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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/11/2025, n. 4688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4688 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3347/2023
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 20.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 20.11.2025 trattata con note scritte ex art 127 ter cpc, ha pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 3347 del R.G. dell'anno 2023, vertente t r a
(C.F. ), nata il [...] a [...], e ivi residente a[...] C.F._1
EN D'LO snc, rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Luca Schipani e dall'avv. Enrico Schipani e con questi elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Salerno alla Via Roma n.28,
- opponente - contro
(C.F: ) nato a [...] il [...] e residente a [...]CP_1 C.F._2
(SA), 84028, in Vicolo II Sopracorte SNC, rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall'Avv. Maria
SE e domiciliato presso il suo studio sito in Eboli (SA) alla via XXIV Maggio n. 9
- opposto –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n 433/2023 emesso dal Tribunale di Salerno
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, memorie, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, conveniva in giudizio Parte_1
per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 433/2023 R.G. 1400/2023 Rep. n. CP_1
pagina 1 di 4 1026/2023 reso dal Tribunale di Salerno in data 21.02.2023 e pubblicato in data 22.02.2020 su ricorso di con clausola di provvisoria esecuzione. CP_1
Nello specifico, esponeva l'attore che , già in data 20 ottobre 2022, depositava presso CP_1 il Tribunale di Salerno ricorso per decreto ingiuntivo rubricato R.G. n. 8749/2022 al fine di ottenere la restituzione di € 15.000,00, versati in favore di (deceduto in Eboli In data 30 settembre Persona_1
2022) quale acconto sul prezzo d'acquisto di un immobile sito in Serre (Sa), alla Via XX Settembre;
che in data 22 ottobre 2022, il precitato ricorso R.G. n. 8749/20 veniva accolto e il Tribunale di Salerno emetteva in danno del già defunto Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. Persona_1
2643/2022; che il su detto decreto ingiuntivo veniva notificato a chiamata all'eredità di Parte_2
in quanto figlia del de cuius;
che avverso detto decreto tutti i chiamati all'eredità Persona_1 proponevano opposizione, fondandola sulla rinuncia all'eredità del debitore;
che Persona_1
l'opponente con il D.I. n 433/23 ha richiesto questa volta nei confronti della esponente, moglie del defunto la restituzione della medesima somma di € 15.000,00 già richiesta con il Persona_1 precedente ricorso monitorio. L'opponente depositava la propria rinuncia all'eredità nei confronti del sig. con procedimento R.G. n. 803/2023 Tribunale di Salerno Volontaria Giurisdizione ed Persona_1 eccepiva pertanto il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, in ragione proprio della sua rinuncia all'eredità, i rapporti obbligatori di debito/credito facenti capito al sig. erano estranei Persona_1 alla sua sfera giuridica. Contestava, inoltre, la costituzione tardiva di parte opposta e la inammissibilità del ricorso per Decreto Ingiuntivo R.G. 1400/2023 e la relativa nullità/annullabilità del Decreto 433/2023 in quanto il titolo dedotto a fondamento della pretesa creditoria era già stato dedotto per ottenere in precedenza un altro Decreto Ingiuntivo oggetto di diverso giudizio generando una vera e propria litispendenza circa il rapporto giuridico controverso. Infine, contestava che, per stessa asserzione di parte opposta, la scrittura privata del 19 marzo 2012 - da cui nasceva la pretesa creditoria - prevedeva due ulteriori pagamenti in capo al sig. da effettuarsi alla scadenza dei due anni, pagamenti mai CP_1 effettuati dallo stesso nel termine stabilito per cui era decaduto dalla facoltà di acquistare il bene pattuito con la relativa perdita della caparra di € 15.000,00 versata all'atto della sottoscrizione della scrittura privata del 19 marzo 2012.
In ragione di quanto sopra, parte opponente chiedeva di sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 433/2023; dichiarare nullo, annullabile o comunque privo di efficacia il Decreto
Ingiuntivo; dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della rinuncia all'eredità e in via subordinata di dichiarare l'inesistenza del diritto di credito del sig. poiché lo stesso fu CP_1 inadempiente al pagamento del prezzo residuo, perdendo il diritto alla restituzione della caparra.
pagina 2 di 4 Il Tribunale, con ordinanza del 04.01.2024, vista la rinuncia alla eredità da parte della opponente ed attesa la mancata costituzione dell'opposto, sospendeva la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo n. 433/23.
In data 24/09/2024, si costituiva, tardivamente, , il quale impugnava e contestava, in CP_1 fatto e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto eccepito e prodotto da parte opponente.
Sul difetto di legittimazione passiva eccepito, parte opposta allegava il certificato di stato di famiglia storico anno 2022 di , che a norma del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, certifica Persona_1
l'esistenza di una famiglia anagrafica, il cui nucleo familiare risultava così composto anche dalla Pt_1
, ricavandone la convinzione che rivestisse la qualità di erede .
[...] Parte_1 Persona_1
Sulla eccezione di litispendenza parte opposta replicava che, una volta appurato che il decreto ingiuntivo n° 2643/2022 era stato emesso nei confronti di un soggetto deceduto, essa rinunciava a detto decreto poiché da considerarsi giuridicamente inesistente.
Sulla eccezione di parte opponente in merito alla mancata corresponsione da parte di parte opposta dei due pagamenti previsti nella scrittura privata del 19 marzo 2012 e che questi avrebbero comportato la decadenza in ordine alla possibilità di acquistare il bene pattuito e la perdita della relativa caparra di €
15.000,00, sul punto parte opposta eccepiva a sua volta che, come previsto nella promessa di vendita, aveva corrisposto al Sig. la somma di € 15.000,00, come da documentazione già in atti ma Persona_1 che successivamente all'incasso della su detta somma, il Sig. non addiveniva alla stipula dell'atto Per_1 di compravendita dell'immobile e, pertanto, non ottemperava a quanto previsto nella promessa di vendita, rendendosi così inadempiente e che solo a seguito dell'inadempimento del Sig. quindi, il sig. Per_1
– parte opposta - si era rifiutato di adempiere alla sua obbligazione, non eseguendo i restanti CP_1 pagamenti.
Alla luce di tali considerazioni, parte opposta chiedeva di rigettare l'opposizione formulata da parte opponente avverso il decreto ingiuntivo n.433/2023, con vittoria di spese, diritti ed onorari;
in via subordinata, chiedeva di compensare le spese del presente procedimento.
Lo scrivente, divenuto assegnatario della causa, la rinviava all'udienza odierna del 20.11.2025 per la decisione ex art 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è chiaramente fondata;
dirimente è la rinuncia all'eredità del debitore Per_1
da parte della odierna opponente circostanza che impedisce di determinarne la
[...] Parte_1 titolarità passiva dell'obbligazione vantata dall'opposto/ricorrente. In tal senso si richiama Cassazione Sez.
U, 16/2/2016, n. 2951 secondo cui “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio sia un elemento costitutivo della domanda (tali potendo essere tanto meri fatti o fatti-diritto, quanto altri diritti, come per l'appunto il diritto di proprietà) e attenga al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”. pagina 3 di 4 Va considerato che la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede mediante una dichiarazione di volontà, oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente.
La rinuncia espressa, invece, rivestita in forma solenne (dichiarazione resa davanti al notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), così come chiarito anche dalla Cassazione, determina la perdita del diritto all'eredità e di conseguenza l'erede rinunciatario non può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni del de cuius (In tal senso, ex multis Cass., Sentenza n. 37064 del 19/12/2022 “Poiché la responsabilità per i debiti tributari del "de cuius" presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti”).
Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 433/2023 va revocato.
Non resta che regolare le spese di lite: se da un lato parte opposta non poteva sapere al momento del deposito del ricorso ex art 633 cpc che la avrebbe rinunciato all'eredità di Pt_1 Persona_1
(rinuncia intervenuta successivamente come documentato in atti), motivo per cui non si ritiene di accogliere la domanda di condanna dell'opposto al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art 96 cpc, dall'altro lato parte opposta, nonostante l'evidente fondatezza della opposizione, invece di rinunciare agli atti o all'azione nei confronti della ex art 306 cpc (come ha fatto con il precedente Pt_1
D.I.), ha insistito pervicacemente, in comparsa di costituzione e risposta, nella difesa del D.I. prendendo posizione nel merito della pretesa creditoria e ribadendo ancora nella memoria conclusionale depositata il
05.11.2025 la richiesta di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 433/2023, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Pertanto tale condotta processuale non può che comportare la condanna dell'opposto alle spese di lite secondo soccombenza ex art. 91 cpc
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 433/2023 (R.G. 1400/2023) reso dall'intestato Tribunale in data
21.02.2023 e pubblicato in data 22.02.2020;
2) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite nei confronti di parte opponente che si liquidano in € 5.000,00 oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali al 15% IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Salerno
20.11.2025 Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 20.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 20.11.2025 trattata con note scritte ex art 127 ter cpc, ha pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 3347 del R.G. dell'anno 2023, vertente t r a
(C.F. ), nata il [...] a [...], e ivi residente a[...] C.F._1
EN D'LO snc, rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Luca Schipani e dall'avv. Enrico Schipani e con questi elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Salerno alla Via Roma n.28,
- opponente - contro
(C.F: ) nato a [...] il [...] e residente a [...]CP_1 C.F._2
(SA), 84028, in Vicolo II Sopracorte SNC, rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall'Avv. Maria
SE e domiciliato presso il suo studio sito in Eboli (SA) alla via XXIV Maggio n. 9
- opposto –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n 433/2023 emesso dal Tribunale di Salerno
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, memorie, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, conveniva in giudizio Parte_1
per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 433/2023 R.G. 1400/2023 Rep. n. CP_1
pagina 1 di 4 1026/2023 reso dal Tribunale di Salerno in data 21.02.2023 e pubblicato in data 22.02.2020 su ricorso di con clausola di provvisoria esecuzione. CP_1
Nello specifico, esponeva l'attore che , già in data 20 ottobre 2022, depositava presso CP_1 il Tribunale di Salerno ricorso per decreto ingiuntivo rubricato R.G. n. 8749/2022 al fine di ottenere la restituzione di € 15.000,00, versati in favore di (deceduto in Eboli In data 30 settembre Persona_1
2022) quale acconto sul prezzo d'acquisto di un immobile sito in Serre (Sa), alla Via XX Settembre;
che in data 22 ottobre 2022, il precitato ricorso R.G. n. 8749/20 veniva accolto e il Tribunale di Salerno emetteva in danno del già defunto Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. Persona_1
2643/2022; che il su detto decreto ingiuntivo veniva notificato a chiamata all'eredità di Parte_2
in quanto figlia del de cuius;
che avverso detto decreto tutti i chiamati all'eredità Persona_1 proponevano opposizione, fondandola sulla rinuncia all'eredità del debitore;
che Persona_1
l'opponente con il D.I. n 433/23 ha richiesto questa volta nei confronti della esponente, moglie del defunto la restituzione della medesima somma di € 15.000,00 già richiesta con il Persona_1 precedente ricorso monitorio. L'opponente depositava la propria rinuncia all'eredità nei confronti del sig. con procedimento R.G. n. 803/2023 Tribunale di Salerno Volontaria Giurisdizione ed Persona_1 eccepiva pertanto il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, in ragione proprio della sua rinuncia all'eredità, i rapporti obbligatori di debito/credito facenti capito al sig. erano estranei Persona_1 alla sua sfera giuridica. Contestava, inoltre, la costituzione tardiva di parte opposta e la inammissibilità del ricorso per Decreto Ingiuntivo R.G. 1400/2023 e la relativa nullità/annullabilità del Decreto 433/2023 in quanto il titolo dedotto a fondamento della pretesa creditoria era già stato dedotto per ottenere in precedenza un altro Decreto Ingiuntivo oggetto di diverso giudizio generando una vera e propria litispendenza circa il rapporto giuridico controverso. Infine, contestava che, per stessa asserzione di parte opposta, la scrittura privata del 19 marzo 2012 - da cui nasceva la pretesa creditoria - prevedeva due ulteriori pagamenti in capo al sig. da effettuarsi alla scadenza dei due anni, pagamenti mai CP_1 effettuati dallo stesso nel termine stabilito per cui era decaduto dalla facoltà di acquistare il bene pattuito con la relativa perdita della caparra di € 15.000,00 versata all'atto della sottoscrizione della scrittura privata del 19 marzo 2012.
In ragione di quanto sopra, parte opponente chiedeva di sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 433/2023; dichiarare nullo, annullabile o comunque privo di efficacia il Decreto
Ingiuntivo; dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della rinuncia all'eredità e in via subordinata di dichiarare l'inesistenza del diritto di credito del sig. poiché lo stesso fu CP_1 inadempiente al pagamento del prezzo residuo, perdendo il diritto alla restituzione della caparra.
pagina 2 di 4 Il Tribunale, con ordinanza del 04.01.2024, vista la rinuncia alla eredità da parte della opponente ed attesa la mancata costituzione dell'opposto, sospendeva la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo n. 433/23.
In data 24/09/2024, si costituiva, tardivamente, , il quale impugnava e contestava, in CP_1 fatto e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto eccepito e prodotto da parte opponente.
Sul difetto di legittimazione passiva eccepito, parte opposta allegava il certificato di stato di famiglia storico anno 2022 di , che a norma del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, certifica Persona_1
l'esistenza di una famiglia anagrafica, il cui nucleo familiare risultava così composto anche dalla Pt_1
, ricavandone la convinzione che rivestisse la qualità di erede .
[...] Parte_1 Persona_1
Sulla eccezione di litispendenza parte opposta replicava che, una volta appurato che il decreto ingiuntivo n° 2643/2022 era stato emesso nei confronti di un soggetto deceduto, essa rinunciava a detto decreto poiché da considerarsi giuridicamente inesistente.
Sulla eccezione di parte opponente in merito alla mancata corresponsione da parte di parte opposta dei due pagamenti previsti nella scrittura privata del 19 marzo 2012 e che questi avrebbero comportato la decadenza in ordine alla possibilità di acquistare il bene pattuito e la perdita della relativa caparra di €
15.000,00, sul punto parte opposta eccepiva a sua volta che, come previsto nella promessa di vendita, aveva corrisposto al Sig. la somma di € 15.000,00, come da documentazione già in atti ma Persona_1 che successivamente all'incasso della su detta somma, il Sig. non addiveniva alla stipula dell'atto Per_1 di compravendita dell'immobile e, pertanto, non ottemperava a quanto previsto nella promessa di vendita, rendendosi così inadempiente e che solo a seguito dell'inadempimento del Sig. quindi, il sig. Per_1
– parte opposta - si era rifiutato di adempiere alla sua obbligazione, non eseguendo i restanti CP_1 pagamenti.
Alla luce di tali considerazioni, parte opposta chiedeva di rigettare l'opposizione formulata da parte opponente avverso il decreto ingiuntivo n.433/2023, con vittoria di spese, diritti ed onorari;
in via subordinata, chiedeva di compensare le spese del presente procedimento.
Lo scrivente, divenuto assegnatario della causa, la rinviava all'udienza odierna del 20.11.2025 per la decisione ex art 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è chiaramente fondata;
dirimente è la rinuncia all'eredità del debitore Per_1
da parte della odierna opponente circostanza che impedisce di determinarne la
[...] Parte_1 titolarità passiva dell'obbligazione vantata dall'opposto/ricorrente. In tal senso si richiama Cassazione Sez.
U, 16/2/2016, n. 2951 secondo cui “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio sia un elemento costitutivo della domanda (tali potendo essere tanto meri fatti o fatti-diritto, quanto altri diritti, come per l'appunto il diritto di proprietà) e attenga al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”. pagina 3 di 4 Va considerato che la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede mediante una dichiarazione di volontà, oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente.
La rinuncia espressa, invece, rivestita in forma solenne (dichiarazione resa davanti al notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), così come chiarito anche dalla Cassazione, determina la perdita del diritto all'eredità e di conseguenza l'erede rinunciatario non può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni del de cuius (In tal senso, ex multis Cass., Sentenza n. 37064 del 19/12/2022 “Poiché la responsabilità per i debiti tributari del "de cuius" presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti”).
Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 433/2023 va revocato.
Non resta che regolare le spese di lite: se da un lato parte opposta non poteva sapere al momento del deposito del ricorso ex art 633 cpc che la avrebbe rinunciato all'eredità di Pt_1 Persona_1
(rinuncia intervenuta successivamente come documentato in atti), motivo per cui non si ritiene di accogliere la domanda di condanna dell'opposto al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art 96 cpc, dall'altro lato parte opposta, nonostante l'evidente fondatezza della opposizione, invece di rinunciare agli atti o all'azione nei confronti della ex art 306 cpc (come ha fatto con il precedente Pt_1
D.I.), ha insistito pervicacemente, in comparsa di costituzione e risposta, nella difesa del D.I. prendendo posizione nel merito della pretesa creditoria e ribadendo ancora nella memoria conclusionale depositata il
05.11.2025 la richiesta di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 433/2023, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Pertanto tale condotta processuale non può che comportare la condanna dell'opposto alle spese di lite secondo soccombenza ex art. 91 cpc
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 433/2023 (R.G. 1400/2023) reso dall'intestato Tribunale in data
21.02.2023 e pubblicato in data 22.02.2020;
2) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite nei confronti di parte opponente che si liquidano in € 5.000,00 oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali al 15% IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Salerno
20.11.2025 Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
pagina 4 di 4