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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/05/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3595/2021 del Ruolo Generale, con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
e elettivamente domiciliati presso Parte_1 Parte_2 lo studio dell'Avv. Vincenzo Savino in Potenza alla Via del Gallitello n. 177, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Attori-opponenti contro
e per essa, quale mandataria , Controparte_1 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Marco
Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona al V.lo S. Bernardino n. 5A, giusta procura in atti;
Convenuta . opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa del 18.12.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 3.12.2021, ritualmente notificato, parte attrice opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 725/2021 (RGN 2802/2021) emesso dal
Tribunale di Potenza in data 15.10.2019 e notificato il 29.10.2021, con il quale veniva chiesto il pagamento della somma di euro 21.972,45 in favore della società opposta, oltre interessi legali come da domanda, nonché le spese di procedura di ingiunzione.
Il procedimento di ingiunzione traeva la propria origine dal contratto di finanziamento n.
13095911 stipulato da , quale debitrice principale, e Parte_1 Parte_2
quale coobbligato, con la società SANTANDER CONSUMER BANK SPA e che stante l'inadempimento dei debitori, la società opposta aveva loro comunicato la risoluzione del contratto.
Gli attuali opponenti impugnavano e contestavano il ricorso per ingiunzione nonché il decreto ingiuntivo e tutta la documentazione prodotta. Assumevano che l'emesso decreto ingiuntivo
1 fosse improponibile, inammissibile, illegittimo ed infondato. A fondamento delle proprie ragioni eccepivano, in via preliminare e pregiudiziale: l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex d. lgs n. 28/2010 e la cessione del presunto credito non comprovante l'esistenza e l'ammontare del credito. Nel merito contestavano sia l'an che il quantum del credito fatto valere. Evidenziavano l'assenza degli elementi costitutivi derivanti dagli elaborati contabili privi di alcun riscontro sia in relazione ai versamenti che agli interessi. Lamentavano che il saldo e gli interessi riportati fossero di gran lunga superiore a quelli spettanti e tanto a causa dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati e dell'applicazione di tassi non pattuiti, oltre a spese ed oneri non dovuti. Eccepivano
l'infondatezza della documentazione posta a base del decreto ingiuntivo opposto assumendo che il valore probatorio dell'estratto dei saldaconti è limitato al procedimento monitorio e non si estende al procedimento di opposizione. Ritenevano, sostanzialmente, illegittima ed infondata l'ingiunzione.
Contestavano ed impugnavano tutta la documentazione posta a base del decreto ingiuntivo, ritenevano non sussistenti i requisiti intrinseci e non confacente alle caratteristiche formali prescritte per la certificazione ex art. 50 TUB.
Concludevano, in via principale, per la dichiarazione di inefficacia e nullità del decreto ingiuntivo opposto, per insussistenza dei requisiti delle condizioni di ammissibilità ex art. 633 cpc e per la dichiarazione di improcedibilità; nel merito per l'accoglimento dell'opposizione e quindi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese del giudizio.
In via istruttoria chiedevano disporsi CTU per la determinazione dell'esatto calcolo del dovuto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.04.2022 si costituiva in giudizio la società opposta in persona del l.r.p.t. per contestare e respingere tutto quanto addotto da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni.
Evidenziava che gli opponenti con l'atto di opposizione non contestavano specificatamente ai sensi dell'art. 115 cpc di aver sottoscritto il contratto, di aver ricevuto la somma erogata, di aver ricevuto le comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine, di essere inadempienti, come riscontrato e suffragato dall'estratto conto posto a base del procedimento monitorio. Di conseguenza il credito risulta essere provato come da documentazione prodotta e non specificatamente contestata.
La società opposta assumeva di aver provato documentalmente, sin dalla fase monitoria, la cessione del credito in proprio favore producendo il contratto di cessione intervenuto tra
SANTANDER CONSUMER BANK SPA e e che gli opponenti ricevevano CP_1
2 CP_ specifica comunicazione della cessione del credito sia dalla SANTANDER che dalla con racc. a/r del 2.7.2019, circostanza riconosciuta dagli stessi. Lamentava l'assoluta genericità delle contestazioni sollevate, del tutto inconferenti ed incomprensibili. Dava atto che i debitori approvavano ex art. 1341 cc tutte le clausole e le condizioni del contratto. Evidenziava altresì, che gli stessi non contestavano o disconoscevano di averlo sottoscritto e di aver beneficiato della somma erogata, di essersi resi inadempienti rispetto agli obblighi contrattuali di rimborso delle rate mensili concordate come emerso dagli estratti conto prodotti a corredo dell'ingiunzione.
Nello specifico, assumeva che la documentazione prodotta in sede monitoria fosse idonea ad ottenere l'ingiunzione perché attestante la sussistenza del rapporto contrattuale, nonchè il credito maturato che risulta essere certo, liquido ed esigibile.
Rilevava la genericità delle eccezioni di controparte in merito al presunto superamento del tasso soglia ed evidenziava l'assoluta legittimità dei tassi di interessi applicati al contratto di finanziamento in oggetto. Sosteneva che il tasso di interesse applicato fosse al di sotto della soglia di usura prevista per il periodo di riferimento, e che nel caso di specie non sono stati applicati interessi superiori al tasso soglia, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata da controparte.
Asseriva che nel contratto di finanziamento, oggetto di causa, il tasso effettivo globale applicato è di molto inferiore al tasso soglia di usura vigente alla sottoscrizione del contratto.
Concludeva, in via preliminare, per la concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito per il rigetto di ogni domanda avversa e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in subordine per la condanna di parte opponente al pagamento della somma da determinarsi in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese. Si opponeva alla
CTU ritenuta superflua ed esplorativa.
All'udienza di comparizione del 18.05.2022 sulle richieste delle parti, il Giudice designato, assegnava alle parti termine di quindici giorni per introdurre la domanda di mediazione che si concludeva con verbale negativo. Successivamente, su richiesta delle parti, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 VI c. cpc. e con provvedimento del 26.03.2023 ritenuta ammissibile la CTU nominava la dr.ssa a cui chiedeva di verificare il TAN Persona_1
e TAEG applicati dalla società erogante, rideterminare tutti i versamenti effettuati, verificare gli interessi applicati, verificare l'eventuale sforamento del tasso soglia e procedere al ricalcolo delle rate di finanziamento.
La CTU veniva depositata in data 20.10.2023.
3 L'ausiliario procedeva, in risposta ai quesiti conferitole, alla verifica del TAN e del TAEG.
Dava atto che il sig. pagava 49 rate di euro 377,50 ciascuna, pagava Parte_2 regolarmente alla scadenza le rate dal 1.07.2012 all'1.06.2016 e in ritardo e con bonifico le rate dal 1.02.2016 al 1.07.2016. In data 2.08.2017 veniva comunicata la decadenza dal beneficio del termine e la quota per capitale residuo alla data del 1.08.2016 era di euro
19.553,76. Il CTU riscontrava dalla documentazione in atti il contratto di finanziamento n.
13095911 stipulato in data 31.05.2012, che l'importo finanziato ed erogato era di euro
27.324,00, da restituire in 120 rate mensili di euro 375,00, il TAN era del 10.91% il TAEG del 12,03%, le spese di rendicontazione annuale di euro 1,00, le spese di istruttoria di euro
3,00, le spese di incasso per ciascuna rata di euro 2,50, l'imposta di bollo di euro 68,31 e le spese di assicurazione di euro 2.024,00.
Procedeva alla formulazione di due differenti calcoli, nel primo caso venivano considerate le spese di istruttoria, di incasso rata, di imposta sostitutiva, di invio comunicazioni periodiche e invio lettera di conferma. Rilevava in questo primo calcolo che il TAEG indicato in contratto e convenuto tra le parti fosse del 12,03% e che corrispondeva esattamente e concretamente a quello applicato. Il debito residuo in questo caso è determinato nell'importo di euro 19.553,76 quale quota capitale residua alla data 1.08.2016.
Nella seconda ipotesi il CTU prendeva in considerazione le spese di cui sopra oltre alle spese di assicurazione di euro 2.024,00 e in questo caso rilevava un TAEG pari al 14,18% ovvero superiore a quello convenuto e procedeva alla determinazione della consistenza residua del finanziamento calcolando gli interessi al tasso minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto pari al 2,10% e la quota capitale residua al 1.08.2016 veniva determinata nell'importo di euro 10.838,20.
Verificava inoltre che il tasso soglia degli interessi corrispettivi non veniva superato.
Si rimetteva al Giudice per ogni determinazione.
Il CTU ha quindi provveduto ad effettuare due rielaborazioni evidenziando che nel caso di esclusione degli oneri assicurativi, non ricorre alcuna violazione in quanto il TAEG determinato
è coincidente a quello indicato in contratto (12,03%), in caso di loro inclusione sussisterebbe una divergenza ovvero il TAEG risulta essere difforme da quello indicato in contratto (14,18%).
La consulenza tecnica d'ufficio in atti ha evidenziato il difetto di usurarietà ed assenza di elementi anatocistici. Questo Giudice condivide tali risultanze e per l'effetto vanno disattese le doglianze di parte attrice in punto di usura. Quanto all'indagine peritale in ordine all'ulteriore contestazione attorea circa l'inesattezza del TAEG il CTU effettuando due rielaborazioni evidenzia che in caso di esclusione degli oneri assicurativi, non ricorre alcuna violazione in
4 quanto il TAEG determinato è coincidente a quello indicato in contratto (12,03%); in caso di inclusione degli oneri assicurativi sussisterebbe una divergenza ovvero il TAEG sarebbe pari al
14,18% e quindi difforme da quello indicato in contratto.
Occorre, pertanto, verificare se gli oneri assicurativi devono includersi o meno nel calcolo del
TAEG. Tale questione è dibattuta tanto in giurisprudenza che in dottrina. Il legame è definito come collegamento, come connessione, come strumentalità, e, in virtù della variante prescelta si può affermare o negare il legame di cui sopra.
L'art. 21 c. II del TUB chiarisce che nel “costo totale del credito” e dunque nel TAEG ..”sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi”, solo “se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”. Da ciò si desume che l'onere de quo possa ritenersi “obbligatorio” e dunque rientrare nel calcolo del TAEG, solo
“allorquando il premio assicurativo si ponga in rapporto di sinallagmaticità con la concessione del finanziamento o con l'applicazione di determinate condizioni, pena l'impossibilità di concludere il contratto o di accedervi a determinate condizioni”, occorre poi nell'onere della prova del cliente consumatore dimostrare la natura obbligatoria della polizza, e in particolare che la sua sottoscrizione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito.
Onere quest'ultimo, particolarmente problematico ove vi sia la ricorrenza di alcune circostanze di segno contrario e precisamente: nelle “informazioni europee di base sul credito ai consumatori allegata al contratto di finanziamento è precisato che..” per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte non è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito o un altro contratto per servizio accessorio..”; vi sia un'espressa previsione negoziale che espressamente prevede che il costo per le assicurazioni facoltative sul credito o per altre assicurazioni o servizi facoltativi non connessi al credito sono esclusi dal calcolo del TAEG, ecc. A fronte della sussistenza anche di uno solo di tali elementi di segno negativo, non occorrendo la ricorrenza cumulativa, non è sufficiente al cliente, su cui grava l'onus probandi, né dimostrare la sussistenza di elementi come la “contestualità” tra assicurazione e finanziamento e la loro “pari durata” trattandosi di elementi presuntivi non sufficienti a dimostrarne l'obbligatorietà.
Osservando il contratto per cui è causa, si nota che nello stesso si fa chiaro ed espresso riferimento alla natura facoltativa laddove è indicato che per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito o un altro contratto per servizio accessorio e risultano evidenti per entrambe le diciture la locuzione “no”. Precisamente, a fronte della clausola “per ottenere il credito o per ottenerlo
5 alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere” risulta scritto “no” sia con riguardo a “un'assicurazione che garantisca il credito” (“no”), sia in relazione a “un altro contratto per servizio accessorio” (“no”) , ricorrendo pertanto un elemento di prova di segno contrario, innanzi evidenziato, della circostanza che nell'“informativa europea di base sul credito ai consumatori allegata al contratto di finanziamento è precisato che per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte non è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito o un altro contratto per servizio accessorio”. Tali locuzioni precisano la natura facoltativa dell'assicurazione, ribadita anche laddove è riportato
..Assicurazion facoltativa ..euro 2.024,00. Qualora il cliente abbia scelto di aderire alle assicurazioni e servizi facoltativi riportati nelle “Condizioni Economiche” del presente contratto, le relative condizioni sono disciplinate negli appositi moduli contrattuali separatamente sottoscritti dal cliente. Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto, il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza liberamente scelta sul mercato. Ancora, nel contratto per cui è causa, emerge che per il calcolo del TAEG si specifica che fra “gli oneri esclusi dal TAEG vi sono anche il costo per assicurazione facoltativa sul credito e il costo per altre assicurazioni e servizi facoltativi non connessi al credito. Sussiste dunque un ulteriore elemento di prova di segno contrario, innanzi richiamato, dell'espressa previsione negoziale che espressamente prevede che il costo per le assicurazioni facoltative sul credito e per altre assicurazioni e servizi facoltativi non connessi al credito sono esclusi dal calcolo del TAEG. Da quanto verificato ricorrono diversi indici c.d. negativi, di per sé, singolarmente sufficienti ad escludere il carattere obbligatorio della polizza,
e dunque a imporne l'esclusione dal computo ai fini del calcolo del TAEG. La contestualità della sottoscrizione e la parità della durata del contratto sono inidonei a superare i dirimenti elementi di segno contrario sopra evidenziati, essendo sufficiente il ricorrere anche di uno solo di tali indici negativi a neutralizzare gli elementi positivi sopra menzionati. In difetto di indici di segno contrario può ravvisarsi l'obbligatorietà della polizza assicurativa. Nella fattispecie spettava al cliente dimostrare l'eventuale natura obbligatoria della polizza di per sé non raggiunta in considerazione dei diversi elementi di segno negativo emergenti dagli atti. Non potendosi ritenere dimostrata per quanto esposto la natura obbligatoria della polizza occorre aderire alla ricostruzione peritale nella quale si è accertato che non ricorre alcuna violazione in punto di esattezza del TAEG in quanto lo stesso è coincidente a quello indicato in contratto.
Non risultano riscontrati i vizi lamentati da parte attrice né in punto di usura né in punto di inesattezza del TAEG. Da quanto verificato dal CTU la consistenza residua alla data della
6 decadenza dal beneficio del termine (01.08.2016) la consistenza residua del debito è pari ad euro 19.553,76.
Alla luce della documentazione prodotta e da quanto dettagliatamente espletato dal CTU nel proprio elaborato, l'opposizione merita accoglimento limitatamente a quanto segue e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Dalla documentazione prodotta risulta ampliamente provato il credito vantato, in atti risulta il contratto per cui è causa, l'estratto conto, lettera racc. a/r di cessione del credito, contratto di cessione del credito, ecc.
In corso di causa è stato accertato che il debito residuo dovuto dagli opponenti alla società opposta ammonta ad euro 19.553,76 e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va revocato e gli opponenti vanno condannati, in solido, al pagamento della somma di cui sopra oltre interessi legali dalla data di decadenza dal beneficio del termine (01.08.2016) all'effettivo soddisfo, in favore della società opposta.
La peculiarità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU sono liquidate con separato decreto e poste definitivamente in solido tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
-Accoglie, in parte, l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
725/2021 emesso il 15.10.2021 dal Tribunale di Potenza e notificato in data 29.10.2021 (RGN
2802/2021);
-Accerta e determina quale debito residuo dovuto dagli opponenti e Parte_1
in favore della società opposta la somma di euro 19,553,76 e per l'effetto; Parte_2
-Condanna e , in solido tra loro, al pagamento della Parte_1 Parte_2 somma di euro 19.553,76 oltre interessi legali dalla data di decadenza dal beneficio del termine
(01.08.2016) all'effettivo soddisfo in favore della società opposta, in persona del l.r.p.t.;
-Compensa le spese di lite integralmente tra le parti;
-Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico delle parti in egual misura e in solido tra le stesse.
Così deciso in Potenza, 26.05.2025 Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
7 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3595/2021 del Ruolo Generale, con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
e elettivamente domiciliati presso Parte_1 Parte_2 lo studio dell'Avv. Vincenzo Savino in Potenza alla Via del Gallitello n. 177, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Attori-opponenti contro
e per essa, quale mandataria , Controparte_1 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Marco
Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona al V.lo S. Bernardino n. 5A, giusta procura in atti;
Convenuta . opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa del 18.12.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 3.12.2021, ritualmente notificato, parte attrice opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 725/2021 (RGN 2802/2021) emesso dal
Tribunale di Potenza in data 15.10.2019 e notificato il 29.10.2021, con il quale veniva chiesto il pagamento della somma di euro 21.972,45 in favore della società opposta, oltre interessi legali come da domanda, nonché le spese di procedura di ingiunzione.
Il procedimento di ingiunzione traeva la propria origine dal contratto di finanziamento n.
13095911 stipulato da , quale debitrice principale, e Parte_1 Parte_2
quale coobbligato, con la società SANTANDER CONSUMER BANK SPA e che stante l'inadempimento dei debitori, la società opposta aveva loro comunicato la risoluzione del contratto.
Gli attuali opponenti impugnavano e contestavano il ricorso per ingiunzione nonché il decreto ingiuntivo e tutta la documentazione prodotta. Assumevano che l'emesso decreto ingiuntivo
1 fosse improponibile, inammissibile, illegittimo ed infondato. A fondamento delle proprie ragioni eccepivano, in via preliminare e pregiudiziale: l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex d. lgs n. 28/2010 e la cessione del presunto credito non comprovante l'esistenza e l'ammontare del credito. Nel merito contestavano sia l'an che il quantum del credito fatto valere. Evidenziavano l'assenza degli elementi costitutivi derivanti dagli elaborati contabili privi di alcun riscontro sia in relazione ai versamenti che agli interessi. Lamentavano che il saldo e gli interessi riportati fossero di gran lunga superiore a quelli spettanti e tanto a causa dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati e dell'applicazione di tassi non pattuiti, oltre a spese ed oneri non dovuti. Eccepivano
l'infondatezza della documentazione posta a base del decreto ingiuntivo opposto assumendo che il valore probatorio dell'estratto dei saldaconti è limitato al procedimento monitorio e non si estende al procedimento di opposizione. Ritenevano, sostanzialmente, illegittima ed infondata l'ingiunzione.
Contestavano ed impugnavano tutta la documentazione posta a base del decreto ingiuntivo, ritenevano non sussistenti i requisiti intrinseci e non confacente alle caratteristiche formali prescritte per la certificazione ex art. 50 TUB.
Concludevano, in via principale, per la dichiarazione di inefficacia e nullità del decreto ingiuntivo opposto, per insussistenza dei requisiti delle condizioni di ammissibilità ex art. 633 cpc e per la dichiarazione di improcedibilità; nel merito per l'accoglimento dell'opposizione e quindi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese del giudizio.
In via istruttoria chiedevano disporsi CTU per la determinazione dell'esatto calcolo del dovuto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.04.2022 si costituiva in giudizio la società opposta in persona del l.r.p.t. per contestare e respingere tutto quanto addotto da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni.
Evidenziava che gli opponenti con l'atto di opposizione non contestavano specificatamente ai sensi dell'art. 115 cpc di aver sottoscritto il contratto, di aver ricevuto la somma erogata, di aver ricevuto le comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine, di essere inadempienti, come riscontrato e suffragato dall'estratto conto posto a base del procedimento monitorio. Di conseguenza il credito risulta essere provato come da documentazione prodotta e non specificatamente contestata.
La società opposta assumeva di aver provato documentalmente, sin dalla fase monitoria, la cessione del credito in proprio favore producendo il contratto di cessione intervenuto tra
SANTANDER CONSUMER BANK SPA e e che gli opponenti ricevevano CP_1
2 CP_ specifica comunicazione della cessione del credito sia dalla SANTANDER che dalla con racc. a/r del 2.7.2019, circostanza riconosciuta dagli stessi. Lamentava l'assoluta genericità delle contestazioni sollevate, del tutto inconferenti ed incomprensibili. Dava atto che i debitori approvavano ex art. 1341 cc tutte le clausole e le condizioni del contratto. Evidenziava altresì, che gli stessi non contestavano o disconoscevano di averlo sottoscritto e di aver beneficiato della somma erogata, di essersi resi inadempienti rispetto agli obblighi contrattuali di rimborso delle rate mensili concordate come emerso dagli estratti conto prodotti a corredo dell'ingiunzione.
Nello specifico, assumeva che la documentazione prodotta in sede monitoria fosse idonea ad ottenere l'ingiunzione perché attestante la sussistenza del rapporto contrattuale, nonchè il credito maturato che risulta essere certo, liquido ed esigibile.
Rilevava la genericità delle eccezioni di controparte in merito al presunto superamento del tasso soglia ed evidenziava l'assoluta legittimità dei tassi di interessi applicati al contratto di finanziamento in oggetto. Sosteneva che il tasso di interesse applicato fosse al di sotto della soglia di usura prevista per il periodo di riferimento, e che nel caso di specie non sono stati applicati interessi superiori al tasso soglia, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata da controparte.
Asseriva che nel contratto di finanziamento, oggetto di causa, il tasso effettivo globale applicato è di molto inferiore al tasso soglia di usura vigente alla sottoscrizione del contratto.
Concludeva, in via preliminare, per la concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito per il rigetto di ogni domanda avversa e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in subordine per la condanna di parte opponente al pagamento della somma da determinarsi in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese. Si opponeva alla
CTU ritenuta superflua ed esplorativa.
All'udienza di comparizione del 18.05.2022 sulle richieste delle parti, il Giudice designato, assegnava alle parti termine di quindici giorni per introdurre la domanda di mediazione che si concludeva con verbale negativo. Successivamente, su richiesta delle parti, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 VI c. cpc. e con provvedimento del 26.03.2023 ritenuta ammissibile la CTU nominava la dr.ssa a cui chiedeva di verificare il TAN Persona_1
e TAEG applicati dalla società erogante, rideterminare tutti i versamenti effettuati, verificare gli interessi applicati, verificare l'eventuale sforamento del tasso soglia e procedere al ricalcolo delle rate di finanziamento.
La CTU veniva depositata in data 20.10.2023.
3 L'ausiliario procedeva, in risposta ai quesiti conferitole, alla verifica del TAN e del TAEG.
Dava atto che il sig. pagava 49 rate di euro 377,50 ciascuna, pagava Parte_2 regolarmente alla scadenza le rate dal 1.07.2012 all'1.06.2016 e in ritardo e con bonifico le rate dal 1.02.2016 al 1.07.2016. In data 2.08.2017 veniva comunicata la decadenza dal beneficio del termine e la quota per capitale residuo alla data del 1.08.2016 era di euro
19.553,76. Il CTU riscontrava dalla documentazione in atti il contratto di finanziamento n.
13095911 stipulato in data 31.05.2012, che l'importo finanziato ed erogato era di euro
27.324,00, da restituire in 120 rate mensili di euro 375,00, il TAN era del 10.91% il TAEG del 12,03%, le spese di rendicontazione annuale di euro 1,00, le spese di istruttoria di euro
3,00, le spese di incasso per ciascuna rata di euro 2,50, l'imposta di bollo di euro 68,31 e le spese di assicurazione di euro 2.024,00.
Procedeva alla formulazione di due differenti calcoli, nel primo caso venivano considerate le spese di istruttoria, di incasso rata, di imposta sostitutiva, di invio comunicazioni periodiche e invio lettera di conferma. Rilevava in questo primo calcolo che il TAEG indicato in contratto e convenuto tra le parti fosse del 12,03% e che corrispondeva esattamente e concretamente a quello applicato. Il debito residuo in questo caso è determinato nell'importo di euro 19.553,76 quale quota capitale residua alla data 1.08.2016.
Nella seconda ipotesi il CTU prendeva in considerazione le spese di cui sopra oltre alle spese di assicurazione di euro 2.024,00 e in questo caso rilevava un TAEG pari al 14,18% ovvero superiore a quello convenuto e procedeva alla determinazione della consistenza residua del finanziamento calcolando gli interessi al tasso minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto pari al 2,10% e la quota capitale residua al 1.08.2016 veniva determinata nell'importo di euro 10.838,20.
Verificava inoltre che il tasso soglia degli interessi corrispettivi non veniva superato.
Si rimetteva al Giudice per ogni determinazione.
Il CTU ha quindi provveduto ad effettuare due rielaborazioni evidenziando che nel caso di esclusione degli oneri assicurativi, non ricorre alcuna violazione in quanto il TAEG determinato
è coincidente a quello indicato in contratto (12,03%), in caso di loro inclusione sussisterebbe una divergenza ovvero il TAEG risulta essere difforme da quello indicato in contratto (14,18%).
La consulenza tecnica d'ufficio in atti ha evidenziato il difetto di usurarietà ed assenza di elementi anatocistici. Questo Giudice condivide tali risultanze e per l'effetto vanno disattese le doglianze di parte attrice in punto di usura. Quanto all'indagine peritale in ordine all'ulteriore contestazione attorea circa l'inesattezza del TAEG il CTU effettuando due rielaborazioni evidenzia che in caso di esclusione degli oneri assicurativi, non ricorre alcuna violazione in
4 quanto il TAEG determinato è coincidente a quello indicato in contratto (12,03%); in caso di inclusione degli oneri assicurativi sussisterebbe una divergenza ovvero il TAEG sarebbe pari al
14,18% e quindi difforme da quello indicato in contratto.
Occorre, pertanto, verificare se gli oneri assicurativi devono includersi o meno nel calcolo del
TAEG. Tale questione è dibattuta tanto in giurisprudenza che in dottrina. Il legame è definito come collegamento, come connessione, come strumentalità, e, in virtù della variante prescelta si può affermare o negare il legame di cui sopra.
L'art. 21 c. II del TUB chiarisce che nel “costo totale del credito” e dunque nel TAEG ..”sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi”, solo “se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”. Da ciò si desume che l'onere de quo possa ritenersi “obbligatorio” e dunque rientrare nel calcolo del TAEG, solo
“allorquando il premio assicurativo si ponga in rapporto di sinallagmaticità con la concessione del finanziamento o con l'applicazione di determinate condizioni, pena l'impossibilità di concludere il contratto o di accedervi a determinate condizioni”, occorre poi nell'onere della prova del cliente consumatore dimostrare la natura obbligatoria della polizza, e in particolare che la sua sottoscrizione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito.
Onere quest'ultimo, particolarmente problematico ove vi sia la ricorrenza di alcune circostanze di segno contrario e precisamente: nelle “informazioni europee di base sul credito ai consumatori allegata al contratto di finanziamento è precisato che..” per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte non è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito o un altro contratto per servizio accessorio..”; vi sia un'espressa previsione negoziale che espressamente prevede che il costo per le assicurazioni facoltative sul credito o per altre assicurazioni o servizi facoltativi non connessi al credito sono esclusi dal calcolo del TAEG, ecc. A fronte della sussistenza anche di uno solo di tali elementi di segno negativo, non occorrendo la ricorrenza cumulativa, non è sufficiente al cliente, su cui grava l'onus probandi, né dimostrare la sussistenza di elementi come la “contestualità” tra assicurazione e finanziamento e la loro “pari durata” trattandosi di elementi presuntivi non sufficienti a dimostrarne l'obbligatorietà.
Osservando il contratto per cui è causa, si nota che nello stesso si fa chiaro ed espresso riferimento alla natura facoltativa laddove è indicato che per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito o un altro contratto per servizio accessorio e risultano evidenti per entrambe le diciture la locuzione “no”. Precisamente, a fronte della clausola “per ottenere il credito o per ottenerlo
5 alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere” risulta scritto “no” sia con riguardo a “un'assicurazione che garantisca il credito” (“no”), sia in relazione a “un altro contratto per servizio accessorio” (“no”) , ricorrendo pertanto un elemento di prova di segno contrario, innanzi evidenziato, della circostanza che nell'“informativa europea di base sul credito ai consumatori allegata al contratto di finanziamento è precisato che per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte non è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito o un altro contratto per servizio accessorio”. Tali locuzioni precisano la natura facoltativa dell'assicurazione, ribadita anche laddove è riportato
..Assicurazion facoltativa ..euro 2.024,00. Qualora il cliente abbia scelto di aderire alle assicurazioni e servizi facoltativi riportati nelle “Condizioni Economiche” del presente contratto, le relative condizioni sono disciplinate negli appositi moduli contrattuali separatamente sottoscritti dal cliente. Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto, il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza liberamente scelta sul mercato. Ancora, nel contratto per cui è causa, emerge che per il calcolo del TAEG si specifica che fra “gli oneri esclusi dal TAEG vi sono anche il costo per assicurazione facoltativa sul credito e il costo per altre assicurazioni e servizi facoltativi non connessi al credito. Sussiste dunque un ulteriore elemento di prova di segno contrario, innanzi richiamato, dell'espressa previsione negoziale che espressamente prevede che il costo per le assicurazioni facoltative sul credito e per altre assicurazioni e servizi facoltativi non connessi al credito sono esclusi dal calcolo del TAEG. Da quanto verificato ricorrono diversi indici c.d. negativi, di per sé, singolarmente sufficienti ad escludere il carattere obbligatorio della polizza,
e dunque a imporne l'esclusione dal computo ai fini del calcolo del TAEG. La contestualità della sottoscrizione e la parità della durata del contratto sono inidonei a superare i dirimenti elementi di segno contrario sopra evidenziati, essendo sufficiente il ricorrere anche di uno solo di tali indici negativi a neutralizzare gli elementi positivi sopra menzionati. In difetto di indici di segno contrario può ravvisarsi l'obbligatorietà della polizza assicurativa. Nella fattispecie spettava al cliente dimostrare l'eventuale natura obbligatoria della polizza di per sé non raggiunta in considerazione dei diversi elementi di segno negativo emergenti dagli atti. Non potendosi ritenere dimostrata per quanto esposto la natura obbligatoria della polizza occorre aderire alla ricostruzione peritale nella quale si è accertato che non ricorre alcuna violazione in punto di esattezza del TAEG in quanto lo stesso è coincidente a quello indicato in contratto.
Non risultano riscontrati i vizi lamentati da parte attrice né in punto di usura né in punto di inesattezza del TAEG. Da quanto verificato dal CTU la consistenza residua alla data della
6 decadenza dal beneficio del termine (01.08.2016) la consistenza residua del debito è pari ad euro 19.553,76.
Alla luce della documentazione prodotta e da quanto dettagliatamente espletato dal CTU nel proprio elaborato, l'opposizione merita accoglimento limitatamente a quanto segue e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Dalla documentazione prodotta risulta ampliamente provato il credito vantato, in atti risulta il contratto per cui è causa, l'estratto conto, lettera racc. a/r di cessione del credito, contratto di cessione del credito, ecc.
In corso di causa è stato accertato che il debito residuo dovuto dagli opponenti alla società opposta ammonta ad euro 19.553,76 e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va revocato e gli opponenti vanno condannati, in solido, al pagamento della somma di cui sopra oltre interessi legali dalla data di decadenza dal beneficio del termine (01.08.2016) all'effettivo soddisfo, in favore della società opposta.
La peculiarità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU sono liquidate con separato decreto e poste definitivamente in solido tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
-Accoglie, in parte, l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
725/2021 emesso il 15.10.2021 dal Tribunale di Potenza e notificato in data 29.10.2021 (RGN
2802/2021);
-Accerta e determina quale debito residuo dovuto dagli opponenti e Parte_1
in favore della società opposta la somma di euro 19,553,76 e per l'effetto; Parte_2
-Condanna e , in solido tra loro, al pagamento della Parte_1 Parte_2 somma di euro 19.553,76 oltre interessi legali dalla data di decadenza dal beneficio del termine
(01.08.2016) all'effettivo soddisfo in favore della società opposta, in persona del l.r.p.t.;
-Compensa le spese di lite integralmente tra le parti;
-Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico delle parti in egual misura e in solido tra le stesse.
Così deciso in Potenza, 26.05.2025 Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
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