo punto va posto in risalto che la tematica relativa alla computabilità, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, dei "costi in nero" per la determinazione del reddito netto, non prospettata nei motivi di appello, non introduce soltanto una questione di diritto, ma postula, in via prioritaria, precisi apprezzamenti di fatto, vertenti sulla quantificazione del reddito imponibile e sulla entità della evasione fiscale, che rappresentano l'indefettibile presupposto logico - giuridico del convincimento del giudice di primo grado in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Deve ingerirsene che, poiché al giudice di appello non è stato devoluto il riesame di tali punti, l'accertamento delle situazioni fattuali è divenuto irretrattabile e non può essere più messo in discussione nel giudizio di legittimità.
E' privo di consistenza anche l'ulteriore profilo attinente alla omessa applicazione dei criteri indicati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 247 del 1989. Al riguardo va, anzitutto, segnalato che a questa decisione è seguita la sentenza n. 35 del 28 gennaio 1991 con cui il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, comma I, n. 7 del d.l.10.7.1982 n. 429, convertito in legge 7.8.1982 n. 516, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di componenti negativi del reddito debba concretarsi in forme artificiose. Tanto precisato, va rilevato che, coerentemente ai precisi termini dell'imputazione di cui al capo B) della rubrica, nella motivazione della sentenza di primo grado, che integra sul punto quella della decisione di appello, sono poste nettamente in luce le modalità fraudolente della infedele dichiarazione dei redditi concretatesi nell'alterazione delle bolle di accompagnamento e nella conseguente emissione di fatture per quantitativi di merce inferiori a quelli forniti di talché mancano del tutto di base le censure mosse dal ricorrente contro il giudizio di piena corrispondenza della situazione fattuale alla fattispecie tipizzata dalla norma incriminatrice quale risulta a seguito dell'intervento additivo della Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 35 del 1991.
5. Deve essere disatteso anche il quinto motivo di ricorso concernente la mancata applicazione dell'indulto di cui al D.P.R. n.394 del 22.12.1990. Infatti, la recente giurisprudenza di questa
Corte è uniforme nel ritenere che il problema dell'applicazione dell'indulto può essere sollevato nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente, escludendo che l'imputato abbia diritto al beneficio, e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione (Cass., Sez. IV, 26 giugno 1992, Coniglio, rv.193004; Cass. 7 Sez. IV, 11 maggio 1992, Tentoni, rv.190507;
Cass., Sez. VI, 20 novembre 1989, Sitzia, rv.183813). Ne consegue che, poiché nel caso di specie non risulta richiesta, nelle pregresse fasi di merito, l'applicazione dell'indulto, la questione deve reputarsi non deducibile in sede di legittimità.
6. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, poiché il gravame è infondato in tutte le articolazioni, deve pronunciarsi il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento, a norma dell'art.549 c.p.p. del 1930, di una somma alla cassa delle ammende determinata nella congrua misura di un milione di lire.
A norma dell'art.149 c.p.p. del 1930, deve provvedersi, di ufficio, alla correzione dell'errore materiale presente nel dispositivo della sentenza, nel punto in cui la misura complessiva della pena detentiva inflitta all'imputato è indicata in quattro mesi anziché in cinque mesi di reclusione, come leggesi, oltre che nella motivazione, nel dispositivo letto in udienza il cui contenuto prevale su quello del dispositivo riportato nel testo della sentenza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000.000 alla cassa delle ammende.
Dispone, la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso che dove è scritto 'quattro mesi' deve leggersi "cinque mesi". Così deciso in Roma il 3 febbraio 1995.