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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/12/2025, n. 5859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5859 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA Terza sezione civile
VE di udienza
All'udienza del 04 Dicembre 2025, con inizio alle ore 08,55, tenuta dal sottoscritto Giudice Onorario
viene trattato il procedimento iscritto al n. R.G. 3588/21
E' presente l'avv. Benito Triolo, per parte opponente, il quale insiste in tutti gli atti difensivi e chiede che la causa venga posta in decisione. Precisa altresì che il contratto di lavoro dei dipendenti di prevedeva un periodo di lavoro settimanale spalmato su cinque giornate lavorative. CP_1
E' presente altresì il Dr. , per l'Ispettorato, il quale insiste in atti e chiede che la Persona_1
causa venga decisa.
Il Giudice, si ritira per decidere.
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 13,15 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione dandone lettura.
Il G.O.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3588/21 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione ad ordinanza ingiunzione”
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], in proprio e quale legale rappresentante della ( P.I. ) con sede in Catania Viale Vittorio Veneto Controparte_1 P.IVA_1
n. 297, elettivamente domiciliato in Catania Via Francesco Riso n. 22 ove è sito lo studio dell'avv. Benito Triolo ( C.F. ) che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_2
giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2
- in persona del
[...]
legale rappresentante pro-tempore Ing. con sede legale in Catania via Controparte_3
Battello n. 29/B, rappresentato e difeso dal funzionario Direttivo Dr. ; Persona_1
OPPOSTO
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 19.03.2021, il sig. – in proprio e nella Parte_2
qualità di legale rappresentante di - ha proposto opposizione avverso Controparte_1
le ordinanze ingiunzione qui di seguito indicate: ordinanza-ingiunzione n. 20/0737 prot.
N. 2692 del 10.02.2021, n. 20/0736 prot. n. 2687 del 10.02.2021, n. 20/0735 prot. n. 2685 del 10.02.2021, n. 20/737 prot. n. 2691 del 10.02.2021, n. 20/0736 prot. n. 2689 del
10.02.2021, n. 20/0735 prot. n. 2686 del 10.02.2021, con le quali l' Controparte_2
ha ingiunto all'opponente, il pagamento – delle sanzioni amministrative di cui
[...]
alle singole ordinanze - oltre spese di notifica, per aver violato le disposizioni di cui
“all'art. 39, comma 7, come sostituito dall'art. 22, comma 5 del Decreto Legislativo
14.09.2015 n. 151 per avere il datore di lavoro omesso di registrare o registrato in modo infedele sul libro unico del lavoro, fatti salvi i casi di errore meramente materiale, i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39 , commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali
o fiscali” , per aver violato le disposizioni di cui “all'art. 39, commi 1 e 2 del D.L. n.
112/08, convertito in L. n. 133/08 per avere il datore di lavoro registrato in modo infedele sul Libro Unico del Lavoro, fatti salvi i casi di errore meramente materiale, i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39, commi 1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali” nonchè per aver violato le disposizioni di cui “all'art. 3, comma 3, come sostituito dall'art. 22, comma 1 del D. Lgs.
n. 151/15 per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico”
L'opponente rilevava che in data 17.03.2016, i funzionari ispettivi si Per_2 Per_3
portavano presso la sita in Catania Via Menza n. 19H e ciò al fine di Controparte_1
effettuare un accertamento ispettivo.
Gli ispettori, interrogati i dipendenti e , accertavano Parte_3 Controparte_4
che il primo non era stato regolarizzato nel periodo di lavoro, dal 02.01.2016 al
17.03.2016; mentre per il accertavano l'avvenuta regolarizzazione per un orario CP_4
di lavoro inferiore a quello effettivamente espletato.
In relazione ai suddetti accertamenti, l'opponente rilevava ed eccepiva il difetto di motivazione nonché la violazione dell'art. 18 L. 689/81, la mancata notifica del VE
Unico di accertamento e notificazione nonché il difetto di motivazione per inapplicabilità del CCNL di categoria.
L'opponente pertanto chiedeva che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“..Voglia il Tribunale adito, in accoglimento delle circostanze sopra descritte: Ritenere
e dichiarare la sussistenza del difetto di motivazione sopra descritto;
Ritenere e dichiarare la sussistenza della violazione dell'art. 18 della Legge 689/81, stante che
l'ufficio non ha ottemperato alla richiesta di audizione del legale rappresentante della
per come richiesto in seno agli scritti difensivi;
Ritenere e dichiarare Controparte_1
la mancata notifica al sig. dei verbali di accertamento e delle ordinanze Parte_1
ingiunzioni, in quanto non intestate al medesimo trasgressore;
Nel merito, ritenere e dichiarare, per come verrà provato per testimoni , che l'orario di lavoro prestato da tutti
i lavoratori è stato, nel periodo, di ore 32,00 settimanali e non di 38,30 ore settimanali, per come descritto dagli accertatori;
Ritenere e dichiarare che le ordinanze contestano alla parte e alla società, di avere corrisposto per il periodo aprile 2011 ad agosto 2015 retribuzioni inferiori alle disposizioni di cui al CCNL di categoria, senza che detta circostanza sia suffragata dalla benchè minima prova , e senza alcuna obbligatorietà inter partes del citato CCNL di categoria;
Quindi per le citate eccezioni, annullare e dichiarare inefficaci con qualunque formula le ordinanze ingiunzioni impugnate, con il favore delle spese.”
Quindi, con decreto del 15.04.2021, il Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 18.11.2021 ordinando all'Autorità amministrativa di provvedere – entro il termine di giorni dieci dalla detta udienza - al deposito degli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
Con atto depositato in data 04.11.2021, si costituiva in giudizio l' Controparte_2
rilevando che l'intero procedimento era stato eseguito nel pieno rispetto della normativa in materia e che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il VE Unico di
Accertamento era stato regolarmente notificato, in data 28.04.2016, al sig.
[...]
mediante consegna nelle mani del lavoratore in busta Parte_1 Parte_4
sigillata riportante il n. 161230 di protocollo. Rilevava altresì l' che le ordinanze ingiunzione erano state correttamente CP_2
emesse e che le ragioni di impugnazione proposte si palesavano infondate e inammissibili.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza di prima comparizione del 18.11.2021, tenutasi con modalità cartolare, le parti insistevano nelle rispettive richieste e il Tribunale rinviava all'udienza del
05.05.2022 per la valutazione dell'istanza cautelare e delle eventuali richieste istruttorie.
Quindi all'udienza del 05.05.2022, tenutasi con il deposito di note scritte, la causa veniva rinviata al 22.09.2022 per valutare la riunione del presente procedimento con altro iscritto al n. 2532/21 RG avente identico oggetto e pendente per il medesimo accertamento nei confronti di . CP_5
Di poi, all'udienza come sopra fissata, tenutasi in forma cartolare, il Tribunale disponeva rinviarsi all'udienza del 16.02.2023 per la valutazione delle istanze istruttorie.
All'esito dell'udienza del 16.02.2023, il Tribunale ammetteva i mezzi istruttori richiesti rinviando per l'assunzione all'udienza del 15.06.2023 ore 10,00.
Una volta escussi i testi e , il procedimento veniva Testimone_1 Testimone_2
rinviato – per l'esame della prova – all'udienza del 07.12.2023.
Alla detta udienza, tenutasi con il deposito di note scritte, il procedimento veniva differito al 12.09.2024 per discussione e decisione.
Dopo un rinvio per i medesimi incombenti all'udienza del 29.05.2025, la causa – mutata la persona fisica del Decidente ( dal G.O. Dr. Milazzo al concludente ), veniva differita - per ragioni di organizzazione del ruolo – all'udienza del 27.11.2025 e di poi al
04.12.2025.
Quindi, all'udienza odierna, una volta terminata la discussione, il procedimento è stato posto in decisione.
§§§§§§
Passando ad esaminare i motivi di impugnazione proposti dal sig. , si Parte_1
osserva quanto segue: con ordinanza-ingiunzione n. 20/0737 prot. N. 2692 del 10.02.2021, n. 20/0736 prot. n. 2687 del 10.02.2021, n. 20/0735 prot. n. 2685 del
10.02.2021, n. 20/737 prot. n. 2691 del 10.02.2021, n. 20/0736 prot. n. 2689 del
10.02.2021, n. 20/0735 prot. n. 2686 del 10.02.2021, l' Controparte_2
ha ingiunto all'opponente, il pagamento delle somme indicate nelle singole ordinanze, oltre spese di notifica, per aver violato le disposizioni di cui “all'art. 39, comma 7, come sostituito dall'art. 22, comma 5 del Decreto Legislativo 14.09.2015 n. 151 per avere il datore di lavoro omesso di registrare o registrato in modo infedele sul libro unico del lavoro, fatti salvi i casi di errore meramente materiale, i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39 , commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali”, per aver violato le disposizioni di cui “all'art. 39, commi 1 e 2 del D.L. n. 112/08, convertito in L. n. 133/08 per avere il datore di lavoro registrato in modo infedele sul Libro Unico del Lavoro, fatti salvi i casi di errore meramente materiale, i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39, commi 1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali” nonchè per aver violato le disposizioni di cui “all'art. 3, comma 3, come sostituito dall'art. 22, comma 1 del D. Lgs. n. 151/15 per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico”
In particolare, emergeva che la ditta aveva impiegato lavoratori subordinati (nello specifico senza la preventiva comunicazione di instaurazione del Parte_3
relativo rapporto lavorativo e che alcuni lavoratori (nello specifico Controparte_4
risultavano svolgere maggiori ore lavorative rispetto a quelle risultanti dal contratto di lavoro determinando così differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali.
In relazione alle suddette violazioni, la ditta veniva invitata con il sopraindicato VE
Unico di Accertamento e Notificazione a sanare le violazioni commesse nel termine di trenta giorni;
tuttavia, non vi provvedeva.
Ciò posto, con il primo motivo di lagnanza l'odierno opponente lamenta la violazione dell'art. 18 L. 689/81 che dispone che “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità”.
In particolare, il sig. lamentava la mancata menzione – nell'ambito delle ordinanze Pt_1
ingiunzione impugnate – dell'avvenuta audizione.
La suddetta formalità, se richiesta dall'interessato, nel periodo dell'emergenza sanitaria per il contrasto al Covid 19 non avveniva in presenza ma, bensì, con modalità cartolare ovvero con il deposito di nota che andava inoltrata all' . CP_2
Nell'ipotesi in questione non sembra che sia pervenuta alcuna nota da parte dell'opponente essendo la stessa inoltrata ad un indirizzo errato.
Ma anche nel caso in cui la nota fosse regolarmente pervenuta, la omessa indicazione dell'avvenuta audizione nel contesto delle ordinanze ingiunzione non costituisce motivo di annullamento degli atti sanzionatori impugnati.
Al riguardo, occorre ricordare che la giurisprudenza fino all'anno 2010 riteneva la sussistenza di un vero e proprio obbligo di procedere all'audizione della parte che ne avesse formalizzato richiesta, con l'inevitabile conseguenza che l'omessa audizione del richiedente avrebbe determinato l'invalidità del provvedimento sanzionatorio.
Con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 1786/10, il suddetto orientamento ha subito un radicale mutamento. Invero dalla suddetta sentenza e, fino ad oggi, si statuisce che
“l'orientamento ormai univoco della più recente giurisprudenza di questa
Corte…secondo cui la mancata audizione dell'interessato, che abbia fatto regolare richiesta di essere ascoltato nell'ambito del procedimento amministrativo in seguito al ricorso formulato ai sensi dell'art. 203 C.d.S. avverso il verbale di accertamento…non determina la nullità della conseguente ordinanza-ingiunzione emessa dalla competente
P.A., non essendo , di per sé, idonea all'accoglimento del suddetto ricorso in via amministrativa. Ed invero, questa Corte, con la sentenza n. 1786/10 adottata a sezioni unite, ha stabilito che, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del D. Lgs. n. 285/92, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della L. n. 689/81 – la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che
l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” ( Cass. Civ. Ord.
n. 21146/19 )
In senso conforme, si pone la recente pronuncia della Suprema Corte n. 24901/22 confermando che “…la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale…”.
In considerazione di quanto finora esposto, il suddetto motivo di lagnanza si appalesa infondato e, come tale, và rigettato.
Venendo adesso all'ulteriore motivo d'impugnazione proposto dall'odierno opponente si osserva e rileva quanto segue:
Con riguardo al lavoratore , gli ispettori accertavano che il dipendente Controparte_4
lavorava nelle giornate del lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato mattina per un monte ore di 38 ore e 30 minuti settimanali a fronte delle n. 32 ore dichiarate sul Libro Unico del Lavoro. Con riferimento invece al lavoratore veniva accertato che Parte_3
lo stesso svolgeva attività lavorativa “in nero” ovvero senza previa formalizzazione del rapporto lavorativo.
Le doglianze proposte al riguardo dall'opponente , sono totalmente smentite dalle precise e concordanti dichiarazioni rese dai suddetti lavoratori dalle quali si evince lo svolgimento dei seguenti orari lavorativi: dalle ore 08,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 (per un totale di n. 8 ore e 30 minuti giornalieri ) e il sabato dalle ore 08,30 alle ore 13,00 ( ulteriori n. 4 ore e 30 minuti).
Non sembra vi possano essere dubbi sulla veridicità e genuinità delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva.
Invero, in ordine alla genuinità delle dichiarazioni rese dal lavoratore in sede ispettiva giurisprudenza di merito statuisce che “le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate non avendo i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero” ( In tal senso Trib. Milano n. 1625/2009 )
Nella fattispecie di che trattasi, i lavoratori sentiti e Controparte_4 Parte_3
hanno reso dichiarazioni in ordine ad orario di lavoro giornaliero, periodo lavorativo, alla retribuzione, alle ferie e quant'altro.
La ricostruzione fornita dai lavoratori in maniera perfettamente concordante trova puntuale conferma negli atti acquisiti al procedimento e, in particolare, nel verbale di dichiarazioni spontanee e in quello di accesso ispettivo.
In ordine ai detti atti, consolidato e unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità statuisce che “i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso , con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano coinvolti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio” ( Cass. Civ. n. 36573/23 )
A ciò si aggiunga che gli esiti della prova testimoniale svolta con i lavoratori
[...]
e non fornisce elementi utili alla ricostruzione di parte Tes_1 Testimone_2
opponente.
Invero, si tratta di due lavoratori (uno con mansioni di meccanico e l'altro di magazziniere) della ditta del gruppo ,a tutt'oggi, alle dipendenze CP_5 CP_1
dell'opponente; circostanza questa che deve condurre il Decidente a valutarne l'attendibilità con maggiore rigore.
A quanto finora esposto occorre aggiungere che la ricostruzione fornita dai testi con riguardo all'orario di lavoro non può riferirsi ai lavoratori e essendo Pt_3 CP_4
quest'ultimi alle dipendenze di altra ditta ( la ) e non avendo gli stessi fornito CP_1
precisazioni sul punto in corso di audizione.
Ne consegue che, in mancanza di prova di segno opposto, si ritiene che vada riconosciuto il valore privilegiato delle dichiarazioni fatte dal lavoratore nell'immediatezza dei fatti di causa.
Le circostanze fattuali sopra esposte conferiscono maggiore attendibilità alle dichiarazioni rilasciate in sede di accesso ispettivo rispetto a quelle rese in corso del successivo giudizio, peraltro da lavoratori alle dipendenze di altra ditta ritenendo le prime più veritiere e genuine.
In considerazione di quanto finora esposto ne consegue che, anche sotto tale profilo l'opposizione si appalesa infondata.
Venendo adesso all'ulteriore motivo di lagnanza, si osserva che l'opponente deduce l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione impugnate per violazione dell'art. 18 L. 689/81
e, quindi, per carenza di motivazione.
Anche sotto tale profilo l'opposizione proposta si appalesa infondata.
Invero, al riguardo si precisa che l'ordinanza ingiunzione con cui viene irrogata una sanzione amministrativa non deve essere necessariamente motivata in maniera analitica e dettagliata essendo sufficiente che presenti una motivazione succinta, purchè dia contezza delle ragioni di fatto della decisione e metta in evidenza l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dall'opponente.
Nel caso che ci occupa, le ordinanze ingiunzione impugnate contengono, in maniera esaustiva, le ragioni che hanno condotto all'emissione della sanzione, l'iter seguito dagli ispettori e gli accertamenti effettuati: ne consegue che non può parlarsi di carenza di motivazione.
Sull'argomento, giurisprudenza anche di merito, costante e unanime, stabilisce che:
“L'obbligo di motivazione – che l'art. 18 della L. 689/81 prevede per l'ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione – può essere assolto anche per relationem, attraverso il rimando al verbale di accertamento della violazione. Pertanto, è legittima
l'ordinanza ingiunzione che richiama il processo verbale unico di accertamento e notificazione ex art. 14 L. n. 689/82, nel quale sono contenute le violazioni nelle quali
l'appellante è incorsa, sono stati analiticamente riportati gli estremi delle norme violate, nonché indicati i nominativi dei lavoratori e i periodi temporali ( nel caso che ci occupa sono indicati i nominativi dei lavoratori e i periodi di omesso versamento delle indennità in contestazione ) nei quali ciascuno di essi è stato irregolarmente occupato”. ( Corte
Appello Sez. Lavoro Milano n. 154/23 )
A quanto finora esposto si aggiunga che “l'ordinanza ingiunzione con la quale viene irrogata una sanzione amministrativa è efficace anche se non è motivata analiticamente
e dettagliatamente alla stregua di un provvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una succinta motivazione con la quale si dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione. Pertanto, il provvedimento è annullabile da parte del giudice soltanto nell'ipotesi in cui l'impugnata ordinanza risulti del tutto priva di motivazione” ( In tal senso Trib. Firenze n. 372/23 )
Peraltro, il contenuto delle ordinanze riporta l'indicazione dettagliata delle norme violate,
i criteri di determinazione delle sanzioni nonché il contenuto del VE Unico di
Accertamento e Notificazione. Ne consegue la piena legittimità e correttezza degli atti impugnati.
In considerazione di quanto finora esposto anche l'ulteriore motivo di impugnazione si appalesa infondato e, come tale, và rigettato.
In ordine alle spese di lite, nulla si dispone dal momento che nell'ipotesi in cui l'autorità amministrativa stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come nel caso che ci occupa), non può conseguire la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei compensi di avvocato difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo (In tal senso Cass. Civ. Sez. II n.
8413/16 )
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3588/21 R.G.:
Rigetta la proposta opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma le ordinanze-ingiunzione n. 20/0737 prot. N. 2692 del 10.02.2021, n. 20/0736 prot. n. 2687 del 10.02.2021, n. 20/0735 prot. n. 2685 del 10.02.2021, n. 20/737 prot. n.
2691 del 10.02.2021, n. 20/0736 prot. n. 2689 del 10.02.2021, n. 20/0735 prot. n. 2686 del 10.02.2021 per le ragioni di cui in parte motiva;
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite per le ragioni di cui sopra.
Catania 04.12.2025 IL G.O.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011