Sentenza 5 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/06/2003, n. 8977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8977 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Magistrai:08977/03 SEZIONE SECONDA CIVILE APPALTO Composta dagli Dott. Vincenzo Presidente R.G.N. 13878/00 Cron. 13809 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. 2425 Dott. Vincenzo COLARUSSO - Consigliere Ud. 28/01/03 Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS IC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BATTISTA, difeso dagli avvocati LUCIO RICCARDI, PIETRO URSINI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CONDOMINIO VIALE EINAUDI N 4 PAL/B - BARI, in persona dell'Amm.re pro - tempore FLAVIO DALL'AMICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GARDIN, difeso 2003 dall'avvocato IC MASCOLO, giusta delega in atti;
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- controricorrente -
-1- avverso la sentenza n. 806/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 05/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/03 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
EL, difensore del udito l'Avvocato MASCOLO it resistente che ha chiesto rigetto del ricoup;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso perrigetto del ricorso. l A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 4 aprile 1996 EL NO conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, il Condominio di Viale Einaudi 4 pal. B/10 in persona dell'amministratore pro tempore e " premesso che il convenuto, con delibera adottata nel dell'assemblea straordinaria del 15.11.95, corso aveva commesso in appalto l'esecuzione delle gli opere di ordinaria e straordinaria manutenzione descritte nel preventivo approvato ,per l'importo 65.500.000 oltre IVA, alledi £. condizioni specificate nel relativo verbale, e che una serie di comportamenti tenuti dai condomini s e t c dall'amministratore aveva concreto reso A l'inadempimento contrattuale, chiedeva dichiararsi tenuto il Condominio medesimo all'adempimento del contratto e per l'effetto che lo stesso fosse condannato al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio ovvero al dovuto indennizzo per l'ipotesi in cui nel divieto di esecuzione delle opere venisse ravvisato recesso dall'appalto o in via subordinata che per l'ipotesi di ritenuta conclusione dell'appalto medesimo venissemancata sanzionata la responsabilità precontrattuale del convenuto con condanna dello stesso al risarcimento 3 del danno da liquidarsi in separata sede. Costituitosi, il Condominio eccepiva l'infondatezza della domanda avversaria per essere l'attore inadempiente nei suoi confronti e spiegava riconvenzionale per il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento del contratto d'appalto avente ad oggetto i lavori al volume tecnico e all'arbitraria installazione dell'impalcatura, da liquidarsi anche in via equitativa. In corso di causa parte attrice mutava la domanda di adempimento in quella di risoluzione. Con sentenza del 19 novembre 1997 il Tribunale rigettava sia le domande dell'attore che la riconvenzionale del convenuto, condannava il NO alla restituzione in favore del Condominio della somma di £.
2.000.000 con interessi e a rimuovere l'impalcatura addossata al fabbricato condominiale, nonché al pagamento dei due terzi delle spese di lite, compensate per il terzo residuo. Proposto gravame dal NO, con sentenza del 5 ottobre 1999 la Corte d'appello di Bari 'in parziale riforma della pronunzia di prime cure , revocava le pronunce di condanna emesse in primo сотеренето оно grado nei confronti del predetto e 4 interamente tra le parti le maggiori spese del grado. decisione ha proposto ricorso per Avverso tale EL NO sulla base di tre cassazione motivi. con controricorso il Condominio di Viale Resiste ения Einaudi. hanno presentato memorie. Le parti MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione х и e falsa applicazione dell'art.1326 CC, nonché н punti motivazione contraddittoria e lacunosa su е decisivi della controversia. Osserva il ricorrente che, contrariamente all'assunto del giudice d'appello, sussistevano nel caso di specie tutti i presupposti per ritenere perfezionata la stipulazione del contratto d'appalto, atteso l'avvenuto formale incontro delle rispettive dichiarazioni di volontà dei contraenti equivalenti a proposta e ad accettazione, come chiaramente si evinceva dal verbale assembleare del 15.11.95 e dalla successiva comunicazione di esso NO in data 29.11.95. E' infondato. 5 Nel disattendere l'omologa doglianza avanzata dall'attuale ricorrente in sede di gravame di merito ha affermato la Corte barese: -Pur avendo effettivamente il NO, già nell'ambito del giudizio di prime cure, adeguatamente provato -con riscontro documentale- di aver trasmesso all'amministratore del condominio lettera raccomandata, ricevuta in data 30.11.95,con la quale aveva dichiarato di aver preso visione del ک verbale di assemblea del 15.11.95 concernente ے گ ا к نے l'approvazione dei lavori di manutenzione کے н ت ا ivi straordinaria e di accettare le condizioni ج а ک specificate, non poteva peraltro condividersi la tesi difensiva secondo cui , dall'incontro tra la proposta e l'accettazione, si era conseguentemente perfezionato il contratto d'appalto. -La nomina, contenuta nello stesso verbale assembleare di approvazione del preventivo della ditta NO, di una commissione tecnica composta incaricata, più che di seguire da tre condomini l'esecuzione dell'opera e di controllare l'operato dell'appaltatore, di individuare con assoluta precisione l'ambito dei lavori da espletare ed il utilizzarsi, escludeva, infatti, che lamateriale da cosiddetta accettazione di cui alla lettera raccomandata del 30.11.95, dovesse considerarsi idonea alla conclusione tra le parti del contratto "de quo". -In tale prospettiva acquistava rilievo il contenuto del verbale in data 21 febbraio 1996 relativo all'incontro tra i componenti la commissione tecnica ed il NO dal quale si evinceva testualmente che "la commissione si soddisfatta dei chiarimenti forniti dichiara (va) dalla ditta e le dà (va) mandato per eseguire tutti i lavori di cui al preventivo 24.1.95 da iniziare я и dopo la firma del contratto da parte dei condomini" х e che " in tale momento il NO abbandona (va) la о riunione non soddisfatto della proposta relativa al'inizio dei lavori.....". -Appariva, pertanto, inequivocabile che, in sintonia con il contenuto di tale verbale assembleare, il Condominio aveva inteso fosse riservata alla firma dei condomini la conclusione del contratto, come del resto era suo pieno diritto ai sensi del disposto di cui al quarto comma dell'art. 1326 cc, mentre di parlareun contratto d'appalto era possibile esclusivamente con riguardo ai lavori commissionati all'impresa relativamente al volume tecnico dello stabile, lavori peraltro neppure iniziati nonostante 7 che il NO avesse ricevuto il 5.2.96 le chiavi d'ingresso del lastrico solare ed il 17.2.96 un acconto sul relativo prezzo, mentre subito dopo era stata dal predetto installata, senza alcuna della palazzina autorizzazione, a ridosso evidentemente diretta condominiale, un'impalcatura all'esecuzione dei lavori maggiori concernenti il contratto d'appalto non concluso. -In conclusione, doveva ritenersi da un canto che il contratto d'appalto-per così dire globale- asserito dall'attuale ricorrente, in effetti non era stato mai concluso e dall'altro che tale contratto non aveva neanche avuto un inizio di esecuzione, non attenendo la partecipazione del NO alle riunioni con la commissione tecnica alla definizione delle modalità esecutive del contratto medesimo, quanto piuttosto alla fase ultima delle trattative. Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni, condotte nell'ambito della corretta applicazione della norma codicistica che il ricorrente assume violata, costituiscono apprezzamento di fatto in ordine alla mancata conclusione "inter partes" di un contratto di appalto nell'accezione più sopra specficata, non solo completo ed esauriente ma 8 altresì sorretta da motivazione adeguata, esente da vizi logici e come tale insindacabile nella attuale sede di legittimità. Con il secondo mezzo si deduce, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 4 cpc,nullità della sentenza per violazione dell'art. 346 stesso codice, del giudicato interno e dell'art. 1327 cc. Rileva il ricorrente che la statuizione della Corte barese circa la separata stipulazione di un autonomo contratto di appalto relativo alle sole я а opere di manutenzione delle quali necessitava il м torrino-scale (c.d. volume tecnico) le era preclusa dal momento che il capo della decisione del Tribunale che aveva escluso la stipula di tale rigettando la riconvenzionale del contratto Condominio relativa alla risoluzione per inadempimento dello stesso, non aveva formato oggetto d'impugnazione incidentale da parte del Condominio medesimo, con conseguente formazione di giudicato sul punto. E del resto la rilevata preclusione derivava anche dalla decadenza ex art.346 cpc in cui lo stesso Condominio era incorso non avendo riproposto nel giudizio d'appello le originarie sue domande ed eccezioni. 9 La censura non ha pregio giacchè il richiamo della Corte pugliese alla possibilità che di contratto d'appalto potesse parlarsi soltanto con riguardo alla circostanza sostenuta dal Condominio che quest'ultimo avesse convenuto di commettere all'impresa NO i soli lavori relativi al volume tecnico dello stabile (lavori peraltro neppure iniziati) è stato certamente strumentale al superamento del rilievo dell'attuale ricorrente secondo cui, nella consegna delle chiavi del е lastrico solare e nel versamento dell'acconto di £. н 2.000.000, doveva ravvisarsi un inizio di esecuzione idoneo, ai sensi dell'art. 1327 cc, al perfezionamento del contratto di appalto nella sua accezione "globale". Nessuna violazione pertanto è ravvisabile della richiamata norma codicistica ed altresì del preteso giudicato interno e dell'art. 346 cpc. Con il terzo motivo si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art. 1337 cc, nonché insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. Osserva il ricorrente che la Corte pugliese, nell'escludere la configurabilità di una responsabilità precontrattuale del Condominio, aveva 10 - ingiustificatamente omesso di considerare: a) il difetto di prova della prescritta dichiarazione di inizio lavori corredata da relazione asseverata da tecnico abilitato;
b) l'ingiustificato invito alla rimozione delle cantieristiche, neppur giustificato attrezzature dalla addotta mancata sottoscrizione del contratto d'appalto; c) l'ingiustificata pretesa di sottoscrizione del contratto d'appalto da parte di tutti i condomini, subordinando a tal adempimento la validità del contratto e la stessa possibilità di inizio dei lavori, oltre l'omessa redazione della relativa scrittura e l'invito alla sottoscrizione. Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti non apparendo i rilievi del ricorrente idonei a superare la insindacabile valutazione dei giudici baresi che, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, hanno escluso che i condomini ovvero la stessa commissione tecnica fossero venuti meno ai principi di buona fede ai quali devono conformarsi le parti nella fase delle trattative, statuendo al contrario che il contratto non era stato concluso e perfezionato per il comportamento dello stesso NO il quale non 11 aveva consentito di pervenire ad una formale stipulazione dello stesso , esplicitamente richiesta dal condominio, ed aveva quindi posto in essere una attività diretta di fatto a dare intempestiva esecuzione al contratto medesimo, in effetti non ancora concluso. Alla stregua delle svolte argomentazioni il ricorso va respinto nella sua integralità, con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Condomino di Viale Einaudi in Bari, delle spese del presente 210,00 giudizio, che liquida in euro oltre ad 2.000,00 per onorari. euro Roma 28 2003. — детай V. lfpen Pres. поверил Menitien est. IL CANCELLIERE C1 P o Le DEPOSITATO IN CANCELLERIA 5 GIU, 2003 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Roma IL CANCELLIERE C1TANCELE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 14.11.2003 serie 4 al n. 38046versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentice (art. 278 T.U. n°1 del 30/5/2002) 12