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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/12/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3491/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'LI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3491/2024 promossa da:
, con Avv. Spinelli ATTORE Parte_1 contro
, con Avv. Raimondi CONVENUTO Controparte_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano riportandosi alle conclusioni rese in atti. Ragioni in fatto e in diritto della decisione ha convenuto in giudizio l'avv. per sentirlo condannare, previo Parte_1 Controparte_1 accertamento dell'inadempimento contrattuale di quest'ultimo per responsabilità professionale, a corrispondergli la somma di €.214.678,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento danni, ovvero, in via subordinata, la somma di €171.742,40 per perdita di chance. L'attore ha riferito
- di aver conferito nell'anno 2017 mandato al convenuto per assisterlo nella controversia insorta con il proprio padre, per asserite e non fondate richieste di pagamento avanzate da Persona_1 quest'ultimo nei propri confronti;
- di contrasti familiari insorti sull'eredità a seguito del decesso della propria madre, e Persona_2 dell'avvenuto versamento, con spirito di liberalità, in data 7.01.2016, in proprio favore di un assegno bancario di €70.000,00 (per intraprendere un'attività commerciale) da parte del padre, il quale, a seguito di intervenuti successivi dissidi, lo aveva diffidato in data 14.02.2017 alla restituzione della predetta somma, a dire del genitore, corrisposta a titolo di mutuo gratuito (oltre alla restituzione di somme anticipate per spese notarili, ecc.);
- del riscontro inoltrato dal convenuto in data 29.03.2017 a detta diffida, con la specificazione dell'avvenuta dazione di tali somme a titolo di donazione e non di mutuo;
- dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione da parte del proprio genitore e dell'avvenuto deposito di comparsa di costituzione e risposta da parte dell'avv. , per conto di nell'ambito CP_1 Parte_1 del giudizio civile RG n.6847/2017 senza previa condivisione degli assunti e istanze con il proprio cliente;
- di aver ricevuto dall'avv. , dopo numerose richieste, a distanza di due mesi dall'avvenuta CP_1 celebrazione della prima udienza, copia della comparsa di costituzione depositata nel processo, sicché si era avveduto che il proprio avvocato aveva sorprendentemente aderito alla prospettazione attorea circa la conclusione di un contratto di mutuo;
- di non essere stato informato dal legale della proposta conciliativa formulata dal giudice all'esito della prima udienza;
- di aver revocato il mandato a causa dell'avverso grave inadempimento;
pagina 1 di 6 - dell'avvenuto pieno riconoscimento delle pretese paterne a seguito del deposito della sentenza n.450/2020 di questo Tribunale, con conseguente propria condanna a restituire al padre la somma di
€70.000,00, oltre interessi e spese di lite, avendo nella motivazione della sentenza il giudice evidenziato l'intervenuto riconoscimento/adesione del convenuto alla prospettazione attorea, e non avendo sortito alcun effetto le successive argomentazioni del proprio nuovo difensore, ritenute invece mutatio libelli;
- di aver subito un ingiusto pregiudizio pari non solo alle somme di cui alla condanna in detta sentenza, ma anche all'aver dovuto vendere un proprio immobile a prezzo vile per l'urgenza di recuperare liquidità al fine di tacitare le pretese paterne nell'esecuzione forzata intrapresa nonché per le spese legali sostenute nei confronti del successivo legale;
- di non aver ottenuto ristori dalla controparte, nonostante i solleciti e la negoziazione assistita intrapresa. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto, eccependo l'omesso tentativo obbligatorio di mediazione, contestando nel merito le avverse domande e chiedendone il rigetto, in quanto infondate in difetto di ogni proprio inadempimento professionale nei confronti dell'attore, oltre alla mancanza di prova dei pretesi danni, e stante, comunque, all'epoca dei fatti, tra il 7.02.2018 e il 21.04.2018, il proprio grave stato patologico. Trattata la causa, completato il procedimento di mediazione, falliti i tentativi di conciliazione bonaria della lite e ritenuta la vertenza matura per la decisione, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2025. In questo processo l'attore ha lamentato che, a causa della violazione degli obblighi informativi verso il proprio cliente ed errata prospettazione, nell'ambito del giudizio civile n.6847/2017 R.G., della causa della dazione della somma di €.70.000,00 da parte di in proprio favore (quale donazione e Persona_1 non mutuo), il convenuto si sarebbe reso gravemente inadempiente al mandato ricevuto dall'attore, non avendo espletato il mandato affidatogli con la diligenza, la fedeltà e la perizia richieste dalla natura dell'attività esercitata, con conseguente inadempimento contrattuale e grave pregiudizio subito: tali circostanze sono state tutte contestate dal convenuto, sull'assunto che la prospettazione della causa di liberalità nella consegna dell'importo de quo sarebbe stata “una scelta difensiva sventurata e foriera di responsabilità professionale”, al contrario, accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice Pt_1 avrebbe evitato ulteriori esborsi.
[...]
In limine litis appare opportuno ripercorrere summa capite la disciplina posta dal nostro ordinamento positivo sulla responsabilità del professionista nei rapporti tra cliente ed avvocato. Il rapporto tra avvocato e cliente trova la sua disciplina normativa nel contratto d'opera intellettuale previsto dagli artt.2230 e ss. c.c.: oggetto del contratto è la prestazione di un'opera intellettuale che viene dal cliente demandata ad un esercente la professione liberale, e, pertanto, obbligato all'iscrizione nel relativo albo professionale. Al fine di accertare la natura dell'obbligazione gravante sull'avvocato, si pone un distinguo tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato: secondo la tesi prevalente, l'obbligo del professionista è solo quello di porre in essere una determinata attività quale mezzo per conseguire il risultato sperato dal cliente, escludendo necessariamente che il professionista abbia l'obbligo di raggiungere un determinato esito, costituito da un complesso di prestazioni, comportamenti ed atti, conformi alle regole dell'arte e alle norme di correttezza. L'orientamento oramai costante della Suprema Corte (v. ex multis Cass.23750/2018, Cass.18612/2013, Cass.10454/2002) è nel senso di ritenere che l'obbligazione gravante sul professionista sia un'obbligazione di mezzi e ciò in quanto “il professionista, assumendo un incarico, si impegna ad espletare la sua attività onde porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie a consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non il conseguimento effettivo di tale risultato”(v. Cass.14597/2004), “onde l'inadempimento del professionista non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività pagina 2 di 6 professionale e, in particolare, del dovere di diligenza” (v. Cass.5885/1982). Ne deriva che
“…l'inadempimento del professionista (nella specie: avvocato) alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata - sicché, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito…” (così Cass. n.2836/2002). L'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1176, comma 2, e 2236 c.c. impone, invero, all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. La violazione del dovere di informazione costituisce, pertanto, un inadempimento contrattuale ed espone l'avvocato alla conseguente responsabilità, dovendo, nell'adempimento del proprio incarico professionale e nel rispetto del principio di trasparenza, egli fornire al cliente tutte le informazioni utili sia sulla complessità dell'incarico sia sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico (v. ex multis Cass. n.8494/2020, Cass. n.19520/2019, Cass. n.14597/2004) o comunque sul tipo di attività da intraprendere. Poiché tali obblighi attengono alla diligenza professionale ai sensi degli artt.1176 e 2236 c.c. grava sul professionista il correlato onere probatorio (in questo senso v. Cass. n.34412/2023). In materia di responsabilità professionale per la condotta inadempiente dell'avvocato, secondo costante orientamento giurisprudenziale, in merito alle modalità concrete di esplicarsi dell'onere probatorio, non è, pur tuttavia, sufficiente limitarsi a dimostrare l'evento dannoso (la perdita della causa) e allegare il non corretto compimento dell'attività, ma bisogna provare la sussistenza del danno, il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente: nei giudizi afferenti la responsabilità professionale degli esercenti la professione legale, è, dunque, necessario procedere all'accertamento del nesso causale tra la condotta del professionista e il danno asseritamente subito. Sull'argomento la Suprema Corte sostiene che “…la responsabilità dell'avvocato –…– non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone…”(così Cass. n.2638/2013, v. anche Cass. n.12038/2017, Cass. n.13873/2020, Cass. n.20707/2023, Cass. n.25567/2023). Il professionista deve, invece, dimostrare che la imperfetta esecuzione della prestazione è dovuta ad una causa a lui non imputabile (“…in materia di responsabilità del professionista il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno ma anche che questo è stato cagionato dalla insufficiente o inadeguata attività, e cioè dalla difettosa prestazione professionale, rimanendo a carico del professionista la dimostrazione della impossibilità, a lui non imputabile, della perfetta esecuzione della prestazione stessa;
conseguentemente l'affermazione di responsabilità di un legale implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e perciò la pagina 3 di 6 certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente…”: così Cass. n.2230/1973). In tema di inadempimento dell'avvocato si pone, in realtà, la soluzione di un problema di causalità cd. omissiva: “...nella causalità cd. "omissiva" (o normativa, o ipotetica) il giudice, in forza della clausola generale di equivalenza prevista dall'art.40 c.p., è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (nella specie, da un contratto di prestazione d'opera professionale di avvocato) secondo le regole di avvedutezza e diligenza che devono guidare l'"homo eiusdem condicionis ac professionis": il ragionamento del giudice sul rapporto causale, adeguato e logicamente coerente, deve, pertanto, basarsi su regole di natura probabilistica tali da consentire una generalizzazione sul nesso di condizionamento omissione/evento nel senso che, se l'azione doverosa fosse intervenuta, l'evento danno si sarebbe evitato, sicché, essendosi per converso verificato, esso può essere oggettivamente imputato (causalità normativa) alla condotta omissiva che, così, viene a costituire l'antecedente necessario dell'evento. Ne consegue ancora che il giudice, partendo dalla condotta del (presunto) responsabile connotata da colposa inadempienza, dovrà svolgere una inferenza probabilistica (che rappresenta indubbiamente una "complicazione" nella formulazione del giudizio causale, ma) che non può essere pretermessa, onde la necessità di una formulazione di giudizio corretta e analitica che pervenga - senza affrettate approssimazioni e senza salti logici - alla conclusione, positiva o negativa, di sussistenza del legame causale tra condotta esaminata ed evento prodottosi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica deve, poi, necessariamente passare attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno lamentato dal contraente adempiente” (v. Cass. n.21894/2004). Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie di natura documentale, si osserva come le domande dell'attore non possano trovare accoglimento. Ed invero, ricostruendo la fattispecie concreta alla luce delle evidenze documentali e circostanze pacifiche e/o non contestate, all'esito del processo emerge:
- il conferimento nell'anno 2017 di un mandato professionale da parte dell'attore al convenuto per assisterlo nella controversia insorta con il proprio padre, il quale aveva chiesto la Persona_1 restituzione della somma di €70.000,00, versata all'attore in data 7.01.2016 con assegno bancario n.0014184108 tratto sulla SS OM (v. doc.1 nel fascicolo attoreo);
- la causa della consegna di detto assegno, secondo la prospettazione del genitore, era a titolo di mutuo, a dire dell'odierno attore, donandi causa;
- l'instaurazione di un giudizio civile RG n.6847/2017 avanti a questo Tribunale da parte di detto padre al fine di ottenere la restituzione sopra riferita, ove si era costituito l'odierno attore col patrocinio dell'odierno convenuto, il quale aveva aderito, senza previa informazione e condivisione della difesa col proprio assistito, alla prospettazione attorea in merito all'avvenuta conclusione di un contratto di mutuo (cfr. docc.6 e s. di parte attrice);
- la consegna da parte dell'avv. di copia della comparsa di costituzione al proprio cliente solo CP_1 dopo solleciti e ben dopo la celebrazione della prima udienza in data 28.02.2018, ove era stata formulata dal giudice proposta conciliativa, che prevedeva la restituzione a parte attrice della somma richiesta mediante un saldo rateale con rata mensile di €2.000,00 con rinvio di udienza al 27.06.2018 (v. docc.8 e ss. di parte attrice);
- la revoca del mandato in data 22.05.2018 da parte dell'attore al convenuto e la costituzione in giudizio con un nuovo difensore in data 25.06.2018, ove veniva prospettata l'ipotesi difensiva della donazione indiretta (v. docc.12 e ss. di parte attrice); pagina 4 di 6 - l'avvenuto pieno riconoscimento delle pretese paterne nella sentenza n.450/2020 resa da questo Tribunale, con conseguente condanna dell'attore a restituire al padre la somma di €70.000,00, oltre interessi e spese di lite (v. doc.14 del fascicolo attoreo). Ciò posto, deve evidenziarsi che, a fronte del non contestato inadempimento di parte convenuta ai propri obblighi informativi nei confronti del proprio cliente sulla prospettazione difensiva assunta in giudizio e sull'andamento del processo (giustificato probabilmente, dal non contestato, grave stato patologico del convenuto all'epoca dei fatti, tra il 7.2.2018 e il 21.4.2018: v. doc.6 del fascicolo del convenuto e docc. 9 e s. nel fascicolo attoreo), deve pur tuttavia rilevarsi come l'eventuale prospettazione dell'avvenuta dazione, dal padre al figlio, della non modica somma di cui trattasi a titolo di donazione avrebbe comunque comportato la declaratoria di nullità della donazione come prospettata per difetto di valida forma, con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute e condanna alle spese di lite. È, invero, noto come “il trasferimento "donationis causa" di titoli di credito astratti non dà luogo ad una donazione indiretta, intesa come mezzo per conseguire, attraverso l'utilizzazione di un negozio con causa tipica, un risultato pratico da questo divergente, essendo detti titoli suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti, sicché integra una donazione diretta, soggetta in quanto tale al requisito di forma nel rapporto base tra il "tradens" e l'"accipiens”” (così Cass. n.23127/2021), sicché la traditio dell'assegno bancario n.0014184108 tratto sulla SS OM, dal genitore in favore dell'attore, in quanto avvenuta donandi causa, secondo la prospettazione attorea, avrebbe comunque richiesto la forma solenne tipica della donazione dell'atto notarile richiesto ad substantiam actus ex art.782 c.c. , in quanto la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore (certamente non ravvisabile nella fattispecie concreta in esame). Pertanto, è mancata la dimostrazione che l'attività professionale eventualmente omessa dal convenuto (prospettazione della tesi della consegna del denaro a titolo di donazione, che, anzi, come sopra ricostruito è da ritenersi errata) avrebbe potuto essere rilevante e soprattutto decisiva, nel senso che la stessa - se svolta ritualmente e tempestivamente (come addotto da parte attrice) - avrebbe potuto, con ogni probabilità, dar luogo ad una decisione diversa e più favorevole, rispetto a quella di accoglimento integrale della domanda del proprio genitore. Infine, non va sottaciuto che all'esito dell'istruttoria è mancata la prova di un pregiudizio subito dall'attore quale conseguenza del comportamento posto in essere dal professionista: l'attore, invero, non ha fornito alcun idoneo supporto probatorio a quanto riferito in merito ad una responsabilità del proprio legale per l'inevitabilità di svendere un proprio immobile per l'urgenza di recuperare liquidità al fine di tacitare le pretese paterne (invero, non è stato allegato e provato l'effettivo perfezionamento del pignoramento immobiliare con la relativa trascrizione) ovvero per perdita di chance;
né può ritenersi quale danno per l'attore il versamento delle competenze al nuovo legale cui aveva conferito mandato. L'attore, dunque, nel corso di questo processo, non ha offerto prova dell'inadempimento in relazione alla responsabilità professionale del legale convenuto e soprattutto del preteso danno subito: ne consegue necessariamente che non solo in questo processo è mancata la prova del preteso danno, ma l'attuale doglianza dell'attore non è sufficiente a fondare un giudizio certo di sussistenza di nesso causale tra la asserita e non provata condotta colposa del professionista (violazione degli obblighi informativi, mancato soddisfacimento dell'interesse del cliente, imperizia nell'espletamento del mandato conferitogli) ed il presunto danno subito né a superare la cd. “prova di resistenza”, oneri che incombono su chi agisce. Logico corollario di quanto sopra esposto è il rigetto di tutte le domande avanzate. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate, in quanto infondate e/o tardive.
pagina 5 di 6 In considerazione dell'esito della causa e del comportamento processuale delle parti nonché della peculiarità della vicenda, si ritiene di dover compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
1. rigetta tutte le domande spiegate,
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio il 17 dicembre 2025
Il Giudice
A.D'LI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'LI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3491/2024 promossa da:
, con Avv. Spinelli ATTORE Parte_1 contro
, con Avv. Raimondi CONVENUTO Controparte_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano riportandosi alle conclusioni rese in atti. Ragioni in fatto e in diritto della decisione ha convenuto in giudizio l'avv. per sentirlo condannare, previo Parte_1 Controparte_1 accertamento dell'inadempimento contrattuale di quest'ultimo per responsabilità professionale, a corrispondergli la somma di €.214.678,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento danni, ovvero, in via subordinata, la somma di €171.742,40 per perdita di chance. L'attore ha riferito
- di aver conferito nell'anno 2017 mandato al convenuto per assisterlo nella controversia insorta con il proprio padre, per asserite e non fondate richieste di pagamento avanzate da Persona_1 quest'ultimo nei propri confronti;
- di contrasti familiari insorti sull'eredità a seguito del decesso della propria madre, e Persona_2 dell'avvenuto versamento, con spirito di liberalità, in data 7.01.2016, in proprio favore di un assegno bancario di €70.000,00 (per intraprendere un'attività commerciale) da parte del padre, il quale, a seguito di intervenuti successivi dissidi, lo aveva diffidato in data 14.02.2017 alla restituzione della predetta somma, a dire del genitore, corrisposta a titolo di mutuo gratuito (oltre alla restituzione di somme anticipate per spese notarili, ecc.);
- del riscontro inoltrato dal convenuto in data 29.03.2017 a detta diffida, con la specificazione dell'avvenuta dazione di tali somme a titolo di donazione e non di mutuo;
- dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione da parte del proprio genitore e dell'avvenuto deposito di comparsa di costituzione e risposta da parte dell'avv. , per conto di nell'ambito CP_1 Parte_1 del giudizio civile RG n.6847/2017 senza previa condivisione degli assunti e istanze con il proprio cliente;
- di aver ricevuto dall'avv. , dopo numerose richieste, a distanza di due mesi dall'avvenuta CP_1 celebrazione della prima udienza, copia della comparsa di costituzione depositata nel processo, sicché si era avveduto che il proprio avvocato aveva sorprendentemente aderito alla prospettazione attorea circa la conclusione di un contratto di mutuo;
- di non essere stato informato dal legale della proposta conciliativa formulata dal giudice all'esito della prima udienza;
- di aver revocato il mandato a causa dell'avverso grave inadempimento;
pagina 1 di 6 - dell'avvenuto pieno riconoscimento delle pretese paterne a seguito del deposito della sentenza n.450/2020 di questo Tribunale, con conseguente propria condanna a restituire al padre la somma di
€70.000,00, oltre interessi e spese di lite, avendo nella motivazione della sentenza il giudice evidenziato l'intervenuto riconoscimento/adesione del convenuto alla prospettazione attorea, e non avendo sortito alcun effetto le successive argomentazioni del proprio nuovo difensore, ritenute invece mutatio libelli;
- di aver subito un ingiusto pregiudizio pari non solo alle somme di cui alla condanna in detta sentenza, ma anche all'aver dovuto vendere un proprio immobile a prezzo vile per l'urgenza di recuperare liquidità al fine di tacitare le pretese paterne nell'esecuzione forzata intrapresa nonché per le spese legali sostenute nei confronti del successivo legale;
- di non aver ottenuto ristori dalla controparte, nonostante i solleciti e la negoziazione assistita intrapresa. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto, eccependo l'omesso tentativo obbligatorio di mediazione, contestando nel merito le avverse domande e chiedendone il rigetto, in quanto infondate in difetto di ogni proprio inadempimento professionale nei confronti dell'attore, oltre alla mancanza di prova dei pretesi danni, e stante, comunque, all'epoca dei fatti, tra il 7.02.2018 e il 21.04.2018, il proprio grave stato patologico. Trattata la causa, completato il procedimento di mediazione, falliti i tentativi di conciliazione bonaria della lite e ritenuta la vertenza matura per la decisione, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2025. In questo processo l'attore ha lamentato che, a causa della violazione degli obblighi informativi verso il proprio cliente ed errata prospettazione, nell'ambito del giudizio civile n.6847/2017 R.G., della causa della dazione della somma di €.70.000,00 da parte di in proprio favore (quale donazione e Persona_1 non mutuo), il convenuto si sarebbe reso gravemente inadempiente al mandato ricevuto dall'attore, non avendo espletato il mandato affidatogli con la diligenza, la fedeltà e la perizia richieste dalla natura dell'attività esercitata, con conseguente inadempimento contrattuale e grave pregiudizio subito: tali circostanze sono state tutte contestate dal convenuto, sull'assunto che la prospettazione della causa di liberalità nella consegna dell'importo de quo sarebbe stata “una scelta difensiva sventurata e foriera di responsabilità professionale”, al contrario, accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice Pt_1 avrebbe evitato ulteriori esborsi.
[...]
In limine litis appare opportuno ripercorrere summa capite la disciplina posta dal nostro ordinamento positivo sulla responsabilità del professionista nei rapporti tra cliente ed avvocato. Il rapporto tra avvocato e cliente trova la sua disciplina normativa nel contratto d'opera intellettuale previsto dagli artt.2230 e ss. c.c.: oggetto del contratto è la prestazione di un'opera intellettuale che viene dal cliente demandata ad un esercente la professione liberale, e, pertanto, obbligato all'iscrizione nel relativo albo professionale. Al fine di accertare la natura dell'obbligazione gravante sull'avvocato, si pone un distinguo tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato: secondo la tesi prevalente, l'obbligo del professionista è solo quello di porre in essere una determinata attività quale mezzo per conseguire il risultato sperato dal cliente, escludendo necessariamente che il professionista abbia l'obbligo di raggiungere un determinato esito, costituito da un complesso di prestazioni, comportamenti ed atti, conformi alle regole dell'arte e alle norme di correttezza. L'orientamento oramai costante della Suprema Corte (v. ex multis Cass.23750/2018, Cass.18612/2013, Cass.10454/2002) è nel senso di ritenere che l'obbligazione gravante sul professionista sia un'obbligazione di mezzi e ciò in quanto “il professionista, assumendo un incarico, si impegna ad espletare la sua attività onde porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie a consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non il conseguimento effettivo di tale risultato”(v. Cass.14597/2004), “onde l'inadempimento del professionista non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività pagina 2 di 6 professionale e, in particolare, del dovere di diligenza” (v. Cass.5885/1982). Ne deriva che
“…l'inadempimento del professionista (nella specie: avvocato) alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata - sicché, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito…” (così Cass. n.2836/2002). L'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1176, comma 2, e 2236 c.c. impone, invero, all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. La violazione del dovere di informazione costituisce, pertanto, un inadempimento contrattuale ed espone l'avvocato alla conseguente responsabilità, dovendo, nell'adempimento del proprio incarico professionale e nel rispetto del principio di trasparenza, egli fornire al cliente tutte le informazioni utili sia sulla complessità dell'incarico sia sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico (v. ex multis Cass. n.8494/2020, Cass. n.19520/2019, Cass. n.14597/2004) o comunque sul tipo di attività da intraprendere. Poiché tali obblighi attengono alla diligenza professionale ai sensi degli artt.1176 e 2236 c.c. grava sul professionista il correlato onere probatorio (in questo senso v. Cass. n.34412/2023). In materia di responsabilità professionale per la condotta inadempiente dell'avvocato, secondo costante orientamento giurisprudenziale, in merito alle modalità concrete di esplicarsi dell'onere probatorio, non è, pur tuttavia, sufficiente limitarsi a dimostrare l'evento dannoso (la perdita della causa) e allegare il non corretto compimento dell'attività, ma bisogna provare la sussistenza del danno, il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente: nei giudizi afferenti la responsabilità professionale degli esercenti la professione legale, è, dunque, necessario procedere all'accertamento del nesso causale tra la condotta del professionista e il danno asseritamente subito. Sull'argomento la Suprema Corte sostiene che “…la responsabilità dell'avvocato –…– non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone…”(così Cass. n.2638/2013, v. anche Cass. n.12038/2017, Cass. n.13873/2020, Cass. n.20707/2023, Cass. n.25567/2023). Il professionista deve, invece, dimostrare che la imperfetta esecuzione della prestazione è dovuta ad una causa a lui non imputabile (“…in materia di responsabilità del professionista il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno ma anche che questo è stato cagionato dalla insufficiente o inadeguata attività, e cioè dalla difettosa prestazione professionale, rimanendo a carico del professionista la dimostrazione della impossibilità, a lui non imputabile, della perfetta esecuzione della prestazione stessa;
conseguentemente l'affermazione di responsabilità di un legale implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e perciò la pagina 3 di 6 certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente…”: così Cass. n.2230/1973). In tema di inadempimento dell'avvocato si pone, in realtà, la soluzione di un problema di causalità cd. omissiva: “...nella causalità cd. "omissiva" (o normativa, o ipotetica) il giudice, in forza della clausola generale di equivalenza prevista dall'art.40 c.p., è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (nella specie, da un contratto di prestazione d'opera professionale di avvocato) secondo le regole di avvedutezza e diligenza che devono guidare l'"homo eiusdem condicionis ac professionis": il ragionamento del giudice sul rapporto causale, adeguato e logicamente coerente, deve, pertanto, basarsi su regole di natura probabilistica tali da consentire una generalizzazione sul nesso di condizionamento omissione/evento nel senso che, se l'azione doverosa fosse intervenuta, l'evento danno si sarebbe evitato, sicché, essendosi per converso verificato, esso può essere oggettivamente imputato (causalità normativa) alla condotta omissiva che, così, viene a costituire l'antecedente necessario dell'evento. Ne consegue ancora che il giudice, partendo dalla condotta del (presunto) responsabile connotata da colposa inadempienza, dovrà svolgere una inferenza probabilistica (che rappresenta indubbiamente una "complicazione" nella formulazione del giudizio causale, ma) che non può essere pretermessa, onde la necessità di una formulazione di giudizio corretta e analitica che pervenga - senza affrettate approssimazioni e senza salti logici - alla conclusione, positiva o negativa, di sussistenza del legame causale tra condotta esaminata ed evento prodottosi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica deve, poi, necessariamente passare attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno lamentato dal contraente adempiente” (v. Cass. n.21894/2004). Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie di natura documentale, si osserva come le domande dell'attore non possano trovare accoglimento. Ed invero, ricostruendo la fattispecie concreta alla luce delle evidenze documentali e circostanze pacifiche e/o non contestate, all'esito del processo emerge:
- il conferimento nell'anno 2017 di un mandato professionale da parte dell'attore al convenuto per assisterlo nella controversia insorta con il proprio padre, il quale aveva chiesto la Persona_1 restituzione della somma di €70.000,00, versata all'attore in data 7.01.2016 con assegno bancario n.0014184108 tratto sulla SS OM (v. doc.1 nel fascicolo attoreo);
- la causa della consegna di detto assegno, secondo la prospettazione del genitore, era a titolo di mutuo, a dire dell'odierno attore, donandi causa;
- l'instaurazione di un giudizio civile RG n.6847/2017 avanti a questo Tribunale da parte di detto padre al fine di ottenere la restituzione sopra riferita, ove si era costituito l'odierno attore col patrocinio dell'odierno convenuto, il quale aveva aderito, senza previa informazione e condivisione della difesa col proprio assistito, alla prospettazione attorea in merito all'avvenuta conclusione di un contratto di mutuo (cfr. docc.6 e s. di parte attrice);
- la consegna da parte dell'avv. di copia della comparsa di costituzione al proprio cliente solo CP_1 dopo solleciti e ben dopo la celebrazione della prima udienza in data 28.02.2018, ove era stata formulata dal giudice proposta conciliativa, che prevedeva la restituzione a parte attrice della somma richiesta mediante un saldo rateale con rata mensile di €2.000,00 con rinvio di udienza al 27.06.2018 (v. docc.8 e ss. di parte attrice);
- la revoca del mandato in data 22.05.2018 da parte dell'attore al convenuto e la costituzione in giudizio con un nuovo difensore in data 25.06.2018, ove veniva prospettata l'ipotesi difensiva della donazione indiretta (v. docc.12 e ss. di parte attrice); pagina 4 di 6 - l'avvenuto pieno riconoscimento delle pretese paterne nella sentenza n.450/2020 resa da questo Tribunale, con conseguente condanna dell'attore a restituire al padre la somma di €70.000,00, oltre interessi e spese di lite (v. doc.14 del fascicolo attoreo). Ciò posto, deve evidenziarsi che, a fronte del non contestato inadempimento di parte convenuta ai propri obblighi informativi nei confronti del proprio cliente sulla prospettazione difensiva assunta in giudizio e sull'andamento del processo (giustificato probabilmente, dal non contestato, grave stato patologico del convenuto all'epoca dei fatti, tra il 7.2.2018 e il 21.4.2018: v. doc.6 del fascicolo del convenuto e docc. 9 e s. nel fascicolo attoreo), deve pur tuttavia rilevarsi come l'eventuale prospettazione dell'avvenuta dazione, dal padre al figlio, della non modica somma di cui trattasi a titolo di donazione avrebbe comunque comportato la declaratoria di nullità della donazione come prospettata per difetto di valida forma, con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute e condanna alle spese di lite. È, invero, noto come “il trasferimento "donationis causa" di titoli di credito astratti non dà luogo ad una donazione indiretta, intesa come mezzo per conseguire, attraverso l'utilizzazione di un negozio con causa tipica, un risultato pratico da questo divergente, essendo detti titoli suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti, sicché integra una donazione diretta, soggetta in quanto tale al requisito di forma nel rapporto base tra il "tradens" e l'"accipiens”” (così Cass. n.23127/2021), sicché la traditio dell'assegno bancario n.0014184108 tratto sulla SS OM, dal genitore in favore dell'attore, in quanto avvenuta donandi causa, secondo la prospettazione attorea, avrebbe comunque richiesto la forma solenne tipica della donazione dell'atto notarile richiesto ad substantiam actus ex art.782 c.c. , in quanto la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore (certamente non ravvisabile nella fattispecie concreta in esame). Pertanto, è mancata la dimostrazione che l'attività professionale eventualmente omessa dal convenuto (prospettazione della tesi della consegna del denaro a titolo di donazione, che, anzi, come sopra ricostruito è da ritenersi errata) avrebbe potuto essere rilevante e soprattutto decisiva, nel senso che la stessa - se svolta ritualmente e tempestivamente (come addotto da parte attrice) - avrebbe potuto, con ogni probabilità, dar luogo ad una decisione diversa e più favorevole, rispetto a quella di accoglimento integrale della domanda del proprio genitore. Infine, non va sottaciuto che all'esito dell'istruttoria è mancata la prova di un pregiudizio subito dall'attore quale conseguenza del comportamento posto in essere dal professionista: l'attore, invero, non ha fornito alcun idoneo supporto probatorio a quanto riferito in merito ad una responsabilità del proprio legale per l'inevitabilità di svendere un proprio immobile per l'urgenza di recuperare liquidità al fine di tacitare le pretese paterne (invero, non è stato allegato e provato l'effettivo perfezionamento del pignoramento immobiliare con la relativa trascrizione) ovvero per perdita di chance;
né può ritenersi quale danno per l'attore il versamento delle competenze al nuovo legale cui aveva conferito mandato. L'attore, dunque, nel corso di questo processo, non ha offerto prova dell'inadempimento in relazione alla responsabilità professionale del legale convenuto e soprattutto del preteso danno subito: ne consegue necessariamente che non solo in questo processo è mancata la prova del preteso danno, ma l'attuale doglianza dell'attore non è sufficiente a fondare un giudizio certo di sussistenza di nesso causale tra la asserita e non provata condotta colposa del professionista (violazione degli obblighi informativi, mancato soddisfacimento dell'interesse del cliente, imperizia nell'espletamento del mandato conferitogli) ed il presunto danno subito né a superare la cd. “prova di resistenza”, oneri che incombono su chi agisce. Logico corollario di quanto sopra esposto è il rigetto di tutte le domande avanzate. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate, in quanto infondate e/o tardive.
pagina 5 di 6 In considerazione dell'esito della causa e del comportamento processuale delle parti nonché della peculiarità della vicenda, si ritiene di dover compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
1. rigetta tutte le domande spiegate,
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio il 17 dicembre 2025
Il Giudice
A.D'LI
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