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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3348/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. RA PI Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IA GI Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3348/2025 V.G. avente ad oggetto l a cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
nato a [...] il 1° maggio 1965 C.F. Parte_1
e residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Romana Segatori
e nata a [...] il [...] C.F. e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessia Mattoni
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 15 luglio 2025, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 18 giugno 2006 in CP_1
1 San IO da SS (RM) e precisando che dall'unione sono nati i figli Per_1
(il 18 febbraio 2008) e (il 7 giugno 2012) - essendo
[...] Persona_2 trascorsi oltre sei mesi dall'udienza di comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale (R.G. 3603/2023) definito con sentenza n. 68/2024 emessa dal Tribunale di Tivoli – hanno chiesto la pronuncia dell a cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con provvedimento del 14 novembre 2025.
L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“a) i ricorrenti dichiarano che nella casa coniugale di via Goffredo Mameli n. 11, di proprietà del marito, continuerà a risiedere il sig. con i di loro Parte_1 figli , nato a [...] il [...] e nato a [...]_2
Roma il 07.06.2012, come già convenuto e deciso in sede di separazione;
b) i figli verranno affidati congiuntamente ai genitori e tutte le decisioni e le questioni attinenti i figli verranno concordate e decise con civiltà e concordia nell'interesse superiore della prole.
c) Il collocamento dei figli sarà paritario tra i genitori ed i figli vivranno per metà del tempo (settimanalmente) presso l'abitazione del padre e per metà presso quella della madre:
- Il padre terrà con sé i figli dal lunedì mattina al lunedì mattina successivo;
lo stesso farà la madre la settimana seguente e così via;
- Analoga alternanza si avrà per le festività natalizie e pasquali previo accordo dei coniugi da concordarsi con anticipo di almeno un mese in modo da consentire ai ragazzi di stare con ciascuno dei genitori in modo paritario;
- Per le vacanze estive oltre alla collocazione paritaria di cui sopra, ciascuno dei coniugi avrà e terrà con sé continuativamente i figli per 15 gg. Nel periodo giugno
– settembre, da concordarsi con congruo preavviso e non oltre il mese di maggio;
d) il Sig. verserà alla Sig.ra quale contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento dei minori, l'importo totale di € 450 mensili (€ 225,00 cadauno), da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge, da versarsi secondo modalità concordate entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data di comparizione, oltre le variazioni ISTAT.
2 e) Ciascuno dei coniugi corrisponderà all'altro la metà delle spese mediche, scolastiche, sportive e la metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, come da protocollo del Tribunale di Tivoli che i ricorrenti conoscono per essere già stato approvato in sede di separazione;
f) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri”.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
3. Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole;
tali condizioni possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio in data 18 giugno 2006 in San CP_1
IO da SS (RM), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di San IO da SS (RM), atto n° 10, parte II, serie A – anno 2006.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di San IO da SS (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA GI RA PI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. RA PI Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IA GI Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3348/2025 V.G. avente ad oggetto l a cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
nato a [...] il 1° maggio 1965 C.F. Parte_1
e residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Romana Segatori
e nata a [...] il [...] C.F. e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessia Mattoni
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 15 luglio 2025, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 18 giugno 2006 in CP_1
1 San IO da SS (RM) e precisando che dall'unione sono nati i figli Per_1
(il 18 febbraio 2008) e (il 7 giugno 2012) - essendo
[...] Persona_2 trascorsi oltre sei mesi dall'udienza di comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale (R.G. 3603/2023) definito con sentenza n. 68/2024 emessa dal Tribunale di Tivoli – hanno chiesto la pronuncia dell a cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con provvedimento del 14 novembre 2025.
L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“a) i ricorrenti dichiarano che nella casa coniugale di via Goffredo Mameli n. 11, di proprietà del marito, continuerà a risiedere il sig. con i di loro Parte_1 figli , nato a [...] il [...] e nato a [...]_2
Roma il 07.06.2012, come già convenuto e deciso in sede di separazione;
b) i figli verranno affidati congiuntamente ai genitori e tutte le decisioni e le questioni attinenti i figli verranno concordate e decise con civiltà e concordia nell'interesse superiore della prole.
c) Il collocamento dei figli sarà paritario tra i genitori ed i figli vivranno per metà del tempo (settimanalmente) presso l'abitazione del padre e per metà presso quella della madre:
- Il padre terrà con sé i figli dal lunedì mattina al lunedì mattina successivo;
lo stesso farà la madre la settimana seguente e così via;
- Analoga alternanza si avrà per le festività natalizie e pasquali previo accordo dei coniugi da concordarsi con anticipo di almeno un mese in modo da consentire ai ragazzi di stare con ciascuno dei genitori in modo paritario;
- Per le vacanze estive oltre alla collocazione paritaria di cui sopra, ciascuno dei coniugi avrà e terrà con sé continuativamente i figli per 15 gg. Nel periodo giugno
– settembre, da concordarsi con congruo preavviso e non oltre il mese di maggio;
d) il Sig. verserà alla Sig.ra quale contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento dei minori, l'importo totale di € 450 mensili (€ 225,00 cadauno), da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge, da versarsi secondo modalità concordate entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data di comparizione, oltre le variazioni ISTAT.
2 e) Ciascuno dei coniugi corrisponderà all'altro la metà delle spese mediche, scolastiche, sportive e la metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, come da protocollo del Tribunale di Tivoli che i ricorrenti conoscono per essere già stato approvato in sede di separazione;
f) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri”.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
3. Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole;
tali condizioni possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio in data 18 giugno 2006 in San CP_1
IO da SS (RM), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di San IO da SS (RM), atto n° 10, parte II, serie A – anno 2006.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di San IO da SS (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA GI RA PI
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