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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/03/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note e conclusioni scritte ex art. 127 ter cpc ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 320/2024 R.G. Lavoro
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Parte_1 GIANNATTASIO SALVATORE e GIANNATTASIO ANDREA , unitamente ai quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
in persona dei legali Controparte_1 rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dal Dirigente dott. Vincenzo Romano
RESISTENTE Oggetto: CARTA PROFESSIONALE DOCENTI
Conclusioni: COME IN ATTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/01/2024, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato in qualità di docente on contratto a Con tempo determinato alle dipendenze del , per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 ed ha affermato di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente).
In diritto, ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio ex DPCM 28/11/2016, per violazione dei principi di ragionevolezza, di non discriminazione e di buon andamento della P.A. ma in particolare per la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della clausola 4 dell'Accordo quadro come recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE.
Chiedeva quindi riconoscersi il proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno per mancato riconoscimento del beneficio della carta del docente per i periodi indicati in ricorso, per la somma di € 3.500,00 o per la somma che sarà giudicata equa dal Tribunale, con vittoria di spese.
Il si è costituito ed ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione e nel Controparte_1 merito l'infondatezza della domanda e l'estinzione del diritto del ricorrente, con riguardo alle annualità 2018/2019 2019/2020, per decorso del termine prescrizionale.
Il procedimento, a trattazione scritta, è stato deciso all'odierna udienza a seguito di deposito di note di trattazione scritta ad opera della sola parte ricorrente.
* * * *
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice e ordinario e giudice amministrativo rileva il criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura
1 della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018). Nel caso in esame, l'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine “unionale”, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del rapporto di Controparte_1 lavoro.
Sempre in via preliminare, va affermata la legittimazione passiva del solo , atteso Controparte_1 che, da un lato, ai dirigenti delle istituzioni scolastiche competono, in base all'art. 25 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, funzioni limitate all'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria, con la conseguenza che non spetta il potere di promuovere e resistere alle liti, dall'altro, l' l' CP_3 Controparte_4 costituiscono mere articolazioni territoriali del predetto , in rapporto di immedesimazione organica con lo stesso CP_1 (v. Cass. n. 6460/2009; Cass. n.32166/2021).
Ciò posto, incontestato lo svolgimento di attività di docenza per gli anni di cui al ricorso, occorre richiamare la cornice normativa in cui la fattispecie in esame si inquadra.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_5 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”
Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ne deriva che, sulla scorta della predetta disciplina normativa, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato, come il ricorrente, non posso fruire della Carta di cui trattasi.
Tuttavia, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la CP_1 formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
2 È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
Di contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Pertanto, la mera natura temporanea della prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della Clausola 4 che consenta un diverso trattamento.
Sul tema della spettanza della Carta Docente al personale precario è intervenuta la nota sentenza della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 10072 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò posto in punto di diritto, venendo al merito della controversia, va preliminarmente rilevato che risulta acquisita agli atti la prova della permanenza del ricorrente nel sistema scolastico essendo stato depositato contratto di lavoro presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. LEOPARDI-PARINI per l'anno scolastico Controparte_6 2024/2025, per cui permane l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio per cui è causa.
Con Sempre in via preliminare, va scrutinata l'eccezione di prescrizione quinquennale che il a sollevato con riguardo alle Con annualità 2018/2019 e 2019/2020. Tale eccezione non solo risulta essere stata proposta tardivamente, essendo il costituitosi solo in data 4.07.2024 (oltre il termine di cui all'art. 416 cpc), ma è anche infondata essendo stata prodotta in atti la lettera interruttiva della prescrizione inviata in data 5.05.2022 con raccomandata A/R.
Occorre a questo punto analizzare la specifica posizione del ricorrente e il servizio presso le istituzioni scolastiche statali.
Ebbene risulta allegato e documentato che il ricorrente ha prestato servizio per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 in qualità di docente precario, con supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, con un impegno orario di 18 h settimanali.
3 Viceversa per l'anno scolastico 2023/2024 risulta che il ricorrente ha prestato servizio in qualità di docente precario con supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica ma con un impegno orario settimanale pari a otto ore.
Invero, l'esiguo numero di ore di insegnamento non consente di ritenere equiparabili le situazioni di docente precario e di docente di ruolo, rischiandosi altrimenti una diseguaglianza “al contrario” rispetto anche ai docenti di ruolo part time.
Ne deriva che per l'anno scolastico 2023/2024, ove il docente ha lavorato con un orario di otto ore settimanali, non è possibile ritenere ricorrenti le finalità dell'istituto de quo, non raggiungendo il numero di ore del docente di ruolo part time atteso l'esiguo numero di ore di insegnamento e in relazione alla predetta annualità la domanda non può essere accolta.
Alla luce di quanto sopra, il convenuto va condannato a costituire in favore della parte ricorrente, con le CP_1 modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma dovuta;
somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
In definitiva, per le argomentazioni esposte, in accoglimento della domanda volta ad ottenere l'adempimento in forma specifica e per l'effetto, il convenuto va condannato ad erogare in favore del ricorrente la Carta elettronica per CP_1 gli anni scolatici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e pari alla complessiva somma di € 3.000,00, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 199, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese del giudizio sono compensate nella misura di 1/3 in considerazione della parziale soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerata la semplicità e la serialità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
- per l'effetto condanna il convenuto all'erogazione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € CP_1 500,00 annue per l'aggiornamento e la formazione del docente, pari alla complessiva somma di €. 3.000,00 oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 199, dalla data del diritto all'accredito, alla concreta attribuzione;
- rigetta la domanda con riferimento all'anno scolastico 2023/2024; Con
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e pone il restante terzo a carico del he liquida in € 875.00, oltre spese generali iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice
Dott.ssa CRISTINA GIUSTI
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TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note e conclusioni scritte ex art. 127 ter cpc ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 320/2024 R.G. Lavoro
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Parte_1 GIANNATTASIO SALVATORE e GIANNATTASIO ANDREA , unitamente ai quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
in persona dei legali Controparte_1 rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dal Dirigente dott. Vincenzo Romano
RESISTENTE Oggetto: CARTA PROFESSIONALE DOCENTI
Conclusioni: COME IN ATTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/01/2024, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato in qualità di docente on contratto a Con tempo determinato alle dipendenze del , per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 ed ha affermato di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente).
In diritto, ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio ex DPCM 28/11/2016, per violazione dei principi di ragionevolezza, di non discriminazione e di buon andamento della P.A. ma in particolare per la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della clausola 4 dell'Accordo quadro come recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE.
Chiedeva quindi riconoscersi il proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno per mancato riconoscimento del beneficio della carta del docente per i periodi indicati in ricorso, per la somma di € 3.500,00 o per la somma che sarà giudicata equa dal Tribunale, con vittoria di spese.
Il si è costituito ed ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione e nel Controparte_1 merito l'infondatezza della domanda e l'estinzione del diritto del ricorrente, con riguardo alle annualità 2018/2019 2019/2020, per decorso del termine prescrizionale.
Il procedimento, a trattazione scritta, è stato deciso all'odierna udienza a seguito di deposito di note di trattazione scritta ad opera della sola parte ricorrente.
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La domanda è fondata per quanto di ragione.
Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice e ordinario e giudice amministrativo rileva il criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura
1 della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018). Nel caso in esame, l'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine “unionale”, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del rapporto di Controparte_1 lavoro.
Sempre in via preliminare, va affermata la legittimazione passiva del solo , atteso Controparte_1 che, da un lato, ai dirigenti delle istituzioni scolastiche competono, in base all'art. 25 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, funzioni limitate all'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria, con la conseguenza che non spetta il potere di promuovere e resistere alle liti, dall'altro, l' l' CP_3 Controparte_4 costituiscono mere articolazioni territoriali del predetto , in rapporto di immedesimazione organica con lo stesso CP_1 (v. Cass. n. 6460/2009; Cass. n.32166/2021).
Ciò posto, incontestato lo svolgimento di attività di docenza per gli anni di cui al ricorso, occorre richiamare la cornice normativa in cui la fattispecie in esame si inquadra.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_5 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”
Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ne deriva che, sulla scorta della predetta disciplina normativa, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato, come il ricorrente, non posso fruire della Carta di cui trattasi.
Tuttavia, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la CP_1 formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
2 È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
Di contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Pertanto, la mera natura temporanea della prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della Clausola 4 che consenta un diverso trattamento.
Sul tema della spettanza della Carta Docente al personale precario è intervenuta la nota sentenza della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 10072 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò posto in punto di diritto, venendo al merito della controversia, va preliminarmente rilevato che risulta acquisita agli atti la prova della permanenza del ricorrente nel sistema scolastico essendo stato depositato contratto di lavoro presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. LEOPARDI-PARINI per l'anno scolastico Controparte_6 2024/2025, per cui permane l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio per cui è causa.
Con Sempre in via preliminare, va scrutinata l'eccezione di prescrizione quinquennale che il a sollevato con riguardo alle Con annualità 2018/2019 e 2019/2020. Tale eccezione non solo risulta essere stata proposta tardivamente, essendo il costituitosi solo in data 4.07.2024 (oltre il termine di cui all'art. 416 cpc), ma è anche infondata essendo stata prodotta in atti la lettera interruttiva della prescrizione inviata in data 5.05.2022 con raccomandata A/R.
Occorre a questo punto analizzare la specifica posizione del ricorrente e il servizio presso le istituzioni scolastiche statali.
Ebbene risulta allegato e documentato che il ricorrente ha prestato servizio per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 in qualità di docente precario, con supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, con un impegno orario di 18 h settimanali.
3 Viceversa per l'anno scolastico 2023/2024 risulta che il ricorrente ha prestato servizio in qualità di docente precario con supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica ma con un impegno orario settimanale pari a otto ore.
Invero, l'esiguo numero di ore di insegnamento non consente di ritenere equiparabili le situazioni di docente precario e di docente di ruolo, rischiandosi altrimenti una diseguaglianza “al contrario” rispetto anche ai docenti di ruolo part time.
Ne deriva che per l'anno scolastico 2023/2024, ove il docente ha lavorato con un orario di otto ore settimanali, non è possibile ritenere ricorrenti le finalità dell'istituto de quo, non raggiungendo il numero di ore del docente di ruolo part time atteso l'esiguo numero di ore di insegnamento e in relazione alla predetta annualità la domanda non può essere accolta.
Alla luce di quanto sopra, il convenuto va condannato a costituire in favore della parte ricorrente, con le CP_1 modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma dovuta;
somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
In definitiva, per le argomentazioni esposte, in accoglimento della domanda volta ad ottenere l'adempimento in forma specifica e per l'effetto, il convenuto va condannato ad erogare in favore del ricorrente la Carta elettronica per CP_1 gli anni scolatici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e pari alla complessiva somma di € 3.000,00, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 199, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese del giudizio sono compensate nella misura di 1/3 in considerazione della parziale soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerata la semplicità e la serialità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
- per l'effetto condanna il convenuto all'erogazione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € CP_1 500,00 annue per l'aggiornamento e la formazione del docente, pari alla complessiva somma di €. 3.000,00 oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 199, dalla data del diritto all'accredito, alla concreta attribuzione;
- rigetta la domanda con riferimento all'anno scolastico 2023/2024; Con
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e pone il restante terzo a carico del he liquida in € 875.00, oltre spese generali iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice
Dott.ssa CRISTINA GIUSTI
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