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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all' udienza del 23 gennaio 2025 mediante lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 1570/2020 R.G. Lavoro e vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Parte_1 dall'Avv.to Enrico Cecere e dall'Avv.to Luca Cecere e con questi elett.te domiciliata in Avellino alla via Circumvallazione 159, giusta mandato in atti,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'Avv.to Silvio Garofalo ed elett.te domiciliato in Avellino al
Viale Italia n. 197/A, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 31220200000103023000 notificato il 27.02.2020, per la somma di
€#302.350,21# (trecentoduemilatrecentocinquanta,21), per contribuzione e somme CP_ aggiuntive da luglio 2014 a gennaio 2019. si è costituito.
L'opposizione è tempestiva, considerando la sospensione dei termini processuali disposta dai D.L 18 e 23 del 2020.
CP_ valorizza, ai fini della pretesa, gli esiti del verbale di accertamento dell'Ispettorato del lavoro 201501077/DDL del 22.7.2019, riferito al periodo dallo
01.7.2014 a 31.01.2019.
1 Le contestazioni hanno ad oggetto la non corretta determinazione della percentuale di part-time del personale viaggiante, ai sensi dell'art. 11 ed 11 bis del CCNL
Autotrasporto Merci e Logistica;
la mancata attribuzione dell'elemento aggiuntivo della retribuzione ex art. 52 CCNL autotrasporti merci e logistica;
la non esatta determinazione dell'imponibile delle mensilità aggiuntive, 13° e 14°; il recupero della agevolazione contributiva.
La domanda va accolta nei limiti indicati.
Va premesso che: “E' ben vero che, secondo l'orientamento consolidatosi negli ultimi anni, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_2
comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale CP_1
non riveste efficacia probatoria (cfr. in tale senso, Cass. n. 22862/2010; Cass.
n.14965 del 2012; Cass n.26274/2020; Cass. n. 7814/2022).
E', altresì, vero che i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente, e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (ex multis, Cass. 11934/2019; 3762/2022).
CP_ Ciò detto, contesta innanzitutto che per il personale addetto alle mansioni discontinue l'orario ordinario di lavoro sia stato fissato in 47 ore e non 39 ore settimanali nonostante la mancanza dell'accordo aziendale che sarebbe imposto, come condizione necessaria, dall'art. 11 bis del CCNL applicato, con conseguente calcolo errato, in eccesso, della percentuale di part-time, e formazione di debito contributivo.
CP_ Nei LUL richiamati da la società ha pacificamente calcolato la retribuzione mensile considerando orario ordinario di 47 ore, e non di 39, e così determinando, si afferma, una erronea percentuale di part-time del personale viaggiante, e, di
2 conseguenza, una minore retribuzione per il personale interessato ed un minor imponibile.
Il CCNL applicabile è quello Autotrasporto Merci e Logistica, che viene prodotto da parte ricorrente nel testo al quale il Tribunale fa riferimento. Pacificamente, è
CP_ solo sulla base di tale previsione della contrattazione collettiva che ha fondato le sue ragioni, non essendovi, né negli atti difensivi né nel verbale ispettivo, riferimenti ad altre e differenti previsioni.
L'art.11 del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica, nella parte che qui interessa, prevede per il personale viaggiante che: “Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11-bis l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore…l'eventuale maggior durata dell'orario di lavoro è retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario con una delle seguenti modalità:
a) secondo l'attività effettivamente prestata…; b) secondo quanto previsto da: accordi aziendali… accordi collettivi territoriali…”.
Il successivo art.11 bis per il personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue dispone che (comma 1) “In deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3o super e 3o super junior (rif. art. 11-quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE 561/06, 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali”.
Il comma 2 dell'art. 11 bis prevede che “Con le modalità di cui al successivo comma 3) ai lavoratori che esercitano le attività nelle condizioni suddette, e perciò considerati discontinui, … la durata media della settimana non può superare le 58 ore. La durata media della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di sei mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali”.
Il comma 3 dell'art. 11 bis prevede che “con accordi collettivi aziendali … sarà accertata la sussistenza delle condizioni che consentono l'applicazione dei diversi limiti di orario stabiliti dal precedente comma 2. Tali accordi, che costituiscono
3 requisito essenziale per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dovranno essere sottoscritti dai lavoratori interessati”.
Il successivo comma 10 art. 11 bis stabilisce che in occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all'art. 11 co. 8 punto b) ovvero degli accordi di cui ai commi 2) e 3) del presente articolo sarà verificata la sussistenza delle condizioni che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione del regime di orario previsto dal comma 1”.
Nell'art. 11 bis gli accordi aziendali sono richiamati, quindi, da due previsioni differenti: da quella del comma 3) per l'orario settimanale ordinario di 47 ore piuttosto che 39, comma 1), e da quella del comma 10) per l'orario settimanale medio di 61 ore piuttosto che 58, comma 2.
In materia di orario medio settimanale (58 ore estensibili a 61, comma 2) gli accordi aziendali di cui al comma 3) sono finalizzati ad accertare “la sussistenza delle condizioni che consentono l'applicazione dei diversi limiti di orario stabiliti dal precedente comma 2”, e “costituiscono requisito essenziale per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, (e) dovranno essere sottoscritti dai lavoratori interessati”.
In materia di orario settimanale ordinario (47 ore piuttosto che 39 , comma 1) gli accordi aziendali di cui al comma 10) costituiscono l'occasione per verificare “la sussistenza delle condizioni che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione del regime di orario previsto dal comma 1 (orario settimanale di 47 piuttosto che ore)”: la previsione in tale parte è sovrapponibile a quella utilizzata nel comma 3), ma ad essa non si aggiunge alcun riferimento alla circostanza che tali accordi costituiscano “elemento essenziale” per l'applicazione del superiore orario ordinario (appunto 47 piuttosto che 39 settimanali), dovendosi in occasione di essi verificare solo la sussistenza dei necessari presupposti fattuali.
Gli accordi ex comma 3) sono condizione essenziale per l'applicazione della previsione di cui al comma 2) (durata media settimanale di 58 ore estensibile a 61), ma una previsione del genere manca del tutto per gli accordi di cui al comma 10), che attengono all'orario settimanale ordinario di 47 piuttosto che di 39 ore (comma
1), e che sono al centro della vicenda di cui si tratta.
La circostanza che in un caso gli accordi sono esplicitamente individuati come condizione necessaria per la applicazione delle disposizioni, oltre che come momento nel quale verificare la sussistenza dei presupposti di fatto, e nell'altro
4 manchi il riferimento a tale condizione necessaria per la applicazione di queste altre disposizioni costituisce, secondo il Tribunale, elemento decisivo ai fini della differenziazione tra la valenza dei due diversi accordi, e perché si possa attribuire solo ai primi (orario medio settimanale) e non ai secondi (orario settimanale ordinario) un effetto sulla efficacia e sulla operatività delle previsioni contenute nel CCNL, e quindi nella possibilità per il datore di operare conseguentemente.
Nel caso di specie, la contestazione mossa è riferita solo alla mancanza dell'accordo aziendale, e non è riferita in alcun modo ai presupposti fattuali per l'applicazione dell'art. 11 bis co. 1), che, quindi, non sono in discussione.
In tale parte, quindi, il ricorso è fondato.
CP_
contesta, poi, alla società la mancata corresponsione dell'elemento aggiuntivo della retribuzione, richiamando l'art.52 del CCNL Autotrasporto Merci
e Logistica che prevede al comma 1 l'istituzione di un Ente bilaterale nazionale per il settore logistica, trasporto merci e spedizione (Ebilog), e dispone al comma 3 che “le imprese non aderenti al sistema della bilateralità e che non versano il relativo contributo all'Ente bilaterale (euro 2 per dodici mensilità) devono erogare una quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore (E.a.r., "Elemento aggiuntivo della retribuzione") pari ad euro 5 mensili per dodici mensilità”.
L' asserisce che la società non ha effettuato i versamenti agli Enti Bilaterali CP_1
e non ha provveduto a corrispondere ai lavoratori l'elemento aggiuntivo della retribuzione.
A fronte di tale assunto, nel corpo del ricorso introduttivo, la società non contesta CP_ la determinazione di né allega o chiede di provare di aver effettivamente versato il contributo all'Ente bilaterale ovvero di aver provveduto alla corresponsione dell'elemento aggiuntivo a favore dei lavoratori.
In tale parte, i dati fattuali posti a fondamento della contestazione sono pacifici e la
CP_ pretesa di appare quindi fondata.
Quanto alla contestazione di cui al punto III del verbale ispettivo, riguardante la non esatta determinazione dell'imponibile delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), gli ispettori affermano come la “visione telematica dei flussi
Uniemens inviati dalla società, ha fatto riscontrare la mancata sottoposizione a contribuzione della 13° mensilità negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 e il controllo delle buste paga ha evidenziato che la società ha erogato la mensilità in maniera errata, calcolandola su un numero di ratei sbagliati… anche in riferimento alla 14°
5 mensilità si è riscontrato una sua errata determinazione sempre derivante dall'eliminazione ingiustificata di ratei e dalla sbagliata percentuale di part-time”. CP_ non fornisce i LUL dai quali ha desunto l'irregolarità contestata, non produce la documentazione richiamata (flussi Uniemens) o i prospetti paga senza indicare l'esatta determinazione degli importi oggetto di contestazioni ed i motivi per cui il calcolo operato dal datore di lavoro sarebbe errato. Le affermazioni, poi, riportate anche nella memoria di costituzione, sono così generiche da risultare impossibile ogni verifica e valutazione. CP_ Con riferimento a tale contestazione, quindi, la pretesa di è infondata.
CP_ Infine, ha proceduto al recupero dell'agevolazione contributiva usufruita dalla ricorrente e di cui a legge 407/90 e legge 190/2015, per mancanza della regolarità contributiva e per il mancato rispetto del CCNL, per il periodo in cui tale violazioni si sono protratte.
La fondatezza delle contestazioni mosse ai punti 1) e 2) comporta la correttezza di tale determinazione.
Per tutte le richieste, non vi è contestazione specifica degli importi richiesti.
Conclusivamente, va accertato e dichiarato che non è Controparte_3
CP_ tenuta al pagamento a favore di di quanto richiesto per effetto delle CP_ contestazioni e degli addebiti mossi da con il verbale oggetto di causa di cui ai punti I) e III).
L'avviso di addebito va annullato nella parte in cui si richiedono somme a tale CP_ titolo (contestazioni ed addebiti mossi da con il verbale oggetto di causa di cui ai punti I e III), e va confermato nella restante parte, scaturente dalle contestazioni mosse ai punti II) (omesso pagamento dell'elemento aggiuntivo della retribuzione ex art. 52 CCNL ) e IV) (recupero agevolazione contributiva).
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione del solo parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona del dott. Ciro Luce in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1570/2020 R.G.
CP_ Lavoro proposto da nei confronti di ogni Parte_1
contraria eccezione e deduzione respinta così decide:
1) In parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara che Controparte_3
CP_ non è tenuta al pagamento a favore di delle somme richieste con
[...]
6 l'avviso di addebito oggetto di opposizione ed in parte motiva indicato, nella parte in cui dette somme vengono richieste per effetto ed in conseguenza delle contestazioni e degli addebiti mossi con il verbale oggetto di causa di cui ai punti
I) e III), ed annulla in tale parte l'avviso di addebito oggetto di opposizione ed in atti ed in parte motiva indicato;
2) Rigetta nel resto l'opposizione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza del 23 gennaio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all' udienza del 23 gennaio 2025 mediante lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 1570/2020 R.G. Lavoro e vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Parte_1 dall'Avv.to Enrico Cecere e dall'Avv.to Luca Cecere e con questi elett.te domiciliata in Avellino alla via Circumvallazione 159, giusta mandato in atti,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'Avv.to Silvio Garofalo ed elett.te domiciliato in Avellino al
Viale Italia n. 197/A, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 31220200000103023000 notificato il 27.02.2020, per la somma di
€#302.350,21# (trecentoduemilatrecentocinquanta,21), per contribuzione e somme CP_ aggiuntive da luglio 2014 a gennaio 2019. si è costituito.
L'opposizione è tempestiva, considerando la sospensione dei termini processuali disposta dai D.L 18 e 23 del 2020.
CP_ valorizza, ai fini della pretesa, gli esiti del verbale di accertamento dell'Ispettorato del lavoro 201501077/DDL del 22.7.2019, riferito al periodo dallo
01.7.2014 a 31.01.2019.
1 Le contestazioni hanno ad oggetto la non corretta determinazione della percentuale di part-time del personale viaggiante, ai sensi dell'art. 11 ed 11 bis del CCNL
Autotrasporto Merci e Logistica;
la mancata attribuzione dell'elemento aggiuntivo della retribuzione ex art. 52 CCNL autotrasporti merci e logistica;
la non esatta determinazione dell'imponibile delle mensilità aggiuntive, 13° e 14°; il recupero della agevolazione contributiva.
La domanda va accolta nei limiti indicati.
Va premesso che: “E' ben vero che, secondo l'orientamento consolidatosi negli ultimi anni, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_2
comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale CP_1
non riveste efficacia probatoria (cfr. in tale senso, Cass. n. 22862/2010; Cass.
n.14965 del 2012; Cass n.26274/2020; Cass. n. 7814/2022).
E', altresì, vero che i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente, e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (ex multis, Cass. 11934/2019; 3762/2022).
CP_ Ciò detto, contesta innanzitutto che per il personale addetto alle mansioni discontinue l'orario ordinario di lavoro sia stato fissato in 47 ore e non 39 ore settimanali nonostante la mancanza dell'accordo aziendale che sarebbe imposto, come condizione necessaria, dall'art. 11 bis del CCNL applicato, con conseguente calcolo errato, in eccesso, della percentuale di part-time, e formazione di debito contributivo.
CP_ Nei LUL richiamati da la società ha pacificamente calcolato la retribuzione mensile considerando orario ordinario di 47 ore, e non di 39, e così determinando, si afferma, una erronea percentuale di part-time del personale viaggiante, e, di
2 conseguenza, una minore retribuzione per il personale interessato ed un minor imponibile.
Il CCNL applicabile è quello Autotrasporto Merci e Logistica, che viene prodotto da parte ricorrente nel testo al quale il Tribunale fa riferimento. Pacificamente, è
CP_ solo sulla base di tale previsione della contrattazione collettiva che ha fondato le sue ragioni, non essendovi, né negli atti difensivi né nel verbale ispettivo, riferimenti ad altre e differenti previsioni.
L'art.11 del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica, nella parte che qui interessa, prevede per il personale viaggiante che: “Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11-bis l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore…l'eventuale maggior durata dell'orario di lavoro è retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario con una delle seguenti modalità:
a) secondo l'attività effettivamente prestata…; b) secondo quanto previsto da: accordi aziendali… accordi collettivi territoriali…”.
Il successivo art.11 bis per il personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue dispone che (comma 1) “In deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3o super e 3o super junior (rif. art. 11-quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE 561/06, 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali”.
Il comma 2 dell'art. 11 bis prevede che “Con le modalità di cui al successivo comma 3) ai lavoratori che esercitano le attività nelle condizioni suddette, e perciò considerati discontinui, … la durata media della settimana non può superare le 58 ore. La durata media della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di sei mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali”.
Il comma 3 dell'art. 11 bis prevede che “con accordi collettivi aziendali … sarà accertata la sussistenza delle condizioni che consentono l'applicazione dei diversi limiti di orario stabiliti dal precedente comma 2. Tali accordi, che costituiscono
3 requisito essenziale per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dovranno essere sottoscritti dai lavoratori interessati”.
Il successivo comma 10 art. 11 bis stabilisce che in occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all'art. 11 co. 8 punto b) ovvero degli accordi di cui ai commi 2) e 3) del presente articolo sarà verificata la sussistenza delle condizioni che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione del regime di orario previsto dal comma 1”.
Nell'art. 11 bis gli accordi aziendali sono richiamati, quindi, da due previsioni differenti: da quella del comma 3) per l'orario settimanale ordinario di 47 ore piuttosto che 39, comma 1), e da quella del comma 10) per l'orario settimanale medio di 61 ore piuttosto che 58, comma 2.
In materia di orario medio settimanale (58 ore estensibili a 61, comma 2) gli accordi aziendali di cui al comma 3) sono finalizzati ad accertare “la sussistenza delle condizioni che consentono l'applicazione dei diversi limiti di orario stabiliti dal precedente comma 2”, e “costituiscono requisito essenziale per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, (e) dovranno essere sottoscritti dai lavoratori interessati”.
In materia di orario settimanale ordinario (47 ore piuttosto che 39 , comma 1) gli accordi aziendali di cui al comma 10) costituiscono l'occasione per verificare “la sussistenza delle condizioni che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione del regime di orario previsto dal comma 1 (orario settimanale di 47 piuttosto che ore)”: la previsione in tale parte è sovrapponibile a quella utilizzata nel comma 3), ma ad essa non si aggiunge alcun riferimento alla circostanza che tali accordi costituiscano “elemento essenziale” per l'applicazione del superiore orario ordinario (appunto 47 piuttosto che 39 settimanali), dovendosi in occasione di essi verificare solo la sussistenza dei necessari presupposti fattuali.
Gli accordi ex comma 3) sono condizione essenziale per l'applicazione della previsione di cui al comma 2) (durata media settimanale di 58 ore estensibile a 61), ma una previsione del genere manca del tutto per gli accordi di cui al comma 10), che attengono all'orario settimanale ordinario di 47 piuttosto che di 39 ore (comma
1), e che sono al centro della vicenda di cui si tratta.
La circostanza che in un caso gli accordi sono esplicitamente individuati come condizione necessaria per la applicazione delle disposizioni, oltre che come momento nel quale verificare la sussistenza dei presupposti di fatto, e nell'altro
4 manchi il riferimento a tale condizione necessaria per la applicazione di queste altre disposizioni costituisce, secondo il Tribunale, elemento decisivo ai fini della differenziazione tra la valenza dei due diversi accordi, e perché si possa attribuire solo ai primi (orario medio settimanale) e non ai secondi (orario settimanale ordinario) un effetto sulla efficacia e sulla operatività delle previsioni contenute nel CCNL, e quindi nella possibilità per il datore di operare conseguentemente.
Nel caso di specie, la contestazione mossa è riferita solo alla mancanza dell'accordo aziendale, e non è riferita in alcun modo ai presupposti fattuali per l'applicazione dell'art. 11 bis co. 1), che, quindi, non sono in discussione.
In tale parte, quindi, il ricorso è fondato.
CP_
contesta, poi, alla società la mancata corresponsione dell'elemento aggiuntivo della retribuzione, richiamando l'art.52 del CCNL Autotrasporto Merci
e Logistica che prevede al comma 1 l'istituzione di un Ente bilaterale nazionale per il settore logistica, trasporto merci e spedizione (Ebilog), e dispone al comma 3 che “le imprese non aderenti al sistema della bilateralità e che non versano il relativo contributo all'Ente bilaterale (euro 2 per dodici mensilità) devono erogare una quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore (E.a.r., "Elemento aggiuntivo della retribuzione") pari ad euro 5 mensili per dodici mensilità”.
L' asserisce che la società non ha effettuato i versamenti agli Enti Bilaterali CP_1
e non ha provveduto a corrispondere ai lavoratori l'elemento aggiuntivo della retribuzione.
A fronte di tale assunto, nel corpo del ricorso introduttivo, la società non contesta CP_ la determinazione di né allega o chiede di provare di aver effettivamente versato il contributo all'Ente bilaterale ovvero di aver provveduto alla corresponsione dell'elemento aggiuntivo a favore dei lavoratori.
In tale parte, i dati fattuali posti a fondamento della contestazione sono pacifici e la
CP_ pretesa di appare quindi fondata.
Quanto alla contestazione di cui al punto III del verbale ispettivo, riguardante la non esatta determinazione dell'imponibile delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), gli ispettori affermano come la “visione telematica dei flussi
Uniemens inviati dalla società, ha fatto riscontrare la mancata sottoposizione a contribuzione della 13° mensilità negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 e il controllo delle buste paga ha evidenziato che la società ha erogato la mensilità in maniera errata, calcolandola su un numero di ratei sbagliati… anche in riferimento alla 14°
5 mensilità si è riscontrato una sua errata determinazione sempre derivante dall'eliminazione ingiustificata di ratei e dalla sbagliata percentuale di part-time”. CP_ non fornisce i LUL dai quali ha desunto l'irregolarità contestata, non produce la documentazione richiamata (flussi Uniemens) o i prospetti paga senza indicare l'esatta determinazione degli importi oggetto di contestazioni ed i motivi per cui il calcolo operato dal datore di lavoro sarebbe errato. Le affermazioni, poi, riportate anche nella memoria di costituzione, sono così generiche da risultare impossibile ogni verifica e valutazione. CP_ Con riferimento a tale contestazione, quindi, la pretesa di è infondata.
CP_ Infine, ha proceduto al recupero dell'agevolazione contributiva usufruita dalla ricorrente e di cui a legge 407/90 e legge 190/2015, per mancanza della regolarità contributiva e per il mancato rispetto del CCNL, per il periodo in cui tale violazioni si sono protratte.
La fondatezza delle contestazioni mosse ai punti 1) e 2) comporta la correttezza di tale determinazione.
Per tutte le richieste, non vi è contestazione specifica degli importi richiesti.
Conclusivamente, va accertato e dichiarato che non è Controparte_3
CP_ tenuta al pagamento a favore di di quanto richiesto per effetto delle CP_ contestazioni e degli addebiti mossi da con il verbale oggetto di causa di cui ai punti I) e III).
L'avviso di addebito va annullato nella parte in cui si richiedono somme a tale CP_ titolo (contestazioni ed addebiti mossi da con il verbale oggetto di causa di cui ai punti I e III), e va confermato nella restante parte, scaturente dalle contestazioni mosse ai punti II) (omesso pagamento dell'elemento aggiuntivo della retribuzione ex art. 52 CCNL ) e IV) (recupero agevolazione contributiva).
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione del solo parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona del dott. Ciro Luce in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1570/2020 R.G.
CP_ Lavoro proposto da nei confronti di ogni Parte_1
contraria eccezione e deduzione respinta così decide:
1) In parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara che Controparte_3
CP_ non è tenuta al pagamento a favore di delle somme richieste con
[...]
6 l'avviso di addebito oggetto di opposizione ed in parte motiva indicato, nella parte in cui dette somme vengono richieste per effetto ed in conseguenza delle contestazioni e degli addebiti mossi con il verbale oggetto di causa di cui ai punti
I) e III), ed annulla in tale parte l'avviso di addebito oggetto di opposizione ed in atti ed in parte motiva indicato;
2) Rigetta nel resto l'opposizione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza del 23 gennaio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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