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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1192/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 1192/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. SFORZA IPPOLITA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. SFORZA IPPOLITA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
“2) I figli , e sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ad Per_1 Per_2 Per_3
eccezione di , che studia ancora e non è economicamente autosufficiente;
Per_3
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_1 Pt_2
, la somma mensile di euro 500,00 (euro cinquecento//00), che andrà versata entro il Per_3
cinque di ogni mese tramite bonifico bancario, con rivalutazione in base agli indici ISTAT;
tale somma sarà dovuta finché la figlia non sarà economicamente autosufficiente;
1 4) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia , definite secondo il Protocollo in uso Per_3
presso il Tribunale di Brescia, saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno tra le parti;
5) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare ad un contributo per il proprio mantenimento, quindi all'assegno divorzile;
6) I coniugi, infine, si concedono sin da ora reciproco assenso – consenso per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità e/o del passaporto validi per l'espatrio per sé;
7) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/07/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PALAZZOLO SULI (atto n. 26 parte II serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 1192/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. SFORZA IPPOLITA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. SFORZA IPPOLITA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
“2) I figli , e sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ad Per_1 Per_2 Per_3
eccezione di , che studia ancora e non è economicamente autosufficiente;
Per_3
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_1 Pt_2
, la somma mensile di euro 500,00 (euro cinquecento//00), che andrà versata entro il Per_3
cinque di ogni mese tramite bonifico bancario, con rivalutazione in base agli indici ISTAT;
tale somma sarà dovuta finché la figlia non sarà economicamente autosufficiente;
1 4) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia , definite secondo il Protocollo in uso Per_3
presso il Tribunale di Brescia, saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno tra le parti;
5) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare ad un contributo per il proprio mantenimento, quindi all'assegno divorzile;
6) I coniugi, infine, si concedono sin da ora reciproco assenso – consenso per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità e/o del passaporto validi per l'espatrio per sé;
7) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/07/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PALAZZOLO SULI (atto n. 26 parte II serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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