Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2853 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisabetta Mameli, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23/06/1993, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Milva Pili, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 10/09/2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Barrali, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
La con il figlio avranno la propria residenza Parte_2 Per_1 anagrafica e dimora in Barrali, Via Guglielmo Marconi 38, mentre il
[...]
fisserà la propria residenza anagrafica in Cagliari, nella via Barbarigo Pt_1
4, con la madre, in attesa di trasferirsi in altra abitazione.
2) I coniugi godono entrambi di redditi propri e, pertanto, nessuno dei due sarà tenuto al verseranno, a titolo di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge.
3) Il sig. verserà, mediante bonifico bancario, alla signora un Pt_1 Parte_2 assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , Per_1 pari ad euro 300,00.
4) Il sig. autorizza sin da ora la signora ad incassare Pt_1 Parte_2 integralmente l'assegno unico e il bonus bebè, erogato in favore del minore dal
Comune di Barrali.
5) Quanto alla definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi convengono di effettuare le attribuzioni di cui ai seguenti punti 6) e 7).
6) Il Signor e la signora sono comproprietari Parte_1 Parte_2 dell'immobile, costituente abitazione familiare, sito in Barrali, Via Guglielmo
Marconi 38, distinto al NCEU del Comune di Barrali al foglio 6, mappale 733 categoria A/2 composto da 6,5 vani catastali, rendita catastale euro 312,13 di
142 mq.
Per l'acquisto di detto immobile, avvenuto nel giugno 2022, i coniugi hanno contratto un mutuo acquisto/ristrutturazione per un totale di euro 120.000,00.
Il a definizione di ogni questione patrimoniale, si obbliga a Parte_1 trasferire alla la propria quota, pari al 50% del diritto di proprietà, Parte_2
Pag. 2 di 4 sul predetto immobile per successivo atto notarile e, contestualmente la si accollerà il 50% del mutuo contratto per l'acquisto del medesimo Parte_2 immobile.
7) Il conto cointestato ai coniugi presso il Banco di Sardegna, ove attualmente viene addebitata la rata di mutuo, per un importo pari € 475,00 mensili, a seguito del trasferimento dell'immobile rimarrà intestato unicamente alla
Parte_2
8) I coniugi si obbligano a formalizzare tutte le procedure relative alla definizione degli aspetti patrimoniali, così come oggi concordati, entro 20 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che omologa la presente separazione.
9) I coniugi chiedono, relativamente alle attribuzioni patrimoniali di cui al punto
6), poiché relativi al procedimento di separazione, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'articolo 19 L. n. 74/87 e della sentenza n 154/1999 della Corte
Costituzionale.
10) Tutte le spese, nessuna esclusa, notarili e bancarie inerenti il trasferimento della quota dell'immobile in favore della , saranno per accordo Parte_2 delle parti sostenute interamente dal . Parte_1
11) Per quanto attiene la gestione del minore figlio , i coniugi concordano Per_1 quanto segue:
a) il minore sarà affidato ad entrambi i genitori, che ne cureranno Per_1
l'educazione, l'istruzione e il mantenimento.
A tale effetto, l'esercizio della potestà genitoriale avverrà, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, in modo disgiunto da parte del genitore che, di volta in volta, sarà materialmente preposto alla cura del minore, e congiuntamente, invece, per le questioni di straordinaria amministrazione in particolare quanto alle decisioni riguardanti gli impegni e le scelte educative, formative e della tutela straordinaria della sua salute.
b) Per quanto concerne la disciplina dei periodi di visita, premesso che il minore abiterà stabilmente con la madre a Barrali, i coniugi concordano che il padre, in considerazione della tenera età del bambino che frequenta ancora l'asilo nido potrà:
- durante l'anno, nel corso del periodo scolastico, tenere con sé il bambino 2/3 volte a settimana per 3 ore ciascuna volta.
Lo andrà a prendere all'uscita dell'asilo, intorno alle 16,00, e lo riporterà alla madre alle 19,00.
I giorni saranno da concordare a seconda degli impegni lavorativi delle parti.
- Nel corso delle vacanze estive (luglio/agosto) tenere con se il bambino 2/3 volte a settimana per 3 ore ciascuna volta.
Pag. 3 di 4 Lo andrà a prendere intorno alle 16,00 e lo riporterà alla madre alle 19,00.
I giorni saranno da concordare a seconda degli impegni lavorativi delle parti.
c) Le parti concordano sin d'ora che dal compimento dei 6 anni del bambino lo stesso potrà trascorrere qualche notte a dormire con il padre.
Il padre e la madre avranno diritto a presenziare ad ogni attività sociale del minore (ad esempio recite scolastiche, eventi sportivi e così via).
Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni eventuale problema di salute del figlio . Per_1
Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento del figlio nel periodo di permanenza con il figlio e provvederanno pertanto ciascuno per i periodi di spettanza a tutte le necessità quotidiane del minore salvo quanto dichiarato al punto 3) del ricorso.
Alle spese straordinarie (scolastiche, sportive, e mediche) i genitori dovranno contribuire come per legge.
In ogni caso, qualora non si tratti di spese necessarie e urgenti dovranno essere preventivamente concordate.
12) I coniugi dichiarano di non avere più nulla da pretendere in merito agli aspetti economici patrimoniali e si scambiano reciprocamente il consenso per il rilascio del titolo valido per l'espatrio per sé e per il minore.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 22/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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