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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/02/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4530/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice Unico dott.ssa SI ME dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note difensive depositate in vista dell'udienza del 13.02.2025 e le memorie conclusive autorizzate;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4530/2020 di R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Surrico;
Parte_1
- attore opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Luigi Perilli presso il cui studio sito in Bari alla via G. Bottalico n. 96 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuta opposta –
E rappresentata da rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 Controparte_3
Salvatore Giammaria presso il cui studio sito in Bari alla via Garruba n. 57 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- interventrice ex art. 111 c.p.c. -
SI ME
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 13.02.2025 e nei precedenti scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 26.02.2020 Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 06.02.2020 su mutuo
[...] ipotecario n. 51440546 chiedendo l'importo di € 33.386,04 di cui euro 32986,37 per rate insolute alla data del 22.11.2019.
L'opponente, nel premettere di aver comunicato prontamente a controparte la pendenza di una procedura di sovra indebitamento attivata presso la Camera di Commercio di Bari, al fine di poter sospendere l'atto di precetto e, quindi, desistere da ogni procedura esecutiva, non avendo ricevuto riscontro in merito alla richiesta di sospensione incardinava il presente giudizio, instando in via preliminare, per la sospensione del titolo esecutivo nonché, nel merito, per l'accertamento e conseguente declaratoria di nullità dell'atto di precetto in ragione della pendenza della procedura da sovraindebitamento in attesa dell'omologa dell'accordo ex L. n. 3/2012.
Con comparsa di risposta depositata in data 11.05.2020 si costituiva Controparte_1
che, nel rappresentare di essere venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento di composizione della crisi soltanto in data 10.02.2020 – e, pertanto, successivamente alla notifica dell'atto di precetto
– deduceva di aver rettificato – in riscontro alla comunicazione del 10.02.2020 - a controparte l'ammontare del debito residuo (essendo decorso ulteriore lasso temporale che aveva inevitabilmente comportato un aumento dello stesso) e instava per il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione non avendo dato seguito all'atto di precetto e alla conseguente procedura esecutiva.
Con atto di intervento depositato in data 15.03.2023 si costituiva in qualità Controparte_2 di cessionaria del credito vantato da nei confronti dell'odierno opponente, che Controparte_1
si riportava alle conclusioni formulate dalla cedente.
Con ordinanza del 19.07.2020 il precedente Giudice, non ritenendo sussistere i presupposti per procedere alla sospensione della efficacia del titolo esecutivo atteso che, per un verso, la proposizione di istanza di avvio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della l. 3/12, in assenza di provvedimento del giudice, non determina alcuna sospensione
SI ME automatica della procedura esecutiva avviata e, per altro verso, non risulta applicabile il disposto di cui all'art. 54 ter d.l. 18/20 conv. nella l. 27/20, di competenza del G.E., non essendo stata instaurata la procedura esecutiva preannuciata con l'atto di precetto, rigettava l'istanza di sospensione e concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
Con nota depositata in data 20.02.2023 l'opponente rappresentava che il debito riportato nell'atto di precetto opposto fosse stato inserito nell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, avente R.G. n. 5447/2020 VG- Tribunale di Bari, omologato in data 06.04.2022
e non opposto che allegava.
Con le note di trattazione scritta depositate in vista dell'odierna udienza Parte_1
nel ribadire l'intervenuta omologa dell'accordo, chiedeva che fosse dichiarata la
[...]
cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite atteso che la nomina del Gestore della crisi era avvenuta prima della notifica dell'atto di precetto e parte opposta era a conoscenza della procedura di sovraindebitamento attivata in ossequio all'art. 480 co. 2 c.p.c..
Viceversa, l'interventrice chiedeva il rigetto dell'opposizione siccome infondata atteso che dalla notifica dell'atto di precetto non era derivata alcuna conseguenza pregiudizievole per il Parte_1
e che, comunque, la creditrice era venuta a conoscenza della pendenza della procedura da sovraindebitamento soltanto successivamente alla notifica dell'atto di precetto.
Ciò premesso, va detto quanto segue.
La cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio e da enunciarsi con sentenza, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II,
23/04/2015, n. 8309).
E l'intervenuta omologa dell'accordo ex L. n. 3/2012 determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale.
Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord. 22/04/2020, n. 8034).
Ciò non esime questo giudicante a provvedere sulle spese processuali, in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale.
Orbene, ritiene il Tribunale che nel caso di specie sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite atteso che, per un verso, l'opposizione non può essere ritenuta
SI ME infondata e, per altro verso, che la nomina del Gestore della Crisi avveniva già in data 13.12.2019 ossia precedentemente alla notifica dell'atto di precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione in Parte_1
opposizione a precetto notificato in data 26.02.2020, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, all'udienza del 13.02.2025.
Il Giudice dott.ssa SI ME
SI ME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice Unico dott.ssa SI ME dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note difensive depositate in vista dell'udienza del 13.02.2025 e le memorie conclusive autorizzate;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4530/2020 di R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Surrico;
Parte_1
- attore opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Luigi Perilli presso il cui studio sito in Bari alla via G. Bottalico n. 96 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuta opposta –
E rappresentata da rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 Controparte_3
Salvatore Giammaria presso il cui studio sito in Bari alla via Garruba n. 57 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- interventrice ex art. 111 c.p.c. -
SI ME
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 13.02.2025 e nei precedenti scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 26.02.2020 Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 06.02.2020 su mutuo
[...] ipotecario n. 51440546 chiedendo l'importo di € 33.386,04 di cui euro 32986,37 per rate insolute alla data del 22.11.2019.
L'opponente, nel premettere di aver comunicato prontamente a controparte la pendenza di una procedura di sovra indebitamento attivata presso la Camera di Commercio di Bari, al fine di poter sospendere l'atto di precetto e, quindi, desistere da ogni procedura esecutiva, non avendo ricevuto riscontro in merito alla richiesta di sospensione incardinava il presente giudizio, instando in via preliminare, per la sospensione del titolo esecutivo nonché, nel merito, per l'accertamento e conseguente declaratoria di nullità dell'atto di precetto in ragione della pendenza della procedura da sovraindebitamento in attesa dell'omologa dell'accordo ex L. n. 3/2012.
Con comparsa di risposta depositata in data 11.05.2020 si costituiva Controparte_1
che, nel rappresentare di essere venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento di composizione della crisi soltanto in data 10.02.2020 – e, pertanto, successivamente alla notifica dell'atto di precetto
– deduceva di aver rettificato – in riscontro alla comunicazione del 10.02.2020 - a controparte l'ammontare del debito residuo (essendo decorso ulteriore lasso temporale che aveva inevitabilmente comportato un aumento dello stesso) e instava per il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione non avendo dato seguito all'atto di precetto e alla conseguente procedura esecutiva.
Con atto di intervento depositato in data 15.03.2023 si costituiva in qualità Controparte_2 di cessionaria del credito vantato da nei confronti dell'odierno opponente, che Controparte_1
si riportava alle conclusioni formulate dalla cedente.
Con ordinanza del 19.07.2020 il precedente Giudice, non ritenendo sussistere i presupposti per procedere alla sospensione della efficacia del titolo esecutivo atteso che, per un verso, la proposizione di istanza di avvio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della l. 3/12, in assenza di provvedimento del giudice, non determina alcuna sospensione
SI ME automatica della procedura esecutiva avviata e, per altro verso, non risulta applicabile il disposto di cui all'art. 54 ter d.l. 18/20 conv. nella l. 27/20, di competenza del G.E., non essendo stata instaurata la procedura esecutiva preannuciata con l'atto di precetto, rigettava l'istanza di sospensione e concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
Con nota depositata in data 20.02.2023 l'opponente rappresentava che il debito riportato nell'atto di precetto opposto fosse stato inserito nell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, avente R.G. n. 5447/2020 VG- Tribunale di Bari, omologato in data 06.04.2022
e non opposto che allegava.
Con le note di trattazione scritta depositate in vista dell'odierna udienza Parte_1
nel ribadire l'intervenuta omologa dell'accordo, chiedeva che fosse dichiarata la
[...]
cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite atteso che la nomina del Gestore della crisi era avvenuta prima della notifica dell'atto di precetto e parte opposta era a conoscenza della procedura di sovraindebitamento attivata in ossequio all'art. 480 co. 2 c.p.c..
Viceversa, l'interventrice chiedeva il rigetto dell'opposizione siccome infondata atteso che dalla notifica dell'atto di precetto non era derivata alcuna conseguenza pregiudizievole per il Parte_1
e che, comunque, la creditrice era venuta a conoscenza della pendenza della procedura da sovraindebitamento soltanto successivamente alla notifica dell'atto di precetto.
Ciò premesso, va detto quanto segue.
La cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio e da enunciarsi con sentenza, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II,
23/04/2015, n. 8309).
E l'intervenuta omologa dell'accordo ex L. n. 3/2012 determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale.
Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord. 22/04/2020, n. 8034).
Ciò non esime questo giudicante a provvedere sulle spese processuali, in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale.
Orbene, ritiene il Tribunale che nel caso di specie sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite atteso che, per un verso, l'opposizione non può essere ritenuta
SI ME infondata e, per altro verso, che la nomina del Gestore della Crisi avveniva già in data 13.12.2019 ossia precedentemente alla notifica dell'atto di precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione in Parte_1
opposizione a precetto notificato in data 26.02.2020, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, all'udienza del 13.02.2025.
Il Giudice dott.ssa SI ME
SI ME