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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 5031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5031 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr. ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere –
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 842/2024, riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. all'udienza del 1 ottobre 2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Cuomo Dario, presso il cui studio ha eletto domicilio in Napoli, al Corso Amedeo di Savoia n° 187,
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , e CP_1 C.F._2
, nato a [...] il [...], C.F. , entrambi CP_2 C.F._3
RGn°842/2024 -sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda residenti in [...], ed elettivamente domiciliati in Nola
(Na) alla Via A. Laterizio n. 19 presso lo studio dell'Avv. Sabato Giuseppe Perna (c.f.
) che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. C.F._4
AN Di AL (c.f. ), giusta procura ex art. 83 c.p.c. in calce alla C.F._5 comparsa di risposta
APPELLATI
, nato a [...] il [...], C.F. CP_3 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo di pagamento n. 1340/2018, reso in data 26/04/2018, il
Tribunale di Nola, su istanza di ingiungeva agli odierni appellati, Parte_1 quali eredi di di pagare l'importo di € 8.150,00, oltre interessi e Persona_1
spese della procedura monitoria, avente ad oggetto il rimborso delle spese funerarie, sostenute esclusivamente dal ricorrente in monitorio, a seguito del decesso del de cuius; il funerale si era tenuto in Poggiomarino, comune di origine del defunto, nonostante il decesso fosse avvenuto in Toscana, più precisamente nel comune di
Grosseto.
Avverso tale decreto ingiuntivo proponevano opposizione CP_1 CP_2
e , eccependo il loro difetto di legittimazione passiva, in mancanza di CP_3
una loro accettazione dell'eredità di sia espressa che tacita;
la Persona_1 domanda, poi, doveva ritenersi completamente inammissibile nei confronti del minore , tenuto ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario. CP_3
Secondo quanto dedotto dagli opponenti, inoltre, l'opposto aveva sostenuto tali spese, che apparivano di entità eccessiva e non proporzionata alle necessità del rito funebre e alle loro condizioni economiche, di sua spontanea iniziativa, senza consultarli preventivamente.
2. Con sentenza n. 343/2024, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il
Tribunale di Nola accoglieva l'opposizione proposta e, per l'effetto, revocava il
RGn°842/2024 -sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda decreto ingiuntivo opposto n. 1340/2018. condannando l'opposto al Parte_1
pagamento delle spese processuali in favore degli opponenti, liquidate in € 2540,00
(duemilacinquecentoquaranta/00), oltre Iva e cpa come per legge.
Segnatamente, il Giudice di prime cure, dopo aver premesso che le spese funerarie sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione, gravando sugli eredi per effetto dell'acquisto all'eredità, riteneva che nel caso di specie l'opposto non avesse fornito la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dell'assunzione ad opera degli opponenti della qualità di eredi, qualità che non poteva desumersi dalla mera chiamata all'eredità, postulando per converso l'accettazione, espressa o tacita, dell'eredità. Il certificato di stato di famiglia versato in atti, infatti, era idoneo a provare esclusivamente la delazione dell'eredità, fondata sul rapporto di parentela con il de cuius, che legittimava alla successione ex art. 565 c.c.
3. Avverso tale sentenza, n° 343/2024, pubblicata in data 29 gennaio 2024, ha proposto appello , deducendo a sostegno un unico motivo. Parte_1
Con il gravame tempestivamente proposto- con atto di citazione notificato in data 23 febbraio 2024, nel rispetto del termine semestrale di decadenza, di cui all'art. 327
c.p.c., dalla pubblicazione della sentenza impugnata- il ha chiesto, in riforma Pt_1 della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare la qualità di eredi di CP_1
ed e, conseguentemente, di ritenere fondata la richiesta CP_3 CP_2 di rimborso delle spese funerarie sostenute, confermando il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Nola n°1340/2018.
In via subordinata ha chiesto di condannare gli appellati al pagamento dell'importo di € 8150,00 (ottomilacentocinquanta/00), a titolo di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c., oltre alla rifusione di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto che, fin dal giudizio di prime cure, aveva prospettato la ricorrenza, nella fattispecie in esame, di un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità, ex art. 476 c.c., atteso che CP_1
successivamente al decesso di si era affrettata a contattare l'inquilino Persona_1
RGn°842/2024 -sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'appartamento che era di proprietà del de cuius, per riscuotere il canone di locazione, condotta senz'altro integrante un'ipotesi di accettazione tacita.
Non avendo il Tribunale ritenuto tale circostanza pacifica, “al fine di colmare tale lacuna e così di superare l'eccezione di controparte” l'appellante ha richiesto l'ammissione del giuramento decisorio da deferire a tutti gli appellati, caratterizzato dalla seguente formulazione: “Giuro e giurando affermo o nego che, dal giorno del decesso del sig. ho provveduto a riscuotere, in qualità di erede, il Persona_1 canone di locazione degli appartamenti di cui il defunto sig. era Persona_1
proprietario”.
4. Si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata telematicamente in data 31 maggio 2024, e , mentre è rimasto CP_1 CP_2 CP_3 contumace.
Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità; nel merito, hanno contestato la fondatezza della doglianza fatta valere dall'appellante, ovvero che avesse accettato tacitamente l'eredità. Inoltre, CP_1
gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità del giuramento decisorio deferito dalla controparte, risultando assente il requisito della idoneità a decidere integralmente controversia, senza che risultino ulteriori margini di apprezzamento per il giudice;
presupposto richiesto dalla norma stessa, così come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Gli appellati hanno poi riproposto le eccezioni formulate in primo grado e rimaste assorbite, in ragione dell'accoglimento della preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva, ribadendo di non aver fornito alcun mandato all'appellante in ordine alla gestione del funerale e che le spese effettuate risultavano eccessive.
Pertanto, hanno così concluso: “In via preliminare, si chiede di dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato l'appello proposto e per l'effetto confermare il provvedimento reso dal giudice di prime cure, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore quale antistatario;
sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda di accertamento della qualità di eredi ex adverso proposta;
della domanda di ingiustificato arricchimento, e del giuramento decisorio chiesto in violazione del
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
disposto dell'art. 345 c.p.c; in via principale e nel merito, rigettare tutte le domande così come formulate dall'odierno appellante, per le ragioni indicate nella presente comparsa, in quanto infondate, sia in punto di fatto che in punto di diritto, nonché prive di qualunque riscontro probatorio;
In via subordinata e sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento del giuramento decisorio, limitare lo stesso esclusivamente alla sig.ra , così come argomentato nella presente CP_1 comparsa di costituzione;
il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
5. Preliminarmente si reputa infondata l'eccezione sollevata dagli appellati relativa all'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. nel testo licenziato sulla base dall'art. 3, comma 26, lett. a), D.Lgs. 10.10.2022, n.149
(con decorrenza dal 18.10.2022 ed efficacia a decorrere dal 28 febbraio 2023, con applicazione alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023). Sulla scorta di tale disposizione normativa, come novellata, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare;
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto di tale previsione normativa, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali capi del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali capi, indicare quali censure si formulano rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice e quali siano le eventuali violazioni di legge.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), con riferimento alla precedente formulazione dell'art. 342 c.p.c., ma con argomenti che appaiono spendibili anche con riferimento all'attuale formulazione, l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella vigente formulazione, atteso che dalla lettura del gravame risultano facilmente individuabili le parti della sentenza di primo grado che si chiede riformare, così come la soluzione giuridica prospettata in alternativa. (Cass. Sez. U., 13/12/2022, n. 36481).
6. Tanto debitamente premesso, il gravame è infondato e deve pertanto essere rigettato, non apparendo le censure svolte idonee a sovvertire il segno della decisione impugnata.
Appare in primo luogo condivisibile la premessa da cui ha preso le mosse il Giudice di prime cure, osservando che spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 21436 del 30/08/2018, Cass. civ., sez. II,
10729 dell'11.05.2009; Cass. civ. Ord. 17-07-2018, n. 19030; Cass. civ., Ord. del
29/04/2022, n. 13550).
Nell'assunto dell'appellante, nel caso di specie avrebbero dovuto ritenersi realizzati i presupposti fattuali previsti dall'art. 476 c.c., in tema di accettazione tacita dell'eredità; evenienza che, appunto, si verifica qualora i chiamati all'eredità compiano un atto presupponente la propria volontà di accettare e che non avrebbero il diritto di porre in essere se non nella qualità di eredi.
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Orbene, è vero che, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, l'odierno appellato aveva allegato - al fine di suffragare la ricorrenza di un'ipotesi di Parte_1 accettazione tacita dell'eredità dell'ex coniuge, da parte dell'odierna appellata CP_1
- che, subito dopo la morte del de cuius, la stessa si era affrettata a “contattare”
[...]
l'inquilino dell'appartamento ereditato dal de cuius, rivendicando il pagamento del canone di locazione. Aveva pertanto dedotto la ricorrenza di un contegno astrattamente idoneo ad integrare accettazione tacita, in linea con l'insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui la riscossione dei canoni di locazione è senz'altro idonea a costituir accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c.; la riscossione dei crediti, infatti, ha valenza di atto dispositivo del patrimonio ereditario, non già di atto avente valenza meramente conservativa (cfr. Cass. 5.11.1999, n.
12327; Cass. sez. 2, sentenza n. 2743 del 06/02/2014). A sostegno della dedotta riscossione, l'appellante aveva anche prospettato, nella comparsa di costituzione, la possibilità di chiamare a testimoniare l'inquilino.
Nondimeno, tale prova non era mai stata concretamente articolata, sebbene fossero stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., non risultando neppure indicato il nominativo del conduttore in questione, né, tanto meno, la precisa ubicazione dell'appartamento.
Nel presente grado poi, l'impugnante - senza specificamente contestare l'iter logico seguito dal Giudice di prime cure nel ritenere abbisognevole di prova la ricorrenza di un contegno di accettazione tacita, che pertanto non poteva reputarsi pacifico - ha inteso testualmente “colmare tale lacuna, e così superare l'eccezione di controparte”, articolando un giuramento decisorio, che può essere sempre deferito anche in grado di appello (art. 345, ultimo comma c.p.c.), sulla cui ammissibilità questa Corte distrettuale è dunque chiamata a pronunciarsi.
Gli appellati, in particolare, secondo quanto richiesto dall'impugnante, sarebbero chiamati a giurare sulla circostanza di aver riscosso, dal giorno del decesso di il canone di locazione degli appartamenti di cui quest'ultimo era Persona_1 proprietario – quindi non una sola unità immobiliare concessa in locazione, ma una pluralità di immobili non meglio identificati - pronunciando la seguente formula:
“Giuro e giurando affermo o nego che, dal giorno del decesso del sig. Per_1
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
ho provveduto a riscuotere, in qualità di erede, il canone di locazione degli Pt_1
appartamenti di cui il defunto sig. era proprietario”. Persona_1
Tale formula, in primo luogo, contiene un'evidente componente valutativa, ponendo riferimento ad una riscossione dei canoni in “qualità di erede”; il giuramento decisorio, invero, non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti, di situazioni, o di qualità giuridiche, né può deferirsi per provocare apprezzamenti, opinioni ovvero valutazioni di carattere giuridico, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza (Cass. Sez. 2, 25/10/2023, n. 29614).
La predetta formula, inoltre, alla luce delle circostanze costituenti tuttora oggetto di contestazione tra le parti, che concorrono a determinare il thema decidendum devoluto a questa Corte distrettuale, appare priva del requisito della decisorietà.
Come esposto in narrativa, infatti, gli odierni appellati, spiegando opposizione, ebbero non solo a negare la propria qualità di eredi, ma anche a contestare l'eccessività degli esborsi di cui si pretendeva il rimborso, deducendo di non essere stati consultati preventivamente e che i servizi resi dall'agenzia funebre erano “del tutto ultronei e non necessari per il rito funebre”.
Tali questioni, evidentemente assorbite, sono poi state riproposte dalla parte appellata nel presente giudizio di gravame, avendo anche in questo grado gli originari opponenti dedotto che il diritto al rimborso, una volta ricondotta la pretesa dell'appellante all'istituto della gestione d'affare altrui, avrebbe dovuto essere escluso in considerazione del dissenso degli stessi e dell'eccessività della spesa.
Come affermato dalla Corte Suprema, infatti, se le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purché essi non abbiano manifestato una volontà contraria alla sua attività gestoria;
il mancato dissenso, tuttavia, non giustifica anche il rimborso di spese incongrue ed eccessive, non potendosi ritenere che il coerede abbia l'onere di manifestare una volontà contraria anche sul "quantum", con la conseguenza che il giudice del merito, nella
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda quantificazione delle spese da rimborsare a chi le ha anticipate, è tenuto a verificare quale sia la somma congrua alla luce delle tariffe praticate da altre agenzie per lo stesso servizio. (Cass.sez. 2 -, Ordinanza n. 17938 del 27/08/2020).
Sulla scorta di tale rilievo – pur espungendo dalla formula come articolata dall'appellante la componente strettamente valutativa, e limitando in tal modo il giuramento esclusivamente alle circostanze di fatto - il giuramento come deferito dovrebbe nondimeno ritenersi inidoneo a definire il giudizio, come correttamente segnalato dalla parte appellata, e pertanto inammissibile. La formula del giuramento decisorio - attese le finalità di questo speciale mezzo di prova - deve infatti essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Il giuramento decisorio deve infatti essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico, e dovendo esso vertere su fatti idonei a risolvere la lite, la relativa formula deve essere congegnata in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla.
Pertanto, un giuramento formulato in modo da non consentire l'attuazione di detto meccanismo è inammissibile, in quanto la sua mancata prestazione, non potendo essere considerata come riconoscimento della fondatezza della pretesa della parte avversa, non potrebbe essere posta a base della sentenza di condanna.
L'accertamento, in concreto, della decisorietà della formula adottata rientra nell'apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici, così come è incensurabile in sede di legittimità il mancato esercizio, da parte del giudice di merito, della facoltà di modificare la formula del giuramento, facoltà peraltro consentita solo per quanto attiene ad aspetti formali della formula stessa, al fine di renderne più chiaro il contenuto (Cass. civ., sez. 1, sentenza n.9831 del 07/05/2014; conf. Cass. civ., sez, 2, sentenza n.13425 del 08/06/2007; Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 24025 del
13/11/2009).
Applicando i principi ermeneutici sovraesposti alla controversia in esame, la necessaria verifica dell'idoneità del giuramento a risolvere in maniera definitiva la controversia sortisce esito negativo.
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Infatti, anche qualora e confermassero di aver incassato i CP_1 CP_2
canoni di locazione degli appartamenti di proprietà del de cuius, e cioè la propria qualità di eredi del de cuius, il Collegio sarebbe comunque tenuto a procedere ad ulteriori valutazioni, rientranti nell'ambito del devolutum, ai fini della delibazione della complessa fattispecie sottoposta al suo esame, sia con riferimento all'eventuale mandato conferito dagli stessi all'appellante per la gestione del funerale, sia, soprattutto, in ordine alla dedotta eccessività delle spese sostenute da Parte_1
E' evidente, quindi, l'assenza del presupposto essenziale del giuramento decisorio, rappresentato dall'idoneità a risolvere completamente la controversia, ponendo la parte nella stretta alternativa tra giurare e vincere la causa, oppure rifiutare di renderlo, consegnando in questo modo la vittoria alla controparte.
Da ciò l'inammissibilità del deferito giuramento e, in difetto di ulteriori censure idonee ad attingere la statuizione impugnata, la conferma della sentenza di primo grado.
Da tanto consegue, infine, l'assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dagli appellati, tra cui quella relativa alla configurabilità di un'accettazione tacita dell'eredità ad opera di minorenne all'epoca dei fatti e diventato CP_3
maggiorenne nel corso dello svolgimento della vicenda processuale. L'art. 471 c.c., infatti, impone l'accettazione con beneficio d'inventario per i minori degli anni diciotto, mentre l'art. 489 c.c. consente che tale beneficio persista anche entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età per il minore che non abbia ancora accettato l'eredità.
7. Per effetto della soccombenza, l'appellante deve essere condannato Parte_1
alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore degli appellati costituiti, e spese che, in applicazione dei parametri di cui CP_1 CP_2 al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022 - tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, applicata la misura minima dei compensi in considerazione della limitata complessità della controversia e la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014 per la difesa i più parti- si liquidano come da dispositivo che segue.
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
8. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Nola, n. 343/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese relative al Parte_1
presente grado di giudizio in favore degli appellati e CP_1 CP_2
che liquida nell'importo di € 2.579,20 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott. ssa Alessandra Piscitiello
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Marco Criscuolo, magistrato ordinario in tirocinio.
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- dr. ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr. ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere –
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 842/2024, riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. all'udienza del 1 ottobre 2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Cuomo Dario, presso il cui studio ha eletto domicilio in Napoli, al Corso Amedeo di Savoia n° 187,
APPELLANTE
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, nata a [...] il [...], C.F. , e CP_1 C.F._2
, nato a [...] il [...], C.F. , entrambi CP_2 C.F._3
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- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda residenti in [...], ed elettivamente domiciliati in Nola
(Na) alla Via A. Laterizio n. 19 presso lo studio dell'Avv. Sabato Giuseppe Perna (c.f.
) che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. C.F._4
AN Di AL (c.f. ), giusta procura ex art. 83 c.p.c. in calce alla C.F._5 comparsa di risposta
APPELLATI
, nato a [...] il [...], C.F. CP_3 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo di pagamento n. 1340/2018, reso in data 26/04/2018, il
Tribunale di Nola, su istanza di ingiungeva agli odierni appellati, Parte_1 quali eredi di di pagare l'importo di € 8.150,00, oltre interessi e Persona_1
spese della procedura monitoria, avente ad oggetto il rimborso delle spese funerarie, sostenute esclusivamente dal ricorrente in monitorio, a seguito del decesso del de cuius; il funerale si era tenuto in Poggiomarino, comune di origine del defunto, nonostante il decesso fosse avvenuto in Toscana, più precisamente nel comune di
Grosseto.
Avverso tale decreto ingiuntivo proponevano opposizione CP_1 CP_2
e , eccependo il loro difetto di legittimazione passiva, in mancanza di CP_3
una loro accettazione dell'eredità di sia espressa che tacita;
la Persona_1 domanda, poi, doveva ritenersi completamente inammissibile nei confronti del minore , tenuto ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario. CP_3
Secondo quanto dedotto dagli opponenti, inoltre, l'opposto aveva sostenuto tali spese, che apparivano di entità eccessiva e non proporzionata alle necessità del rito funebre e alle loro condizioni economiche, di sua spontanea iniziativa, senza consultarli preventivamente.
2. Con sentenza n. 343/2024, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il
Tribunale di Nola accoglieva l'opposizione proposta e, per l'effetto, revocava il
RGn°842/2024 -sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda decreto ingiuntivo opposto n. 1340/2018. condannando l'opposto al Parte_1
pagamento delle spese processuali in favore degli opponenti, liquidate in € 2540,00
(duemilacinquecentoquaranta/00), oltre Iva e cpa come per legge.
Segnatamente, il Giudice di prime cure, dopo aver premesso che le spese funerarie sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione, gravando sugli eredi per effetto dell'acquisto all'eredità, riteneva che nel caso di specie l'opposto non avesse fornito la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dell'assunzione ad opera degli opponenti della qualità di eredi, qualità che non poteva desumersi dalla mera chiamata all'eredità, postulando per converso l'accettazione, espressa o tacita, dell'eredità. Il certificato di stato di famiglia versato in atti, infatti, era idoneo a provare esclusivamente la delazione dell'eredità, fondata sul rapporto di parentela con il de cuius, che legittimava alla successione ex art. 565 c.c.
3. Avverso tale sentenza, n° 343/2024, pubblicata in data 29 gennaio 2024, ha proposto appello , deducendo a sostegno un unico motivo. Parte_1
Con il gravame tempestivamente proposto- con atto di citazione notificato in data 23 febbraio 2024, nel rispetto del termine semestrale di decadenza, di cui all'art. 327
c.p.c., dalla pubblicazione della sentenza impugnata- il ha chiesto, in riforma Pt_1 della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare la qualità di eredi di CP_1
ed e, conseguentemente, di ritenere fondata la richiesta CP_3 CP_2 di rimborso delle spese funerarie sostenute, confermando il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Nola n°1340/2018.
In via subordinata ha chiesto di condannare gli appellati al pagamento dell'importo di € 8150,00 (ottomilacentocinquanta/00), a titolo di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c., oltre alla rifusione di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto che, fin dal giudizio di prime cure, aveva prospettato la ricorrenza, nella fattispecie in esame, di un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità, ex art. 476 c.c., atteso che CP_1
successivamente al decesso di si era affrettata a contattare l'inquilino Persona_1
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'appartamento che era di proprietà del de cuius, per riscuotere il canone di locazione, condotta senz'altro integrante un'ipotesi di accettazione tacita.
Non avendo il Tribunale ritenuto tale circostanza pacifica, “al fine di colmare tale lacuna e così di superare l'eccezione di controparte” l'appellante ha richiesto l'ammissione del giuramento decisorio da deferire a tutti gli appellati, caratterizzato dalla seguente formulazione: “Giuro e giurando affermo o nego che, dal giorno del decesso del sig. ho provveduto a riscuotere, in qualità di erede, il Persona_1 canone di locazione degli appartamenti di cui il defunto sig. era Persona_1
proprietario”.
4. Si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata telematicamente in data 31 maggio 2024, e , mentre è rimasto CP_1 CP_2 CP_3 contumace.
Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità; nel merito, hanno contestato la fondatezza della doglianza fatta valere dall'appellante, ovvero che avesse accettato tacitamente l'eredità. Inoltre, CP_1
gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità del giuramento decisorio deferito dalla controparte, risultando assente il requisito della idoneità a decidere integralmente controversia, senza che risultino ulteriori margini di apprezzamento per il giudice;
presupposto richiesto dalla norma stessa, così come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Gli appellati hanno poi riproposto le eccezioni formulate in primo grado e rimaste assorbite, in ragione dell'accoglimento della preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva, ribadendo di non aver fornito alcun mandato all'appellante in ordine alla gestione del funerale e che le spese effettuate risultavano eccessive.
Pertanto, hanno così concluso: “In via preliminare, si chiede di dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato l'appello proposto e per l'effetto confermare il provvedimento reso dal giudice di prime cure, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore quale antistatario;
sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda di accertamento della qualità di eredi ex adverso proposta;
della domanda di ingiustificato arricchimento, e del giuramento decisorio chiesto in violazione del
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disposto dell'art. 345 c.p.c; in via principale e nel merito, rigettare tutte le domande così come formulate dall'odierno appellante, per le ragioni indicate nella presente comparsa, in quanto infondate, sia in punto di fatto che in punto di diritto, nonché prive di qualunque riscontro probatorio;
In via subordinata e sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento del giuramento decisorio, limitare lo stesso esclusivamente alla sig.ra , così come argomentato nella presente CP_1 comparsa di costituzione;
il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
5. Preliminarmente si reputa infondata l'eccezione sollevata dagli appellati relativa all'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. nel testo licenziato sulla base dall'art. 3, comma 26, lett. a), D.Lgs. 10.10.2022, n.149
(con decorrenza dal 18.10.2022 ed efficacia a decorrere dal 28 febbraio 2023, con applicazione alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023). Sulla scorta di tale disposizione normativa, come novellata, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare;
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto di tale previsione normativa, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali capi del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali capi, indicare quali censure si formulano rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice e quali siano le eventuali violazioni di legge.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), con riferimento alla precedente formulazione dell'art. 342 c.p.c., ma con argomenti che appaiono spendibili anche con riferimento all'attuale formulazione, l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella vigente formulazione, atteso che dalla lettura del gravame risultano facilmente individuabili le parti della sentenza di primo grado che si chiede riformare, così come la soluzione giuridica prospettata in alternativa. (Cass. Sez. U., 13/12/2022, n. 36481).
6. Tanto debitamente premesso, il gravame è infondato e deve pertanto essere rigettato, non apparendo le censure svolte idonee a sovvertire il segno della decisione impugnata.
Appare in primo luogo condivisibile la premessa da cui ha preso le mosse il Giudice di prime cure, osservando che spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 21436 del 30/08/2018, Cass. civ., sez. II,
10729 dell'11.05.2009; Cass. civ. Ord. 17-07-2018, n. 19030; Cass. civ., Ord. del
29/04/2022, n. 13550).
Nell'assunto dell'appellante, nel caso di specie avrebbero dovuto ritenersi realizzati i presupposti fattuali previsti dall'art. 476 c.c., in tema di accettazione tacita dell'eredità; evenienza che, appunto, si verifica qualora i chiamati all'eredità compiano un atto presupponente la propria volontà di accettare e che non avrebbero il diritto di porre in essere se non nella qualità di eredi.
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Orbene, è vero che, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, l'odierno appellato aveva allegato - al fine di suffragare la ricorrenza di un'ipotesi di Parte_1 accettazione tacita dell'eredità dell'ex coniuge, da parte dell'odierna appellata CP_1
- che, subito dopo la morte del de cuius, la stessa si era affrettata a “contattare”
[...]
l'inquilino dell'appartamento ereditato dal de cuius, rivendicando il pagamento del canone di locazione. Aveva pertanto dedotto la ricorrenza di un contegno astrattamente idoneo ad integrare accettazione tacita, in linea con l'insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui la riscossione dei canoni di locazione è senz'altro idonea a costituir accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c.; la riscossione dei crediti, infatti, ha valenza di atto dispositivo del patrimonio ereditario, non già di atto avente valenza meramente conservativa (cfr. Cass. 5.11.1999, n.
12327; Cass. sez. 2, sentenza n. 2743 del 06/02/2014). A sostegno della dedotta riscossione, l'appellante aveva anche prospettato, nella comparsa di costituzione, la possibilità di chiamare a testimoniare l'inquilino.
Nondimeno, tale prova non era mai stata concretamente articolata, sebbene fossero stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., non risultando neppure indicato il nominativo del conduttore in questione, né, tanto meno, la precisa ubicazione dell'appartamento.
Nel presente grado poi, l'impugnante - senza specificamente contestare l'iter logico seguito dal Giudice di prime cure nel ritenere abbisognevole di prova la ricorrenza di un contegno di accettazione tacita, che pertanto non poteva reputarsi pacifico - ha inteso testualmente “colmare tale lacuna, e così superare l'eccezione di controparte”, articolando un giuramento decisorio, che può essere sempre deferito anche in grado di appello (art. 345, ultimo comma c.p.c.), sulla cui ammissibilità questa Corte distrettuale è dunque chiamata a pronunciarsi.
Gli appellati, in particolare, secondo quanto richiesto dall'impugnante, sarebbero chiamati a giurare sulla circostanza di aver riscosso, dal giorno del decesso di il canone di locazione degli appartamenti di cui quest'ultimo era Persona_1 proprietario – quindi non una sola unità immobiliare concessa in locazione, ma una pluralità di immobili non meglio identificati - pronunciando la seguente formula:
“Giuro e giurando affermo o nego che, dal giorno del decesso del sig. Per_1
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ho provveduto a riscuotere, in qualità di erede, il canone di locazione degli Pt_1
appartamenti di cui il defunto sig. era proprietario”. Persona_1
Tale formula, in primo luogo, contiene un'evidente componente valutativa, ponendo riferimento ad una riscossione dei canoni in “qualità di erede”; il giuramento decisorio, invero, non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti, di situazioni, o di qualità giuridiche, né può deferirsi per provocare apprezzamenti, opinioni ovvero valutazioni di carattere giuridico, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza (Cass. Sez. 2, 25/10/2023, n. 29614).
La predetta formula, inoltre, alla luce delle circostanze costituenti tuttora oggetto di contestazione tra le parti, che concorrono a determinare il thema decidendum devoluto a questa Corte distrettuale, appare priva del requisito della decisorietà.
Come esposto in narrativa, infatti, gli odierni appellati, spiegando opposizione, ebbero non solo a negare la propria qualità di eredi, ma anche a contestare l'eccessività degli esborsi di cui si pretendeva il rimborso, deducendo di non essere stati consultati preventivamente e che i servizi resi dall'agenzia funebre erano “del tutto ultronei e non necessari per il rito funebre”.
Tali questioni, evidentemente assorbite, sono poi state riproposte dalla parte appellata nel presente giudizio di gravame, avendo anche in questo grado gli originari opponenti dedotto che il diritto al rimborso, una volta ricondotta la pretesa dell'appellante all'istituto della gestione d'affare altrui, avrebbe dovuto essere escluso in considerazione del dissenso degli stessi e dell'eccessività della spesa.
Come affermato dalla Corte Suprema, infatti, se le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purché essi non abbiano manifestato una volontà contraria alla sua attività gestoria;
il mancato dissenso, tuttavia, non giustifica anche il rimborso di spese incongrue ed eccessive, non potendosi ritenere che il coerede abbia l'onere di manifestare una volontà contraria anche sul "quantum", con la conseguenza che il giudice del merito, nella
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda quantificazione delle spese da rimborsare a chi le ha anticipate, è tenuto a verificare quale sia la somma congrua alla luce delle tariffe praticate da altre agenzie per lo stesso servizio. (Cass.sez. 2 -, Ordinanza n. 17938 del 27/08/2020).
Sulla scorta di tale rilievo – pur espungendo dalla formula come articolata dall'appellante la componente strettamente valutativa, e limitando in tal modo il giuramento esclusivamente alle circostanze di fatto - il giuramento come deferito dovrebbe nondimeno ritenersi inidoneo a definire il giudizio, come correttamente segnalato dalla parte appellata, e pertanto inammissibile. La formula del giuramento decisorio - attese le finalità di questo speciale mezzo di prova - deve infatti essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Il giuramento decisorio deve infatti essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico, e dovendo esso vertere su fatti idonei a risolvere la lite, la relativa formula deve essere congegnata in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla.
Pertanto, un giuramento formulato in modo da non consentire l'attuazione di detto meccanismo è inammissibile, in quanto la sua mancata prestazione, non potendo essere considerata come riconoscimento della fondatezza della pretesa della parte avversa, non potrebbe essere posta a base della sentenza di condanna.
L'accertamento, in concreto, della decisorietà della formula adottata rientra nell'apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici, così come è incensurabile in sede di legittimità il mancato esercizio, da parte del giudice di merito, della facoltà di modificare la formula del giuramento, facoltà peraltro consentita solo per quanto attiene ad aspetti formali della formula stessa, al fine di renderne più chiaro il contenuto (Cass. civ., sez. 1, sentenza n.9831 del 07/05/2014; conf. Cass. civ., sez, 2, sentenza n.13425 del 08/06/2007; Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 24025 del
13/11/2009).
Applicando i principi ermeneutici sovraesposti alla controversia in esame, la necessaria verifica dell'idoneità del giuramento a risolvere in maniera definitiva la controversia sortisce esito negativo.
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Infatti, anche qualora e confermassero di aver incassato i CP_1 CP_2
canoni di locazione degli appartamenti di proprietà del de cuius, e cioè la propria qualità di eredi del de cuius, il Collegio sarebbe comunque tenuto a procedere ad ulteriori valutazioni, rientranti nell'ambito del devolutum, ai fini della delibazione della complessa fattispecie sottoposta al suo esame, sia con riferimento all'eventuale mandato conferito dagli stessi all'appellante per la gestione del funerale, sia, soprattutto, in ordine alla dedotta eccessività delle spese sostenute da Parte_1
E' evidente, quindi, l'assenza del presupposto essenziale del giuramento decisorio, rappresentato dall'idoneità a risolvere completamente la controversia, ponendo la parte nella stretta alternativa tra giurare e vincere la causa, oppure rifiutare di renderlo, consegnando in questo modo la vittoria alla controparte.
Da ciò l'inammissibilità del deferito giuramento e, in difetto di ulteriori censure idonee ad attingere la statuizione impugnata, la conferma della sentenza di primo grado.
Da tanto consegue, infine, l'assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dagli appellati, tra cui quella relativa alla configurabilità di un'accettazione tacita dell'eredità ad opera di minorenne all'epoca dei fatti e diventato CP_3
maggiorenne nel corso dello svolgimento della vicenda processuale. L'art. 471 c.c., infatti, impone l'accettazione con beneficio d'inventario per i minori degli anni diciotto, mentre l'art. 489 c.c. consente che tale beneficio persista anche entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età per il minore che non abbia ancora accettato l'eredità.
7. Per effetto della soccombenza, l'appellante deve essere condannato Parte_1
alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore degli appellati costituiti, e spese che, in applicazione dei parametri di cui CP_1 CP_2 al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022 - tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, applicata la misura minima dei compensi in considerazione della limitata complessità della controversia e la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014 per la difesa i più parti- si liquidano come da dispositivo che segue.
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8. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Nola, n. 343/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese relative al Parte_1
presente grado di giudizio in favore degli appellati e CP_1 CP_2
che liquida nell'importo di € 2.579,20 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott. ssa Alessandra Piscitiello
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Marco Criscuolo, magistrato ordinario in tirocinio.
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