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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 26 del mese di Novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 680/19 R.G..
È comparsa, per l'attore, l'avv. Simona GENTILE la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Si riporta al preverbale di precisazione delle conclusioni.
È comparso, per il convenuto, l'avv. NU GG il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Chiede che non si tenga conto del preverbale depositato dalla controparte.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 680 del Registro Generale Contenzioso 2019
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], in proprio e quale erede del defunto Persona_1 nato a [...] il [...], c.f. , e deceduto in data C.F._2
21.11.2022 in UR UL (ME), elettivamente domiciliata in S. Teresa di IV (ME), Via
Lungomare P. Borsellino, n. 108, presso lo studio dell'avv. Simona GENTILE del Foro di
Messina che la rappresenta e difende ATTORE
CONTRO
cod. fisc. , nato il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
a UR UL (ME) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
NU GG presso il cui studio professionale sito in Messina, via San Sebastiano,
n. 23, isolato 252, è elettivamente domiciliato CONVENUTO avente per OGGETTO: violazione delle distanze legali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da in Parte_1
proprio e quale erede del defunto originario attore deceduto nel corso di Persona_1
2 TRIBUNALE di MESSINA giudizio, nei confronti di finalizzata ad ottenere Controparte_1
l'accertamento delle molteplici violazioni delle distanze legali asseritamente commesse dal convenuto.
Gli attori, e hanno premesso di essere Parte_1 Persona_1 proprietari, ciascuno per la quota di ½ indiviso, dell'immobile sito nel Comune di UR
UL, V. C. Battisti, n. 249, catastalmente censito al foglio di mappa n. 9, particelle 324
(fabbricato) e 325, costituita da terreno libero coltivato ad agrumeto per una porzione di mq.
170 (superficie nominale).
La proprietà dei confina a ovest con la particella 1533, appartenente a Pt_1
il quale ha realizzato, a detta degli attori, un edificio per civile Controparte_1
abitazione occupando parzialmente terreno di loro proprietà e edificando un muro di contenimento che sostiene un terrapieno ad una quota superiore, parzialmente in zona agricola e senza il rispetto delle distanze legali.
Gli attori hanno lamentato, altresì, la realizzazione, da parte del vicino, di tubi di deflusso delle acque piovane che dal terreno di questi si inoltrano dentro il terreno di proprietà degli attori, in spregio alla normativa in materia di distanze legali, la non regolarità delle grate sulle aperture lucifere che “affacciano” sulla proprietà la Pt_1
realizzazione di balconi sul prospetto del suo edificio con veduta diretta e obliqua sul fondo attoreo.
Hanno, dunque, chiesto l'accertamento e l'eliminazione dei molteplici profili di violazione commessi dal convenuto e specificamente illustrati nell'atto di citazione.
Costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1
delle argomentazioni esposte dagli attori chiedendo il rigetto delle domande da questi articolate;
ha, al riguardo, preso posizione sui singoli profili di violazione ascritti evidenziandone l'insussistenza.
In via riconvenzionale ha chiesto la condanna di parte attrice sia al risarcimento dei danni subiti a causa dell'ingiustificata opposizione frapposta in ordine all'accesso al fondo attoreo in vista del completamento dell'apposizione di guaina isolante a protezione del piano interrato di parte convenuta, in misura pari alle opere di ripristino al riguardo occorrenti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sia alla condanna degli attori a 3 TRIBUNALE di MESSINA consentire, ai sensi dell'art. 843 c.c., l'accesso sul loro fondo per completare la collocazione della suddetta guaina protettiva.
Infine, sempre in via riconvenzionale, ha chiesto, in caso di accertamento dell'effettiva occupazione di terreno di proprietà degli attori, l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 938 c.c., previo pagamento della relativa indennità in favore degli attori.
Può, sin d'ora, evidenziarsi che rispetto alle predette domande riconvenzionali – eccezion fattasi per quella fondata sul disposto dell'art. 938 c.c. – il convenuto ha manifestato il venir meno dell'interesse ad agire, giusto quanto affermato nelle note difensive del 21.07.2025, il che determina la cessazione della materia del contendere in relazione a queste domande.
Nel merito, all'esito dell'istruttoria tecnica la domanda articolata dagli attori è risultata fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Iniziando dalle aperture lucifere (foto 5 e 11), il C.T.U. ha evidenziato che “In definitiva le due finestre lucifere rispettano i commi 1 e 3 dell'articolo 901 del codice civile, mentre per quanto riguarda il comma 2 non è possibile un giudizio certo trattandosi di caso non contemplato in maniera chiara dal codice civile”.
Orbene, è evidente, a parere del Tribunale, che il locale dell'immobile del convenuto nel quale sono collocate queste luci va considerato quale piano terreno, ovvero il piano iniziale del fabbricato al quale si applica la misura di mt. 2,50 dal piano di calpestio del locale al quale le luci devono fornire aria ed illuminazione (n. 2 dell'art. 901 c.c.); pertanto, come suggerito dal C.T.U., il lato inferiore delle predette luci dovrà essere innalzato di cm.
30, riducendo l'altezza delle luci da cm. 60 a cm. 30 e portando il lato inferiore delle luci alla distanza regolare di mt. 2,50 dal piano di calpestio del locale all'interno del quale si aprono (v. pag. 26 della relazione).
Per quanto concerne la distanza tra pareti finestrate, il C.T.U. ha accertato che “Al momento dell'avviamento della vertenza la distanza prescritta dal regolamento edilizio del
Comune di UR UL non risultava essere rispettata limitatamente ad una porzione del piano terra sul lato est del fabbricato del convenuto (circostanza rilevabile dalla documentazione fotografica in atti). Al momento del primo accesso dello scrivente sui luoghi (19/1/2022) la situazione era stata modificata in modo da rispettare la normativa 4 TRIBUNALE di MESSINA comunale, mediante l'arretramento della porzione di parete perimetrale lato est del fabbricato del convenuto inizialmente irregolare” (v. pag. 26 e 44 della relazione); dunque, nessuna ulteriore opera dovrà essere eseguita dal convenuto.
In ordine al muro di divisione tra il fondo dell'attore ed il fondo del convenuto si osserva che, allorquando il muro posto sul confine assolve anche al compito di contenimento di un dislivello creato artificialmente, questo muro costituisce costruzione a tutti gli effetti ed a questo si applica la disciplina sulle distanze legali (v. Cass. Civ., ord. n.
16975/23).
Nel caso di specie, il C.T.U. ha chiarito che, prima dell'inizio dei lavori, i terreni liberi delle parti in causa erano circa a pari livello ed entrambi declivi da nord verso sud
(dislivello massimo indicato nel disegno denominato “Planimetria stato attuale” pari a circa cm. 15,00), mentre dopo i lavori il dislivello varia tra un massimo di mt. 2,45 in prossimità del fabbricato ad un minimo di mt. 2,20 all'estremità opposta;
il dislivello venutosi a creare tra i due fondi confinanti ha imposto la costruzione di un muro di contenimento.
Tuttavia, la distanza del muro di contenimento edificato dal convenuto dal fabbricato dell'attore varia da mt. 17,50 circa dalla parete sud del fabbricato attoreo a mt. 60,00 circa dalla stessa parete (v. pag. 30 della relazione), il che impone di affermare che le distanze legali tra costruzioni (muro di confine rispetto all'immobile degli attori) sono state rispettate, risultando ben superiori alla distanza di mt. 7,50 indicata dal c.t.p. dell'attore nei rilievi depositati in data 25.11.2025.
Per quanto concerne l'allegato sconfinamento del muro di contenimento sul terreno dell'attore, si è accertato che “In base alla scala del foglio di mappa utilizzato è possibile dire che il muro di confine tra i due fondi sconfina lievemente sul fondo attoreo e lo sconfinamento aumenta via via che si procede in direzione nord sud lungo lo stesso muro.
In pratica a fronte di uno sconfinamento iniziale nullo, al termine del muro lo sconfinamento ha la massima probabilità di arrivare a cm. 30,00. Va fatto notare comunque che l'errore insito nel supporto cartaceo della mappa (oggetto deformabile con l'umidità e la temperatura) non permette una valutazione esatta dello sconfinamento che resta
5 TRIBUNALE di MESSINA comunque dell'ordine di alcuni metri quadrati. Si tratta però di un errore accettabile in quanto ricadente entro le tolleranze di cantiere” (v. pag. 45 della relazione).
In particolare, gli sconfinamenti sono i seguenti: 1) sconfinamento del cortile del convenuto ricadente a nord del corpo est del fabbricato del convenuto stesso (particella
1533) a danno del latistante fondo rustico del convenuto (particella 325): mq. 1,35, 2) sconfinamento del corpo est del fabbricato del convenuto (particella 1533) a danno del latistante fondo rustico del convenuto (particella 325): mq. 2,40 e, infine, 3) sconfinamento del cortile del convenuto ricadente a sud del corpo est del fabbricato del convenuto stesso
(particella 1533) a danno del latistante fondo rustico del convenuto (particella 325): mq.
16,05.
Accertato il seppur minimo sconfinamento del muro realizzato dal convenuto sul terreno dell'attore, va affermata la fondatezza della domanda riconvenzionale ex art. 938
c.c. – il quale prevede che “Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni” – sussistendone i presupposti (v. Cass. Civ., sent.
n. 11845/21).
Infatti, non è stata formulata alcuna opposizione dal proprietario del fondo occupato nel termine previsto dalla norma e si ritiene sussistente la buona fede del convenuto- costruttore che si desume sia dalla minima porzione di fondo occupato – tanto che anche il
C.T.U. ha parlato di occupazione di minima entità rientrante nella c.d. tolleranza di cantiere
– sia dal fatto che è plausibile che il convenuto abbia, in buona fede, errato nell'esatta individuazione del confine tra i fondi visto che il C.T.U. ha sottolineato come anche gli stessi cc.tt.pp. delle parti in causa siano stati indotti in errore nell'esatta individuazione del confine tra i fondi dei contendenti per aver utilizzato riferimenti differenti, il che comprova l'errore incolpevole nella corretta individuazione del confine in cui è incorso il convenuto.
6 TRIBUNALE di MESSINA A seguito di richiamo, il C.T.U. ha quantificato l'indennità spettante alla parte attrice nel doppio del valore venale delle porzioni di terreno occupate, come previsto dalla norma in materia, in € 66,00.
Pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale ex art. 938 c.c.,
[...]
va dichiarato proprietario delle porzioni di terreno occupate dal muro di Controparte_1
contenimento ed inizialmente appartenenti agli attori, secondo quanto accertato dal C.T.U.;
l'effetto traslativo della proprietà va sospensivamente condizionato al pagamento, da parte di e in favore di in proprio e quale erede del Controparte_1 Parte_1
defunto dell'indennità quantificata in € 66,00, oltre interessi e Persona_1 rivalutazione monetaria dalla data di realizzazione del muro e sino al passaggio in giudicato della sentenza (v. Cass. Civ., sent. n. 12033/22).
Per quanto concerne, poi, i balconi e le vedute dell'immobile del convenuto, il
C.T.U. ha chiarito che “In sostanza la situazione abbondantemente irregolare esistente al momento dell'avvio della vertenza venne totalmente regolarizzata prima dell'accesso dello scrivente tenutosi in data 19/1/2022” (v. pagg. 30, 31 e 47 della relazione).
Al riguardo, osserva il Tribunale come non osta alla valutazione di sopravvenuta insussistenza della violazione delle distanze legali il fatto che i pannelli collocati dal convenuto siano, tutti o solo alcuni, “amovibili”; tale soluzione è stata, infatti, ritenuta legittima dalla giurisprudenza di legittimità che l'ha avvalorata come una valida soluzione alternativa alla demolizione o all'arretramento in considerazione del fatto che anche una struttura stabilmente ancorata al suolo può essere eliminata ricreando la situazione lesiva che era destinata a eliminare (v. Cass. Civ., sent. n. 4834/19).
Ed ancora, per quanto concerne la veduta dal muro di confine, l'ausiliario del
Tribunale ha accertato che “Lungo il confine tra il terreno antistante a sud il fabbricato del
e il latistante fondo rustico attoreo non esiste alcuna struttura che possa impedire la Pt_2 veduta diretta del convenuto verso il terreno attoreo. Infatti, al di sopra del muro di contenimento del terreno del convenuto esiste solo una rete metallica a maglie larghe avente funzione di recinzione e protezione” (v. pag. 46 della relazione).
7 TRIBUNALE di MESSINA Evidenzia, tuttavia, il Tribunale che, come accertato dall'ausiliario del Tribunale,
l'altezza del predetto muro varia, nei diversi tratti, da un minimo di mt. 2,20 ad un massimo di mt. 2,45 (v. pag. 21 della relazione, foto 1 e 4).
La minima altezza del muretto dal lato del fondo del convenuto e la presenza della rete metallica non consentono la configurabilità di una veduta che implica la possibilità sia di inspicere che prospicere – cioè, di sporgersi e guardare comodamente sul fondo del vicino (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 10615/96; v., ex plurimis, Cass. Civ., sent. n.
22844/06, n. 14693/02, n. 480/02) – da parte di un soggetto di media altezza (tra mt. 1,60 e mt. 1,70): sotto questo profilo non si riscontra, dunque, alcuna violazione in quanto non sussiste la possibilità di affaccio in quanto la rete non consente di sporgersi.
Da ultimo, con riguardo ai decori architettonici, il C.T.U. ha concluso affermando che “Su questo argomento vale quanto già detto in precedenza ai punti 3 e 7. In sostanza la situazione abbondantemente irregolare esistente al momento dell'avvio della vertenza venne totalmente regolarizzata prima dell'accesso dello scrivente tenutosi in data
19/1/2022.” (v. pag. 46 della relazione).
Per quanto concerne i rilievi alla relazione tecnica allegati al preverbale d'udienza – ammissibili alla luce di Cass. Civ., ord. n. 32965/24 – osserva il Tribunale che a molti di questi aveva già risposto il C.T.U. nel corpo della relazione tecnica il cui condivisibile contenuto va ritenuto immune da vizi logico-giuridici (v. Cass. Civ., ord. n. 33742/22).
Si deve, inoltre osservare che, con riguardo alle asserite problematiche del muro di contenimento (ruscellamento delle acque meteoriche, autorizzazione sismica ex art. 94 del
D.P.R. 380/2001, drenaggio, stato di degrado del muro di contenimento, mancanza di titolo abilitativo del muro di contenimento), queste doglianze non sono mai state fatte valere con l'atto di citazione e/o con la prima memoria istruttoria, prima del consolidamento del thema decidendum, e non possono essere considerate ammissibili.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite seguono soccombenza;
devono, pertanto, essere poste a carico del convenuto – tenuto conto della soccombenza reale per le domande rispetto alle quali è risultato realmente soccombente nonché di quella virtuale legata alle modifiche dello stato dei luoghi realizzate dal convenuto tra la proposizione dell'azione e lo svolgimento della 8 TRIBUNALE di MESSINA C.T.U. che hanno posto rimedio a violazioni inizialmente esistenti ed accertate come tali dal consulente tecnico – e, previa compensazione nella misura del 25% stante l'accoglimento di una domanda riconvenzionale del convenuto, liquidate per la parte residua in favore della parte attrice in complessivi € 6.597,41 di cui € 597,41 per spese vive ed € 6.000,00 per compensi di avvocato di cui € 1.350,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 2.250,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti, vanno posti definitivamente in capo alle parti in solido nei rapporti esterni e in capo al convenuto soccombente nei rapporti interni, e ne va disposta la rifusione in favore dell'attore, ove da questi anticipati integralmente o parzialmente, previa parziale compensazione nella misura del 25%.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da in proprio e quale erede del defunto Parte_1 [...]
nei confronti di Per_1 Controparte_1
1) accoglie le domande formulate da in proprio e quale erede di Parte_1
nei confronti di , nei limiti indicati in Persona_1 Controparte_1 parte motiva;
2) per l'effetto, condanna a innalzare di cm. 30 il Controparte_1
lato inferiore delle luci, riducendone l'altezza da cm. 60 a cm. 30, così portando il lato inferiore delle luci alla distanza regolare di mt. 2,50 dal piano di calpestio del locale nonché al pagamento dell'indennità, in favore degli attori, quantificata in € 66,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di realizzazione del muro e sino al passaggio in giudicato della sentenza;
3) accerta e dichiara che è proprietario delle Controparte_1
porzioni di terreno occupate dal muro di contenimento, inizialmente di proprietà degli attori, condizionando sospensivamente l'effetto traslativo del diritto di proprietà al pagamento dell'indennità sopra indicata;
9 TRIBUNALE di MESSINA 4) compensa le spese di lite nella misura del 25% e condanna
[...]
alla rifusione delle residue spese in favore di in Controparte_1 Parte_1 proprio e quale erede di che liquida in complessivi € 6.597,41 di cui € Persona_1
597,41 per spese vive ed € 6.000,00 per compensi di avvocato di cui € 1.350,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 2.250,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) pone definitivamente le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti, in capo alle parti in solido nei rapporti esterni e in capo al convenuto soccombente nei rapporti interni, e ne dispone la rifusione in favore dell'attore, ove da questi anticipati integralmente o parzialmente, previa parziale compensazione nella misura del 25%.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 26.11.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
10
Il giorno 26 del mese di Novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 680/19 R.G..
È comparsa, per l'attore, l'avv. Simona GENTILE la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Si riporta al preverbale di precisazione delle conclusioni.
È comparso, per il convenuto, l'avv. NU GG il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Chiede che non si tenga conto del preverbale depositato dalla controparte.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 680 del Registro Generale Contenzioso 2019
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], in proprio e quale erede del defunto Persona_1 nato a [...] il [...], c.f. , e deceduto in data C.F._2
21.11.2022 in UR UL (ME), elettivamente domiciliata in S. Teresa di IV (ME), Via
Lungomare P. Borsellino, n. 108, presso lo studio dell'avv. Simona GENTILE del Foro di
Messina che la rappresenta e difende ATTORE
CONTRO
cod. fisc. , nato il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
a UR UL (ME) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
NU GG presso il cui studio professionale sito in Messina, via San Sebastiano,
n. 23, isolato 252, è elettivamente domiciliato CONVENUTO avente per OGGETTO: violazione delle distanze legali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da in Parte_1
proprio e quale erede del defunto originario attore deceduto nel corso di Persona_1
2 TRIBUNALE di MESSINA giudizio, nei confronti di finalizzata ad ottenere Controparte_1
l'accertamento delle molteplici violazioni delle distanze legali asseritamente commesse dal convenuto.
Gli attori, e hanno premesso di essere Parte_1 Persona_1 proprietari, ciascuno per la quota di ½ indiviso, dell'immobile sito nel Comune di UR
UL, V. C. Battisti, n. 249, catastalmente censito al foglio di mappa n. 9, particelle 324
(fabbricato) e 325, costituita da terreno libero coltivato ad agrumeto per una porzione di mq.
170 (superficie nominale).
La proprietà dei confina a ovest con la particella 1533, appartenente a Pt_1
il quale ha realizzato, a detta degli attori, un edificio per civile Controparte_1
abitazione occupando parzialmente terreno di loro proprietà e edificando un muro di contenimento che sostiene un terrapieno ad una quota superiore, parzialmente in zona agricola e senza il rispetto delle distanze legali.
Gli attori hanno lamentato, altresì, la realizzazione, da parte del vicino, di tubi di deflusso delle acque piovane che dal terreno di questi si inoltrano dentro il terreno di proprietà degli attori, in spregio alla normativa in materia di distanze legali, la non regolarità delle grate sulle aperture lucifere che “affacciano” sulla proprietà la Pt_1
realizzazione di balconi sul prospetto del suo edificio con veduta diretta e obliqua sul fondo attoreo.
Hanno, dunque, chiesto l'accertamento e l'eliminazione dei molteplici profili di violazione commessi dal convenuto e specificamente illustrati nell'atto di citazione.
Costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1
delle argomentazioni esposte dagli attori chiedendo il rigetto delle domande da questi articolate;
ha, al riguardo, preso posizione sui singoli profili di violazione ascritti evidenziandone l'insussistenza.
In via riconvenzionale ha chiesto la condanna di parte attrice sia al risarcimento dei danni subiti a causa dell'ingiustificata opposizione frapposta in ordine all'accesso al fondo attoreo in vista del completamento dell'apposizione di guaina isolante a protezione del piano interrato di parte convenuta, in misura pari alle opere di ripristino al riguardo occorrenti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sia alla condanna degli attori a 3 TRIBUNALE di MESSINA consentire, ai sensi dell'art. 843 c.c., l'accesso sul loro fondo per completare la collocazione della suddetta guaina protettiva.
Infine, sempre in via riconvenzionale, ha chiesto, in caso di accertamento dell'effettiva occupazione di terreno di proprietà degli attori, l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 938 c.c., previo pagamento della relativa indennità in favore degli attori.
Può, sin d'ora, evidenziarsi che rispetto alle predette domande riconvenzionali – eccezion fattasi per quella fondata sul disposto dell'art. 938 c.c. – il convenuto ha manifestato il venir meno dell'interesse ad agire, giusto quanto affermato nelle note difensive del 21.07.2025, il che determina la cessazione della materia del contendere in relazione a queste domande.
Nel merito, all'esito dell'istruttoria tecnica la domanda articolata dagli attori è risultata fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Iniziando dalle aperture lucifere (foto 5 e 11), il C.T.U. ha evidenziato che “In definitiva le due finestre lucifere rispettano i commi 1 e 3 dell'articolo 901 del codice civile, mentre per quanto riguarda il comma 2 non è possibile un giudizio certo trattandosi di caso non contemplato in maniera chiara dal codice civile”.
Orbene, è evidente, a parere del Tribunale, che il locale dell'immobile del convenuto nel quale sono collocate queste luci va considerato quale piano terreno, ovvero il piano iniziale del fabbricato al quale si applica la misura di mt. 2,50 dal piano di calpestio del locale al quale le luci devono fornire aria ed illuminazione (n. 2 dell'art. 901 c.c.); pertanto, come suggerito dal C.T.U., il lato inferiore delle predette luci dovrà essere innalzato di cm.
30, riducendo l'altezza delle luci da cm. 60 a cm. 30 e portando il lato inferiore delle luci alla distanza regolare di mt. 2,50 dal piano di calpestio del locale all'interno del quale si aprono (v. pag. 26 della relazione).
Per quanto concerne la distanza tra pareti finestrate, il C.T.U. ha accertato che “Al momento dell'avviamento della vertenza la distanza prescritta dal regolamento edilizio del
Comune di UR UL non risultava essere rispettata limitatamente ad una porzione del piano terra sul lato est del fabbricato del convenuto (circostanza rilevabile dalla documentazione fotografica in atti). Al momento del primo accesso dello scrivente sui luoghi (19/1/2022) la situazione era stata modificata in modo da rispettare la normativa 4 TRIBUNALE di MESSINA comunale, mediante l'arretramento della porzione di parete perimetrale lato est del fabbricato del convenuto inizialmente irregolare” (v. pag. 26 e 44 della relazione); dunque, nessuna ulteriore opera dovrà essere eseguita dal convenuto.
In ordine al muro di divisione tra il fondo dell'attore ed il fondo del convenuto si osserva che, allorquando il muro posto sul confine assolve anche al compito di contenimento di un dislivello creato artificialmente, questo muro costituisce costruzione a tutti gli effetti ed a questo si applica la disciplina sulle distanze legali (v. Cass. Civ., ord. n.
16975/23).
Nel caso di specie, il C.T.U. ha chiarito che, prima dell'inizio dei lavori, i terreni liberi delle parti in causa erano circa a pari livello ed entrambi declivi da nord verso sud
(dislivello massimo indicato nel disegno denominato “Planimetria stato attuale” pari a circa cm. 15,00), mentre dopo i lavori il dislivello varia tra un massimo di mt. 2,45 in prossimità del fabbricato ad un minimo di mt. 2,20 all'estremità opposta;
il dislivello venutosi a creare tra i due fondi confinanti ha imposto la costruzione di un muro di contenimento.
Tuttavia, la distanza del muro di contenimento edificato dal convenuto dal fabbricato dell'attore varia da mt. 17,50 circa dalla parete sud del fabbricato attoreo a mt. 60,00 circa dalla stessa parete (v. pag. 30 della relazione), il che impone di affermare che le distanze legali tra costruzioni (muro di confine rispetto all'immobile degli attori) sono state rispettate, risultando ben superiori alla distanza di mt. 7,50 indicata dal c.t.p. dell'attore nei rilievi depositati in data 25.11.2025.
Per quanto concerne l'allegato sconfinamento del muro di contenimento sul terreno dell'attore, si è accertato che “In base alla scala del foglio di mappa utilizzato è possibile dire che il muro di confine tra i due fondi sconfina lievemente sul fondo attoreo e lo sconfinamento aumenta via via che si procede in direzione nord sud lungo lo stesso muro.
In pratica a fronte di uno sconfinamento iniziale nullo, al termine del muro lo sconfinamento ha la massima probabilità di arrivare a cm. 30,00. Va fatto notare comunque che l'errore insito nel supporto cartaceo della mappa (oggetto deformabile con l'umidità e la temperatura) non permette una valutazione esatta dello sconfinamento che resta
5 TRIBUNALE di MESSINA comunque dell'ordine di alcuni metri quadrati. Si tratta però di un errore accettabile in quanto ricadente entro le tolleranze di cantiere” (v. pag. 45 della relazione).
In particolare, gli sconfinamenti sono i seguenti: 1) sconfinamento del cortile del convenuto ricadente a nord del corpo est del fabbricato del convenuto stesso (particella
1533) a danno del latistante fondo rustico del convenuto (particella 325): mq. 1,35, 2) sconfinamento del corpo est del fabbricato del convenuto (particella 1533) a danno del latistante fondo rustico del convenuto (particella 325): mq. 2,40 e, infine, 3) sconfinamento del cortile del convenuto ricadente a sud del corpo est del fabbricato del convenuto stesso
(particella 1533) a danno del latistante fondo rustico del convenuto (particella 325): mq.
16,05.
Accertato il seppur minimo sconfinamento del muro realizzato dal convenuto sul terreno dell'attore, va affermata la fondatezza della domanda riconvenzionale ex art. 938
c.c. – il quale prevede che “Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni” – sussistendone i presupposti (v. Cass. Civ., sent.
n. 11845/21).
Infatti, non è stata formulata alcuna opposizione dal proprietario del fondo occupato nel termine previsto dalla norma e si ritiene sussistente la buona fede del convenuto- costruttore che si desume sia dalla minima porzione di fondo occupato – tanto che anche il
C.T.U. ha parlato di occupazione di minima entità rientrante nella c.d. tolleranza di cantiere
– sia dal fatto che è plausibile che il convenuto abbia, in buona fede, errato nell'esatta individuazione del confine tra i fondi visto che il C.T.U. ha sottolineato come anche gli stessi cc.tt.pp. delle parti in causa siano stati indotti in errore nell'esatta individuazione del confine tra i fondi dei contendenti per aver utilizzato riferimenti differenti, il che comprova l'errore incolpevole nella corretta individuazione del confine in cui è incorso il convenuto.
6 TRIBUNALE di MESSINA A seguito di richiamo, il C.T.U. ha quantificato l'indennità spettante alla parte attrice nel doppio del valore venale delle porzioni di terreno occupate, come previsto dalla norma in materia, in € 66,00.
Pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale ex art. 938 c.c.,
[...]
va dichiarato proprietario delle porzioni di terreno occupate dal muro di Controparte_1
contenimento ed inizialmente appartenenti agli attori, secondo quanto accertato dal C.T.U.;
l'effetto traslativo della proprietà va sospensivamente condizionato al pagamento, da parte di e in favore di in proprio e quale erede del Controparte_1 Parte_1
defunto dell'indennità quantificata in € 66,00, oltre interessi e Persona_1 rivalutazione monetaria dalla data di realizzazione del muro e sino al passaggio in giudicato della sentenza (v. Cass. Civ., sent. n. 12033/22).
Per quanto concerne, poi, i balconi e le vedute dell'immobile del convenuto, il
C.T.U. ha chiarito che “In sostanza la situazione abbondantemente irregolare esistente al momento dell'avvio della vertenza venne totalmente regolarizzata prima dell'accesso dello scrivente tenutosi in data 19/1/2022” (v. pagg. 30, 31 e 47 della relazione).
Al riguardo, osserva il Tribunale come non osta alla valutazione di sopravvenuta insussistenza della violazione delle distanze legali il fatto che i pannelli collocati dal convenuto siano, tutti o solo alcuni, “amovibili”; tale soluzione è stata, infatti, ritenuta legittima dalla giurisprudenza di legittimità che l'ha avvalorata come una valida soluzione alternativa alla demolizione o all'arretramento in considerazione del fatto che anche una struttura stabilmente ancorata al suolo può essere eliminata ricreando la situazione lesiva che era destinata a eliminare (v. Cass. Civ., sent. n. 4834/19).
Ed ancora, per quanto concerne la veduta dal muro di confine, l'ausiliario del
Tribunale ha accertato che “Lungo il confine tra il terreno antistante a sud il fabbricato del
e il latistante fondo rustico attoreo non esiste alcuna struttura che possa impedire la Pt_2 veduta diretta del convenuto verso il terreno attoreo. Infatti, al di sopra del muro di contenimento del terreno del convenuto esiste solo una rete metallica a maglie larghe avente funzione di recinzione e protezione” (v. pag. 46 della relazione).
7 TRIBUNALE di MESSINA Evidenzia, tuttavia, il Tribunale che, come accertato dall'ausiliario del Tribunale,
l'altezza del predetto muro varia, nei diversi tratti, da un minimo di mt. 2,20 ad un massimo di mt. 2,45 (v. pag. 21 della relazione, foto 1 e 4).
La minima altezza del muretto dal lato del fondo del convenuto e la presenza della rete metallica non consentono la configurabilità di una veduta che implica la possibilità sia di inspicere che prospicere – cioè, di sporgersi e guardare comodamente sul fondo del vicino (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 10615/96; v., ex plurimis, Cass. Civ., sent. n.
22844/06, n. 14693/02, n. 480/02) – da parte di un soggetto di media altezza (tra mt. 1,60 e mt. 1,70): sotto questo profilo non si riscontra, dunque, alcuna violazione in quanto non sussiste la possibilità di affaccio in quanto la rete non consente di sporgersi.
Da ultimo, con riguardo ai decori architettonici, il C.T.U. ha concluso affermando che “Su questo argomento vale quanto già detto in precedenza ai punti 3 e 7. In sostanza la situazione abbondantemente irregolare esistente al momento dell'avvio della vertenza venne totalmente regolarizzata prima dell'accesso dello scrivente tenutosi in data
19/1/2022.” (v. pag. 46 della relazione).
Per quanto concerne i rilievi alla relazione tecnica allegati al preverbale d'udienza – ammissibili alla luce di Cass. Civ., ord. n. 32965/24 – osserva il Tribunale che a molti di questi aveva già risposto il C.T.U. nel corpo della relazione tecnica il cui condivisibile contenuto va ritenuto immune da vizi logico-giuridici (v. Cass. Civ., ord. n. 33742/22).
Si deve, inoltre osservare che, con riguardo alle asserite problematiche del muro di contenimento (ruscellamento delle acque meteoriche, autorizzazione sismica ex art. 94 del
D.P.R. 380/2001, drenaggio, stato di degrado del muro di contenimento, mancanza di titolo abilitativo del muro di contenimento), queste doglianze non sono mai state fatte valere con l'atto di citazione e/o con la prima memoria istruttoria, prima del consolidamento del thema decidendum, e non possono essere considerate ammissibili.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite seguono soccombenza;
devono, pertanto, essere poste a carico del convenuto – tenuto conto della soccombenza reale per le domande rispetto alle quali è risultato realmente soccombente nonché di quella virtuale legata alle modifiche dello stato dei luoghi realizzate dal convenuto tra la proposizione dell'azione e lo svolgimento della 8 TRIBUNALE di MESSINA C.T.U. che hanno posto rimedio a violazioni inizialmente esistenti ed accertate come tali dal consulente tecnico – e, previa compensazione nella misura del 25% stante l'accoglimento di una domanda riconvenzionale del convenuto, liquidate per la parte residua in favore della parte attrice in complessivi € 6.597,41 di cui € 597,41 per spese vive ed € 6.000,00 per compensi di avvocato di cui € 1.350,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 2.250,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti, vanno posti definitivamente in capo alle parti in solido nei rapporti esterni e in capo al convenuto soccombente nei rapporti interni, e ne va disposta la rifusione in favore dell'attore, ove da questi anticipati integralmente o parzialmente, previa parziale compensazione nella misura del 25%.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da in proprio e quale erede del defunto Parte_1 [...]
nei confronti di Per_1 Controparte_1
1) accoglie le domande formulate da in proprio e quale erede di Parte_1
nei confronti di , nei limiti indicati in Persona_1 Controparte_1 parte motiva;
2) per l'effetto, condanna a innalzare di cm. 30 il Controparte_1
lato inferiore delle luci, riducendone l'altezza da cm. 60 a cm. 30, così portando il lato inferiore delle luci alla distanza regolare di mt. 2,50 dal piano di calpestio del locale nonché al pagamento dell'indennità, in favore degli attori, quantificata in € 66,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di realizzazione del muro e sino al passaggio in giudicato della sentenza;
3) accerta e dichiara che è proprietario delle Controparte_1
porzioni di terreno occupate dal muro di contenimento, inizialmente di proprietà degli attori, condizionando sospensivamente l'effetto traslativo del diritto di proprietà al pagamento dell'indennità sopra indicata;
9 TRIBUNALE di MESSINA 4) compensa le spese di lite nella misura del 25% e condanna
[...]
alla rifusione delle residue spese in favore di in Controparte_1 Parte_1 proprio e quale erede di che liquida in complessivi € 6.597,41 di cui € Persona_1
597,41 per spese vive ed € 6.000,00 per compensi di avvocato di cui € 1.350,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 2.250,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) pone definitivamente le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti, in capo alle parti in solido nei rapporti esterni e in capo al convenuto soccombente nei rapporti interni, e ne dispone la rifusione in favore dell'attore, ove da questi anticipati integralmente o parzialmente, previa parziale compensazione nella misura del 25%.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 26.11.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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