Sentenza 2 dicembre 2014
Massime • 2
Èconfigurabile il reato di favoreggiamento personale nel caso in cui taluno, consapevolmente, collabori attivamente con un latitante nella cura dei suoi interessi ed affari ovvero fornisca al ricercato la disponibilità di un luogo di stabile dimora, ignoto e non agevolmente individuabile, offrendogli così la copertura necessaria per non esporsi all'attenzione delle forze dell'ordine.
Sussiste il concorso formale fra il reato di favoreggiamento personale e quello di procurata inosservanza di pena nelle situazioni in cui il soggetto favorito rivesta contemporaneamente la qualità di condannato in via definitiva e di persona sottoposta ad indagine per altro titolo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata nella parte in cui aveva ravvisato il concorso formale tra i due reati nella condotta di imputati che avevano favorito la latitanza di persona attinta da un'ordinanza applicativa di misura custodiale, e da un ordine di carcerazione relativi a fatti di reato diversi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2014, n. 53735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53735 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ AN - Presidente - del 02/12/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1824
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 40706/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST ON N. IL 05/10/1964;
LL CA N. IL 14/12/1963;
avverso la sentenza n. 2201/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 08/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
Udito il difensore Avv. MIELE Iole, quale sostituto processuale dell'Avv. CASTRONOVO Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 8 maggio 2013 la Corte d'appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza pronunziata il 24 gennaio 2012 dal G.u.p. presso il Tribunale di Palermo, riducendo la pena inflitta a AV EL ad anni due e mesi quattro di reclusione e quella inflitta a TA AN ad anno uno e mesi otto di reclusione, con la revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per il primo e la conferma nel resto dell'impugnata sentenza.
2. All'esito del giudizio di primo grado, svoltosi nelle forme del rito abbreviato, gli imputati erano stati rispettivamente condannati alle pene di anni tre e mesi due di reclusione (AV EL) e di anni due e mesi quattro di reclusione (TA), perché ritenuti colpevoli dei reati di favoreggiamento continuato e procurata inosservanza di pena, commessi in Favara almeno dal 5 al 23 ottobre 2010, per avere, in concorso fra loro e con altri indagati - fra i quali AV ER, separatamente giudicato - favorito la latitanza del rappresentante di "cosa nostra" per la provincia di Agrigento, SS Gerlandino - raggiunto da un'ordinanza applicativa di misura custodiale emessa dal G.i.p. di Palermo in data 30 luglio 2007 per i reati di associazione mafiosa, concorso nel tentato omicidio pluriaggravato di RI IO ed illegale detenzione e porto pubblico di armi, fatti per i quali è stato condannato alla pena di anni quattordici di reclusione dalla Corte d'assise di Agrigento, con sentenza poi confermata dalla Corte d'assise d'appello di Palermo - mettendo a sua disposizione un appartamento sito in viale Stati Uniti n. 79 di Favara e mantenendone i contatti con l'ambiente esterno.
Con le medesime condotte, inoltre, essi aiutavano il predetto latitante a sottrarsi all'esecuzione della pena di cui all'ordine di carcerazione n. 6323/04 del 17 aprile 2010 della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo, emesso anche per il reato di associazione di tipo mafioso denominata "cosa nostra".
La decisione di primo grado fondava il giudizio di responsabilità nei confronti degli odierni ricorrenti sugli esiti delle attività di osservazione e pedinamento poste in essere dalle forze di P.G. al fine di pervenire alla cattura del predetto latitante - che in effetti veniva tratto in arresto il 23 ottobre 2010 all'interno del su indicato appartamento - e sulle risultanze delle operazioni di intercettazione e localizzazione satellitare.
All'atto dell'arresto, inoltre, il SS venne trovato in possesso di armi, mentre l'appartamento ove fu catturato si trovava all'interno di uno stabile interamente di proprietà di TA OR, padre di TA AN, a sua volta padre di TA VE, fidanzata di AV ER (il quale, figlio di AV EL, venne anch'egli arrestato, nella medesima occasione, per aver favorito la latitanza del SS recapitandogli personalmente delle vivande preparate da CU DA, moglie di AV EL).
3. Avverso la su indicata sentenza della Corte d'appello palermitana ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia degli imputati, deducendo tre motivi di doglianza.
3.1. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 378 c.p. e art. 192 c.p.p., avendo la Corte d'appello fondato la penale responsabilità degli imputati su indizi di prova non precisi, nè univoci e concordanti.
La reità del TA, in particolare, è stata illegittimamente desunta dalla circostanza che l'abitazione in cui trovò rifugio il SS è di proprietà della famiglia TA e che il relativo appartamento è ubicato nello stesso corpo immobiliare in cui si trova l'abitazione dell'imputato.
Non è emerso, inoltre, alcun elemento in grado di dimostrare che egli abbia mai avuto rapporti, diretti o indiretti, con il predetto latitante, che lo abbia mai coadiuvato e favorito, ovvero che fosse a conoscenza della destinazione effettiva dell'appartamento da parte del genero, AV ER. Le stesse dichiarazioni del padre del ricorrente dimostrano l'assoluta ignoranza di entrambi (TA OR e TA AN) in merito all'utilizzo dell'appartamento nel periodo successivo alla cessazione dell'impresa edile "TA costruzioni" s.r.l. che vi aveva sede.
Anche in relazione alla posizione del AV EL si lamenta l'assenza di elementi idonei a comprovare l'esistenza di contatti o rapporti diretti con il SS.
3.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 5 e 390 c.p., per la non rilevata mancanza dell'elemento psicologico del reato, atteso che entrambi i ricorrenti non si trovavano nelle condizioni di sapere che il SS fosse un soggetto indagato o, piuttosto, condannato con sentenza definitiva.
La Corte di merito, dunque, ha posto a base della condanna la ritenuta notorietà del SS, erroneamente affermando che le modalità della condotta fossero dimostrative della consapevole e volontaria condivisione delle esigenze di segretezza dallo stesso perseguite.
3.3. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 62 bis, 99 e 133 c.p., avendo la Corte d'appello erroneamente escluso, per entrambi gli imputati, la concessione delle attenuanti generiche, pur in presenza di elementi che ne avrebbero giustificato il riconoscimento, ed avendo ritenuto, altresì, provata la recidiva reiterata generica ultraquinquennale per il AV, nonostante le condanne dallo stesso riportate fossero ormai risalenti nel tempo. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto sostanzialmente orientati a riproporre una serie di argomenti - già prospettati in appello e nel giudizio di primo grado - che risultano, tuttavia, ampiamente vagliati e correttamente disattesi dai Giudici di merito, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, incentrandola sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, e in tal modo richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano i passaggi motivazionali della decisione impugnata. In relazione ai su indicati profili, dunque, i ricorsi non sono volti a censurare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d'accusa.
1.1. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di primo grado, la cui motivazione viene a saldarsi perfettamente con quella d'appello, si da costituire un compendio argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha puntualmente esaminato e disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, ponendo in evidenza, segnatamente:
a) che l'impianto elettrico dell'appartamento ove aveva trovato rifugio il SS veniva alimentato per il tramite di una conduttura elettrica abusivamente realizzata e collegata ad un contatore ENEL intestato a TA AN ed installato all'interno di un altro immobile da lui abitato (e situato al numero civico 73 dello stesso viale);
b) che, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso TA OR, l'esclusivo utilizzatore dell'appartamento ove trovò rifugio e venne catturato il predetto latitante era, da circa dieci anni, il figlio TA AN, che anni prima lo aveva adibito a sede degli uffici della sua impresa edile;
c) che, in seguito alla cessazione dell'attività svolta da tale impresa, l'appartamento - contrassegnato comunque da una tabella riportante la dicitura "TA Costruzioni s.r.l. di TA AN e ER" - era rimasto sempre chiuso e disabitato, ben prestandosi, dunque, allo scopo di offrire ospitalità al predetto latitante;
d) che, sulla base del contenuto univoco dei dialoghi oggetto di captazione e dei corrispondenti risultati dei servizi di osservazione e rilevazione satellitare svolti dagli organi investigativi in relazione alle diverse visite fatte al SS, anche il AV EL ha prestato più volte un consapevole aiuto nell'attività di assistenza in favore del predetto latitante, non limitando la propria collaborazione alla mera fornitura di generi alimentari, ma recandosi ed intrattenendosi in più occasioni, e con prolungati tempi di permanenza, sia da solo che in compagnia del figlio, presso l'appartamento ove quegli aveva trovato rifugio;
e) che l'immobile messo a disposizione del SS, inoltre, è risultato essere un covo pienamente operativo, in ragione delle precise e costanti modalità di organizzazione del servizio di vitto, oltre che delle varie apparecchiature elettroniche ed informatiche ivi rinvenute all'atto del sequestro e dei numerosi oggetti (armi, ritagli di giornali, schede telefoniche, banconote, biglietti, foto, orologi, ecc.) puntualmente descritti nel relativo verbale;
f) che l'aiuto prestato al SS riguardava non soltanto l'elusione dell'esecuzione della misura custodiale applicatagli con ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Palermo in data 30 luglio 2007 - con riferimento ai reati di associazione mafiosa e concorso in tentato omicidio pluriaggravato, per i quali è stato poi condannato in primo grado e in appello - ma anche per consentirgli di sottrarsi all'esecuzione della pena di cui al su menzionato ordine di carcerazione.
In replica alle obiezioni difensive, inoltre, la Corte distrettuale ha posto in rilievo, con argomenti linearmente esposti ed immuni da vizi logici, il fatto che il SS, proprio per il prolungato stato di latitanza, per l'assunzione della qualità di capo della cosca agrigentina a seguito dell'arresto di FA GI, per la sua caratura criminale e per la molteplicità e risonanza mediatica dei procedimenti nei quali era stato coinvolto e condannato, anche per fatti eclatanti - come nel caso dell'omicidio del Guazzelli Maresciallo - era persona la cui notorietà era ampiamente diffusa in quel contesto ambientale, che peraltro rientrava nella sua specifica zona territoriale di azione e competenza. Per tutelarne in modo adeguato la clandestinità e le relative esigenze di sicurezza, dunque, solo un rapporto di assoluta e incondizionata fiducia poteva giustificarne la presenza nell'appartamento utilizzato dal TA AN, l'allaccio abusivamente realizzato all'utenza elettrica di quest'ultimo, la reiterata e non occasionale permanenza del AV nell'alloggio, la costante attenzione riservata agli sviluppi delle indagini e la circospezione adottata nel raggiungerlo presso il covo - che fu individuato proprio grazie ad operazioni d'intercettazione sulle utenze in uso alla famiglia AV -mostrando come i predetti avessero condiviso con il SS le stesse cautele ed esigenze di segretezza, per essere stati a conoscenza della sua necessità di sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di cattura e della rilevante pene detentiva irrogatagli.
1.2. Muovendo da tali premesse ricostruttive della vicenda storico- fattuale oggetto della regiudicanda, i Giudici di merito hanno coerentemente concluso nel senso di ritenere la piena configurabilità dei reati contestati, per avere la condotta degli imputati fornito un sicuro ed efficace ausilio ad un soggetto la cui condizione di ricercato e di condannato era ad essi ben nota, offrendogli la disponibilità di un appartamento all'uopo attrezzato ed assistendolo personalmente e in modo continuativo nel soddisfacimento delle sue esigenze, proprio per consentirgli di sottrarsi alle ricerche avviate nei suoi confronti ed eludere in tal modo le attività intraprese dagli organi investigativi. Al riguardo, è agevole rilevare come l'impugnata sentenza abbia fatto buon governo del quadro di principii, da tempo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 6^, n. 14655 del 05/05/1988, dep. 30/10/1989, Rv. 182385), secondo cui, in tema di favoreggiamento personale, l'aiuto prestato al favorito per eludere le investigazioni e sottrarsi alle ricerche dell'autorità può manifestarsi con modi e mezzi diversi, purché oggettivamente idonei al raggiungimento dello scopo sopra indicato, mentre l'idoneità a recare turbamento all'esercizio della funzione giudiziaria deve essere apprezzata sotto il profilo oggettivo (in motivazione, v. Sez. 6^, n. 3523 del 07/11/2011, dep. 27/01/2012, Rv. 251649), considerando cioè la condotta in sè e con riferimento alla sua intrinseca attitudine a deviare, ad ostacolare, o solo a ritardare le indagini e le ricerche degli inquirenti, sicché il reato deve ritenersi consumato anche quando tale deviazione non si sia in effetti verificata (Sez. 1^, 14 aprile 2010, n. 21956, Mitran;
Sez. 6^, 24 ottobre 2006, n. 24161, D'Angelo; Sez. 6^, 23 settembre 1998, n. 773, Soresi;
Sez. 6, 3 novembre 1997, n. 539, Leanza;
Sez. 6^, 25 gennaio 1995, n. 3575, Mendola).
Entro tale prospettiva, dunque, costituisce un aiuto senz'altro rilevante fornire al ricercato la disponibilità di un luogo di stabile dimora, ignoto e non agevolmente individuabile dalle forze dell'ordine, offrendogli in tal modo la copertura necessaria per non esporsi alla loro attenzione (v. Sez. 1^, n. 1318 del 18/03/1991, dep. 19/04/1991, Rv. 186938).
Sotto altro, ma connesso profilo, la Corte di merito, facendo leva sulla consapevolezza della condizione di condannato che si sottrae all'ordine di carcerazione e sulla prestazione di una specifica attività di copertura e collaborazione in favore della sua latitanza, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 390 c.p., non è richiesta la sussistenza del dolo specifico, ma è sufficiente che la condotta consapevole del reo si colleghi oggettivamente, sul piano causale, con l'interesse del soggetto aiutato a sottrarsi all'esecuzione della pena (Sez. 2^, n. 18748 del 03/04/2007, dep. 15/05/2007, Rv. 236441), con il logico corollario che la prova della consapevolezza dell'imputato di agevolare l'autore di un reato a sottrarsi all'esecuzione della pena ben può fondarsi sulla notorietà della caratura criminale del soggetto favorito, nonché del fatto che egli sia stato condannato per tale reato rendendosi latitante (Sez. 6^, n. 2533 del 26/11/2009, dep. 21/01/2010, Rv. 245702).
Il fatto notorio, invero, ben può essere posto a fondamento del convincimento di reità, quando tale dato cognitivo - come i Giudici di merito hanno puntualmente posto in rilievo nel caso di specie - costituisca il frutto di una conoscenza diffusa e comune a tutti i componenti di un contesto ambientale territorialmente circoscritto (Sez. 2^, n. 12246 del 26/04/1978, dep. 12/10/1978, Rv. 140145). V'è, infine, da considerare che mentre il reato di favoreggiamento personale ha come presupposto la commissione, da parte di un diverso soggetto, di un altro delitto per il cui accertamento siano in corso indagini, e si concreta con l'agevolazione prestata a sottrarsi alle indagini stesse o alle ricerche conseguenti, il reato di procurata inosservanza di pena si esplica con qualsiasi aiuto volontariamente prestato alla persona già definitivamente condannata al fine di sottrarsi all'esecuzione della pena inflitta, con la logica conseguenza che il concorso formale fra le due ipotesi criminose è pienamente concepibile in tutte quelle situazioni - come quella qui considerata - in cui il soggetto favorito rivesta contemporaneamente la qualità di condannato in via definitiva e di persona sottoposta ad indagine per altro titolo (da ultimo, v. Sez. 1^, n. 44898 del 24/11/2005, dep. 07/12/2005, Rv. 234061; Sez. 1^, n. 3861 del 30/05/1997, dep. 30/06/1997, Rv. 207986).
2. La Corte d'appello, pertanto, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione dell'ipotesi delittuosa oggetto del tema d'accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico -argomentativa. In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere i passaggi motivazionali ivi delineati, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione al contenuto delle correlative acquisizioni processuali.
3. Inammissibili, infine, devono ritenersi le censure - peraltro solo aspecificamente -prospettate dalla difesa in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva (per il AV) e al mancato riconoscimento (per entrambi) delle circostanze attenuanti generiche. Anche in relazione a tali profili, invero, la Corte distrettuale ha specificamente indicato, con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, le ragioni giustificative del suo apprezzamento, incentrato su una valutazione di merito riguardo all'esistenza di plurimi precedenti penali e alla manifestazione di un maggior livello di pericolosità sociale, oltre che alla peculiare ed allarmante gravita del comportamento delittuoso tenuto nel caso in esame:
valutazione, questa, non assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive sul punto formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero l'esclusione della recidiva o la concessione delle invocate attenuanti.
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, d'altronde, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli, come avvenuto nel caso in esame, faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6^, n. 34364 del 16/06/2010, dep. 23/09/2010, Rv. 248244).
4. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2014