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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8426/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello - opposizione a sanzione amministrativa (Codice della
Strada);
TRA
, elettivamente domiciliato a Porto Cesareo (Le), in via Gran Sasso, Parte_1
27, presso lo studio legale dell'Avv. Cosimo Summa in virtù di mandato alle liti in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con ricorso in appello iscritto il 17/12/2024, impugnava la sentenza Parte_1
n. 3116/2024, depositata telematicamente il 20/6/2024, con cui il Giudice di Pace di
1 Lecce aveva rigettato (con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore costituito del il ricorso in opposizione ex Controparte_1
art 204 bis del d.lgs. n 285/1992 (Codice della Strada) da egli stesso introdotto avverso il verbale di accertamento N.R.G. 12065/23– verbale V011674 emesso dal Comando di
Polizia Locale del Comune di in data 6/4/2023, in cui era stata accertata, CP_1
come infrazione, la violazione della norma di cui all'art 142 comma 9 Codice cit. in relazione alla condotta di guida rilevata il 9/3/2023 alle ore 21:26 in base alle risultanze fotografiche prodotte dall'apparecchiatura PHOTORED F17Dr, installata a CP_1
sulla S.S. 101 Salentina di Gallipoli, km 14+940 (direzione nord) consistita nella circolazione su strada con autovettura targata GG503WE “ad una CP_2
velocità di 145,8 km/h, che detratta la tolleranza di legge superava di 48,51 km/h il limite massimo imposto dall'ente proprietario della strada di 90 km/h” e comminata la sanzione pecuniaria di € 543,00 oltre € 27,05 per spese postali ed amministrative, nonché la sanzione accessoria della decurtazione di n. 6 punti dalla patente;
nella specie,
l'istante, richiamati i motivi di ricorso in primo grado, si doleva, in particolare, dell'erronea valutazione del giudice di pace in merito alla esistenza di omologazione dell'apparecchiatura, chiedeva dunque la riforma della sentenza di primo grado con annullamento del verbale di accertamento e con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Il nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e veniva Controparte_1
dichiarato contumace.
All'udienza del 15/5/2025, l'appellante precisava le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione senza ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto merita accoglimento.
Invero, a prescindere da ogni valutazione concernente il fatto in sé dell'infrazione contestata, il costituendosi in primo grado, non soddisfava l'onere, Controparte_1
su di sé gravante, di allegare il certificato di omologazione dello strumento di
2 misurazione della velocità utilizzato a fronte di un motivo di opposizione concernente anche un asserito non corretto funzionamento dell'apparecchiatura.
Più precisamente, il avrebbe dovuto dimostrare in giudizio che CP_1
l'apparecchiatura PHOTORED F17Dr, era stata non solo approvata ma anche omologata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Sul tema è di recente intervenuta la Corte di Cassazione (Cass., sez. II, ordinanza 18 aprile 2024 n. 10505), la quale, fornendo motivati chiarimenti interpretativi circa la vigente normativa di settore, convincenti e condivisibili, ha così statuito: “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.
In motivazione, nella citata ordinanza, si sofferma, poi, più puntualmente sulla distinta natura dei due procedimenti e, testualmente, afferma: “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata
3 dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr.
Cass. n. 3335/2024)”.
Riguardo le spese processuali relative al primo e al secondo grado di giudizio, in virtù della novità della questione di diritto di cui innanzi, solo di recente trattata in Corte di Cassazione, ma finora oggetto di soluzioni non univoche dei giudici di merito, sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
contumace, avverso la n. 3116/2024, depositata telematicamente il 20/6/2024, dal
Giudice di Pace di Lecce, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, riformando la sentenza impugnata, annulla il verbale di accertamento N.R.G. 12065/23– verbale V011674 emesso dal
Comando di Polizia Locale del Comune di in data 6/4/2023 nei CP_1 confronti dell'opponente - appellante;
b) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, 16/5/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Cristina Perrucci.
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PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8426/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello - opposizione a sanzione amministrativa (Codice della
Strada);
TRA
, elettivamente domiciliato a Porto Cesareo (Le), in via Gran Sasso, Parte_1
27, presso lo studio legale dell'Avv. Cosimo Summa in virtù di mandato alle liti in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con ricorso in appello iscritto il 17/12/2024, impugnava la sentenza Parte_1
n. 3116/2024, depositata telematicamente il 20/6/2024, con cui il Giudice di Pace di
1 Lecce aveva rigettato (con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore costituito del il ricorso in opposizione ex Controparte_1
art 204 bis del d.lgs. n 285/1992 (Codice della Strada) da egli stesso introdotto avverso il verbale di accertamento N.R.G. 12065/23– verbale V011674 emesso dal Comando di
Polizia Locale del Comune di in data 6/4/2023, in cui era stata accertata, CP_1
come infrazione, la violazione della norma di cui all'art 142 comma 9 Codice cit. in relazione alla condotta di guida rilevata il 9/3/2023 alle ore 21:26 in base alle risultanze fotografiche prodotte dall'apparecchiatura PHOTORED F17Dr, installata a CP_1
sulla S.S. 101 Salentina di Gallipoli, km 14+940 (direzione nord) consistita nella circolazione su strada con autovettura targata GG503WE “ad una CP_2
velocità di 145,8 km/h, che detratta la tolleranza di legge superava di 48,51 km/h il limite massimo imposto dall'ente proprietario della strada di 90 km/h” e comminata la sanzione pecuniaria di € 543,00 oltre € 27,05 per spese postali ed amministrative, nonché la sanzione accessoria della decurtazione di n. 6 punti dalla patente;
nella specie,
l'istante, richiamati i motivi di ricorso in primo grado, si doleva, in particolare, dell'erronea valutazione del giudice di pace in merito alla esistenza di omologazione dell'apparecchiatura, chiedeva dunque la riforma della sentenza di primo grado con annullamento del verbale di accertamento e con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Il nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e veniva Controparte_1
dichiarato contumace.
All'udienza del 15/5/2025, l'appellante precisava le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione senza ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto merita accoglimento.
Invero, a prescindere da ogni valutazione concernente il fatto in sé dell'infrazione contestata, il costituendosi in primo grado, non soddisfava l'onere, Controparte_1
su di sé gravante, di allegare il certificato di omologazione dello strumento di
2 misurazione della velocità utilizzato a fronte di un motivo di opposizione concernente anche un asserito non corretto funzionamento dell'apparecchiatura.
Più precisamente, il avrebbe dovuto dimostrare in giudizio che CP_1
l'apparecchiatura PHOTORED F17Dr, era stata non solo approvata ma anche omologata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Sul tema è di recente intervenuta la Corte di Cassazione (Cass., sez. II, ordinanza 18 aprile 2024 n. 10505), la quale, fornendo motivati chiarimenti interpretativi circa la vigente normativa di settore, convincenti e condivisibili, ha così statuito: “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.
In motivazione, nella citata ordinanza, si sofferma, poi, più puntualmente sulla distinta natura dei due procedimenti e, testualmente, afferma: “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata
3 dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr.
Cass. n. 3335/2024)”.
Riguardo le spese processuali relative al primo e al secondo grado di giudizio, in virtù della novità della questione di diritto di cui innanzi, solo di recente trattata in Corte di Cassazione, ma finora oggetto di soluzioni non univoche dei giudici di merito, sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
contumace, avverso la n. 3116/2024, depositata telematicamente il 20/6/2024, dal
Giudice di Pace di Lecce, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, riformando la sentenza impugnata, annulla il verbale di accertamento N.R.G. 12065/23– verbale V011674 emesso dal
Comando di Polizia Locale del Comune di in data 6/4/2023 nei CP_1 confronti dell'opponente - appellante;
b) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, 16/5/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Cristina Perrucci.
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