Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1969, n. 1867
CASS
Sentenza 26 maggio 1969

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Massime3

Il giudice che, nel rispetto della situazione di fatto dedotta dalle parti, si limita a dare al rapporto controverso una diversa qualificazione giuridica, ovvero a sostituire al titolo enunciato un titolo diverso, che valga a sorreggere la domanda e che si adegui all'effetto sostanziale della medesima, non incorre nel vizio di extrapetizione. ( Conf. 242-69, massima n.338209 V. 337-68, massima n.331287).*

Non ha interesse a ricorrere per Cassazione la parte che intenda lamentare una omessa pronuncia del giudice su istanze proposte dall'avversario. ( Conf. 2733-67, massima n.330243 e numerose altre).*

La dichiarazione, rilasciata dopo la cessazione del rapporto di lavoro, dal prestatore d'opera, di non aver null'altro a pretendere in ordine al rapporto medesimo, importa rinuncia al diritto di impugnare il licenziamento, con l'effetto conseguenziale di una definitiva ed irretrattabile Estinzione del rapporto di lavoro. L'impugnazione di tale dichiarazione, eseguita nel termine di cui all'art.2113 cod. civ. ,non rende invalida tale rinuncia, poiche la stabilita e la conservazione del posto, concretandosi in un semplice interesse del prestatore d'opera, non rientrano in quella categoria di diritti indisponibili per la cui salvaguardia e stata dettata la normativa di cui al citato art.2113.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1969, n. 1867
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1867
    Data del deposito : 26 maggio 1969

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