Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6654 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Aula A 6 6 54 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Alberto SPANO' Presidente R.G. nn. 16521/99 e 16522/99 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Cron. 19002 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Udienza 20 febbraio 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso r.g. 16521/99 proposto da: IMPRESA ZA s.r.l., in persona del suo legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Richiesta copia studio Compagno, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 3.10 296 2002. alla via Isonzo n. 50, giusta procura per notaro Eraldo Scarano n. rep. IL CANCELLIERE 89578 in data 29 luglio 1999; 762
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - " in persona del suo legale rappresentante pro tempore, I.N.P.S. rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI RAVENNA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituito;
- intimato -
e MINISTERO DEL LAVORO, in persona del Ministro pro tempore, non costituito;
- intimato -
R D e ZA PIETRO;
- intimato -
NONCHE' sul ricorso r.g. 16522/99 proposto da: ZA PIETRO, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Compagno, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma 2 alla via Isonzo n. 50, giusta procura per notar Eraldo Scarano n. rep. 89579 in data 29 luglio 1999;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. " in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e で ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI RAVENNA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituito;
- intimato -
e MINISTERO DEL LAVORO, in persona del Ministro pro tempore, non costituito;
- intimato -
e IMPRESA ZA s.r.l.; - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna-Sezione Lavoro n. 33/99 del 23 aprile 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 1699/98), notificata il 9 luglio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Claudio Martino (per delega dell'avv. Compagno) e l'avv. Antonino Sgroi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. ET Abbritti, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I Con ricorso in appello dinanzi al Tribunale di Ravenna (quale Giudice del lavoro di secondo grado) l'I.N.P.S. impugnava la sentenza con cui il Pretore-Giudice del lavoro di Ravenna aveva accolto i ricorsi (separatamente proposti e successivamente riuniti) di ET ZA e della "MP ZA s.r.l.", così annullando le ordinanze di ingiunzione emesse dal “capo dell'ispettorato provinciale del lavoro" di Ravenna e dal “direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S." di Ravenna e revocando i relativi decreti ingiuntivi. Si costituivano nel giudizio di secondo grado come dinanzi instaurato ET ZA e la s.r.l. "MP ZA" che chiedevano il rigetto dell'avverso ricorso in appello e la conseguente conferma della decisione pretorile. 4 Il Tribunale di Ravenna accoglieva l'appello dell'I.N.P.S. e, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Ravenna, rigetta(va) il ricorso proposto nell'interesse di ZA ET e di ZA s.r.l. e compensa(va) tra le parti le spese di entrambi i gradi>>. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che: *) per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 654 cod. proc. pen. - che stabilisce e precisa gli effetti del giudicato penale nel giudizio civile o amministrativo -, non vi è dubbio che in esso rientri la posizione dello ZA, già imputato del procedimento penale conclusosi con sentenza del 16 dicembre 1993>>; *) appare evidente che i fatti accertati in esso procedimento sono i medesimi posti alla base dell'odierno giudizio civile, atteso che in sentenza penale veniva acclarata la penale responsabilità dello ZA per avere violato il divieto di intermediazione di manodopera di cui all'art. 1, della legge n. 1369/60, in Ravenna, sino all'ottobre 1991, usufruendo delle mere prestazioni di lavoro di soggetti già dipendenti della ditta USE, cui era stata appaltata l'esecuzione di "opere murarie" (prima) e di intonacatura (poi) presso uno dei cantieri della "ZA s.r.l.">>; *) non si può disattendere l'accertamento della sussistenza del fatto materiale, la relativa qualificazione giuridica di intermediazione vietata di manodopera e l'affermazione che lo ZA si sia reso responsabile dello stesso 5 costitutivo di fattispecie penalmente rilevante, oltre che fonte di responsabilità amministrativa - operate dal pretore penale con sentenza passata in giudicato, laddove esse affermazioni (motivate ed ormai incontestabili in punto di fatto, oltre che corrette in punto di diritto) fanno indubbiamente stato nei confronti dello ZA nel giudizio civile ed amministrativo ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen.>>; *) tale accertamento in fatto è inscindibilmente e necessariamente connesso l'obbligo contributivo di cui si discute oggi, unitamente alla sanzione amministrativa derivante dalle violazioni assicurative 21 previdenziali da parte dell'appellato>>; *) quanto poi all'impresa 0 ZA - soggetto estraneo al giudizio penale -, gli elementi acquisiti nel corso del procedimento penale e valutati nella sentenza passata in giudicato, da un lato non appaiono debitamente contraddetti dalle emergenze acquisite nel procedimento di primo grado, e dall'altro bene e compiutamente possono essere utilizzati da questo collegio a base del proprio convincimento>>; *) inoltre, le emergenze probatorie (scilicet, le deposizioni testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria di primo grado) non possono che ricondurre anche all'impresa ZA, la responsabilità amministrativa per omissione contributiva di cui all'ordinanza-ingiunzione ed al decreto ingiuntivo di cui si discute, responsabilità conseguente alla intermediazione fittizia di manodopera 6 acclaratamente verificatasi nel caso di specie attraverso il subappalto commissionato dall'impresa suddetta alla ditta USE>>. Per la cassazione di tale sentenza "l'impresa ZA s.r.l." e ZA ET propongono ricorso con separati atti (il primo sostenuto da quattro motivi ed il secondo da due motivi) notificati, oltre che all'I.N.P.S., all'“Ispettorato provinciale del Comune di Ravenna" ed al "Ministero del Lavoro". Resiste l'I.N.P.S. con separati controricorsi. Gli intimati "Ispettorato provinciale del Lavoro di Ravenna" e "Ministero del Lavoro" non si sono costituiti. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Deve essere disposta la riunione dei due ricorsi proposti contro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). ".Prioritariamente deve chiarirsi che il primo motivo del ricorso II proposto da ZA ET (r.g. 16522/1999) appare identico al primo motivo del ricorso proposto dalla s.r.l. "MP ZA" (r.g. 16521/1999, così il secondo motivo del cennato ricorso r.g. 16522/1999 appare identico al quarto motivo del cennato ricorso r.g. 16521/1999. Tanto chiarito, con il primo motivo di ricorso sia ZA ET che la s.r.l. "MP ZA" I denunziando "contrasto - 7 frontale fra due parti della stessa sentenza" - rilevano che la cautela impone di denunziare il rubricato vizio per la ragione che la portata generale del dispositivo ("rigetta il ricorso") induce a ritenere che tutti i gravami, della MP ZA s.r.l. e di ET ZA, siano stati respinti dal Tribunale, laddove dalla motivazione, pure testè riportata, emerge che sull'annullamento, disposto dal Pretore del lavoro, della ordinanza-ingiunzione emessa dal "capo dell'ispettorato provinciale del lavoro" di Ravenna si sia formato il giudicato definitivo per mancata impugnazione del rispettivo capo della sentenza pretorile>>. Con il secondo motivo di ricorso la s.r.l. "MP ZA" - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 654 cod. proc. pen., nonché omesso esame di punto decisivo" - addebita al Tribunale di Ravenna di non avere considerato che costituiva dato pacifico ed incontestato che l'MP ZA s.r.l. non aveva affatto partecipato al giudizio penale celebrato a carico della persona dell'ing. ET ZA, le cui risultanze sono state assunte, dal Tribunale, a base del rigetto delle opposizioni proposte dalla MP ZA ... [per cui, secondo la ricorrente società], non sembra revocabile in dubbio la lamentata violazione di legge dato che il giudicato penale non è affatto invocabile in danno delle parti, diverse dall'imputato, che non si siano costituite o non siano intervenute nel processo penale>>. 8 Con il terzo motivo la s.r.l. "MP ZA" - denunziando "violazione del principio fondamentale del contraddittorio, nonché contraddittoria ed illogica motivazione su punti decisivi" - censura la sentenza nel punto in cui si è ritenuto di contestare le risultanze (negative per l'I.N.P.S.) della istruttoria svolta nel primo grado del presente giudizio invocando quelle del processo penale, rispetto al qua- le la "MP ZA" s.r.l. era rimasta completamente estranea>>. Con il quarto motivo di ricorso proposto dalla s.r.l. “MP ZA" e con il secondo motivo del ricorso proposto da ZA ET i ricorrenti denunziando "ulteriore violazione e falsa - applicazione dell'art. 654 cod. proc. civ., nonché illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi" - addebitano al Tribunale di Ravenna di: a) avere erroneamente escluso la ignorantia legis dell'impresa asserendo che questa avrebbe dovuto rendersi conto che la circolare ministeriale non avrebbe potuto derogare alla legge>>; b) avere tentato di affermare che, comunque, non si era nell'ambito della circolare ministeriale, peraltro, incorrendo nel vizio di motivazione>>; c) avere valutato in modo parziale le deposizioni rese dai testimoni durante l'istruttoria nel giudizio di primo grado;
d) essere incorso nell'insanabile vizio logico consistente nell'invocare asserzioni per nulla contraddicenti quelle ad esso non 9 utili per l'impianto accusatorio, ma al contrario pienamente compatibili>> (ciò in particolare alla pag. 9 ed alle precedenti pagg. 4, 5, 8 e 9 che non si sottraggono alla critica dei ricorrenti>>). ". Il primo motivo del ricorso proposto dalla s.r.l. "MP III ZA" e il primo motivo del ricorso proposto da "ZA ET" - con cui viene eccepito un contrasto tra "motivazione” e “dispositivo" della sentenza impugnata in quanto nel “dispositivo" è stato statuito il rigetto "tout court" dell'originario ricorso proposto nell'interesse di ZA ET e ZA s.r.l.>>, mentre nella “motivazione” è stato affermato che il punto della sentenza pretorile di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione già emessa dall'ispettorato provinciale del lavoro ha acquistato autorità di cosa giudicata e su di esso nessuna statuizione o valutazione può essere espressa dal Tribunale>> si - appalesano inammissibili perchè il preteso errore addebitato alla e M decisione del Giudice di appello sostanzierebbe un "errore materiale" di cui è consentita la correzione soltanto mediante la procedura prevista dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.. A parte che nello stesso dispositivo in questione è stato precisato che il decisum atteneva alla parziale riforma della sentenza pretorile>> e che la successiva statuizione riguardava il rigetto del ricorso (e non “dei ricorsi") proposto nell'interesse di -e, quindi, una discordanza ZA ET e di ZA s.r.l.>> 10 materiale appare ictu oculi inesistente deve rimarcarsi che il procedimento di correzione della sentenza di cui agli artt. 287 e segg. cod. proc. civ. non costituisce un nuovo giudizio o una nuova fase processuale rispetto a quella in cui la sentenza è stata emessa, ma è un mero incidente dello stesso giudizio diretto ad identificare l'effettiva volontà del giudice come già risulta espresso nella sentenza, e che, in particolare, la Cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza di merito essendo “giudice di legittimità", per cui, anche nel caso di ricorso per cassazione, la richiesta di correzione deve essere presentata al giudice a quo (Cass. n. 2596/1989, Cass. 5316/1987). IV . Il secondo ed il terzo motivo del ricorso proposto dalla s.r.l. ट ह "MP ZA" - che possono essere esaminati congiuntamente perché intrinsecamente connessi - si appalesano infondati. Pervero, il Giudice di appello ha tratto dalla sentenza penale a carico di "ZA ET" elementi fattuali concernenti anche la s.n.c. "MP ZA" - soggetto estraneo al giudizio penale di cui alla cennata sentenza - che non sono stati debitamente contraddetti dalle emergenze acquisite nel procedimento di primo grado>> e che possono essere utilizzati a base del convincimento del Tribunale>>, specie se suffragati da ulteriori elementi probatori assunti nell'ambito del giudizio di opposizione e specificamente precisati nella sentenza impugnata. 11 Al riguardo-a conferma dell'infondatezza dei cennati motivi di ricorso - si rileva conclusivamente su tale punto che, al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice, con la conseguenza che il giudice può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o le altre parti e, quindi, anche prove raccolte in un giudizio penale esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale e effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale, senza essere vincolato dalla valutazione che ne abbia fatto il giudice penale (cfr. Cass. n. M 11199/2000, Cass. n. 12422/2000). V . Anche il quarto motivo del ricorso proposto dalla s.r.l. "MP ZA" e il secondo motivo del ricorso proposto da ZA ET sono infondati. Infatti, le censure contenute nei cennati motivi attengono a pretesi errori di fatto, di interpretazione di "circolare ministeriale” e di valutazione delle risultanze processuali che possono essere dedotti in sede di legittimità soltanto in quanto si risolvono in un vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella specie inesistente, non 12 potendo essere considerate vizio logico di motivazione la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione fattuale nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, atteso che tutto ciò rimane all'interno della possibilità di apprezzamento dei fatti e delle risultanze processuali e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. Non esiste neppure, nella sentenza impugnata, il preteso "vizio di violazione dell'art. 654 cod. proc. pen." (inesattamente indicato in ricorso quale “art. 654 cod. proc. civ."), in quanto il principio di unità della giurisdizione implica che giudice civile può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio pena- le e può a tal fine porre, a base anche esclusiva dell'indicato convinci- mento, gli elementi di fatto acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, esaminando direttamente il contenuto di dette prove, ricavandoli dalla sentenza penale, o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da individuare esattamente i fatti accertati per poi sottoporli al proprio vagli critico (Cass. n. 11157/1996, Cass. n. 2443/1995): nella specie, il Tribunale di Ravenna non solo si è motivatamente riportato alle risultanze acquisite nel procedimento penale, ma ha sottoposto le relative valutazioni e conclusioni del giudice penale ad un meccanismo 13 di controllo e di bilanciamento con le prove assunte nel giudizio civile ed è, quindi, pervenuto con idonea e corretta motivazione alla decisione inammissibilmente impugnata dai ricorrenti. In particolare, sono da considerare inammissibili le censure concernenti pretesi “vizi di motivazione", in relazione ai quali occorre precisare che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valu- tare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la conclu- denza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisio- ne (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impu- gnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di Ravenna, con completa e congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha 14 correttamente ed esattamente deciso in merito alla prova della interme- diazione fittizia di manodopera in violazione della legge n. 1369/1960. Pervero a conferma dell'inammissibilità delle doglianze proposte ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece,1come per le censure mosse ripetutamente, nella specie, dai ricorrenti - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) conclusivamente - a convalida della correttezza della motivazione alla base della decisione impugnata e non intaccata dalle argomentazioni difensive dei ricorrenti - non sono proponibili in sede di legittimità censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze 15 processuali diversa da quella espressa dal giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti - come sicuramente emerge dalla sentenza del Tribunale di Ravenna - che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti (Cass. n. 12749/1993). VI In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi proposti dalla s.r.l. "MP ZA" e da "ZA ET" debbono essere respinti e i ricorrenti vanno condannati, in solido, al pagamento - a favore dell'I.N.P.S. - delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
condanna i ricorrenti al ляно pagamento, in solido, delle spese di giudizio che liquida in euro oltre a euro 3000 per onorario. Così deciso, in Roma, il giorno 20 febbraio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente L.Rabilaentenvia IL CANCELLIERE a Depositato in Cancelleria oggi, -9 MAG. 2002 toff sauc IL CANCELLIERE