Sentenza 27 giugno 2013
Massime • 1
Il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell'indulto è ammissibile solo qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre nel caso in cui abbia omesso di pronunciarsi deve essere adito il giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2013, n. 7944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7944 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 27/06/2013
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI AN M.- rel. Consigliere - N. 1397
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 1005/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. IO IO N. IL 18.01.1962;
2. AV PP N. IL 09.04.1986;
3. EN AS N. IL 16.10.1961;
4. TA PP N. IL 10.04.1971;
5. LU EL N. IL 19.04.1969;
6. GI SA N. IL 19.02.1986;
7. EL GI N. IL 12.06.1983;
8. OV GI N. IL 27.08.1984;
9. TA LI N. IL 02.12.1982;
Avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI MESSINA del 10 luglio 2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le conclusioni del PG in persona del dott. Piero Gaeta che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di tutti gli imputati ad eccezione del ricorso RE che merita rigetto. È presente l'avvocato Claudia Giordano per AC LE ed anche come sostituto processuale dell'avvocato Daniela Chillè per AT AN e VI LI che insiste per l'accoglimento dei ricorsi;
è presente inoltre l'avvocato Carmelo Vinci per TO SO che insiste per l'accoglimento del ricorso e l'avvocato Silvestro Salvatore per GI SE e RE AN che insiste per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 10 luglio 2012 la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa in data 19 aprile 2011 dal Tribunale di Messina appellata anche dagli odierni ricorrenti, con riferimento alle posizioni di questi ultimi, così provvedeva:
a. riconosciute a AC LE le attenuanti generiche, determina la pena in mesi otto di reclusione ed Euro 2800,00 di multa;
b. determina la pena nei confronti di GI SE in anni tre e mesi quattro di reclusione.
c. riconosciuta a RE AN la circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 763, comma 5 ridetermina la pena in anni tre di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa;
d. riconosciuta a VI LI l'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, cit. D.P.R. ridetermina la pena in anni due di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa.
e. rigettava i ricorsi dei restanti imputati.
2. Avverso tale decisione ricorrono a mezzo dei rispettivi difensori:
2.1 CI LE, prospettando la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a), b), c) ed e) per mancata esposizione nella sentenza impugnata delle premesse in fatto e la carenza di motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità basata unicamente sulle intercettazioni telefoniche;
la omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione del condono ai sensi della L. n. 241 del 2006; l'applicazione della pena al minimo edittale;
2.2 TO SO, contestando l'interpretazione fornita dai giudici di merito della conversazione telefonica del 30 marzo 2006 fra il ricorrente e ER AN.
2.3 AV SE la violazione di legge ed il travisamento della prova in ordine alla partecipazione alla rissa e la mancata concessione delle attenuanti generiche;
2.4 GI SE, la violazione di legge e la carenza e contraddittorietà in relazione alla affermazione di penale responsabilità;
2.5 SI IO, la violazione di legge e motivazione anche in relazione alla identificazione degli interlocutori delle conversazioni telefoniche intercettate;
la mancata concessione delle attenuanti generiche;
2.6 RE OS deducendo la violazione di legge e la motivazione mancante o contraddittoria quanto alla affermazione della sua penale responsabilità ed il difetto di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
2.7 RE AN, per omesso esame delle specifiche doglianze dell'appello e lamentando l'eccessività della pena.
2.8 VI LI lamentando la mancata esposizione della dinamica dei fatti nella gravata sentenza e la affermazione di responsabilità solo sulla base delle intercettazioni telefoniche;
mancata prova dello spaccio;
omessa pronuncia sul condono;
mancata applicazione del minimo edittale.
2.9 AT AN esatta individuazione dell'imputato quale interlocutore delle conversazioni.
CONSIDERRATO IN DIRITTO
1. In accoglimento del relativo motivo di gravame formulato da RE OS la gravata sentenza va annullata limitatamente al punto concernente le,attenuanti generiche con rinvio, ferma restando ex art. 624 c.p.p., n. 2 la inevocabile della pronuncia di condanna, alla Corte d'appello di Reggio Calabria, anziché a quella di Messina, tenuto presente che a Messina non vi sono due sezioni penali Ed invero la Corte territoriale, pur in presenza di un espresso motivo di appello da parte del RE (in particolare il terzo) con cui si sosteneva ... illegittimo ed ingiustificato appare il diniego delle attenuanti generiche, avuto riguardo anche e soprattutto alla necessità di mitigare il trattamento sanzionatorio che appare certamente eccessivo e sproporzionato in relazione alla intrinseca gravità dei fatti per cui è processo, ha omesso ogni motivazione sul punto.
Nel resto il ricorso del RE va rigettato. Sostiene infatti il ricorrente che il comportamento dallo stesso tenuto sarebbe inidoneo ad assurgere a fattispecie penalmente rilevante. La motivazione sul punto fornita dalla Corte territoriale appare assolutamente adeguata:
i giudici del gravame hanno infatti sottolineato il ruolo fattivo della presenza del RE nella partecipazione alla "trasferta" volta all'acquisto della sostanza di stupefacente e consistente, in particolare, nella verifica della qualità del prodotto, così rafforzando, all'esito della sua "approvazione", nei correi la convinzione della convenienza dell'acquisto.
2 I ricorsi dei restanti imputati vanno invece dichiarati inammissibili poiché basati su censure manifestamente infondate ed aspecifiche È palese la sostanziale aspecificita di gran parte delle censure mosse che hanno riproposto in questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109). Va in particolare ricordato, con riferimento alla specifica questione che rileva nel caso che ci occupa, come questa Corte abbia affermato: "in materia di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza" (Sez. 6, Sentenza n. 15396 del 11/12/2007). D'altro canto i giudici di merito (di primo e secondo grado) hanno fornito una corretta ricomposizione dei fatti, fondata su un'adeguata acquisizione ed interpretazione degli elementi probatori disponibili ed un'esaustiva analisi complessiva di essi sulla base di canoni logici e coerenti.
3. Quanto al motivo di gravame concernente il condono, proposto dal AC, va osservato come il ricorso per cassazione nella materia de qua è ammissibile solo qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre nel caso in cui abbia omesso di pronunciarsi deve essere adito il giudice dell'esecuzione Sez. 5, n. 43262 del 22/10/2009 Ud. (dep. 12/11/2009) Rv. 245106.
4. Corretta e congrua, infine, nonché esente da vizi logici o giuridici è la motivazione in ordine alla determinazione delle pene (peraltro in alcuni casi ridotte in appello) e che sono state correttamente calcolate e determinate con adeguata motivazione a supporto ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna di tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, a quello della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di RE OS limitatamente al punto concernente le attenuanti generiche e rinvia sul punto alla Corte d'appello di Messina, altra sezione;
rigetta nel resto il ricorso di RE. Dichiara inammissibili gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Si dispone il rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria, anziché a quella di Messina, tenuto presente che a Messina non vi sono due sezioni penali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2014