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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1082/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO DO, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6766/2022 depositato il 15/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno' - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6091/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 3 e pubblicata il 01/08/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1421-2012 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti, rappresentando che il terreno è in larga parte non edificabile e chiede la riforma della sentenza;
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello del 5.12.2022 depositato presso la segreteria di Codesta Corte di Giustizia Tributaria in data 15.12.2022 (RGA 6766/2022), il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 6091/2022, del 13.7.2022, depositata in segreteria in data 1.8.2022, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, Sez. n. 3, ha rigettato il ricorso introduttivo proposto dal ricorrente;
con detto ricorso il Sig. Ricorrente_1 aveva impugnato un avviso di accertamento per IMU anno 2012 emesso dal Comune di Paternò recante una pretesa complessiva (per imposta, sanzioni ed interessi) di € 47.868,00; ciò, in sintesi e come meglio approfondito nell'atto di appello, a motivo della “erronea determinazione nel merito del valore di mercato dell'area” nonché per “l'illegittimità della sanzione applicata”.
L'appellato Comune di Paternò non si è costituito.
Con memoria il Sig. Ricorrente_1 rappresenta che la medesima Sezione n.13 di Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sez. di Catania, si è già recentemente pronunciata in senso favorevole all'odierno appellante relativamente alla medesima fattispecie riferita sempre al medesimo appellante Sig. Ricorrente_1 per ICI del precedente periodo d'imposta 2010 e produce al riguardo la richiamata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sez. di Catania, Sez.
13, n. 369/2024 del 10.1.2024 depositata in segreteria il 15.1.2024 (passata in giudicato).
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa è poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Nel merito questa Corte rileva l'erronea determinazione nel merito del valore di mercato dell'area.
Per quanto concerne le valutazioni effettuate dal Comune questa Corte osserva che: il terreno oggetto di valutazione ricade su di un'area per lo più argillosa, interessata nella sua fascia mediana da una “faglia” che ne compromette notevolmente le potenzialità edificatorie (cfr. al riguardo apposita perizia geologica).
Questa Corte osserva che a margine della detta struttura geomorfologica (faglia) è prevista una fascia di inedificabilità estesa 30 metri da ambo i lati della faglia (fonte: Genio Civile di Catania); ovvero secondo quanto previsto in seno al Decreto del 5 maggio 2003 di “Approvazione del Piano Regolatore Generale, delle Prescrizioni Esecutive e del Regolamento Edilizio del Comune di Paternò”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 28 del 20.6.2003 “…in considerazione che il territorio del comune di Paternò ricade in un settore del bordo settentrionale della Piana di Catania in cui viene riconosciuta dalla più recente pubblicistica scientifica una forte attività geodinamica, neotettonica che ha manifestato segni di attività in epoche anche estremamente recenti e con sensibili indizi del probabile perdurare di detta attività nel presente, in conformità ai criteri di valutazione formulati in tempi recenti dal
Servizio geologico nazionale, vengono confermate le aree di inedificabilità a cavallo delle faglie rilevate nel territorio comunale secondo una ampiezza minima di 10 metri da ciascun lato dei piani di faglia individuati e/o presunti” (cfr. Decreto di Approvazione del Piano Regolatore Generale, delle Prescrizioni
Esecutive e del Regolamento Edilizio del Comune di Paternò.
Tali forti limitazioni alla edificabilità che interessano mq. 25.917 su circa mq. 30.000 di estensione totale, sono state totalmente ignorate dal Tecnico comunale in sede di relazione della perizia di stima per la determinazione del valore delle aree edificabili – luglio 2011 e dall'Ufficio impositore che ha attribuito ai terreni caratterizzati da “inedificabilità assoluta” il valore di € 88,25 a mq accertando complessivamente una base imponibile di € 2.647.500 circa (€ 88,25 X mq 30.000) a fronte di un valore effettivo di mercato quantificabile in max € 610.000,00 (stima giurata eseguita dal Geom. Nominativo_1).
A supporto delle argomentazioni il geologo Dott. Nominativo_2 ha redatto la perizia di stima sulle caratteristiche morfologiche del terreno di proprietà di Ricorrente_1 sostenendo che : “ il fondo Ric._1 non può ritenersi idoneo ad un eventuale insediamento urbanistico senza che questo sia preceduto da studi atti a dimostrare l'effettivo potenziale edificatorio dell'area indicata nel PRG come “Zona W”. Una volta acclarato che non sussistono elementi di pregiudizio, come evidenziato nel corso della presente perizia, soltanto allora il comparto in oggetto potrà essere definito come edificabile.
In mancanza di tali studi propedeutici la ditta Ricorrente_1, proprietaria, si troverebbe costretta ad intervenire nell'area con ingenti ed improponibili spese e, in ogni caso, limitando la zona da edificare, dovendosi distanziare notevolmente dalle zone di inedificabilità, in prossimità delle strutture tettoniche (faglie)
evidenziate nella parte mediana del fondo. Questa ultima condizione non è , di certo, rispondente al valore oggettivo dei terreni in questione.” e quelle del geom. Nominativo_1 che ha redatto la perizia giurata di stima sul valore di mercato da attribuire ai terreni di proprietà Ricorrente_1 in Paternò;
“il più probabile valore dei tratti di terreno in argomento, nella loro concreta situazione attuale, viene determinato in cifra tonda, in complessivi euro (€ 610.000,00).
Il valore peritato tiene conto dei seguenti aspetti:
- la zona in questione risulta essere compromessa idrogeologicamente, vedi la “zona Fossa Creta” e le
“salinelle” nelle immediate vicinanze;
- i suoli argillosi, come quelli prevalenti nell'area di interesse, amplificano la potenza di ogni scossa tellurica e quindi si accentua l'instabilità del terreno, accentuandosi i movimenti franosi, gli smottamenti e le colate di terreno, tenendo anche conto che nella mezzaria della proprietà Ric._1, secondo uno studio geomorfologico e geologo, redatto in data 04/01/2017 dal Dott. Geologo Nominativo_2 , insistono strutture tettoniche ovvero, faglie capaci, certe e presunte, ai margini delle quali dovranno essere previste fasce di inedificabilità assoluta;
- il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Paternò non tiene conto della “faglia” e quindi dell'area di “inedificabilità assoluta” che così come ubicata ne impedisce quasi del tutto un eventuale sviluppo urbanistico e piano attuativo;
- della “faglia” che posta nella porzione mediana del fondo, misura una superficie di mq 25.917,00 inclusa l'area di “inedificabilità assoluta” e pertanto è stata equiparata a quella agricola”. Questa Corte, infine, osserva che a seguito di apposita richiesta da parte del ricorrente per il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di un progetto insistente sul terreno in oggetto, il Comune di Paternò ha negato detta concessione in quanto “essendo stato reso inefficace il Piano Particolareggiato di zona “C1” per decorrenza del termine massimo di attuazione…non è possibile rilasciare concessione edilizia in tale zona in assenza delle opere di urbanizzazione primaria, né è sufficiente l'impegno da parte del richiedente a realizzarle pur garantendo la funzionalità generale delle stesse, in quanto il piano particolareggiato è allo stato attuale inefficace”.
L'appello merita di essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello della contribuente Ricorrente_1 ed in riforma della sentenza appellata dichiara l'illegittimo l'accertamento IMU anno 2012
Condanna l'appellato Comune di Paternò al pagamento in favore dell'appellante Ricorrente_1 delle spese del giudizio di primo grado che liquida in complessive € 1.300,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%. secondo grado che liquida in complessive € 1.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IM CC CO OR AS
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO DO, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6766/2022 depositato il 15/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno' - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6091/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 3 e pubblicata il 01/08/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1421-2012 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti, rappresentando che il terreno è in larga parte non edificabile e chiede la riforma della sentenza;
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello del 5.12.2022 depositato presso la segreteria di Codesta Corte di Giustizia Tributaria in data 15.12.2022 (RGA 6766/2022), il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 6091/2022, del 13.7.2022, depositata in segreteria in data 1.8.2022, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, Sez. n. 3, ha rigettato il ricorso introduttivo proposto dal ricorrente;
con detto ricorso il Sig. Ricorrente_1 aveva impugnato un avviso di accertamento per IMU anno 2012 emesso dal Comune di Paternò recante una pretesa complessiva (per imposta, sanzioni ed interessi) di € 47.868,00; ciò, in sintesi e come meglio approfondito nell'atto di appello, a motivo della “erronea determinazione nel merito del valore di mercato dell'area” nonché per “l'illegittimità della sanzione applicata”.
L'appellato Comune di Paternò non si è costituito.
Con memoria il Sig. Ricorrente_1 rappresenta che la medesima Sezione n.13 di Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sez. di Catania, si è già recentemente pronunciata in senso favorevole all'odierno appellante relativamente alla medesima fattispecie riferita sempre al medesimo appellante Sig. Ricorrente_1 per ICI del precedente periodo d'imposta 2010 e produce al riguardo la richiamata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sez. di Catania, Sez.
13, n. 369/2024 del 10.1.2024 depositata in segreteria il 15.1.2024 (passata in giudicato).
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa è poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Nel merito questa Corte rileva l'erronea determinazione nel merito del valore di mercato dell'area.
Per quanto concerne le valutazioni effettuate dal Comune questa Corte osserva che: il terreno oggetto di valutazione ricade su di un'area per lo più argillosa, interessata nella sua fascia mediana da una “faglia” che ne compromette notevolmente le potenzialità edificatorie (cfr. al riguardo apposita perizia geologica).
Questa Corte osserva che a margine della detta struttura geomorfologica (faglia) è prevista una fascia di inedificabilità estesa 30 metri da ambo i lati della faglia (fonte: Genio Civile di Catania); ovvero secondo quanto previsto in seno al Decreto del 5 maggio 2003 di “Approvazione del Piano Regolatore Generale, delle Prescrizioni Esecutive e del Regolamento Edilizio del Comune di Paternò”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 28 del 20.6.2003 “…in considerazione che il territorio del comune di Paternò ricade in un settore del bordo settentrionale della Piana di Catania in cui viene riconosciuta dalla più recente pubblicistica scientifica una forte attività geodinamica, neotettonica che ha manifestato segni di attività in epoche anche estremamente recenti e con sensibili indizi del probabile perdurare di detta attività nel presente, in conformità ai criteri di valutazione formulati in tempi recenti dal
Servizio geologico nazionale, vengono confermate le aree di inedificabilità a cavallo delle faglie rilevate nel territorio comunale secondo una ampiezza minima di 10 metri da ciascun lato dei piani di faglia individuati e/o presunti” (cfr. Decreto di Approvazione del Piano Regolatore Generale, delle Prescrizioni
Esecutive e del Regolamento Edilizio del Comune di Paternò.
Tali forti limitazioni alla edificabilità che interessano mq. 25.917 su circa mq. 30.000 di estensione totale, sono state totalmente ignorate dal Tecnico comunale in sede di relazione della perizia di stima per la determinazione del valore delle aree edificabili – luglio 2011 e dall'Ufficio impositore che ha attribuito ai terreni caratterizzati da “inedificabilità assoluta” il valore di € 88,25 a mq accertando complessivamente una base imponibile di € 2.647.500 circa (€ 88,25 X mq 30.000) a fronte di un valore effettivo di mercato quantificabile in max € 610.000,00 (stima giurata eseguita dal Geom. Nominativo_1).
A supporto delle argomentazioni il geologo Dott. Nominativo_2 ha redatto la perizia di stima sulle caratteristiche morfologiche del terreno di proprietà di Ricorrente_1 sostenendo che : “ il fondo Ric._1 non può ritenersi idoneo ad un eventuale insediamento urbanistico senza che questo sia preceduto da studi atti a dimostrare l'effettivo potenziale edificatorio dell'area indicata nel PRG come “Zona W”. Una volta acclarato che non sussistono elementi di pregiudizio, come evidenziato nel corso della presente perizia, soltanto allora il comparto in oggetto potrà essere definito come edificabile.
In mancanza di tali studi propedeutici la ditta Ricorrente_1, proprietaria, si troverebbe costretta ad intervenire nell'area con ingenti ed improponibili spese e, in ogni caso, limitando la zona da edificare, dovendosi distanziare notevolmente dalle zone di inedificabilità, in prossimità delle strutture tettoniche (faglie)
evidenziate nella parte mediana del fondo. Questa ultima condizione non è , di certo, rispondente al valore oggettivo dei terreni in questione.” e quelle del geom. Nominativo_1 che ha redatto la perizia giurata di stima sul valore di mercato da attribuire ai terreni di proprietà Ricorrente_1 in Paternò;
“il più probabile valore dei tratti di terreno in argomento, nella loro concreta situazione attuale, viene determinato in cifra tonda, in complessivi euro (€ 610.000,00).
Il valore peritato tiene conto dei seguenti aspetti:
- la zona in questione risulta essere compromessa idrogeologicamente, vedi la “zona Fossa Creta” e le
“salinelle” nelle immediate vicinanze;
- i suoli argillosi, come quelli prevalenti nell'area di interesse, amplificano la potenza di ogni scossa tellurica e quindi si accentua l'instabilità del terreno, accentuandosi i movimenti franosi, gli smottamenti e le colate di terreno, tenendo anche conto che nella mezzaria della proprietà Ric._1, secondo uno studio geomorfologico e geologo, redatto in data 04/01/2017 dal Dott. Geologo Nominativo_2 , insistono strutture tettoniche ovvero, faglie capaci, certe e presunte, ai margini delle quali dovranno essere previste fasce di inedificabilità assoluta;
- il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Paternò non tiene conto della “faglia” e quindi dell'area di “inedificabilità assoluta” che così come ubicata ne impedisce quasi del tutto un eventuale sviluppo urbanistico e piano attuativo;
- della “faglia” che posta nella porzione mediana del fondo, misura una superficie di mq 25.917,00 inclusa l'area di “inedificabilità assoluta” e pertanto è stata equiparata a quella agricola”. Questa Corte, infine, osserva che a seguito di apposita richiesta da parte del ricorrente per il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di un progetto insistente sul terreno in oggetto, il Comune di Paternò ha negato detta concessione in quanto “essendo stato reso inefficace il Piano Particolareggiato di zona “C1” per decorrenza del termine massimo di attuazione…non è possibile rilasciare concessione edilizia in tale zona in assenza delle opere di urbanizzazione primaria, né è sufficiente l'impegno da parte del richiedente a realizzarle pur garantendo la funzionalità generale delle stesse, in quanto il piano particolareggiato è allo stato attuale inefficace”.
L'appello merita di essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello della contribuente Ricorrente_1 ed in riforma della sentenza appellata dichiara l'illegittimo l'accertamento IMU anno 2012
Condanna l'appellato Comune di Paternò al pagamento in favore dell'appellante Ricorrente_1 delle spese del giudizio di primo grado che liquida in complessive € 1.300,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%. secondo grado che liquida in complessive € 1.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IM CC CO OR AS