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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/07/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 4556 del 2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...] Ponte Della Gatta n. 79, (C.F.: ) rappresentata e difesa, CodiceFiscale_1 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Rosario Luccio (C.F: ) e Giacomo Grazioli (CF.: , CodiceFiscale_2 C.F._3 presso i quali è elettivamente domiciliata, in Torre del Greco (NA), alla Via Vittorio Veneto, n.26
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.7.2024, l'istante in epigrafe, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, esponeva che all'esito di procedimento per atp (RG 6132 del 2023), il beneficio era stato riconosciuto solo dal 27.12.2023, a fronte della domanda amministrativa del 13.9.2002 e del ricorso per atp, depositato il 9.10.2023. Tanto esposto, adiva questo Tribunale chiedendo, previa nomina di nuovo consulente, il riconoscimento del predetto beneficio, sin dalla domanda. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l' , chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso. Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, disponeva un'integrazione peritale. All' esito del deposito della integrazione peritale, dopo lo scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa, come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del Tribunale. Invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dall' art. 445 bis c.p.c., come si evince dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali in atti.
Risulta, inoltre, che il ricorso in esame contiene, ad un approccio formale della questione, la specificazione dei motivi della contestazione.
1 Pertanto, il ricorso risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. Tanto premesso, l' opposizione è infondata e deve essere respinta. Invero, come si rileva dalla documentazione in atti, la ricorrente ha chiesto la retrodatazione della indennità di accompagnamento, riconosciuta in fase di atp dal 27.12.2023. All'esito dei rilievi di parte ricorrente è stata disposta un'integrazione peritale, alla quale integralmente si rinvia. Il ctu nominato dal Tribunale, anche all'esito dei chiarimenti depositati, ha ritenuto non possibile la retrodatazione richiesta. Invero, il ctu ha così dedotto: “ponendo in relazione quanto descritto nella documentazione in atti con quanto rilevato in esame obiettivo “Scarsamente orientata nel tempo e nello spazio, non comprende i motivi della visita. Condizioni generali scadute. Passaggi posturali non autonomi. Deambulazione possibile esclusivamente con deambulatore, a base allargata, incerta, che la istante non gestisce in autonomia per la presenza del ritardo mentale” si è ritenuta congrua la retrodatazione, a seguito delle note critiche, in relazione alla probabile evoluzione del quadro generale involutivo, che come si è detto, già alla data del 10/1/23 comportava un gravissimo impatto sulle autonomie dell'istante, che era in grado di effettuare solo 2 attività quotidiane sulle sei valutate con la scala ADL. Si ritiene che nello scorrere di circa 1 anno dalla data del 10/1 2023 alla data del 27/12/2023, si siano perse le residue autonomie, visto il quadro clinico obiettivo, la documentazione in atti e la probabile evoluzione della sindrome involutiva innestata su un ritardo mentale medio grave congenito. Alla data del 27/12 2023 è stato inoltre prescritto un deambulatore che la istante non utilizzava in autonomia come da certificazione neurologica del 5/3/24. Si ritiene quindi di confermare la retrodatazione alla data del 27/12/2023. L'indagine operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale. Non si rende necessario, confutare, in questa sede, puntualmente tutte le contrarie deduzioni articolate dalla difesa della parte ricorrente, avendo il consulente d'ufficio nel suo elaborato tenuto in debita considerazione, pur non concordando con essi, i rilievi sollevati, avendo chiarito gli aspetti più controversi della vicenda. A maggior ragione non sussiste un ulteriore obbligo motivazionale ove, come nel caso di specie, nella ricostruzione del fatto contestato, si aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi di parte. Ne deriva, quindi, che non è necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni che, essendo state espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15904; Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123). In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nell'elaborato integrativo, al quale si rinvia integralmente (cfr. ctu e chiarimenti del dott. , l' opposizione deve essere rigettata, con Persona_1 conseguente omologa dele risultanze peritali della pregressa fase. Letto l'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese. Le spese per la integrazione peritale sono poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 rigetta il ricorso e, per l'effetto, omologa l'accertamento sanitario, come da perizia redatta nel giudizio n. 6132 del 2023; nulla per le spese;
pone le spese per la integrazione peritale, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1 Torre Annunziata, 3.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Marianna Molinario
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