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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/05/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di SaSSri Seconda Sottosezione Civile
N.R.G. 3052/2022 Il Tribunale Ordinario di SaSSri, in persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado, tra
(C.F. ), con il patrocinio RT C.F._1 dell'avv. Maria Eleonora Bianco, elettivamente domiciliata presso lo studio del detto difensore in Olbia, Via Catanzaro n. 116 appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Antonella Pulina, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Ossi, Via Tola n. 4 appellato
C O N C L U S I O N I Per parte appellante, come da atto di citazione in appello:
“affinché il Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere l'appello e, conseguentemente, in totale riforma della sentenza impugnata, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito condannare al pagamento in favore di CP_1 RT
della somma di 3.200 euro, oltre interessi dalla scadenza al saldo.
[...]
In via subordinata istruttoria chiede ammettersi le prove dedotte in comparsa di costituzione e con la memoria integrativa datata 20 febbraio 2020 e a verbale d'udienza del 13 settembre 2021, con l'audizione dei testi
pagina 1 di 10 ivi indicati, non ammesse dal Giudice con l'ordinanza del 19 ottobre 2020, e si insiste per l'interrogatorio formale di .” CP_1
Per parte appellata, come da foglio di precisazione delle conclusioni in data 6.11.2024:
“IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta non avendo alcuna ragionevole probabilità di essere accolta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis cpc;
- dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta in quanto estremamente generica, non rispettante i dettami di cui all'art. 342 cpc;
- dichiarare inammissibile e, di conseguenza, rigettare l'eccezione formulata dalla controparte con riferimento all'azione contrattuale di nullità o annullamento, poiché priva di alcun fondamento, nonché, tardiva in quanto formulata unicamente con il deposito della comparsa conclusionale depositata in data 12/11/2021 e, pertanto, parte appellante sarebbe abbondantemente decaduta;
- dichiarare inammissibile e, di conseguenza, rigettare la richiesta di nuova produzione nel giudizio di appello del verbale di udienza del 16/12/2021 relativo al procedimento penale contrassegnato R.G.N.R. 1264/2020 - R.G. Trib. n. 511/2021 Tribunale di SaSSri, poiché prova che la controparte ben poteva proporre e disporre nel giudizio di primo grado;
NEL MERITO
- nella denegata ipotesi che il Giudice adito Voglia ammettere agli atti del presente giudizio il verbale di udienza del 16/12/2021 prodotto dalla controparte, si domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345 comma 3 cpc che venga, di conseguenza, ammesso agli atti anche il verbale di udienza del 12/05/2022 relativo al procedimento penale contrassegnato R.G.N.R. 1264/2020 - R.G. Trib. n. 511/2021 Tribunale di SaSSri (doc. n.21);
- rigettare la richiesta di riapertura dell'istruttoria (interrogatorio formale di parte appellata e audizione dei testimoni sui capi estromessi), poiché infondata in fatto ed in diritto, nonché, irrilevante, superflua e domandata ai soli fini dilatori;
- rigettare interamente l'appello proposto da avverso la RT sentenza n. 269/2022 emeSS dal Giudice di Pace di SaSSri, TT.SS Barbara Cossu, in data 27/04/2022, nella causa civile contraddistinta al R.G. n.1719/2019, poiché infondato in fatto ed in diritto, nonché, per tutte le
pagina 2 di 10 motivazioni suesposte e per l'effetto, confermare pienamente la citata sentenza di primo grado;
- condannare parte appellante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 comma 1 e 3 cpc, al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'Ufficio in via equitativa;
- con vittoria di spese e competenze.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
1.1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, RT
ha tempestivamente impugnato la sentenza n. 269/2022 in data
[...]
27.4.2022, con cui il Giudice di Pace di SaSSri ha accolto l'opposizione proposta da e revocato il decreto ingiuntivo n. 673/2019,
CP_1 mediante il quale era stato ingiunto al fratello di pagare alla
CP_1 steSS la somma di € 3.200,00, oltre a interessi legali e spese. Nello specifico, l'appellante ha censurato: 1) l'erronea valutazione dell'atto di riconoscimento del debito per € 3.200,00 sottoscritto da il 5.07.2013 e l'omesso esame di
CP_1 quello per € 800,00 dal medesimo firmato in data 11.07.2019, contestando che il Giudice di Pace abbia fondato la decisione esclusivamente sulla base della scrittura privata del 2019, che, però, non era stata azionata con il decreto ingiuntivo opposto, fondato invece sul diverso riconoscimento del debito da parte di in data 5.07.2013 (la cui esistenza è stata
CP_1 confermata anche dalle dichiarazioni rese in sede penale dalla sorella
, come da verbale del 16.12.2021, prodotto in appello ai sensi Parte_2 dell'art. 345, III comma cpc); 2) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, rilevando in particolare che: il giudice di prime cure ha considerato valide le testimonianze de relato rese dai soggetti indicati da;
le certificazioni mediche CP_1 prodotte e le circostanze su cui si sono espressi i testimoni indicati dall'appellato riguardano un periodo successivo al riconoscimento di debito del 2013; non sono state considerate le dichiarazioni rese dalla TI
, che ha invece affermato di essere a conoscenza Testimone_1 dell'esistenza del credito de quo; 3) l'erronea valutazione della mancata presentazione per rendere interrogatorio formale da parte di , che si è sempre CP_1 volontariamente sottratto all'interpello;
pagina 3 di 10 4) l'erronea valutazione dell'asserito disconoscimento della scrittura privata da parte di , il quale, riferendosi al foglio sottoscritto CP_1 in data 11.07.2019, non ha disconosciuto la sottoscrizione (anzi dallo stesso confermata), bensì il suo contenuto, in quanto asseritamente non conforme a quanto concordato tra le parti, con conseguente inapplicabilità della disciplina sulla verificazione della scrittura privata. Per tali motivi, ha chiesto, in riforma della sentenza RT appellata, di confermare il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, di condannare l'appellato al pagamento della somma di € 3.200,00.
1.2. Costituitosi in giudizio in data 6.02.2023, – eccepite CP_1 preliminarmente l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello ex artt. 348 bis e 342 c.p.c. – ha dedotto:
1) l'infondatezza del primo motivo di appello, avendo egli disconosciuto totalmente e tempestivamente entrambe le scritture private de quibus, rilevando poi che, in ogni caso, l'appellante non ha fornito la prova del credito vantato;
2) l'inammissibilità, ex art. 345, comma 3 c.p.c., della produzione del verbale d'udienza del 16.12.2021, relativo al procedimento penale R.G. Trib. N. 511/2021, pendente nei confronti dell'appellante RT
per il reato di circonvenzione di incapace, allegando altresì che la
[...] deposizione resa dalla sorella era contraddittoria rispetto a Parte_2 quanto da lei steSS dichiarato in sede di sommarie informazioni e, comunque, era stata smentita dalle altre testimonianze assunte nel giudizio di primo grado;
3) l'infondatezza del secondo motivo d'appello, avendo il Giudice di prime cure interpretato in maniera corretta le risultanze istruttorie, che hanno fornito piena dimostrazione di quanto dedotto con l'atto di opposizione, lasciando invece privi di riscontro i fatti posti a fondamento del ricorso monitorio;
4) l'infondatezza del terzo motivo d'appello, non concretandosi, nel caso di specie, alcuna lesione del principio del contraddittorio, del diritto di difesa e delle garanzie del giusto processo, ribadendo, poi, la propria grave condizione di malattia psico-fisica, documentata dai certificati medici prodotti;
5) quanto al quarto motivo d'appello, il tempestivo disconoscimento di entrambe le scritture private in riferimento sia alle firme che al contenuto pagina 4 di 10 e la mancata proposizione dell'istanza di verificazione da parte dell'appellante; 6) l'irrilevanza delle istanze istruttorie reiterate in appello. Pertanto, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 sentenza impugnata.
1.3. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata posta in decisione all'udienza del 7.11.2024 sulle conclusioni di cui in epigrafe, con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Devono, in via preliminare, respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni perché la causa può essere decisa sulla base del materiale istruttorio già acquisito.
3. L'appello è fondato e merita accoglimento, per le seguenti ragioni.
3.1. In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta, atteso che, ai fini della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c., non è neceSSrio che siano prospettati profili fattuali e giuridici ulteriori, ma che la riproposizione delle ragioni già spese nel processo svolga – come nel caso di specie – una critica specifica delle parti della sentenza di cui è chiesta la riforma in modo da consentire al giudice dell'appello di individuare univocamente il contenuto delle censure (così, Cass. 28.10.2020 n. 23781).
3.2. Nel merito, il primo e il quarto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente e sono, nel loro complesso, fondati. Si deve, infatti, osservare che il decreto ingiuntivo opposto in primo grado è stato emesso sulla base di atto di riconoscimento di debito per € 3.200,00, che risulta essere stato sottoscritto da in data 5.7.2013, CP_1 come da documento prodotto dall'opponente in primo grado sub 2. In proposito, occorre precisare che la successiva correzione, da parte dell'attuale appellante, del refuso contenuto nel ricorso per emissione di decreto ingiuntivo circa la data di tale scrittura privata non muta l'efficacia della steSS. Chiaro è, difatti, indipendentemente dall'errore sulla data, il tenore testuale di tale atto: “Io sottoscritto nato ad [...] e ivi CP_1
pagina 5 di 10 residente in [...] dichiaro di esse debitore di mia sorella
[...]
della somma di € 3.200,00 dalla steSS prestatami Parte_3 per motivi personali”. Irrilevante ai fini del decidere è, invece, l'aggiunta, che RT
ha ammesso di aver inserito ex post nel medesimo foglio - relativa
[...] all'ulteriore somma di € 800,00, che sarebbe stata prestata nel giugno 2019 per ricovero ospedaliero - atteso che, rispetto alla steSS, non risulta esservi stata alcuna richiesta in sede monitoria, essendo quindi tale questione estranea all'oggetto del presente giudizio. Per le medesime ragioni, irrilevante è anche l'ulteriore scrittura privata (asseritamente datata 11.7.2019) prodotta nel giudizio di opposizione da RT
.
[...]
Così delimitato il thema decidendum del giudizio, si rileva innanzitutto che, a ben vedere, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, , con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha CP_1 compiuto un disconoscimento della scrittura privata in data 5.7.2013 riconducibile al disposto dell'art. 214 cpc. Egli, infatti, non ha disconosciuto la propria sottoscrizione, avendo anzi affermato di aver probabilmente firmato quel foglio in data 11.7.2019 dopo il funerale della madre e di essere stato indotto a farlo con l'inganno dalla sorella RT
. Si legge a pagina 4) dell'atto di citazione in primo grado:
[...]
“Confidando su quanto riferito dalla sorella e riponendo piena fiducia nella TT.SS , il Sig. apponeva la firma sul foglio”. Ed Parte_4 CP_1 ancora si afferma che il medesimo “riconosce unicamente la sua firma apposta sul documento prodotto dalla controparte”. Ciò che, invece, è stato espreSSmente disconosciuto è il contenuto estrinseco e ideologico di tale scrittura privata, con riserva di proporre querela di falso (pag. 6 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo). Peraltro, in sede di udienza in data 14.1.2020 innanzi al Giudice di pace,
, presente personalmente, ha dichiarato di “non aver scritto CP_1 il contenuto della scrittura”, precisando di “aver firmato il documento in bianco”. Ebbene, lo stesso, avendo contestato non la sottoscrizione, ma la non riconducibilità del contenuto del documento alla propria volontà negoziale, avrebbe allora dovuto ricorrere allo strumento della querela di falso (meramente prospettata, ma mai dallo stesso proposta).
pagina 6 di 10 In proposito, si ricorda, difatti, che secondo la Corte di CaSSzione “Il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento
“absque pactis”, sia che si tratti di riempimento “contra pacta”, dovendo invece essere proposta la querela di falso, se si sostenga che alcun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse appunto diverso” (Cass. 12.6.2000, n. 7975; Cass. 30/08/2024, n. 23401). Né può darsi rilievo al (peraltro generico) disconoscimento della scrittura in questione, “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c.”, compiuto da con la memoria integrativa in data 20.2.2020, stante la CP_1 tardività dello stesso che avrebbe dovuto essere compiuto con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 215 cpc.
Ciò posto, dovendo allora aversi per riconosciuta la scrittura privata de qua, si rileva che la steSS ha il chiaro contenuto di ricognizione di debito per € 3.200,00 da parte di nei confronti di CP_1 RT
, così che quest'ultima, ai sensi dell'art. 1988 c.c., risulta dispensata
[...] dall'onere di provare il rapporto fondamentale. In particolare, come affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità, “la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (Cass. 10/12/2024, n. 31818). Di conseguenza, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, sarebbe stato onere di dar prova CP_1 dell'insussistenza del diritto di credito dell'attuale appellante. Il che, ad avviso di questo Tribunale, non è avvenuto.
3.3. Deve, infatti, rilevarsi che appare fondato il secondo motivo di appello, laddove si afferma che il Giudice di pace di SaSSri ha errato nel valutare le dichiarazioni testimoniali rese in primo grado. Anzitutto, si osserva che tutti i testimoni, cui si fa riferimento nella sentenza impugnata per motivare l'accoglimento dell'opposizione (
[...]
, , ), Parte_4 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
pagina 7 di 10 hanno, invero, deposto su circostanze riferite dallo stesso , CP_1 non essendo gli stessi presenti al momento della contestata sottoscrizione in data 11.7.2019 (in particolare, in relazione ai capi 1 e 2 della memoria integrativa dell'opponente). Trattandosi, pertanto, di testimoni de relato actoris “la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”. In ogni caso, emerge che gli stessi hanno risposto in relazione a fatti, avvenuti nel luglio 2019, irrilevanti ai fini di provare che il rapporto fondamentale (diritto di alla restituzione della somma RT di € 3.200,00, come risultante dal riconoscimento di debito del 5.7.2013) non fosse mai sorto, fosse invalido o si fosse estinto. Nemmeno i documenti prodotti, del resto, conducono a conclusioni differenti. In particolare, nel verbale di sommarie informazioni rese da in Parte_2 data 2.12.2019 prodotto in primo grado, si fa, ancora una volta, riferimento all'episodio del luglio 2019 e al prestito da parte dell'attuale appellante della somma di € 800,00 per spese relative a ricovero ospedaliero di e quindi a fatti estranei all'oggetto del CP_1 presente giudizio. Quanto poi ai nuovi documenti prodotti in appello – posta l'ammissibilità di quelli formatisi successivamente al primo grado, ai sensi dell'art. 345, comma III cpc – si osserva che dai medesimi emerge, piuttosto, che in data 22.10.2024 è stata assolta, per insussistenza del RT fatto, dal reato di circonvenzione di incapace, ancorché con sentenza del Tribunale di SaSSri non definitiva (in quanto oggetto di appello da parte di
) e, come tale, priva di effetti di giudicato nel presente CP_1 giudizio ex art. 652 cpp. Si rileva, tuttavia, che tale pronuncia di assoluzione si fonda in particolare sulla sussistenza del debito de quo, accertata in base alle dichiarazioni dei testimoni sentiti in sede penale, i quali hanno confermato i prestiti di denaro effettuati da RT
in favore del fratello.
[...]
Ciò del resto è stato riferito, pur senza specifico riferimento alla somma di
€ 3.200,00, anche dalla teste , che, sentita dal Testimone_1
Giudice di pace all'udienza del 21.12.2020, ha affermato di essere stata la badante della madre dei fratelli e di aver direttamente sentito, qualche CP_1 volta, che chiedeva soldi alla sorella . CP_1 RT
pagina 8 di 10 Di conseguenza, alla luce di tutto quanto esposto e facendo applicazione dei sopra richiamati principi in tema di inversione dell'onere della prova derivante da ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., il Tribunale ritiene che
– anche a prescindere dalla mancata presentazione a rendere l'interrogatorio formale – non abbia assolto all'onere sullo CP_1 stesso incombente.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza del Giudice di pace di SaSSri n. 269/2022, va allora confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 673/2019 del Giudice di Pace di SaSSri, emesso sulla base del riconoscimento di debito in questione.
4. Di conseguenza, anche il capo di condanna al pagamento delle spese di lite di cui alla sentenza impugnata deve essere riformato. Le spese di lite, infatti, anche con riferimento al giudizio di primo grado, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022, quanto al grado di appello), considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte (con esclusione della fase istruttoria in grado di appello) e le prestazioni difensive rese. Attesa l'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio per il solo giudizio di appello, la condanna al pagamento va disposta, quanto alle spese del grado di appello, in favore dello Stato (art. 133 d.p.r. 30.5.2002 n. 115) senza dimidiare, in questa sede, le spese processuali (art. 130 d.p.r. cit.), altrimenti la parte soccombente trarrebbe un indebito vantaggio dall'ammissione della parte non abbiente al beneficio (cfr. Cass. 11.9.2018 n. 22017; Cass.
3.5.2019 n. 11590).
P . Q . M . Il Tribunale di SaSSri, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la RT CP_1 sentenza del Giudice di Pace di SaSSri n. 269/2022, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, riforma integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 673/2019 del Giudice di Pace di SaSSri;
2. condanna a rifondere a le spese di CP_1 RT lite del giudizio di primo grado, liquidate in € 1.205,00 per compensi, oltre pagina 9 di 10 a spese generali e accessori di legge, nonché a rifondere allo Stato le spese di lite del giudizio di appello, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per compensi ed € 174,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.
SaSSri, 28/05/2025
Il Giudice
Francesca Fiorentini
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di SaSSri Seconda Sottosezione Civile
N.R.G. 3052/2022 Il Tribunale Ordinario di SaSSri, in persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado, tra
(C.F. ), con il patrocinio RT C.F._1 dell'avv. Maria Eleonora Bianco, elettivamente domiciliata presso lo studio del detto difensore in Olbia, Via Catanzaro n. 116 appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Antonella Pulina, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Ossi, Via Tola n. 4 appellato
C O N C L U S I O N I Per parte appellante, come da atto di citazione in appello:
“affinché il Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere l'appello e, conseguentemente, in totale riforma della sentenza impugnata, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito condannare al pagamento in favore di CP_1 RT
della somma di 3.200 euro, oltre interessi dalla scadenza al saldo.
[...]
In via subordinata istruttoria chiede ammettersi le prove dedotte in comparsa di costituzione e con la memoria integrativa datata 20 febbraio 2020 e a verbale d'udienza del 13 settembre 2021, con l'audizione dei testi
pagina 1 di 10 ivi indicati, non ammesse dal Giudice con l'ordinanza del 19 ottobre 2020, e si insiste per l'interrogatorio formale di .” CP_1
Per parte appellata, come da foglio di precisazione delle conclusioni in data 6.11.2024:
“IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta non avendo alcuna ragionevole probabilità di essere accolta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis cpc;
- dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta in quanto estremamente generica, non rispettante i dettami di cui all'art. 342 cpc;
- dichiarare inammissibile e, di conseguenza, rigettare l'eccezione formulata dalla controparte con riferimento all'azione contrattuale di nullità o annullamento, poiché priva di alcun fondamento, nonché, tardiva in quanto formulata unicamente con il deposito della comparsa conclusionale depositata in data 12/11/2021 e, pertanto, parte appellante sarebbe abbondantemente decaduta;
- dichiarare inammissibile e, di conseguenza, rigettare la richiesta di nuova produzione nel giudizio di appello del verbale di udienza del 16/12/2021 relativo al procedimento penale contrassegnato R.G.N.R. 1264/2020 - R.G. Trib. n. 511/2021 Tribunale di SaSSri, poiché prova che la controparte ben poteva proporre e disporre nel giudizio di primo grado;
NEL MERITO
- nella denegata ipotesi che il Giudice adito Voglia ammettere agli atti del presente giudizio il verbale di udienza del 16/12/2021 prodotto dalla controparte, si domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345 comma 3 cpc che venga, di conseguenza, ammesso agli atti anche il verbale di udienza del 12/05/2022 relativo al procedimento penale contrassegnato R.G.N.R. 1264/2020 - R.G. Trib. n. 511/2021 Tribunale di SaSSri (doc. n.21);
- rigettare la richiesta di riapertura dell'istruttoria (interrogatorio formale di parte appellata e audizione dei testimoni sui capi estromessi), poiché infondata in fatto ed in diritto, nonché, irrilevante, superflua e domandata ai soli fini dilatori;
- rigettare interamente l'appello proposto da avverso la RT sentenza n. 269/2022 emeSS dal Giudice di Pace di SaSSri, TT.SS Barbara Cossu, in data 27/04/2022, nella causa civile contraddistinta al R.G. n.1719/2019, poiché infondato in fatto ed in diritto, nonché, per tutte le
pagina 2 di 10 motivazioni suesposte e per l'effetto, confermare pienamente la citata sentenza di primo grado;
- condannare parte appellante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 comma 1 e 3 cpc, al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'Ufficio in via equitativa;
- con vittoria di spese e competenze.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
1.1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, RT
ha tempestivamente impugnato la sentenza n. 269/2022 in data
[...]
27.4.2022, con cui il Giudice di Pace di SaSSri ha accolto l'opposizione proposta da e revocato il decreto ingiuntivo n. 673/2019,
CP_1 mediante il quale era stato ingiunto al fratello di pagare alla
CP_1 steSS la somma di € 3.200,00, oltre a interessi legali e spese. Nello specifico, l'appellante ha censurato: 1) l'erronea valutazione dell'atto di riconoscimento del debito per € 3.200,00 sottoscritto da il 5.07.2013 e l'omesso esame di
CP_1 quello per € 800,00 dal medesimo firmato in data 11.07.2019, contestando che il Giudice di Pace abbia fondato la decisione esclusivamente sulla base della scrittura privata del 2019, che, però, non era stata azionata con il decreto ingiuntivo opposto, fondato invece sul diverso riconoscimento del debito da parte di in data 5.07.2013 (la cui esistenza è stata
CP_1 confermata anche dalle dichiarazioni rese in sede penale dalla sorella
, come da verbale del 16.12.2021, prodotto in appello ai sensi Parte_2 dell'art. 345, III comma cpc); 2) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, rilevando in particolare che: il giudice di prime cure ha considerato valide le testimonianze de relato rese dai soggetti indicati da;
le certificazioni mediche CP_1 prodotte e le circostanze su cui si sono espressi i testimoni indicati dall'appellato riguardano un periodo successivo al riconoscimento di debito del 2013; non sono state considerate le dichiarazioni rese dalla TI
, che ha invece affermato di essere a conoscenza Testimone_1 dell'esistenza del credito de quo; 3) l'erronea valutazione della mancata presentazione per rendere interrogatorio formale da parte di , che si è sempre CP_1 volontariamente sottratto all'interpello;
pagina 3 di 10 4) l'erronea valutazione dell'asserito disconoscimento della scrittura privata da parte di , il quale, riferendosi al foglio sottoscritto CP_1 in data 11.07.2019, non ha disconosciuto la sottoscrizione (anzi dallo stesso confermata), bensì il suo contenuto, in quanto asseritamente non conforme a quanto concordato tra le parti, con conseguente inapplicabilità della disciplina sulla verificazione della scrittura privata. Per tali motivi, ha chiesto, in riforma della sentenza RT appellata, di confermare il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, di condannare l'appellato al pagamento della somma di € 3.200,00.
1.2. Costituitosi in giudizio in data 6.02.2023, – eccepite CP_1 preliminarmente l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello ex artt. 348 bis e 342 c.p.c. – ha dedotto:
1) l'infondatezza del primo motivo di appello, avendo egli disconosciuto totalmente e tempestivamente entrambe le scritture private de quibus, rilevando poi che, in ogni caso, l'appellante non ha fornito la prova del credito vantato;
2) l'inammissibilità, ex art. 345, comma 3 c.p.c., della produzione del verbale d'udienza del 16.12.2021, relativo al procedimento penale R.G. Trib. N. 511/2021, pendente nei confronti dell'appellante RT
per il reato di circonvenzione di incapace, allegando altresì che la
[...] deposizione resa dalla sorella era contraddittoria rispetto a Parte_2 quanto da lei steSS dichiarato in sede di sommarie informazioni e, comunque, era stata smentita dalle altre testimonianze assunte nel giudizio di primo grado;
3) l'infondatezza del secondo motivo d'appello, avendo il Giudice di prime cure interpretato in maniera corretta le risultanze istruttorie, che hanno fornito piena dimostrazione di quanto dedotto con l'atto di opposizione, lasciando invece privi di riscontro i fatti posti a fondamento del ricorso monitorio;
4) l'infondatezza del terzo motivo d'appello, non concretandosi, nel caso di specie, alcuna lesione del principio del contraddittorio, del diritto di difesa e delle garanzie del giusto processo, ribadendo, poi, la propria grave condizione di malattia psico-fisica, documentata dai certificati medici prodotti;
5) quanto al quarto motivo d'appello, il tempestivo disconoscimento di entrambe le scritture private in riferimento sia alle firme che al contenuto pagina 4 di 10 e la mancata proposizione dell'istanza di verificazione da parte dell'appellante; 6) l'irrilevanza delle istanze istruttorie reiterate in appello. Pertanto, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 sentenza impugnata.
1.3. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata posta in decisione all'udienza del 7.11.2024 sulle conclusioni di cui in epigrafe, con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Devono, in via preliminare, respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni perché la causa può essere decisa sulla base del materiale istruttorio già acquisito.
3. L'appello è fondato e merita accoglimento, per le seguenti ragioni.
3.1. In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta, atteso che, ai fini della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c., non è neceSSrio che siano prospettati profili fattuali e giuridici ulteriori, ma che la riproposizione delle ragioni già spese nel processo svolga – come nel caso di specie – una critica specifica delle parti della sentenza di cui è chiesta la riforma in modo da consentire al giudice dell'appello di individuare univocamente il contenuto delle censure (così, Cass. 28.10.2020 n. 23781).
3.2. Nel merito, il primo e il quarto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente e sono, nel loro complesso, fondati. Si deve, infatti, osservare che il decreto ingiuntivo opposto in primo grado è stato emesso sulla base di atto di riconoscimento di debito per € 3.200,00, che risulta essere stato sottoscritto da in data 5.7.2013, CP_1 come da documento prodotto dall'opponente in primo grado sub 2. In proposito, occorre precisare che la successiva correzione, da parte dell'attuale appellante, del refuso contenuto nel ricorso per emissione di decreto ingiuntivo circa la data di tale scrittura privata non muta l'efficacia della steSS. Chiaro è, difatti, indipendentemente dall'errore sulla data, il tenore testuale di tale atto: “Io sottoscritto nato ad [...] e ivi CP_1
pagina 5 di 10 residente in [...] dichiaro di esse debitore di mia sorella
[...]
della somma di € 3.200,00 dalla steSS prestatami Parte_3 per motivi personali”. Irrilevante ai fini del decidere è, invece, l'aggiunta, che RT
ha ammesso di aver inserito ex post nel medesimo foglio - relativa
[...] all'ulteriore somma di € 800,00, che sarebbe stata prestata nel giugno 2019 per ricovero ospedaliero - atteso che, rispetto alla steSS, non risulta esservi stata alcuna richiesta in sede monitoria, essendo quindi tale questione estranea all'oggetto del presente giudizio. Per le medesime ragioni, irrilevante è anche l'ulteriore scrittura privata (asseritamente datata 11.7.2019) prodotta nel giudizio di opposizione da RT
.
[...]
Così delimitato il thema decidendum del giudizio, si rileva innanzitutto che, a ben vedere, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, , con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha CP_1 compiuto un disconoscimento della scrittura privata in data 5.7.2013 riconducibile al disposto dell'art. 214 cpc. Egli, infatti, non ha disconosciuto la propria sottoscrizione, avendo anzi affermato di aver probabilmente firmato quel foglio in data 11.7.2019 dopo il funerale della madre e di essere stato indotto a farlo con l'inganno dalla sorella RT
. Si legge a pagina 4) dell'atto di citazione in primo grado:
[...]
“Confidando su quanto riferito dalla sorella e riponendo piena fiducia nella TT.SS , il Sig. apponeva la firma sul foglio”. Ed Parte_4 CP_1 ancora si afferma che il medesimo “riconosce unicamente la sua firma apposta sul documento prodotto dalla controparte”. Ciò che, invece, è stato espreSSmente disconosciuto è il contenuto estrinseco e ideologico di tale scrittura privata, con riserva di proporre querela di falso (pag. 6 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo). Peraltro, in sede di udienza in data 14.1.2020 innanzi al Giudice di pace,
, presente personalmente, ha dichiarato di “non aver scritto CP_1 il contenuto della scrittura”, precisando di “aver firmato il documento in bianco”. Ebbene, lo stesso, avendo contestato non la sottoscrizione, ma la non riconducibilità del contenuto del documento alla propria volontà negoziale, avrebbe allora dovuto ricorrere allo strumento della querela di falso (meramente prospettata, ma mai dallo stesso proposta).
pagina 6 di 10 In proposito, si ricorda, difatti, che secondo la Corte di CaSSzione “Il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento
“absque pactis”, sia che si tratti di riempimento “contra pacta”, dovendo invece essere proposta la querela di falso, se si sostenga che alcun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse appunto diverso” (Cass. 12.6.2000, n. 7975; Cass. 30/08/2024, n. 23401). Né può darsi rilievo al (peraltro generico) disconoscimento della scrittura in questione, “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c.”, compiuto da con la memoria integrativa in data 20.2.2020, stante la CP_1 tardività dello stesso che avrebbe dovuto essere compiuto con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 215 cpc.
Ciò posto, dovendo allora aversi per riconosciuta la scrittura privata de qua, si rileva che la steSS ha il chiaro contenuto di ricognizione di debito per € 3.200,00 da parte di nei confronti di CP_1 RT
, così che quest'ultima, ai sensi dell'art. 1988 c.c., risulta dispensata
[...] dall'onere di provare il rapporto fondamentale. In particolare, come affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità, “la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (Cass. 10/12/2024, n. 31818). Di conseguenza, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, sarebbe stato onere di dar prova CP_1 dell'insussistenza del diritto di credito dell'attuale appellante. Il che, ad avviso di questo Tribunale, non è avvenuto.
3.3. Deve, infatti, rilevarsi che appare fondato il secondo motivo di appello, laddove si afferma che il Giudice di pace di SaSSri ha errato nel valutare le dichiarazioni testimoniali rese in primo grado. Anzitutto, si osserva che tutti i testimoni, cui si fa riferimento nella sentenza impugnata per motivare l'accoglimento dell'opposizione (
[...]
, , ), Parte_4 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
pagina 7 di 10 hanno, invero, deposto su circostanze riferite dallo stesso , CP_1 non essendo gli stessi presenti al momento della contestata sottoscrizione in data 11.7.2019 (in particolare, in relazione ai capi 1 e 2 della memoria integrativa dell'opponente). Trattandosi, pertanto, di testimoni de relato actoris “la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”. In ogni caso, emerge che gli stessi hanno risposto in relazione a fatti, avvenuti nel luglio 2019, irrilevanti ai fini di provare che il rapporto fondamentale (diritto di alla restituzione della somma RT di € 3.200,00, come risultante dal riconoscimento di debito del 5.7.2013) non fosse mai sorto, fosse invalido o si fosse estinto. Nemmeno i documenti prodotti, del resto, conducono a conclusioni differenti. In particolare, nel verbale di sommarie informazioni rese da in Parte_2 data 2.12.2019 prodotto in primo grado, si fa, ancora una volta, riferimento all'episodio del luglio 2019 e al prestito da parte dell'attuale appellante della somma di € 800,00 per spese relative a ricovero ospedaliero di e quindi a fatti estranei all'oggetto del CP_1 presente giudizio. Quanto poi ai nuovi documenti prodotti in appello – posta l'ammissibilità di quelli formatisi successivamente al primo grado, ai sensi dell'art. 345, comma III cpc – si osserva che dai medesimi emerge, piuttosto, che in data 22.10.2024 è stata assolta, per insussistenza del RT fatto, dal reato di circonvenzione di incapace, ancorché con sentenza del Tribunale di SaSSri non definitiva (in quanto oggetto di appello da parte di
) e, come tale, priva di effetti di giudicato nel presente CP_1 giudizio ex art. 652 cpp. Si rileva, tuttavia, che tale pronuncia di assoluzione si fonda in particolare sulla sussistenza del debito de quo, accertata in base alle dichiarazioni dei testimoni sentiti in sede penale, i quali hanno confermato i prestiti di denaro effettuati da RT
in favore del fratello.
[...]
Ciò del resto è stato riferito, pur senza specifico riferimento alla somma di
€ 3.200,00, anche dalla teste , che, sentita dal Testimone_1
Giudice di pace all'udienza del 21.12.2020, ha affermato di essere stata la badante della madre dei fratelli e di aver direttamente sentito, qualche CP_1 volta, che chiedeva soldi alla sorella . CP_1 RT
pagina 8 di 10 Di conseguenza, alla luce di tutto quanto esposto e facendo applicazione dei sopra richiamati principi in tema di inversione dell'onere della prova derivante da ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., il Tribunale ritiene che
– anche a prescindere dalla mancata presentazione a rendere l'interrogatorio formale – non abbia assolto all'onere sullo CP_1 stesso incombente.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza del Giudice di pace di SaSSri n. 269/2022, va allora confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 673/2019 del Giudice di Pace di SaSSri, emesso sulla base del riconoscimento di debito in questione.
4. Di conseguenza, anche il capo di condanna al pagamento delle spese di lite di cui alla sentenza impugnata deve essere riformato. Le spese di lite, infatti, anche con riferimento al giudizio di primo grado, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022, quanto al grado di appello), considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte (con esclusione della fase istruttoria in grado di appello) e le prestazioni difensive rese. Attesa l'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio per il solo giudizio di appello, la condanna al pagamento va disposta, quanto alle spese del grado di appello, in favore dello Stato (art. 133 d.p.r. 30.5.2002 n. 115) senza dimidiare, in questa sede, le spese processuali (art. 130 d.p.r. cit.), altrimenti la parte soccombente trarrebbe un indebito vantaggio dall'ammissione della parte non abbiente al beneficio (cfr. Cass. 11.9.2018 n. 22017; Cass.
3.5.2019 n. 11590).
P . Q . M . Il Tribunale di SaSSri, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la RT CP_1 sentenza del Giudice di Pace di SaSSri n. 269/2022, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, riforma integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 673/2019 del Giudice di Pace di SaSSri;
2. condanna a rifondere a le spese di CP_1 RT lite del giudizio di primo grado, liquidate in € 1.205,00 per compensi, oltre pagina 9 di 10 a spese generali e accessori di legge, nonché a rifondere allo Stato le spese di lite del giudizio di appello, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per compensi ed € 174,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.
SaSSri, 28/05/2025
Il Giudice
Francesca Fiorentini
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