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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3248/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott. Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), in proprio e in qualità di erede di Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA BESANA 2 20122 MILANO Persona_1
presso lo studio dell'avv. LEREDE MATTEO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. , n qualità di erede di Parte_2 C.F._2 [...]
domiciliato in VIA BESANA 2 20122 MILANO presso lo studio Persona_2
dell'avv. LEREDE MATTEO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. ), n qualità di erede di Parte_3 C.F._3 [...]
domiciliato in via Besana 20122 MILANO presso lo studio Persona_2
dell'avv. LEREDE MATTEO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE/ APPELLATI pagina 1 di 12 CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._4
VIA LANZONE 7 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. SCARAMOZZINO
DAVIDE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE/APPELLANTE
C.F. ) Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE/APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI
Per , E Parte_1 Parte_2 Parte_3
piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza 21.5.2024, emessa fuori udienza e mai comunicata allo scrivente, nonchè di tutti gli atti del giudizio svolti successivamente alla predetta ordinanza (e quindi anche dell'udienza del 9.7.2024 e del provvedimento 16.7.2024 di fissazione dell'udienza per gli incombenti di cui all'art. 352 cpc ordinanza) per violazione dell'art. 134 c.p.c., disponendo che venga rinnovata/emessa nuova ordinanza di scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.5.2024 da comunicarsi alla scrivente difesa;
- accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e l'invalidità della produzione documentale di controparte effettuata con la memoria 30 aprile 2024 ed in particolare sub. docc. 13 e 14, in quanto tardiva, irrituale e contraria al divieto di iuri novorum in appello anche con riferimento alle produzioni documentali previsto dall'art. 345 c.p.c., così e come stabilito sin dal 2005 da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8203;
NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare il gravame proposto dal sig. così e come qualsiasi domanda ex adverso proposta;
CP_1
- in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado n.
367/2010 del Trib. Pavia, Dott. Andrea Balba, emessa in data 30 aprile 2010 e depositata in data 22 maggio 2010, condannare il sig. al pagamento integrale delle spese, diritti ed onorari Controparte_1 oltre IVA e CPA come per legge relativi al procedimento di primo grado;
- con vittoria di spese diritti e onorari anche del presente secondo grado di giudizio in riassunzione e di quello di cassazione, nonché di tutti quelli precedenti;
pagina 2 di 12
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande dell'appellante nei confronti degli appellati dichiarare tenuta e, quindi, condannare la in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore, con sede in GO (MI), via Mario Idiomi 1/6, a tenere e a manlevare i sigg.ri e da tutte le predette domande e da qualsivoglia spesa ed Parte_2 Parte_1 onere possa derivare ai convenuti quale effetto e/o conseguenza della presente lite, ivi compresi quelli per la denunzia della stessa e quelli eventualmente da rimborsare al sig. e per l'effetto CP_1 condannare la al pagamento in favore dei sigg.ri e di CP_2 Parte_2 Parte_1 tutte quelle somme che questi ultimi fossero tenuti a corrispondere al sig. , nonchè condannare la CP_1
a restituire ai sigg.ri e un importo pari al valore della CP_2 Parte_2 Parte_1 canna fumaria di cui è causa ed a risarcire ai convenuti tutti i danni subiti ed in particolare quelli per la realizzazione di una nuova canna fumaria che dal camino al piano interrato del loro immobile arrivi sino al piano di copertura, che verranno accertati e quantificati in corso di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
La scrivente difesa si oppone alla richiesta del sig. di ammissione della prova per testimoni, in CP_1 quanto irrilevante per provare il diritto di proprietà della canna fumaria e per tutti i motivi indicati in primo grado e nell'atto di riassunzione del presente giudizio. In ogni caso, senza inversione alcuna dell'onere probatorio, che incombe unicamente in capo al sig.
, si chiede ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze: CP_1
1) Vero che nel dicembre del 2002 i sigg.ri e si rivolgevano all'agenzia immobiliare Pt_2 Pt_1
Professione Casa di Rozzano (MI), località Ponte Sesto, P.zza Berlinguer 18.
2) Vero che il sig. della summenzionata agenzia immobiliare proponeva ai sigg.ri Controparte_4
e di acquistare la villetta sita in Noviglio (MI), località Mairano, via G. Falcone Pt_2 Pt_1
2/36, confinante con quella del sig. . CP_1
3) Vero che il sig. comunicava ai sigg.ri e che la villetta era di Controparte_4 Pt_2 Pt_1 proprietà della CP_2
4) Vero che il sig. nei mesi di dicembre 2002 e gennaio 2003 accompagnava i sigg.ri Controparte_4
e presso la suddetta villetta. Pt_2 Pt_1
5) Vero che in tali occasioni veniva mostrato ai sigg.ri e lo spazio predisposto per il Pt_2 Pt_1 camino al piano seminterrato lungo la parte che divide l'immobile dei convenuti da quello dell'attore.
6) Vero che in tale spazio era presente un foro dal quale partiva la canna fumaria di cui è causa.
7) Vero che nel febbraio 2003 i sigg.ri e si recavano presso la per Pt_2 Pt_1 CP_2 sottoscrivere il contratto preliminare.
8) Vero che in tale occasione i sigg.ri e incontravano il sig. legale Pt_2 Pt_1 Testimone_1 rappresentante della ed il geom. . CP_2 Controparte_5
9) Vero che nel febbraio 2003 i sigg.ri e contattavano il geom. , il quale li Pt_2 Pt_1 CP_5 accompagnava ad effettuare un nuovo sopralluogo nella villetta.
10) Vero che in tale ulteriore sopralluogo il geom. mostrava ai sigg.ri e il CP_5 Pt_2 Pt_1 foro dal quale partiva la canna di cui è causa al piano seminterrato lungo la parte che divide l'immobile dei convenuti da quello dell'attore.
11) Vero che i sigg.ri e riferivano ai sigg.ri e che la possibilità Pt_2 Pt_1 CP_5 CP_4 di installare il camino al piano seminterrato per riscaldare i locali nei mesi invernali era uno dei motivi che li induceva a comperare la villetta.
pagina 3 di 12
12) Vero che il 25.2.2003, con atto del notaro dott. , i sigg.ri e Persona_3 Pt_2 Pt_1 acquistavano la villetta nello stato di fatto in cui si trovava e in cui era stata precedentemente vista e piaciuta e, di conseguenza, anche con la canna fumaria ed il suo foro al piano seminterrato.
13) Vero che con raccomandata a.r. 21.12.2006 il legale dei sigg.ri e invitava la Pt_2 Pt_1 [...]
a rendere tutti i chiarimenti relativi alla canna fumaria de qua. CP_2
14) Vero che il 10.1.2007 il sig. della contattava il legale dei sigg.ri Testimone_2 CP_2
e Pt_2 Pt_1
15) Vero che i 12.1.2007 i sigg.ri e telefonavano al sig. e fissavano Pt_2 Pt_1 Testimone_2 un nuovo sopralluogo per il 25.1.2007.
16) Vero che il 25.1.2007 il sig. si recava presso la villetta dei sigg.ri e Testimone_2 Pt_2
e confermava che la canna fumaria di cui è causa faceva parte integrante dell'immobile Pt_1 acquistato dagli stessi.
17) Vero che i sigg.ri e hanno utilizzato il camino e la relativa canna fumaria sin Pt_2 Pt_1 dall'acquisto della villetta.
18) Vero che la finestra dell'immobile del sig. posta in prossimità del comignolo della canna CP_1 fumaria de qua è chiusa unicamente con un telo di plastica, essendo priva di serramento.
Si indicano come testi: c/o di GO (MI), via Mario Idiomi 1/6; Controparte_5 CP_2
di DO AN CO (MI), via Puccini 55; c/o di Controparte_4 Testimone_2 CP_2
GO (MI), via Mario Idiomi 1/6.
Si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli ex adverso dedotti ed eventualmente ammessi, con l'escussione dei testi già indicati.
Per Controparte_1
Codesto Collegio dell'Ecc.ma Corte di Appello di Milano voglia,
in riforma di Sent.n°367/2010Trib.PV e Sent.n°2831/2016 C.App.MI, sulla base di
Ord.n°21289/2023Cass. e inoltre contrariis rejectis,
accertare e dichiarare la piena ed esclusiva proprietà in capo al sig della canna Controparte_1 fumaria sita nella villetta dell'attore ed inserita nel muro che separa la villetta dell'attore con quella dei confinanti sigg. conseguentemente Persona_4
condannare i convenuti ed alla rimozione del Parte_1 Controparte_6 collegamento creato per l'abusivo utilizzo di detta canna fumaria con conseguente ripristino della medesima a regola d'arte, il tutto a spese dei convenuti.
Ove la canna fumaria de qua per fatto e colpa dei convenuti non fosse ripristinabile nel suo corretto funzionamento senza costituire pericolo per l'altrui incolumità sia di esalazioni che dal punto di vista strutturale, condannare i convenuti al rifacimento integrale della canna fumaria ad esclusive spese dei predetti, anche sotto il profilo strutturale, ripristinare lo stato dei luoghi con la rimozione di ogni impedimento all'esercizio della stessa e all'utilizzo della suddetta canna fumaria. Previa verifica scrupolosa in attualità dello stato attuale della canna fumaria, la quale, a seguito dell'utilizzo da parte dei convenuti, è presumibilmente crepata in alto ed in basso nella cantina e può venire giù (cadere), condannare a staccarsi dalla canna de qua e ripristinare subito e per bene il foro al quale sono collegati (e ove fosse necessario rifare la canna fumaria a regola d'arte, come suddetto)
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In ogni caso, dichiarare i convenuti tenuti e quindi condannarli al risarcimento dei danni tutti subiti
e subendi, in conseguenza dell'abusivo utilizzo della canna fumaria e anche della avversa complessiva ostinata condotta, consistenti nella continua messa in pericolo della sua salute per i fumi e la fuliggine respirata (questi ultimi si indicavano in €5.000,00 quasi una decina di anni orsono), ma altresì negli ulteriori ben più ingenti danni morali per l'ansia causata, con grave disagio salutistico ed emozionale- esistenziale per l'anziano attore durante il costante fattore illecito : il tutto da quantificarsi in via equitativa al meglio possibile.
Con totale vittoria di spese ex Artt. 91co.1 – 92co.2 – 96 - 385co.3 - 389 c.p.c., visto e considerato preliminarmente che perfino già in Appello nel 2011 erano stati rigettati gli appelli incidentali sulla compensazione delle spese di primo grado, svolti con autonome domande, sia dei convenuti sigg. Co
(ed eredi) e sia della terza chiamata poi tenendo conto in preminente Pt_2 Pt_1 CP_7 attualità del supporto documentale offerto con il ns.DOC.1extra, infine ritenendosi determinante quanto deciso dalla Cassazione con Ord.n°21289/2023 ed esaminando lo sviluppo processuale della riassunzione de qua, per quanto segue.
1. Ex Art.385c.p.c. determinarsi equitativamente ma secondo le tabellazioni di legge di più recente vigenza per l'orientamento liquidatorio per il compenso a carico delle controparti da riconoscersi come adeguato per la vittoriosa difesa espletata in Corte di Cassazione dall'allora parte ricorrente Sig. , alla luce dell'esito di cassazione (per più motivi) conseguentemente ottenuto. Controparte_1
2. Ex Artt.91-96-97 c.p.c. con totale vittoria di spese del presente grado di giudizio complessivamente considerato, sia la fase di appello avente origine nel 2011 con c.t.u., sia la presene continuazione in riassunzione con istruttoria testimoniale, lasciandosi a Codesta Corte di Appello la valutazione equitativa pur sempre in armonia (con criterio determinativo per valore magari massimo ma almeno medio all'interno dello scaglione precostituito) con la parametrazione tabellare del noto D.M.55/2014ss.mm. (ed ex Art.97c.p.c. valutandosi di maggior rilievo l'interesse, la responsabilità e decisamente la incidenza in pejus a carico di ed rispetto a Parte_1 Controparte_6
. oggi AJ&SONS). CP_7
3. Condannare le controparti in solido (magari con la medesima valutazione appena suddetta ex Art.97c.p.c.) pure con riguardo alla imputazione sia della liquidazione già effettuata il 05/04/2016 in R.G.n°2239/11 in ordine alle spese di c.t.u. (“€2.492,28 per onorari, oltre iva e contributo cassa geometri, ed €179,20 per spese, somme poste provvisoriamente a carico solidale delle parti” il 5/4/16 e poi invece il 7/6/2016 in Sent.n°2831/2016 “a carico dell'appellante ”) sia del carico CP_1 economico definitivo per il tributo di registro.
4. Ex Art.589c.p.c. accertare da restituirsi €6.120,19 (pagati da per difesa .) +€5.511,09 CP_8 CP_7 (pagati da per difesa + €1.140,71 (a causa stessa Sent. CP_8 Controparte_9 corrisposti ancora con bonifico da a sig. = €12.771,99 già provvisoriamente versati CP_8 CP_10 dal sig. in osservanza del dictum dispositivo della Sent.n°2831/2016 in punto di spese Controparte_1 di quella Causa R.G.n°2239/2011 e ora con nuova Sentenza attesa invece da rifondere con interessi e rivalutazione, con calcolo in aggiornamento fino all'effettivo ristoro a partire dalla data di quando sono stati ricevuti, dunque con condanna rispettivamente come segue : a carico di . oggi CP_7
AJ&SONS s.r.l. per € 6.120,19+int.riv. dal 30/09/2016; a carico di controparte ed Parte_1
per €5.511,09+int.riv. dal 12/07/2016; a carico di sig. per Controparte_6 Parte_1
€1.140,71+int.riv. dal 31/01/017; il tutto a favore dello stesso provvisorio datore Sig. . Controparte_1
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio e proprietari Controparte_1 Controparte_6 Parte_1 dell'immobile confinante, affinchè fosse accertata la sua esclusiva proprietà della canna fumaria posta nel muro divisorio fra le due abitazioni, con condanna dei medesimi alla rimozione dell'abusivo collegamento alla stessa e al risarcimento dei danni derivati dal suo illecito utilizzo. In particolare, l'attore sosteneva di aver incaricato, quando era ancora in corso l'edificazione degli immobili, la ditta IM Costruzioni spa di costruire due canne fumarie extracapitolato, oltre quella prevista per ciascuna unità immobiliare, di cui una era quella a cui si erano abusivamente allacciati i convenuti. Co
e contestavano le domande attoree e chiamavano in giudizio la società . Pt_2 Pt_1 CP_7
– ora AJ&SONS s.r.l.- da cui avevano acquistato l'immobile al fine di essere garantiti per l'evizione parziale del bene in caso di accoglimento della domanda attorea.
si costituiva in giudizio contestando la domanda dei convenuti. CP_7
2. Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 367/10 pubblicata il 22.5.2010, rigettava le domande e compensava le spese. In particolare, il tribunale riteneva che gli attori non avessero provato la proprietà della canna fumaria, non avendo dimostrato che ne avevano commissionato la costruzione e pagato la realizzazione, posto che i documenti aventi per oggetto i lavori extracapitolato erano privi di sottoscrizione e di data certa e la fattura emessa da IM Costruzioni non aveva alcuna valenza probatoria i quanto i lavori venivano indicati in termini generici.
3. proponeva appello deducendo che i documenti prodotti provavano -al contrario di quanto CP_1 ritenuto dal tribunale- che aveva commissionato la costruzione della canna fumaria oggetto di giudizio alla ditta IM Costruzioni e che i lavori furono da lui pagati alla medesima con le fatture 14/95 e 274/94. Instava per l'assunzione della prova per testi e per l'ammissione della ctu. Stante il decesso di , il giudizio veniva riassunto da nei confronti degli eredi - Controparte_6 CP_1
già parte del giudizio in proprio-, e - Parte_4 Parte_2 Parte_3 figli-, nonché della terza chiamata . CP_7
, e si costituivano e proponevano appello Parte_3 Parte_2 Parte_1 incidentale in merito alla compensazione delle spese.
, proponeva anch'essa appello incidentale censurando la compensazione delle spese. CP_7
4. La Corte d'appello, con sentenza n. 2831/2016 pubblicata il 05/07/2016, rigettava l'appello principale e gli appelli incidentali. Condannava, altresì, al pagamento delle spese del grado. CP_1
La Corte reputava che: 1) la ctu aveva dimostrato che: i) la canna fumaria non era incorporata nel muro di proprietà di come affermato dal medesimo, in quanto, per tutta la sua altezza, dal CP_1 piano seminterrato al sottotetto, era collocata nel muro divisorio fra l'immobile di proprietà e CP_1 quello di proprietà -sporgendo di soli 1,5 nel sottotetto di , ma in ragione del Persona_4 CP_1 fatto che mancava l'intonaco-; ii) alla canna fumaria risultava collegato solo un caminetto a legna posto nel seminterrato della proprietà iii) non poteva desumersi che la stessa fosse Persona_4 stata pagata da dal fatto che l'ultimo tratto della medesima e il comignolo sporgevano per 27 CP_1 cm sul tetto della sua proprietà; 2) l'atto di compravendita e le planimetrie allegate non facevano alcun riferimento alla canna fumaria;
3) il verbale di sopralluogo dell'arch. prodotto da Per_5
e le planimetrie allegate attestavano unicamente che entrambe le unità immobiliari erano CP_1 dotate di canne fumarie posizionate nelle rispettive cucine dove sono installate le caldaie;
4) i pagina 6 di 12 documenti prodotti non provavano l'acquisto della canna fumaria, in quanto il doc. 3, intitolato
“varianti” che dovrebbe provare la richiesta di di costruzione di due canne fumarie CP_1 extracapitolato era privo di data e di sottoscrizione mentre le fatture avevano riferimenti troppo generici per correlarle al pagamento delle stesse.
5. proponeva ricorso per cassazione articolato in nove motivi. CP_1
6. La Corte di Cassazione, con ordinanza n.21289/23 depositata il 19.7.2023, accoglieva i primi quattro motivi del ricorso di . In particolare, in accoglimento dei primi tre motivi, la Corte di CP_1 Cassazione accoglieva la doglianza relativa all'immotivato diniego dei mezzi istruttori reiteratamente richiesti. Infatti, la Suprema Corte censurava la Corte d'appello che aveva ritenuto insufficienti i documenti prodotti da diretti a provare il conferimento dell'incarico di costruire le due canne CP_1 fumarie extracapitolato e il pagamento delle medesime, “Il tutto, senza motivare in alcun modo sulla richiesta di prove per testi richieste da quest'ultimo, dirette proprio a dimostrare l'ordine di realizzazione della canna fumaria e il suo relativo pagamento alla IM Costruzioni Spa e a confermare la documentazione versata in atti -pag.8-.
Inoltre, la Corte di Cassazione, in accoglimento, del quarto motivo di ricorso riteneva sussistente il vizio di omessa pronuncia in merito alla domanda di risarcimento del danno conseguente all'uso abusivo della canna fumaria da parte degli appellati che non poteva ritenersi assorbita nel rigetto della domanda relativa all'accertamento della proprietà della stessa, in quanto indipendente dall'accertamento della titolarità del diritto, essendo la stessa fondata sulla violazione del D.G.R. n° 7635/08 che vieta l'uso di caminetti a combustione aperta.
Infine, la Suprema Corte dichiarava inammissibile il quinto motivo di ricorso, relativo alla dedotta nullità della ctu, rigettava il sesto e il settimo, concernenti la nullità della comparsa di costituzione in riassunzione degli eredi di e l'asserito difetto di prova della qualità di eredi dei Controparte_6 medesimi e dichiarava assorbiti l'ottavo e il nono inerenti alle spese del giudizio.
7. Il giudizio veniva riassunto da in proprio e in qualità di erede di e Parte_1 Controparte_6 da e in qualità di eredi del padre Salvatore, con il ricorso rubricato con il Parte_5 Parte_2
n. 3248/23 e da con il ricorso rubricato al n. 3295/23. CP_1 I ricorsi venivano riuniti all'udienza del 21.5.2024.
ora rimaneva contumace. CP_2 CP_3
Il consigliere istruttore con ordinanza emessa fuori udienza in pari data: i) ammetteva le prove testimoniali richieste da;
ii) rigettava le richieste istruttorie dei iii) riservava al CP_1 Pt_1 collegio la decisione sull'eccezione di inutilizzabilità dei documenti prodotti da all'udienza del CP_1
30.4.2024. I testi venivano assunti all'udienza del 9.7.2024. Con istanza depositata in data 9.9.2024, il difensore di e di e Parte_1 Parte_3
eccepiva la nullità dell'ordinanza del 21.5.2024 e degli atti processuali conseguenti in Parte_2 ragione dell'omessa comunicazione della stessa al medesimo. Il consigliere istruttore con ordinanza in data 10.9.2024 dichiarava la nullità dell'ordinanza del 21.5.2024 e degli atti processuali conseguenti, recependo e rinnovandone il contenuto.
pagina 7 di 12 I testi venivano nuovamente escussi all'udienza del 12.11.2024. All'esito, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., veniva disposta la remissione in decisione della causa all'udienza del 28.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dei documenti prodotti sub doc. 14 in data 30.4.2024, in quanto si tratta di documenti già prodotti nel giudizio di primo grado -in particolare le varianti in corso d'opera e le fatture già valutate dai giudici di primo e secondo grado che qui rilevano e saranno utilizzati al fine del decidere-. Altresì, deve essere disattesa l'eccezione di che vorrebbe far discendere dal mancato deposito CP_1 da parte del difensore dei delle precisazione delle conclusioni, la rinuncia alle Persona_4 proprie domande. Infatti, l'omesso deposito della precisazione delle stesse, comporta che rimangono valide quelle contenute, in questo caso, nell'atto di citazione in riassunzione. Peraltro, è da escludersi anche un'eventuale presunzione di rinuncia dal mancato deposito delle p.c., in quanto il difensore ha depositato successivamente la comparsa conclusionale in cui ha insistito nelle proprie domande e istanze, riportando anche integralmente le conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio.
2. ha promosso un'azione di rivendica chiedendo che fosse accertata la sussistenza del proprio CP_1 diritto di proprietà esclusiva della canna fumaria inserita nel muro fra il proprio immobile e quello confinante dei collegato alla stessa, chiedendo la condanna dei medesimi alla Persona_4 rimozione di tale abusivo collegamento, oltre al risarcimento dei danni.
I sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, hanno sempre affermato che la Persona_4 canna fumaria oggetto di causa era di loro esclusiva proprietà, in quanto, quando nel 2003 avevano acquistato l'appartamento, la stessa era già collegata al medesimo, non avendo i medesimi praticato alcun foro nel muro per collegare il proprio immobile alla canna fumaria.
Proprio, per tale ragione, chiamavano in giudizio per garantirli, in caso di accoglimento della domanda di , dall'evizione parziale del bene, ex art. 1480 c.c., il venditore DJ&CO srl. CP_1
diversamente da quanto affermato dai negli atti del presente giudizio, CP_7 Persona_4 costituendosi nel giudizio di primo grado, ha negato che l'esistenza del foro per l'evacuazione dei fumi nel locale cantina prima della vendita dell'appartamento ai loro acquirenti.
3. Ciò posto, si osserva quanto segue. Il teste , all'epoca dei fatti dipendente della IM Costruzioni, come risulta dai Testimone_3 fogli prodotti nel documento 3 , prendendo visione del suddetto documento in cui sono riportate CP_1 le varianti della villa acquistata da , con il rispettivo costo e specifica indicazione di quelle CP_1 extracapitolato -fra cui figurano due canne fumarie del costo di £ 2.100.000 cadauna per un importo complessivo di £ 4.200.000-, riconosceva la propria calligrafia sulle parti scritte a mano del suddetto documento -fra cui figuravano proprio i costi delle varie opere fra cui quelle delle due canne fumarie-
.
pagina 8 di 12 Inoltre, il teste dichiarava: “Se sono indicate in quel documento le canne fumarie sono quelle che poi sono state realmente eseguite”. Pertanto, dal contenuto della deposizione del teste -del tutto disinteressato e quindi attendibile, avendo anche riconosciuto la propria calligrafia sul foglio delle varianti all'unità C2 n.35 assegnata a risulta provato che le due canne fumarie extracapitolato dell'unità immobiliare acquistata da CP_1
nel 199 sono state ordinate dal medesimo quando l'immobile era in costruzione e sono state CP_1 realizzate dalla IM unitamente allo stesso.
Ciò, peraltro, è confermato anche dal fatto che la canna fumaria oggetto di causa, come accertato dal ctu, è per tutta la sua altezza incassata all'interno del muro divisorio fra le unità immobiliari di CP_1 e –“che la canna fumaria, oggetto di contestazione ed identificata con la dicitura Persona_4
F1, risulta collocata in corrispondenza del muro comune, compreso tra le lettere A-D, di divisione tra le due unità immobiliari di proprietà dell'attore appellante e dei convenuti appellati. Detta situazione si sviluppa per tutti i piani del fabbricato e precisamente dal piano seminterrato fino al piano sottotetto. Ne consegue quindi che trovandosi la predetta canna fumaria contenuta nello spessore di cm 20 del muro comune divisorio tra le due unità immobiliari è possibile affermare che la stessa non risulta incorporata nell'abitazione di proprietà di ” -pag. 11 ctu-. Controparte_1 Infatti, la collocazione fisica della canna fumaria all'interno del muro è compatibile esclusivamente con la sua realizzazione quando gli immobili erano ancora in costruzione.
In caso contrario, sarebbe stata edificata all'interno dell'appartamento o all'esterno dello stesso.
Risulta, altresì, provato che le canne fumarie extracapitolato, fra cui quella oggetto di causa, sono state pagate da . Controparte_1
Ciò risulta documentalmente dalle fatture n. 194/94 e 14/95 -doc.
3- per l'importo di £ 6.075.000 ciascuna, iva esclusa, emesse da IM Costruzioni nei confronti di -regolarmente Controparte_1 quietanziate e comunque con allegati mezzi di pagamento- con l'indicazione “varianti in corso d'opera” il cui importo complessivo di £ 12.150.000, iva esclusa, coincide esattamente con l'importo totale, iva esclusa, del computo delle varianti elencate puntualmente con i relativi costi nei fogli prodotti con il documento 3 riconosciuti dal teste . Tes_3
Tale prova documentale -già di per sé sufficiente-, riscontra comunque sul punto la deposizione del teste , figlio di che, prendendo visione delle fatture e delle allegate Testimone_4 Controparte_1 cambiali regolarmente incassate, ha confermato che erano state emesse per il pagamento delle varianti commissionate dal padre. Altresì, non è contestato e comunque è provato che la canna fumaria sopradescritta è una delle due extracapitolato realizzate dalla ditta costruttrice su incarico di e pagate dallo stesso. CP_1
Infatti, le planimetrie prodotte da nel doc. 2, attestano la presenza in entrambe le unità CP_1 immobiliari la presenza di un'unica canna fumaria nelle rispettive cucine. Questa, infatti, era la canna fumaria prevista dal capitolato collegata alla caldaia, mentre quella oggetto della presente causa, non risultava dalle planimetrie e, come constatato dal ctu, non era collegata all'appartamento di . CP_1 Quindi, è provato che l'unità immobiliare acquistata da il 12.4.1996 era stata costruita con due CP_1 canne fumarie extracapitolato commissionate e pagate dal medesimo, di cui una è quella oggetto del presente giudizio, una delle quali è quella oggetto del giudizio.
pagina 9 di 12 Altresì, deve logicamente escludersi che al momento della realizzazione quella oggetto del presente giudizio avesse un foro nell'unità immobiliare adiacente, in quanto realizzata per essere a servizio dell'unità del . CP_1
Infatti, è del tutto illogico che il costruttore incaricato di costruire la canna fumaria su incarico del quale opera extracapitolato della propria unità immobiliare non l'abbia collegata al suo CP_1 appartamento, ma a quello dell'unità immobiliare confinante che in quel momento era invenduta e lo è stata fino al 2003.
Quindi, il diritto di proprietà della stessa sorto a titolo originario in capo al costruttore è stato trasferito a titolo derivativo a con l'atto di acquisto dell'unità immobiliare nel 1996 prodotto in CP_1 atti. In proposito non è dirimente il fatto che l'atto di compravendita dell'immobile non menzioni la canna fumaria oggetto di causa.
Infatti, trattandosi di una pertinenza -in quanto posta, per volontà dell'unico proprietario a durevole servizio del bene principale-, la proprietà della stessa si è trasferita in capo a unitamente a CP_1 quella dell'appartamento, ex art. 818, primo comma c.c.. Pertanto, risulta provata la proprietà esclusiva della canna fumaria oggetto di causa in capo a a CP_1 decorrere dal 12.4.1996. Risulta, anche provato l'illecito collegamento alla stessa con il camino sito nell'unità immobiliare di proprietà dei in quanto realizzato successivamente all'acquisto del diritto di Persona_4 proprietà della canna fumaria in capo a senza il suo consenso. CP_1 Inoltre, posto che il foro nella canna fumaria è stato praticato dall'appartamento di proprietà dei è logico ritenere che sia stata effettuato dai medesimi dopochè sono divenuti Persona_4 proprietari dell'immobile dal momento che erano gli unici che avevano un concreto interesse a realizzarlo, al fine di utilizzare -come avvenuto- il camino da loro installato nello scantinato, mentre alcun interesse avrebbe avuto la società venditrice a praticare il foro. Ciò rende superflua l'audizione dei testi indicati dai in quanto chiamati a deporre Persona_4 su circostanze documentali o contrastanti con le conseguenze logicamente desumibili da oggettivi dati processuali che fanno ritenere le loro deposizioni, quandanche fossero rese o superflue, se conformi alle stesse, ovvero inattendibili se in contrasto con le medesime.
4. Pertanto, da quanto esposto consegue, in primis, l'accoglimento della domanda di di CP_1 accertamento della titolarità in capo al medesimo del diritto di proprietà esclusiva della canna fumaria in contestazione. Conseguentemente, i devono essere condannati a ripristinare lo Persona_4 stato dei luoghi chiudendo il collegamento fra il loro camino e la canna fumaria di – con CP_1 esclusione del ripristino delle, peraltro, presunte crepe della canna fumaria nel sottotetto in quanto, ove anche esistenti a loro non imputabili-.
5. Inoltre, deve essere rigettata la domanda di garanzia per evizione dei proposta nei Parte_6 confronti di su cui non si è formato il giudicato interno in quanto rimasta assorbita nei CP_7 precedenti gradi di giudizio e, quindi, legittimamente riproposta nel presente giudizio -ex plurimis
Cass. n. 14813 del 26/05/2023-. Ciò, in quanto l'accoglimento della domanda di rivendica non ha impedito l'effetto traslativo in capo a loro del diritto di proprietà della canna fumaria in contestazione, in quanto l'atto di acquisto del loro pagina 10 di 12 appartamento non era idoneo a trasferirne il diritto, in quanto la canna fumaria di proprietà di CP_1 non costituiva pertinenza dello stesso -difettando sia l'elemento oggettivo della destinazione durevole a servizio del loro appartamento -in ragione sia dell'assenza di qualsiasi collegamento, sia, in ogni caso, dell'inidoneità giuridica di un collegamento illecitamente creato-, sia dell'elemento soggettivo, posto che la canna fumaria era già di proprietà di . CP_1
6. Infine, deve anche essere rigettata la domanda di risarcimento del danno di . CP_1
Infatti, ha chiesto il risarcimento del danno alla salute causato dai fumi del camino respirati e CP_1 del danno morale/esistenziale causato dall'ansia derivante dal pericolo per la propria salute e dal disagio causato dalla perpetrazione dell'illecito. In proposito si osserva che non ha allegato quale concreto pregiudizio alla salute, né quale sconvolgimento delle abitudini di vita, né quale peculiare sofferenza interiore gli abbia causato l'uso illecito del canna fumaria di sua proprietà da parte dei né dedotto prove dirette a Persona_4 provarli. Peraltro, i testi e hanno fatto un generico riferimento all'uso del camino e Testimone_4 Tes_5 all'annerimento dei muri del locale sottotetto e della cameretta con necessità di pulirli e di ritinteggiare che avrebbe astrattamente avuto rilevanza per un eventuale danno patrimoniale neppure domandato. In ogni caso, il cap. 5 della prova testimoniale fa riferimento all'uso del camino dopo l'invio delle raccomandate di diffida del 14.10.2004 e del 6.12.2004 che si sostanzia in due episodi avvenuti il
5.3.2005 e il 26-27.11.2006 -cap.
6-. Ciò integrerebbe, al più, un mero disagio e fastidio comunque non risarcibile.
7. Valutato l'esito complessivo della lite, i stante la soccombenza, devono essere Persona_4 condannati a pagare a le spese di tutti i gradi di giudizio che si liquidano secondo i valori medi CP_1 delle tabelle del Dm. 147/22 per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 7.616,00 - di cui € 1.701 per studio;
€ 1204 per la fase introduttiva;
€ 1.806 per la fase istruttoria;
2905 per la fase decisionale -senza aumento per il numero delle parti in quanto non era costituita-, quanto al giudizio di appello, in complessivi € CP_11
6.946,00 - di cui € 2058 per studio;
€ 1418 per la fase introduttiva;
€ 3470 per la fase decisionale-, quanto al giudizio di legittimità, in complessivi € 5.513,00 - di cui € 2336 per studio;
€ 1969 per la fase introduttiva;
€ 1208 per la fase decisionale e quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi
€ 6.946,00 - di cui € 2058 per studio;
€ 1418 per la fase introduttiva;
€ 3470 per la fase decisionale. I devono anche essere condannati a pagare le spese di lite a ora per il Persona_4 CP_7 giudizio di primo grado, di appello e di legittimità come sopra liquidate. Nulla per la presente fase, stante la contumacia.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in sede di giudizio di rinvio riassunto in seguito alla ordinanza n. 21289/23 depositata il 19.7.2023, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie l'appello di e, per l'effetto, Controparte_1
2. in riforma della sentenza del Tribunale di Pavia n. 367/10 pubblicata il 22.5.2010;
3. accerta e dichiara il diritto di proprietà esclusiva di della canna fumaria Controparte_1 identificata con la dicitura F1 nella ctu in atti e, per l'effetto
4. condanna e a chiudere il foro che Parte_1 Parte_3 Parte_2 collega la predetta canna fumaria con l'unità immobiliare di loro proprietà;
5. rigetta tutte le altre domande;
6. condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_3 Parte_2 processuali del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio in favore di che liquida per compensi defensionali, quanto al Controparte_1 giudizio di primo grado, in complessivi € 7.616,00, quanto al giudizio di appello, in complessivi
€ 6.946,00, quanto al giudizio di legittimità, in complessivi € 5.513,00 quanto al giudizio di rinvio, in complessivi € 6.946,00, il tutto oltre spese generali 15%, oltre oneri e accessori se dovuti;
7. condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_3 Parte_2 processuali del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di legittimità in Co favore di – ora AJ&SONS srl.- che liquida per compensi defensionali, quanto al CP_7 giudizio di primo grado, in complessivi € 7.616,00, quanto al giudizio di appello, in complessivi
€ 6.946,00, quanto al giudizio di legittimità, in complessivi € 5.513,00, il tutto oltre spese generali 15%, oltre oneri e accessori se dovuti;
8. nulla dispone in ordine alle spese di AJ&SONS srl relativamente al presente giudizio;
9. condanna e a restituire a Parte_1 Parte_3 Parte_2 [...] quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado. CP_1
Milano, 5.2.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
Maria Caterina Chiulli
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