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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/03/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
ha pronunciato la seguente
Dr. Massimo Vaccari Presidente e rel.
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice
Dr. ssa Claudia Dal Martello Giudice
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7324/2023
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
promossa da:
nata il [...], in [...], Parte_1
con avv. ZANTEDESCHI MORENO, come da CodiceFiscale_1
mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
pagina 1 di 9 contro nato il [...] a [...], CP_1
, con avv. PERON STEFANO come da mandato CodiceFiscale_2
difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
Con nota di trattazione scritta le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“ Dato atto che con Sentenza non definitiva del 02.07.2024 il Tribunale di Verona
pronunciava la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo e chiedono che il Tribunale
[...]
dichiari la loro separazione personale alle seguenti
CONDIZIONI
1) Assegnarsi la casa coniugale sita a Verona in via Brigata Sassari n. 12/1
(appartamento al piano terra – foglio 241 – particella 231) alla sig.ra
[...]
(c.f. , nata in [...] il Parte_1 C.F._3
08.06.1973, che ivi vi abiterà con la figlia;
RS
pagina 2 di 9 2) affidarsi la figlia minore nata a [...] il [...], RS
in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre a Verona in via Brigata Sassari n. 12/1, con possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé a weekend alternati dal sabato pomeriggio sino al lunedì
sera, quando la riporterà presso l'abitazione familiare;
nelle settimane in cui la figlia non starà con il padre nei weekend, un giorno infrasettimanale con pernotto,
ossia il lunedì pomeriggio fino al martedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione familiare. Qualora in questi giorni, per improrogabili impegni della figlia e/o del padre, non fosse possibile stare con RS
, il tempo sarà recuperato in altri giorni della stessa settimana o nella
[...]
settimana successiva;
- il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia nelle festività natalizie e pasquali,
ad anni alterni, con la madre;
in via esemplificata, la Vigilia di Natale con l'uno,
il giorno di Natale con l'altro genitore;
il giorno di Pasqua con l'uno, il lunedì
dell'Angelo con l'altro genitore;
i giorni di vacanza della minore, durante le festività natalizie o pasquali, andranno divisi al 50% tra i genitori;
- durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con la minore due settimane,
anche non consecutive. Le vacanze estive dovranno individuarsi per entrambi i genitori entro il 31 del mese di maggio ed essere comunicate all'altro genitore pagina 3 di 9 entro tale data, compatibilmente con gli impegni lavorativi dell'uno e dell'altro genitore;
- il giorno del proprio compleanno, salvo accordi tra i detti genitori, il minore lo trascorrerà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
3) porsi a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere alla CP_1
ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore RS
, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 350,00,
[...]
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, di cui al Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona 13.12.2024;
4) Attribuirsi integralmente l'assegno unico alla sig.a , Parte_1
nata in [...] l'[...], c.f. CodiceFiscale_4
5) spese, diritti e compensi di lite integralmente compensati.
***
L'Intestato Tribunale Voglia altresì, decorsi i termini di legge di cui all'art. 3 l.
898/70 e ss. mm., previo passaggio in giudicato della Sentenza di Separazione,
rimettere la causa nel ruolo e previa autorizzazione al deposito di note scritte di trattazione in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà delle stesse di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
pagina 4 di 9 PRONUNCIARE
Sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto dai sig.ri Parte_1
e in data 14.07.1994 a Verona e trascritto nel registro degli
[...] CP_1
atti di matrimonio di detto Comune al n. 174/p.1/1994, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Verona alle seguenti
CONDIZIONI
1) Assegnarsi la casa coniugale sita a Verona in via Brigata Sassari n. 12/1
(appartamento al piano terra – foglio 241 – particella 231) alla sig.ra
[...]
(c.f. , nata in [...] il Parte_1 C.F._3
08.06.1973, che ivi vi abiterà con la figlia;
RS
2) affidarsi la figlia minore nata a [...] il [...], RS
in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre a Verona in via Brigata Sassari n. 12/1, con possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé a weekend alternati dal sabato pomeriggio sino al lunedì
sera, quando la riporterà presso l'abitazione familiare;
nelle settimane in cui la figlia non starà con il padre nei weekend, un giorno infrasettimanale con pernotto,
ossia il lunedì pomeriggio fino al martedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione familiare. Qualora in questi giorni, per improrogabili pagina 5 di 9 impegni della figlia e/o del padre, non fosse possibile stare con RS
, il tempo sarà recuperato in altri giorni della stessa settimana o nella
[...]
settimana successiva;
- il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia nelle festività natalizie e pasquali,
ad anni alterni, con la madre;
in via esemplificata, la Vigilia di Natale con l'uno,
il giorno di Natale con l'altro genitore;
il giorno di Pasqua con l'uno, il Lunedì
dell'Angelo con l'altro genitore;
i giorni di vacanza della minore, durante le festività natalizie o pasquali, andranno divisi al 50% tra i genitori;
- durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con la minore due settimane,
anche non consecutive. Le vacanze estive dovranno individuarsi per entrambi i genitori entro il 31 del mese di maggio ed essere comunicate all'altro genitore entro tale data, compatibilmente con gli impegni lavorativi dell'uno e dell'altro genitore;
- il giorno del proprio compleanno, salvo accordi tra i detti genitori, il minore lo trascorrerà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
3) porsi a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere alla CP_1
ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore RS
, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 350,00,
[...]
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, di cui al Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona 13.12.2024;
pagina 6 di 9 4) Attribuirsi integralmente l'assegno unico alla sig.a , Parte_1
nata in [...] l'[...], c.f. CodiceFiscale_4
5) spese, diritti e compensi di lite integralmente compensati.
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 1782/2024 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale,
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, non definitivamente decidendo nella causa tra le parti in epigrafe, così provvedeva:
- pronunciava la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
[...]
- rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la trattazione e l'istruzione sulle ulteriori domande;
Con nota del 21.01.2025, i coniugi rassegnavano conclusioni concordi sopra riportate
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta, ai sensi dell'art. 473 bis 49 che consente il cumulo della domanda di separazione e di quelle di divorzio.
pagina 7 di 9 Rilevato che le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Vanno regolate anche le spese della fase di separazione, in conformità
all'orientamento di questo Tribunale, ed esse vanno compensate stante la soluzione condivisa della controversia e in conformità all'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA non definitamente pronunciando:
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti,
pagina 8 di 9 2) Spese integralmente compensate
3) Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio
Così deciso in Verona, l'11/03/2025
Il Presidente Rel
Dott. Massimo Vaccari
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
ha pronunciato la seguente
Dr. Massimo Vaccari Presidente e rel.
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice
Dr. ssa Claudia Dal Martello Giudice
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7324/2023
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
promossa da:
nata il [...], in [...], Parte_1
con avv. ZANTEDESCHI MORENO, come da CodiceFiscale_1
mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
pagina 1 di 9 contro nato il [...] a [...], CP_1
, con avv. PERON STEFANO come da mandato CodiceFiscale_2
difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
Con nota di trattazione scritta le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“ Dato atto che con Sentenza non definitiva del 02.07.2024 il Tribunale di Verona
pronunciava la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo e chiedono che il Tribunale
[...]
dichiari la loro separazione personale alle seguenti
CONDIZIONI
1) Assegnarsi la casa coniugale sita a Verona in via Brigata Sassari n. 12/1
(appartamento al piano terra – foglio 241 – particella 231) alla sig.ra
[...]
(c.f. , nata in [...] il Parte_1 C.F._3
08.06.1973, che ivi vi abiterà con la figlia;
RS
pagina 2 di 9 2) affidarsi la figlia minore nata a [...] il [...], RS
in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre a Verona in via Brigata Sassari n. 12/1, con possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé a weekend alternati dal sabato pomeriggio sino al lunedì
sera, quando la riporterà presso l'abitazione familiare;
nelle settimane in cui la figlia non starà con il padre nei weekend, un giorno infrasettimanale con pernotto,
ossia il lunedì pomeriggio fino al martedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione familiare. Qualora in questi giorni, per improrogabili impegni della figlia e/o del padre, non fosse possibile stare con RS
, il tempo sarà recuperato in altri giorni della stessa settimana o nella
[...]
settimana successiva;
- il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia nelle festività natalizie e pasquali,
ad anni alterni, con la madre;
in via esemplificata, la Vigilia di Natale con l'uno,
il giorno di Natale con l'altro genitore;
il giorno di Pasqua con l'uno, il lunedì
dell'Angelo con l'altro genitore;
i giorni di vacanza della minore, durante le festività natalizie o pasquali, andranno divisi al 50% tra i genitori;
- durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con la minore due settimane,
anche non consecutive. Le vacanze estive dovranno individuarsi per entrambi i genitori entro il 31 del mese di maggio ed essere comunicate all'altro genitore pagina 3 di 9 entro tale data, compatibilmente con gli impegni lavorativi dell'uno e dell'altro genitore;
- il giorno del proprio compleanno, salvo accordi tra i detti genitori, il minore lo trascorrerà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
3) porsi a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere alla CP_1
ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore RS
, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 350,00,
[...]
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, di cui al Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona 13.12.2024;
4) Attribuirsi integralmente l'assegno unico alla sig.a , Parte_1
nata in [...] l'[...], c.f. CodiceFiscale_4
5) spese, diritti e compensi di lite integralmente compensati.
***
L'Intestato Tribunale Voglia altresì, decorsi i termini di legge di cui all'art. 3 l.
898/70 e ss. mm., previo passaggio in giudicato della Sentenza di Separazione,
rimettere la causa nel ruolo e previa autorizzazione al deposito di note scritte di trattazione in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà delle stesse di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
pagina 4 di 9 PRONUNCIARE
Sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto dai sig.ri Parte_1
e in data 14.07.1994 a Verona e trascritto nel registro degli
[...] CP_1
atti di matrimonio di detto Comune al n. 174/p.1/1994, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Verona alle seguenti
CONDIZIONI
1) Assegnarsi la casa coniugale sita a Verona in via Brigata Sassari n. 12/1
(appartamento al piano terra – foglio 241 – particella 231) alla sig.ra
[...]
(c.f. , nata in [...] il Parte_1 C.F._3
08.06.1973, che ivi vi abiterà con la figlia;
RS
2) affidarsi la figlia minore nata a [...] il [...], RS
in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre a Verona in via Brigata Sassari n. 12/1, con possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé a weekend alternati dal sabato pomeriggio sino al lunedì
sera, quando la riporterà presso l'abitazione familiare;
nelle settimane in cui la figlia non starà con il padre nei weekend, un giorno infrasettimanale con pernotto,
ossia il lunedì pomeriggio fino al martedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione familiare. Qualora in questi giorni, per improrogabili pagina 5 di 9 impegni della figlia e/o del padre, non fosse possibile stare con RS
, il tempo sarà recuperato in altri giorni della stessa settimana o nella
[...]
settimana successiva;
- il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia nelle festività natalizie e pasquali,
ad anni alterni, con la madre;
in via esemplificata, la Vigilia di Natale con l'uno,
il giorno di Natale con l'altro genitore;
il giorno di Pasqua con l'uno, il Lunedì
dell'Angelo con l'altro genitore;
i giorni di vacanza della minore, durante le festività natalizie o pasquali, andranno divisi al 50% tra i genitori;
- durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con la minore due settimane,
anche non consecutive. Le vacanze estive dovranno individuarsi per entrambi i genitori entro il 31 del mese di maggio ed essere comunicate all'altro genitore entro tale data, compatibilmente con gli impegni lavorativi dell'uno e dell'altro genitore;
- il giorno del proprio compleanno, salvo accordi tra i detti genitori, il minore lo trascorrerà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
3) porsi a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere alla CP_1
ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore RS
, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 350,00,
[...]
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, di cui al Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona 13.12.2024;
pagina 6 di 9 4) Attribuirsi integralmente l'assegno unico alla sig.a , Parte_1
nata in [...] l'[...], c.f. CodiceFiscale_4
5) spese, diritti e compensi di lite integralmente compensati.
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 1782/2024 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale,
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, non definitivamente decidendo nella causa tra le parti in epigrafe, così provvedeva:
- pronunciava la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
[...]
- rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la trattazione e l'istruzione sulle ulteriori domande;
Con nota del 21.01.2025, i coniugi rassegnavano conclusioni concordi sopra riportate
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta, ai sensi dell'art. 473 bis 49 che consente il cumulo della domanda di separazione e di quelle di divorzio.
pagina 7 di 9 Rilevato che le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Vanno regolate anche le spese della fase di separazione, in conformità
all'orientamento di questo Tribunale, ed esse vanno compensate stante la soluzione condivisa della controversia e in conformità all'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA non definitamente pronunciando:
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti,
pagina 8 di 9 2) Spese integralmente compensate
3) Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio
Così deciso in Verona, l'11/03/2025
Il Presidente Rel
Dott. Massimo Vaccari
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