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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/10/2025, n. 3797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3797 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6354/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
62, C.F.: , rappresentato e difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato C.F._1 allegato al ricorso introduttivo, dagli avvocati Filippo Fusari e Veriana Patti
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Mauro Di Pace
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 1.07.2024, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320229017235317000 ed i sottostanti seguenti avvisi di addebito n. 59320112000577167000,
59320120002755400000, n.59320120002755602000, n.59320130003782827000,
n.59320140003291324000 e n.59320150004455827000. Ha eccepito: l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottostanti all'intimazione di pagamento impugnata;
la prescrizione del credito azionato, perfezionatasi anche successivamente all'eventuale notifica degli avvisi di addebito. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: nel merito annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta;
accertare e dichiarare che i crediti di cui agli avvisi di addebito impugnati sono estinti per prescrizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi in favore dei difensori.
Si è costituito, con memorie depositate il 27.01.2025, l' che ha eccepito: la carenza di CP_1 legittimazione passiva, in relazione all'intimazione di pagamento atto, prodromico all'esecuzione esattoriale, notificato solo successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, già divenuti definitivi;
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto tardiva;
la regolare valida notifica deli avvisi di addebito impugnati;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 d.lgs.
n.46/1999 e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente il merito della pretesa creditoria, ivi compresa la prescrizione, per il periodo anteriore alla notifica.
Ha precisato che l'avviso di addebito n. 59320120002755400000, è stato parzialmente sgravato dall' , stante il parziale pagamento delle omissioni contributive e che gli avvisi di addebito CP_1
n.59320130003782827000, n. 59320140003291324000 e n. 59320150004455827000 risultano essere stati oggetto di annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio 2023.
Quanto all'eccezione di prescrizione successiva ha dedotto che nessuna prescrizione può essere eccepita nei confronti dell' che non è il legittimo contraddittore per fatti successivi alla CP_1 formazione degli atti impositivi, dovendo, essere rivolta al titolare del servizio di riscossione. Ha comunque contestato il perfezionarsi della stessa dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dettatati dalla normativa emergenziale Covid 19. Ha concluso chiedendo: In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione CP_1 ai motivi di opposizione per vizi formali ex art. 617 c.p.c. In via principale: -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma
5 del D. Lgs. 46/1999, al netto delle partite debitorie oggetto di annullamento automatico;
-rigettare comunque l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999 e confermare gli atti impugnati, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. In via subordinata, accertare e dichiarare comunque che, all'atto della formazione e trasmissione del ruolo trasmesso ad per l'esecuzione, il credito non era inficiato da prescrizione estintiva o Controparte_3 CP_1 decadenza alcuna ed era, pertanto, certo, liquido e pienamente esigibile e, pertanto, manlevare e rivalere l' da qualsivoglia spesa relativa al presente giudizio non avendone l' CP_1 [...]
causato l'insorgenza e non potendo, lo stesso , essere chiamato a rispondere per CP_4 CP_1 atti, fatti od omissioni di terzi. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca. Con memorie depositate il 31.01.2025 si è costituita che ha Controparte_2 eccepito: Inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 24 D.lgs n. 46/199. Ha contestato l'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito, stante la documentata notifica degli stessi ad opera dell'TE impositore e l'eccezione di prescrizione attesa la notifica in data 12.6.2024, dell'intimazione di pagamento n. 29320229017235317000. Ha concluso chiedendo: in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso perché tardivo. In subordine di concedere un breve rinvio al fine di acquisire tutta la documentazione necessaria;
nel merito di dichiarare infondato il ricorso, e per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento delle somme indicate nell'atto impugnato. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Con provvedimento del 19.09.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e con successivo decreto del 22.09.2025 ne è stata disposta la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite, hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni qui da intendersi integralmente richiamate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Preliminarmente, occorre evidenziare che l' ha rappresentato l'avvenuto Controparte_4 azzeramento, ex art.1 comma 222, L.197/2022 (legge di bilancio 2023) degli avvisi di addebito n.59320130003782827000, n.59320140003291324000 e n.59320150004455827000.
ha prodotto in allegato alla memoria di costituzione gli estratti di Controparte_2 ruolo aggiornato al 28/08/2024, dai quali è dato evincere l'avvenuto sgravio di tutte le somme portate dai sopracitati avvisi di addebito a titolo contributi previdenziali e somme aggiuntive.
Al riguardo giova, invero richiamare l'art. 1 comma 222 L.n.197/2022, secondo cui sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorche' compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo
16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il
30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre
2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.
Sulla base di quanto dichiarato, allegato e documentato dalle parti, essendo intervenuto l'annullamento ex lege dei debiti portati dai carichi di ruolo degli avvisi di addebito n.
59320130003782827000, 59320140003291324000, 59320150004455827000, va dichiarata, con riferimento agli stessi la cessazione della materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla pronuncia giudiziale.
Si osserva, altresì che l' ha dedotto di aver provveduto al parziale annullamento Controparte_4 dell'avviso di addebito n. 59320120002755400000, avendone accertato il parziale pagamento.
L' ha documentato l'avvenuto parziale sgravio dei carichi portati dall'avviso di addebito, CP_1 depositando in allegato alla memoria di costituzione il provvedimento di sgravio dal quale è dato evincere l'avvenuto azzeramento dei carichi portatati dall'avviso di addebito limitatamente ai contributi IVS e somme aggiuntive afferenti alla prima, seconda, terza e quarta rata 2004 e alla prima, seconda e terza rata 2005. Ciò posto l'avvenuto sgravio delle somme richieste, a titolo di contributi previdenziali, nei limiti sopra indicati, costituisce ragione obiettiva di cessazione della materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla pronuncia giudiziale.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
Per quanto sopra va dichiarata la parziale cessata materia del contendere con riferimento ai sopracitati avvisi di addebito. Per completezza si osserva che i crediti portati dai dagli avvisi di addebito oggetto di annullamento erano comunque prescritti
2.1 Venendo agli avvisi di addebito n. 59320112000577167000, n.59320120002755602000, e n.59320120002755400000, quest'ultimo per la parte non sgrava si osserva quanto segue
Preliminarmente va rigettata l'eccezione, formulata da parte ricorrente, di inammissibilità della documentazione prodotta dall'Istituto, il 7.02.2025, in quanto tardiva. Si ritiene che la documentazione possa essere acquisita ai sensi dell'art. 421 c.p.c., in quanto l'esigenza di ricerca della verità materiale cui è funzionalizzato il processo del lavoro è compatibile con l'acquisizione della prova indispensabile ai fini della decisione della causa, di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la fondatezza della pretesa avanzata in giudizio, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. n. 20026/2022).
Sempre preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata CP_ dall' riguardando il ricorso in esame questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali unico legittimato passivo è l'TE RE (Cass. sez. un. n. 7514/22).
Ciò posto occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del
1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito adducendo l'omessa notifica degli atti impugnati. L'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
L' ha eccepito la regolare notifica degli avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità CP_1 dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla loro notifica. L'eccezione
è fondata. L ha prodotto, gli avvisi di ricevimento dai quali è dato evincere la Controparte_5 regolare e valida notifica degli avvisi di addebito nelle seguenti date: il 12/10/2011, l'avviso di addebito n. 59320112000577167000; il 30/08/2012 gli avvisi di addebito 59320120002755400000 e
59320120002755602000.
Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica dei sopracitati atti si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 01.07.2024 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni.
Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa (mancanza dei presupposti impositivi), ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica dell'avviso di addebito.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Stante la regolare notifica degli avvisi di addebito infondata è l'eccezione di omessa notifica degli stessi, quali atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata. L'eccezione, va pertanto rigettata.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione successiva.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla data di notifica degli avvisi di addebito opposti. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. CP_ Detti fatti estintivi, nella specie, ricorrono. L' ha prodotto, quale atto interruttivo della prescrizione, per tutti gli avvisi di addebito impugnati, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il dì 1.12.2016. La notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ha interrotto il termine di prescrizione per tutti gli atti impugnati ad eccezione dell'avviso di addebito n. 59320112000577167000, notificato il 12/10/2011, i cui crediti erano già prescritti alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Per i restanti avvisi di addebito, dal 1.12.2016 è cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione con scadenza naturale al 1.12.2021. Va precisato che ai fini del computo della prescrizione, occorre tenere conto della sospensione della prescrizione di 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020 (id est: 129 giorni dal
23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021), ritenendo di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del
31.1.2025. In forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita dovendosi aggiungere 311 giorni al termine di scadenza naturale. Nella specie aggiungendo
311 giorni al termine di scadenza naturale, come sopra indicato, si deve ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, avvenuta il 12.06.2024 (doc.3 fasc.
il diritto a riscuote i crediti contributivi portati dai sopra citati avvisi di addebito era già CP_6 inesorabilmente prescritto. Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni. La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1
Per quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato negli avvisi di addebito n. 59320112000577167000,
n.59320120002755602000 e n 59320120002755400000, quest'ultimo per la parte non oggetto di sgravio.
Per quanto sopra l'opposizione all'esecuzione va accolta
3.Quanto alle spese le stesse nei rapporti tra parte ricorrente e l' possono essere compensate, CP_1 tenuto conto che l'accoglimento dell'opposizione dipende dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica dell'avviso di addebito stesso, dell'agente della riscossione (principio di causalità). Nei rapporti tra parte ricorrente e le spese posso essere compensate per la metà, CP_6 tenuto conto che parte degli avvisi di addebito sono stati oggetto di annullamento ed in considerazione del loro importo. Per la restante metà, esse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (modificato dal D.M. 147/2022), vanno poste a carico di e distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente CP_6
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara la parziale cessata materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n.59320130003782827000, n.59320140003291324000, n.59320150004455827000
59320120002755400000, quest'ultimo limitatamente alla parte oggetto di sgravio, ed inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente agli stessi;
dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dagli avvisi di addebito n. 59320112000577167000, n.59320120002755602000 e n.
59320120002755400000, quest'ultimo per la parte non oggetto di sgravio, e, per l'effetto dichiara CP_ insussistente il diritto dell' e del concessionario a procedere in forza dei suddetti avvisi di addebito ed inefficace l'intimazione di pagamento, limitatamente agli stessi;
CP_ compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente ed in ragione Controparte_2 di un mezzo, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 3.290,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario;
compensa la restante parte.
Catania, 23 ottobre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6354/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
62, C.F.: , rappresentato e difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato C.F._1 allegato al ricorso introduttivo, dagli avvocati Filippo Fusari e Veriana Patti
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Mauro Di Pace
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 1.07.2024, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320229017235317000 ed i sottostanti seguenti avvisi di addebito n. 59320112000577167000,
59320120002755400000, n.59320120002755602000, n.59320130003782827000,
n.59320140003291324000 e n.59320150004455827000. Ha eccepito: l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottostanti all'intimazione di pagamento impugnata;
la prescrizione del credito azionato, perfezionatasi anche successivamente all'eventuale notifica degli avvisi di addebito. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: nel merito annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta;
accertare e dichiarare che i crediti di cui agli avvisi di addebito impugnati sono estinti per prescrizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi in favore dei difensori.
Si è costituito, con memorie depositate il 27.01.2025, l' che ha eccepito: la carenza di CP_1 legittimazione passiva, in relazione all'intimazione di pagamento atto, prodromico all'esecuzione esattoriale, notificato solo successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, già divenuti definitivi;
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto tardiva;
la regolare valida notifica deli avvisi di addebito impugnati;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 d.lgs.
n.46/1999 e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente il merito della pretesa creditoria, ivi compresa la prescrizione, per il periodo anteriore alla notifica.
Ha precisato che l'avviso di addebito n. 59320120002755400000, è stato parzialmente sgravato dall' , stante il parziale pagamento delle omissioni contributive e che gli avvisi di addebito CP_1
n.59320130003782827000, n. 59320140003291324000 e n. 59320150004455827000 risultano essere stati oggetto di annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio 2023.
Quanto all'eccezione di prescrizione successiva ha dedotto che nessuna prescrizione può essere eccepita nei confronti dell' che non è il legittimo contraddittore per fatti successivi alla CP_1 formazione degli atti impositivi, dovendo, essere rivolta al titolare del servizio di riscossione. Ha comunque contestato il perfezionarsi della stessa dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dettatati dalla normativa emergenziale Covid 19. Ha concluso chiedendo: In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione CP_1 ai motivi di opposizione per vizi formali ex art. 617 c.p.c. In via principale: -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma
5 del D. Lgs. 46/1999, al netto delle partite debitorie oggetto di annullamento automatico;
-rigettare comunque l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999 e confermare gli atti impugnati, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. In via subordinata, accertare e dichiarare comunque che, all'atto della formazione e trasmissione del ruolo trasmesso ad per l'esecuzione, il credito non era inficiato da prescrizione estintiva o Controparte_3 CP_1 decadenza alcuna ed era, pertanto, certo, liquido e pienamente esigibile e, pertanto, manlevare e rivalere l' da qualsivoglia spesa relativa al presente giudizio non avendone l' CP_1 [...]
causato l'insorgenza e non potendo, lo stesso , essere chiamato a rispondere per CP_4 CP_1 atti, fatti od omissioni di terzi. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca. Con memorie depositate il 31.01.2025 si è costituita che ha Controparte_2 eccepito: Inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 24 D.lgs n. 46/199. Ha contestato l'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito, stante la documentata notifica degli stessi ad opera dell'TE impositore e l'eccezione di prescrizione attesa la notifica in data 12.6.2024, dell'intimazione di pagamento n. 29320229017235317000. Ha concluso chiedendo: in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso perché tardivo. In subordine di concedere un breve rinvio al fine di acquisire tutta la documentazione necessaria;
nel merito di dichiarare infondato il ricorso, e per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento delle somme indicate nell'atto impugnato. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Con provvedimento del 19.09.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e con successivo decreto del 22.09.2025 ne è stata disposta la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite, hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni qui da intendersi integralmente richiamate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Preliminarmente, occorre evidenziare che l' ha rappresentato l'avvenuto Controparte_4 azzeramento, ex art.1 comma 222, L.197/2022 (legge di bilancio 2023) degli avvisi di addebito n.59320130003782827000, n.59320140003291324000 e n.59320150004455827000.
ha prodotto in allegato alla memoria di costituzione gli estratti di Controparte_2 ruolo aggiornato al 28/08/2024, dai quali è dato evincere l'avvenuto sgravio di tutte le somme portate dai sopracitati avvisi di addebito a titolo contributi previdenziali e somme aggiuntive.
Al riguardo giova, invero richiamare l'art. 1 comma 222 L.n.197/2022, secondo cui sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorche' compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo
16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il
30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre
2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.
Sulla base di quanto dichiarato, allegato e documentato dalle parti, essendo intervenuto l'annullamento ex lege dei debiti portati dai carichi di ruolo degli avvisi di addebito n.
59320130003782827000, 59320140003291324000, 59320150004455827000, va dichiarata, con riferimento agli stessi la cessazione della materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla pronuncia giudiziale.
Si osserva, altresì che l' ha dedotto di aver provveduto al parziale annullamento Controparte_4 dell'avviso di addebito n. 59320120002755400000, avendone accertato il parziale pagamento.
L' ha documentato l'avvenuto parziale sgravio dei carichi portati dall'avviso di addebito, CP_1 depositando in allegato alla memoria di costituzione il provvedimento di sgravio dal quale è dato evincere l'avvenuto azzeramento dei carichi portatati dall'avviso di addebito limitatamente ai contributi IVS e somme aggiuntive afferenti alla prima, seconda, terza e quarta rata 2004 e alla prima, seconda e terza rata 2005. Ciò posto l'avvenuto sgravio delle somme richieste, a titolo di contributi previdenziali, nei limiti sopra indicati, costituisce ragione obiettiva di cessazione della materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla pronuncia giudiziale.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
Per quanto sopra va dichiarata la parziale cessata materia del contendere con riferimento ai sopracitati avvisi di addebito. Per completezza si osserva che i crediti portati dai dagli avvisi di addebito oggetto di annullamento erano comunque prescritti
2.1 Venendo agli avvisi di addebito n. 59320112000577167000, n.59320120002755602000, e n.59320120002755400000, quest'ultimo per la parte non sgrava si osserva quanto segue
Preliminarmente va rigettata l'eccezione, formulata da parte ricorrente, di inammissibilità della documentazione prodotta dall'Istituto, il 7.02.2025, in quanto tardiva. Si ritiene che la documentazione possa essere acquisita ai sensi dell'art. 421 c.p.c., in quanto l'esigenza di ricerca della verità materiale cui è funzionalizzato il processo del lavoro è compatibile con l'acquisizione della prova indispensabile ai fini della decisione della causa, di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la fondatezza della pretesa avanzata in giudizio, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. n. 20026/2022).
Sempre preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata CP_ dall' riguardando il ricorso in esame questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali unico legittimato passivo è l'TE RE (Cass. sez. un. n. 7514/22).
Ciò posto occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del
1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito adducendo l'omessa notifica degli atti impugnati. L'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
L' ha eccepito la regolare notifica degli avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità CP_1 dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla loro notifica. L'eccezione
è fondata. L ha prodotto, gli avvisi di ricevimento dai quali è dato evincere la Controparte_5 regolare e valida notifica degli avvisi di addebito nelle seguenti date: il 12/10/2011, l'avviso di addebito n. 59320112000577167000; il 30/08/2012 gli avvisi di addebito 59320120002755400000 e
59320120002755602000.
Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica dei sopracitati atti si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 01.07.2024 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni.
Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa (mancanza dei presupposti impositivi), ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica dell'avviso di addebito.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Stante la regolare notifica degli avvisi di addebito infondata è l'eccezione di omessa notifica degli stessi, quali atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata. L'eccezione, va pertanto rigettata.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione successiva.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla data di notifica degli avvisi di addebito opposti. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. CP_ Detti fatti estintivi, nella specie, ricorrono. L' ha prodotto, quale atto interruttivo della prescrizione, per tutti gli avvisi di addebito impugnati, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il dì 1.12.2016. La notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ha interrotto il termine di prescrizione per tutti gli atti impugnati ad eccezione dell'avviso di addebito n. 59320112000577167000, notificato il 12/10/2011, i cui crediti erano già prescritti alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Per i restanti avvisi di addebito, dal 1.12.2016 è cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione con scadenza naturale al 1.12.2021. Va precisato che ai fini del computo della prescrizione, occorre tenere conto della sospensione della prescrizione di 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020 (id est: 129 giorni dal
23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021), ritenendo di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del
31.1.2025. In forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita dovendosi aggiungere 311 giorni al termine di scadenza naturale. Nella specie aggiungendo
311 giorni al termine di scadenza naturale, come sopra indicato, si deve ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, avvenuta il 12.06.2024 (doc.3 fasc.
il diritto a riscuote i crediti contributivi portati dai sopra citati avvisi di addebito era già CP_6 inesorabilmente prescritto. Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni. La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1
Per quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato negli avvisi di addebito n. 59320112000577167000,
n.59320120002755602000 e n 59320120002755400000, quest'ultimo per la parte non oggetto di sgravio.
Per quanto sopra l'opposizione all'esecuzione va accolta
3.Quanto alle spese le stesse nei rapporti tra parte ricorrente e l' possono essere compensate, CP_1 tenuto conto che l'accoglimento dell'opposizione dipende dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica dell'avviso di addebito stesso, dell'agente della riscossione (principio di causalità). Nei rapporti tra parte ricorrente e le spese posso essere compensate per la metà, CP_6 tenuto conto che parte degli avvisi di addebito sono stati oggetto di annullamento ed in considerazione del loro importo. Per la restante metà, esse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (modificato dal D.M. 147/2022), vanno poste a carico di e distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente CP_6
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara la parziale cessata materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n.59320130003782827000, n.59320140003291324000, n.59320150004455827000
59320120002755400000, quest'ultimo limitatamente alla parte oggetto di sgravio, ed inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente agli stessi;
dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dagli avvisi di addebito n. 59320112000577167000, n.59320120002755602000 e n.
59320120002755400000, quest'ultimo per la parte non oggetto di sgravio, e, per l'effetto dichiara CP_ insussistente il diritto dell' e del concessionario a procedere in forza dei suddetti avvisi di addebito ed inefficace l'intimazione di pagamento, limitatamente agli stessi;
CP_ compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente ed in ragione Controparte_2 di un mezzo, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 3.290,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario;
compensa la restante parte.
Catania, 23 ottobre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi