Sentenza 13 gennaio 2012
Massime • 1
Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiari condonata la pena può essere revocato in sede esecutiva solo in presenza di fatti nuovi e non sulla scorta di elementi preesistenti. (Nella specie, la Corte ha cassato il provvedimento del giudice dell'esecuzione, di revoca dell'indulto, adottato sulla scorta di una sentenza di condanna già passata in giudicato nel momento in cui il medesimo giudice aveva concesso il beneficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2012, n. 5137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5137 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/01/2012
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - N. 64
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - Consigliere - N. 13004/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'LE NC N. IL 09/07/1971;
avverso l'ordinanza n. 28/2010 TRIBUNALE di MISTRETTA, del 14/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 14.02.2011 il Tribunale monocratico di Mistretta, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di AN D'AL il beneficio dell'indulto già a lui concesso con provvedimento 14.05.2010 sulle pene di cui alle sentenze 09.12.2005 e 30.11.2004. Rilevava invero detto giudice come la revoca si imponesse per legge avendo il D'AL commesso, entro cinque anni dall'entrata in vigore della L. n. 241 del 2006, delitto non colposo per il quale riportava condanna a pena non inferiore ad anni due (condanna 06.11.2008 del Gip del Tribunale di Palermo, irrevocabile il 09.07.2009).
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava l'impugnazione deducendo l'illegittimità della revoca emessa su richiesta del P.M. da considerare opposizione, ma presentata tardivamente. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.
- Ed invero, sul punto di diritto coinvolto dal ricorso, occorre rievocare e qui applicare la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudice dell'esecuzione può legittimamente pronunciare su situazioni già oggetto di precedente valutazione solo in presenza di fatti nuovi, non sulla base di elementi preesistenti (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1^, n. 749 in data 01.02.2000, Rv. 216077, Cici;
del tutto pertinente: "Qualora sia il giudice dell'esecuzione a dichiarare condonata la pena con provvedimento impugnabile a norma degli artt. 672 e 667 c.p.p., la decisione assume -in forza del generale principio del ne bis in idem operante, in quanto compatibile, anche nel procedimento esecutivo - carattere di definitività e deve, quindi, ritenersi irrevocabile, essendo suscettibile di modifica solo in sede di gravame, ma non per successivo ed autonomo intervento del giudice dell'esecuzione, cui la stessa questione potrebbe essere riproposta, data la natura di pronuncia allo stato degli atti dei provvedimenti da lui emessi, soltanto in una mutata situazione di fatto, e non sulla base di elementi preesistenti.
Ne consegue che nel procedimento di esecuzione l'erronea applicazione dell'indulto in presenza di una causa di revoca, una volta definitiva, preclude l'accoglimento di una successiva istanza del pubblico ministero intesa a far valere la medesima ragione di revoca").
Ciò posto, occorre rilevare come, nel caso concreto, al momento (il 14.05.2010) della precedente pronuncia sullo stesso tema, già si conosceva l'irrevocabilità (datata 09.07.2009) della sentenza proposta come causa della revoca. Dunque l'ordinanza qui impugnata è frutto di vero e proprio ripensamento, non ammesso, e non di fatto nuovo.
D'altro canto occorre pure rilevare come risulti, dal testo stesso del provvedimento impugnato - situazione processuale indiscutibile - che il giudice dell'esecuzione ebbe a pronunciarsi non in sede di opposizione, ma su istanza autonoma e nuova del P.M.. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, proprio in concreta applicazione del sopra rievocato principio di diritto.
Il presente provvedimento va comunicato all'organo dell'esecuzione per ogni conseguente determinazione di sua competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mistretta.
Così deciso in Roma, il 13 Gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2012