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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/12/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 2007/24 RG
Udienza del 23.12.25
Sono presenti, via teams, le avv.te Magliotto e Vitali.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
HE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2007/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
tra avvocati Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
OL TO
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto il corrispettivo per l'attività difensiva svolta dagli avv.ti e CP_1
, quali membri della società attrice, nell'ambito del processo penale svoltosi presso questo CP_1
Tribunale in conseguenza del rinvio a giudizio del convenuto a seguito di richiesta di giudizio immediato del P.M. per il reato di cui all'art. 379 c.p.
L'attrice, dedotto che gli avv.ti avevano prestato tale attività fino al momento CP_1 CP_1 della revoca del mandato al a parte del TO ed alla conseguente rinuncia allo stesso da CP_1 parte della ha chiesto, a tale titolo, il pagamento della somma di € 19.356,36, comprensiva di CP_1 spese generali, cap ed iva.
Il convenuto, pregiudizialmente eccepita l'incompetenza di questo Tribunale, dovendosi ritenere competente il Tribunale di Milano quale Giudice del foro del consumatore, nel merito ha contestato la pretesa dell'attrice, sostenendo che le somme già versate dovevano ritenersi adeguate all'attività svolta e chiedendo quindi il rigetto della domanda.
Motivi della decisione
1. Sulla competenza.
L'eccezione è infondata.
Premesso che il processo in questione aveva ad oggetto condotte tenute dal convenuto nell'ambito della sua attività di investigatore privato, il foro del consumatore deve infatti ritenersi inapplicabile (in tal senso v. ad es. Cass. 38264/21), con conseguente operatività della regola di competenza di cui all'art. 142 d. lgs. 150/11 (competenza dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il processo al quale si riferisce l'attività del cui compenso si tratta).
2. Sul merito.
Premesso che l'assenza di un accordo scritto fra l'attrice ed il convenuto in merito all'importo del compenso non significa che quest'ultimo non sia dovuto (v. in proposito l'art. 136 l. 247/12, il quale si occupa proprio di questa fattispecie) e considerato che lo svolgimento, da parte degli avv.ti e dell'attività difensiva allegata non è contestato, i compensi richiesti dall'attrice CP_1 CP_1 appaiono in effetti adeguati, tenuto conto da un lato delle tariffe professionali, dall'altro della complessità di tale attività, evincibile dalla relativa documentazione, prodotta.
Senz'altro dovuta la somma richiesta, occorre peraltro tenere conto degli anticipi versati dal convenuto, ammontanti alla complessiva somma di € 7.295,60 (€ 2.537,60 come da fattura n. 48/19,
€ 1.103,20 come da fattura n. 221/21, € 800,00 come da fattura n. 265/21 ed € 2.854,80 come da fattura n. 67/22; la fattura n. 123/20 non va invece considerata, in quanto il relativo importo risulta già decurtato da parte dell'attrice).
La differenza dovuta, già comprensiva di spese generali, cap ed iva, ammonta dunque ad €
(19.356,36 – 7.295,60 =) 12.060,76, oltre interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) dalle singole pro forma al saldo.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale condanna il convenuto a versare all'attrice, per il titolo di cui in motivazione, la somma di €
12.060,76, oltre interessi come indicato;
condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso del difensore ed € 264,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
HE Fornaciari
Udienza del 23.12.25
Sono presenti, via teams, le avv.te Magliotto e Vitali.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
HE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2007/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
tra avvocati Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
OL TO
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto il corrispettivo per l'attività difensiva svolta dagli avv.ti e CP_1
, quali membri della società attrice, nell'ambito del processo penale svoltosi presso questo CP_1
Tribunale in conseguenza del rinvio a giudizio del convenuto a seguito di richiesta di giudizio immediato del P.M. per il reato di cui all'art. 379 c.p.
L'attrice, dedotto che gli avv.ti avevano prestato tale attività fino al momento CP_1 CP_1 della revoca del mandato al a parte del TO ed alla conseguente rinuncia allo stesso da CP_1 parte della ha chiesto, a tale titolo, il pagamento della somma di € 19.356,36, comprensiva di CP_1 spese generali, cap ed iva.
Il convenuto, pregiudizialmente eccepita l'incompetenza di questo Tribunale, dovendosi ritenere competente il Tribunale di Milano quale Giudice del foro del consumatore, nel merito ha contestato la pretesa dell'attrice, sostenendo che le somme già versate dovevano ritenersi adeguate all'attività svolta e chiedendo quindi il rigetto della domanda.
Motivi della decisione
1. Sulla competenza.
L'eccezione è infondata.
Premesso che il processo in questione aveva ad oggetto condotte tenute dal convenuto nell'ambito della sua attività di investigatore privato, il foro del consumatore deve infatti ritenersi inapplicabile (in tal senso v. ad es. Cass. 38264/21), con conseguente operatività della regola di competenza di cui all'art. 142 d. lgs. 150/11 (competenza dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il processo al quale si riferisce l'attività del cui compenso si tratta).
2. Sul merito.
Premesso che l'assenza di un accordo scritto fra l'attrice ed il convenuto in merito all'importo del compenso non significa che quest'ultimo non sia dovuto (v. in proposito l'art. 136 l. 247/12, il quale si occupa proprio di questa fattispecie) e considerato che lo svolgimento, da parte degli avv.ti e dell'attività difensiva allegata non è contestato, i compensi richiesti dall'attrice CP_1 CP_1 appaiono in effetti adeguati, tenuto conto da un lato delle tariffe professionali, dall'altro della complessità di tale attività, evincibile dalla relativa documentazione, prodotta.
Senz'altro dovuta la somma richiesta, occorre peraltro tenere conto degli anticipi versati dal convenuto, ammontanti alla complessiva somma di € 7.295,60 (€ 2.537,60 come da fattura n. 48/19,
€ 1.103,20 come da fattura n. 221/21, € 800,00 come da fattura n. 265/21 ed € 2.854,80 come da fattura n. 67/22; la fattura n. 123/20 non va invece considerata, in quanto il relativo importo risulta già decurtato da parte dell'attrice).
La differenza dovuta, già comprensiva di spese generali, cap ed iva, ammonta dunque ad €
(19.356,36 – 7.295,60 =) 12.060,76, oltre interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) dalle singole pro forma al saldo.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale condanna il convenuto a versare all'attrice, per il titolo di cui in motivazione, la somma di €
12.060,76, oltre interessi come indicato;
condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso del difensore ed € 264,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
HE Fornaciari