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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 5285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5285 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia Maone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa n.2429/2022 R.G.
pendente tra:
(C.F. P.IVA_1 ) in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso Vittorio
Emanuele n.126, presso lo studio dell'avv. Alessandra Caprio dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1 (C.F. C.F. 1
PARTE APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: appello reso in materia di opposizione avverso ruolo esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 conveniva in giudizio
Parte_1 (qualeinnanzi al Giudice di Pace di Roccadaspide, l'
soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo), spiegando opposizione in relazione al credito consacrato nel ruolo esattoriale n.987/2013 e nella sottesa cartella di pagamento n.10020130002235364000 per l'importo complessivo di € 455,06 derivante dal mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'annualità 2008 - ente impositore Regione
Campania. A fondamento della domanda, l'opponente premetteva di esser venuto a conoscenza del credito in questione unicamente a seguito del rilascio di estratto di ruolo a cura dell'agente della riscossione e ne postulava l'estinzione in ragione del decorso del termine di prescrizione previsto per legge, non essendogli mai stati notificati né la cartella di pagamento e né successivi atti interruttivi. Deduceva il mancato riscontro all'istanza di sgravio inviata via PEC. Domandava, dunque, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito per intervenuta prescrizione con conseguente annullamento della cartella di pagamento n. 10020130002235364000 e condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.
Nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, si costituiva in giudizio 1 Parte_1
[...] la quale deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto estranea alla formazione del ruolo e all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale relativi all' an e al quantum del credito vantato dall'ente impositore.
e per la Concludeva per la declaratoria di inammissibilità della domanda attorea dichiarazione di legittimità del suo operato con vittoria di spese di giudizio.
Con sentenza n. 754, depositata il 14.09.2021, il Giudice di Pace di Roccadaspide, preliminarmente, rilevava: la propria giurisdizione ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le controversie che si collocavano a valle della notifica della cartella di pagamento dove non c'era spazio per la giurisdizione del giudice tributario.
Riconosceva la legittimazione passiva del concessionario in quanto la domanda incideva in via diretta anche nella sua sfera patrimoniale, infatti, in presenza di una eccezione di inesistenza del titolo presupposto non poteva non rilevarsi una diretta responsabilità nella vicenda della convenuta. Accoglieva dunque l'opposizione e dichiarava l'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione in quanto, dalla documentazione versata in atti, risultava che la pretesa creditoria, tassa automobilistica, risaliva al 2008 mentre la cartella era stata notificata il 4.02.2013, quando era già intervenuta la prescrizione. Parte convenuta, di contro, non aveva prodotto nulla né conseguiva che dalla notifica della cartella alla domanda era intervenuta la prescrizione triennale.
Conseguentemente, accoglieva l'opposizione e per l'effetto dichiarava prescritto il credito oltre che nulla ed inefficace la cartella di pagamento n.10020130002235364000 relativa al ruolo n.987/2013, avente ad oggetto tassa automobilistica, relativo all'anno 2008, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 10.3.2022, l' Parte_1
impugnava la sentenza sopra indicata della quale chiedeva la riforma integrale.
Preliminarmente, eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario avendo la cartella n. 10020130002235364000 di cui all' estratto impugnato, ad oggetto un credito di natura tributaria (precisamente "Tassa Bollo Auto”) e non essendo stata intrapresa alcuna azione esecutiva, rientrando nella giurisdizione del Giudice Tributario.
Deduceva l'evidente contraddizione ed errore di diritto in cui era incorso il giudice di primo grado avendo omesso sostanzialmente ogni motivazione in ordine alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Regione Campania litisconsorte necessario quale titolare del diritto di credito di cui all'impugnativa. Ribadiva, in questa sede, la carenza di legittimazione passiva di Parte_1 in relazione al merito della pretesa impositiva, di esclusiva competenza dell'ente impositore.
Deduceva, inoltre l'erroneità delle statuizioni del giudice di prime cure in merito alla dichiarata ammissibilità della domanda;
sul punto, richiamava l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che negava la sussistenza di un interesse ad agire, ex art.100
c.p.c., con un'opposizione diretta avverso l'estratto di ruolo, pur essendo stata fornita la prova della notifica della cartella di pagamento impugnata e dei successivi validi atti interruttivi. Concludeva per: in via preliminare, annullare e/o riformare la sentenza impugnata, dichiarando il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace in relazione alla natura del credito portato dalla cartella esattoriale n. 10020130002235364000, notificata in data 04/02/2013 per il complessivo valore di Euro 455,06, ruolo n. 987/2012, per tassa automobilistica anno 2008, competente essendo il Giudice Tributario;
in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità ed improponibilità della originaria proposta impugnativa, così come proposta avverso estratto di ruolo, alla luce della non contestazione della notifica della cartella;
e in ogni caso riformare l'impugnata sentenza nelle parti evidenziate in premessa e conseguentemente rigettare la domanda proposta in primo grado, inammissibile, improponibile e del tutto infondata, in evidente mancanza di interesse concreto ed attuale ad agire. In ogni caso, con annullamento della condanna al pagamento delle spese e competenze di parte attrice, emessa a carico di Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio e con attribuzione all'
avvocato antistatario.
,Controparte_1 non si costituiva nel presente giudizio, sebbene regolarmente citato
§2. in giudizio e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
§3. Ciò posto, ai fini della presente decisione assume carattere assorbente la doglianza relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ragione della natura del credito di cui al ruolo esattoriale.
Risulta infatti documentato che la cartella ha ad oggetto un credito tributario attratto alla cognizione del giudice speciale.
Né merita condivisione l'argomentazione secondo cui il caso di specie rientrerebbe nell'ambito delle ipotesi indicate dalla giurisprudenza di Cassazione in punto di ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice ordinario per fatti successivi alla notifica della cartella di pagamento.
Al riguardo, giova evidenziare come il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario sia stato oramai delineato dalle Sezioni Unite delle Corte di Cassazione
nei seguenti termini.
In particolare, i giudici di legittimità hanno precisato che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale O dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. Sez. Un. 14 aprile 2020, n. 7822; Cass. Sez. Un. 28 luglio
2021, n. 21642; Cass. Sez. Un. 15 marzo 2022, 8465; Cass. Sez. Un. 25 maggio 2022, n.
16986).
Ciò posto, se si considera che con l'originario atto di opposizione, Controparte_1 ha precisato di essere venuto a conoscenza del credito in questione, aventi natura tributaria
(nel caso di specie, tassa automobilistica), solo in seguito al rilascio dell'impugnato estratto di ruolo e, quindi, ha contestato la regolarità della notificazione della cartella esattoriale, è evidente come l'applicazione dei principi di diritto sopra richiamati conduca a riconoscere la giurisdizione del giudice tributario.
Tale conclusione trova, inoltre, espresso conforto nella sopra menzionata pronuncia di
Cass. Sez. Un. 25 maggio 2022, n. 16986.
Sotto questo profilo, infatti, la Suprema Corte ha evidenziato come “. nelle ipotesi, quali quella in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione al giudice tributario ...", sottolineando
...
come tale conclusione sia "coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.
546/1992, alla cui stregua «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento», non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa agli atti di esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella".
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono non può che essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con assorbimento di tutte le restanti questioni.
§3.1. In particolare, risulta assorbita la questione relativa al profilo – pure devoluto con-
l'appello dell'inammissibilità dell'opposizione “diretta” avverso il ruolo esattoriale e, in particolare, quello dell'applicabilità della sopravvenuta novella di cui all'art.
3-bis del D.L.
n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021 (disposizione con la quale, come ben noto, è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed è stata limitata l'ammissibilità dell'opposizione ad una serie di ipotesi tassativamente elencate, con previsione di immediata portata applicativa: cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. 6 settembre
2022, n. 26283): sul punto, infatti, è appena il caso di evidenziare come ogni valutazione sia inevitabilmente demandata al giudice munito della potestas iudicandi (essendo la giurisdizione un presupposto processuale preliminare).
§ 4. Circa il regolamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, queste seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri minimi previsti dal d.m.55/14 per le cause di valore fino ad euro 1100,00 con esclusione della sola fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
. DICHIARA la contumacia di Controparte_1 ;
• ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• RIFORMA integralmente la sentenza n.754 depositata il 14.09.2021, emessa dal
Giudice di Pace di Roccadaspide;
DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
• CONDANNA parte appellata Controparte_ 1 al pagamento in favore di parte appellante, delle spese di lite che liquida: per il primo grado di giudizio, in euro 139,00 e per il secondo grado di giudizio, in euro 232,00, oltre spese generali (nella misura del 15%), oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, in favore dell'avv. Alessandra Caprio quale procuratore antistatario.
Salerno, 23/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Maone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia Maone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa n.2429/2022 R.G.
pendente tra:
(C.F. P.IVA_1 ) in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso Vittorio
Emanuele n.126, presso lo studio dell'avv. Alessandra Caprio dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1 (C.F. C.F. 1
PARTE APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: appello reso in materia di opposizione avverso ruolo esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 conveniva in giudizio
Parte_1 (qualeinnanzi al Giudice di Pace di Roccadaspide, l'
soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo), spiegando opposizione in relazione al credito consacrato nel ruolo esattoriale n.987/2013 e nella sottesa cartella di pagamento n.10020130002235364000 per l'importo complessivo di € 455,06 derivante dal mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'annualità 2008 - ente impositore Regione
Campania. A fondamento della domanda, l'opponente premetteva di esser venuto a conoscenza del credito in questione unicamente a seguito del rilascio di estratto di ruolo a cura dell'agente della riscossione e ne postulava l'estinzione in ragione del decorso del termine di prescrizione previsto per legge, non essendogli mai stati notificati né la cartella di pagamento e né successivi atti interruttivi. Deduceva il mancato riscontro all'istanza di sgravio inviata via PEC. Domandava, dunque, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito per intervenuta prescrizione con conseguente annullamento della cartella di pagamento n. 10020130002235364000 e condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.
Nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, si costituiva in giudizio 1 Parte_1
[...] la quale deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto estranea alla formazione del ruolo e all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale relativi all' an e al quantum del credito vantato dall'ente impositore.
e per la Concludeva per la declaratoria di inammissibilità della domanda attorea dichiarazione di legittimità del suo operato con vittoria di spese di giudizio.
Con sentenza n. 754, depositata il 14.09.2021, il Giudice di Pace di Roccadaspide, preliminarmente, rilevava: la propria giurisdizione ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le controversie che si collocavano a valle della notifica della cartella di pagamento dove non c'era spazio per la giurisdizione del giudice tributario.
Riconosceva la legittimazione passiva del concessionario in quanto la domanda incideva in via diretta anche nella sua sfera patrimoniale, infatti, in presenza di una eccezione di inesistenza del titolo presupposto non poteva non rilevarsi una diretta responsabilità nella vicenda della convenuta. Accoglieva dunque l'opposizione e dichiarava l'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione in quanto, dalla documentazione versata in atti, risultava che la pretesa creditoria, tassa automobilistica, risaliva al 2008 mentre la cartella era stata notificata il 4.02.2013, quando era già intervenuta la prescrizione. Parte convenuta, di contro, non aveva prodotto nulla né conseguiva che dalla notifica della cartella alla domanda era intervenuta la prescrizione triennale.
Conseguentemente, accoglieva l'opposizione e per l'effetto dichiarava prescritto il credito oltre che nulla ed inefficace la cartella di pagamento n.10020130002235364000 relativa al ruolo n.987/2013, avente ad oggetto tassa automobilistica, relativo all'anno 2008, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 10.3.2022, l' Parte_1
impugnava la sentenza sopra indicata della quale chiedeva la riforma integrale.
Preliminarmente, eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario avendo la cartella n. 10020130002235364000 di cui all' estratto impugnato, ad oggetto un credito di natura tributaria (precisamente "Tassa Bollo Auto”) e non essendo stata intrapresa alcuna azione esecutiva, rientrando nella giurisdizione del Giudice Tributario.
Deduceva l'evidente contraddizione ed errore di diritto in cui era incorso il giudice di primo grado avendo omesso sostanzialmente ogni motivazione in ordine alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Regione Campania litisconsorte necessario quale titolare del diritto di credito di cui all'impugnativa. Ribadiva, in questa sede, la carenza di legittimazione passiva di Parte_1 in relazione al merito della pretesa impositiva, di esclusiva competenza dell'ente impositore.
Deduceva, inoltre l'erroneità delle statuizioni del giudice di prime cure in merito alla dichiarata ammissibilità della domanda;
sul punto, richiamava l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che negava la sussistenza di un interesse ad agire, ex art.100
c.p.c., con un'opposizione diretta avverso l'estratto di ruolo, pur essendo stata fornita la prova della notifica della cartella di pagamento impugnata e dei successivi validi atti interruttivi. Concludeva per: in via preliminare, annullare e/o riformare la sentenza impugnata, dichiarando il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace in relazione alla natura del credito portato dalla cartella esattoriale n. 10020130002235364000, notificata in data 04/02/2013 per il complessivo valore di Euro 455,06, ruolo n. 987/2012, per tassa automobilistica anno 2008, competente essendo il Giudice Tributario;
in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità ed improponibilità della originaria proposta impugnativa, così come proposta avverso estratto di ruolo, alla luce della non contestazione della notifica della cartella;
e in ogni caso riformare l'impugnata sentenza nelle parti evidenziate in premessa e conseguentemente rigettare la domanda proposta in primo grado, inammissibile, improponibile e del tutto infondata, in evidente mancanza di interesse concreto ed attuale ad agire. In ogni caso, con annullamento della condanna al pagamento delle spese e competenze di parte attrice, emessa a carico di Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio e con attribuzione all'
avvocato antistatario.
,Controparte_1 non si costituiva nel presente giudizio, sebbene regolarmente citato
§2. in giudizio e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
§3. Ciò posto, ai fini della presente decisione assume carattere assorbente la doglianza relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ragione della natura del credito di cui al ruolo esattoriale.
Risulta infatti documentato che la cartella ha ad oggetto un credito tributario attratto alla cognizione del giudice speciale.
Né merita condivisione l'argomentazione secondo cui il caso di specie rientrerebbe nell'ambito delle ipotesi indicate dalla giurisprudenza di Cassazione in punto di ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice ordinario per fatti successivi alla notifica della cartella di pagamento.
Al riguardo, giova evidenziare come il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario sia stato oramai delineato dalle Sezioni Unite delle Corte di Cassazione
nei seguenti termini.
In particolare, i giudici di legittimità hanno precisato che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale O dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. Sez. Un. 14 aprile 2020, n. 7822; Cass. Sez. Un. 28 luglio
2021, n. 21642; Cass. Sez. Un. 15 marzo 2022, 8465; Cass. Sez. Un. 25 maggio 2022, n.
16986).
Ciò posto, se si considera che con l'originario atto di opposizione, Controparte_1 ha precisato di essere venuto a conoscenza del credito in questione, aventi natura tributaria
(nel caso di specie, tassa automobilistica), solo in seguito al rilascio dell'impugnato estratto di ruolo e, quindi, ha contestato la regolarità della notificazione della cartella esattoriale, è evidente come l'applicazione dei principi di diritto sopra richiamati conduca a riconoscere la giurisdizione del giudice tributario.
Tale conclusione trova, inoltre, espresso conforto nella sopra menzionata pronuncia di
Cass. Sez. Un. 25 maggio 2022, n. 16986.
Sotto questo profilo, infatti, la Suprema Corte ha evidenziato come “. nelle ipotesi, quali quella in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione al giudice tributario ...", sottolineando
...
come tale conclusione sia "coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.
546/1992, alla cui stregua «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento», non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa agli atti di esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella".
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono non può che essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con assorbimento di tutte le restanti questioni.
§3.1. In particolare, risulta assorbita la questione relativa al profilo – pure devoluto con-
l'appello dell'inammissibilità dell'opposizione “diretta” avverso il ruolo esattoriale e, in particolare, quello dell'applicabilità della sopravvenuta novella di cui all'art.
3-bis del D.L.
n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021 (disposizione con la quale, come ben noto, è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed è stata limitata l'ammissibilità dell'opposizione ad una serie di ipotesi tassativamente elencate, con previsione di immediata portata applicativa: cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. 6 settembre
2022, n. 26283): sul punto, infatti, è appena il caso di evidenziare come ogni valutazione sia inevitabilmente demandata al giudice munito della potestas iudicandi (essendo la giurisdizione un presupposto processuale preliminare).
§ 4. Circa il regolamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, queste seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri minimi previsti dal d.m.55/14 per le cause di valore fino ad euro 1100,00 con esclusione della sola fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
. DICHIARA la contumacia di Controparte_1 ;
• ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• RIFORMA integralmente la sentenza n.754 depositata il 14.09.2021, emessa dal
Giudice di Pace di Roccadaspide;
DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
• CONDANNA parte appellata Controparte_ 1 al pagamento in favore di parte appellante, delle spese di lite che liquida: per il primo grado di giudizio, in euro 139,00 e per il secondo grado di giudizio, in euro 232,00, oltre spese generali (nella misura del 15%), oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, in favore dell'avv. Alessandra Caprio quale procuratore antistatario.
Salerno, 23/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Maone